TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in data 15 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 785 del r.a.c.l. dell'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e quivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Marco Defenu e Alberto Pani che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato
Mariantonietta Piras unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede della locale avvocatura
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come in memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2021, ha chiesto il riconoscimento del Parte_1 CP_ diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' ex art. 2 L. 297/82 ed ex art. 2 D.Lgs
80/92, l'erogazione del trattamento di fine rapporto e le ultime due mensilità (agosto/settembre 2009), non pagate, da lui ritenute dovute in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della
[...]
in qualità di commesso di negozio, 5° livello, CCNL settore commercio Parte_2 dal 7.01.2009 al 24.09.2009.
Ha esposto:
- di essere creditore nei confronti della società a titolo di Parte_2 trattamento di fine rapporto e delle ultime due mensilità in forza del decreto ingiuntivo n. 653/2010, emesso dal Tribunale di Cagliari, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 28 settembre
2010 e notificato unitamente al precetto in data 27 febbraio 2013, con il quale è stato ingiunto alla società datrice di lavoro di pagare la somma lorda di € 898,30 a titolo di trattamento di fine rapporto e la somma complessiva di € 3.771,58 a titolo di ultime due mensilità di agosto e settembre 2009; - che poiché il predetto precetto è divenuto inefficace sono stati notificati successivi precetti in rinnovazione presso la residenza della Sig.ra unica socia della società ex datrice di Persona_1 lavoro;
- che dalle visure camerali successive alla notifica del primo atto di precetto si è verificato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 13 febbraio 2014;
- che il legale della Sig.ra ha diffidato il ricorrente dall'intraprendere alcuna azione Per_1 esecutiva nei confronti di quest'ultima giacché all'esito della liquidazione, non è residuato alcun attivo in favore dei soci (cfr. doc. 8 parte ricorrente).
- che in data 29.11.2019 il ricorrente ha, quindi, presentato domanda per il pagamento del TFR al CP_ Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 e ex art. 2 D.Lgs. 80/92 e gestito dall' respinta l'8 aprile
2020 “per mancata presentazione della documentazione richiesta”;
In data 31.03.2021 il ricorrente ha, perciò, agito in giudizio perché venisse accertato nei confronti CP_ dell' il suo diritto di percepire dal Fondo di Garanzia il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità pari alla somma lorda di euro 4.669,88, oltre rivalutazione e interessi come per legge. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda eccependo, in via pregiudiziale, la genericità del ricorso, la prescrizione estintiva di legge (1 anno) di cui all'art. 2 comma
V del D. Lgs. 80/92, la prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e, nel merito, allegando l'infondatezza della stessa stante la mancanza dei presupposti per l'accesso al Fondo di
Garanzia, con particolare riferimento alla mancanza della prova di aver esperito infruttuosamente un serio tentativo di recupero delle somme dovute presso il datore di lavoro.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione proposta dall' convenuto relativamente alla CP_1 genericità del ricorso atteso che il ricorrente ha correttamente esposto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda stessa esplicitandone esattamente l'oggetto.
Si ritiene debba essere, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., sul punto si richiama la stessa circolare dell' , n. 70 del 26.7.2023, in cui si CP_1 chiarisce che il diritto alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di garanzia si prescrive nell'ordinario termine decennale, poiché è distinto dal credito vantato verso il datore di lavoro essendo una prestazione di credito previdenziale.
Sul punto si evidenzia che il ricorso per decreto ingiuntivo portante il credito relativo al trattamento di fine rapporto è stato depositato in data 13 aprile 2010 ed il relativo decreto emesso in data 10 maggio
2010 e la pretesa nanti il Fondo di Garanzia è stata azionata il 29 novembre 2019.
Infine, è altresì infondata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale proposta da parte convenuta. Infatti, l'art. 47 legge n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l .n. 384/1992 convertito in legge n.
438/1992 prevede che, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria debba essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_1 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Quest'ultima previsione residuale, evidentemente, vale a stabilire ed individuare CP_ il dies a quo del termine di decadenza anche nel caso in cui l' non abbia provveduto sulla domanda,
o in cui, dopo il provvedimento negativo, l'interessato non abbia proposto tempestivamente ricorso.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989 n. 88, art. 24,
l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra.
La Corte di Cassazione, con orientamento che questo Giudice condivide, ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.
La decadenza matura, pertanto, decorso il termine di un anno e trecento giorni- corrispondenti alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo- risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art.7 della L.n.533 del 1973
e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46 L n. 88 del 1989, CP_ dalla presentazione delle domande amministrative all'
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'Istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass,
Sez.U. n 12718 del 2009 e Cass n. 26163 del 2017). CP_ Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha presentato all domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 29.11.2019 (cfr. doc.2 parte ricorrente); ciò comporta che, CP_ anche in mancanza di una decisione dell' su tale domanda entro i centoventi giorni stabiliti dall'art.7 legge n. 533/1973 per la formazione del silenzio-rifiuto (30.03.2020), l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, contro il silenzio formatosi, entro il termine di novanta giorni fissato dall'art. 46 comma V legge n. 88/1989 (29.06.2020); scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso, fissato dal comma VI del citato art.46
(28.09.2020) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale, che è evidentemente scaduto il
28.09.2021, dunque in data successiva al deposito del ricorso giudiziario del 31 marzo 2021.
Tale decadenza non è maturata anche considerando, nell'ipotesi più favorevole per il ricorrente, che l'art. 34 del decreto-legge 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, ha sospeso di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 01.06.2020, (per un periodo, quindi, di 99 giorni), il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali, CP_ assicurative erogate dall'
Venendo ora al merito del ricorso si osserva che il medesimo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Infatti, quanto alla domanda relativa all'accertamento del diritto ad ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine CP_ rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Per l' ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, come nel caso di specie, il comma 5 del suindicato articolo stabilisce che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto (…).
Sul punto si rammenta che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ, Sez. Lavoro, 19 gennaio 2009, n. 1178) ha statuito che qualora un datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto ha cessato l'attività di impresa da oltre un anno, egli deve essere considerato “non soggetto”
a fallimento e conseguentemente deve applicarsi l'art. 2 comma 5 della legge 297/82 che prevede l'intervento del Fondo di Garanzia alle condizioni previste dalla medesima legge.
In altre parole, assodata l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, il ricorrente dovrà provare anche la: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito per il T.F.R. riconosciuto in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro.
Orbene, è pacifico in causa che il ricorrente abbia cessato l'attività lavorativa il 24 settembre 2009.
Nella specie è, peraltro, incontestato che lo stato di insolvenza non possa essere dimostrato con l'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva allorquando la società debitrice, risulti cancellata dal registro delle imprese.
Come rammentato da parte ricorrente l'ipotesi in questione non determina l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma, in linea di principio, dà luogo ad un fenomeno successorio che comporta il trasferimento delle obbliga-zioni sociali in capo ai soci. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. tuttavia, in caso di cancellazione delle imprese di una società di capitali, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Ne consegue l'impossibilità di verificare lo stato di insolvenza, allorché la cancellazione sia avvenuta liquidazione di alcun importo con il bilancio di liquidazione e ciò coerentemente con le stesse CP_ previsioni del messaggio numero 3854/2019, che in tali ipotesi ritiene sufficiente l'allegazione alla domanda di una copia conforme del titolo esecutivo e la dimostrazione che, dal bilancio finale, non risultino distribuite somme ai soci.
Sul punto, quindi, trova conferma il principio secondo cui (Cass. n. 9108/2007) secondo cui “se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova” (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci).
In altre parole, poiché la società è stata cancellata dal registro delle imprese da più di un anno e i soci non hanno ottenuto alcun bene nella liquidazione degli utili non può, quindi, ritenersi che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere altra azione e/o ricerca di beni in quanto, secondo i principi richiamati nella sentenza citata, si tratterebbe di un'attività non esigibile e che esulerebbe dal concetto di ordinaria diligenza richiesto al creditore/lavoratore (cfr. doc.3 parte ricorrente).
Infine, risulta giudizialmente accertata l'esistenza del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo di cui in premessa (cfr. doc. 4 parte ricorrente).
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento della domanda proposta, deve, quindi, essere CP_ riconosciuto il diritto di ad ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' l'importo Parte_3 lordo di euro 898,30 a titolo di TFR oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, invece, la domanda relativa ai crediti da lavoro diversi dal TFR deve osservarsi quanto segue.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia – con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, trova applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (Cfr. Cass. ordinanza 26819/2016) – va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione di tali somme ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Con la conseguenza che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).
E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in relazione alla prescrizione estintiva annuale ex art. 2 comma 5 del D. Lgs. n. 80/1992 deve ritenersi fondata, poiché il termine annuale di prescrizione è iniziato a decorrere, nel caso di specie, dal 13 febbraio 2014 (cioè dal momento in cui è stata accertata la non fallibilità in concreto del datore di lavoro della parte ricorrente e l'insolvenza del medesimo) perché da quel momento si sono realizzati tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia sopra richiamati.
Pertanto, poiché nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha presentato domanda all' in data CP_1
29.11.2019, quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, deve conseguentemente rigettarsi la domanda proposta.
Stante l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dal ricorrente sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta che ha diritto di ottenere dal Fondo di Garanzia la corresponsione del Parte_3 CP_ trattamento di fine rapporto e per l'effetto condanna l' quale gestore del Fondo di Garanzia, alla liquidazione in favore del ricorrente dell'importo lordo pari ad euro 898,30 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda di accertamento al diritto di ottenere il pagamento dei crediti di lavoro relativi alle ultime mensilità per i motivi di cui in espositiva;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia