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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1537/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1537/2022 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Claudia Giordano (C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Messina alla via Dogali n. 25, indirizzo di posta elettronica certificata: fax 090-712992 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Maria Palmina Stalfieri (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla In Sinni (Pz) alla Via F.sco
Viceconte Medico n. 3, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 2° c.p.c. a mezzo telefax al nr.
0973/577016 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: Per parte ricorrente come da comparsa conclusionale depositata in data
26/05/2025; per parte resistente come da comparsa conclusionale depositata in data
26/05/2025; il P.M. in data 23/04/2025 ha espresso il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
21/11/2022, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Senise, Anno 2001, Numero 12, Parte 2, Serie A;
che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Persona_1 RS
(MT) il 22/10/2013; che con decreto di omologa del 08/02/2021, reso nel giudizio n.
1030/2020 R.G., il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione consensuale dei predetti coniugi, omologando le condizioni di cui al relativo ricorso;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione innanzi al Tribunale di Lagonegro, senza che tra i coniugi vi fosse stata alcuna riconciliazione;
che, nelle more, risultavano mutate le condizioni economiche della coppia in quanto il aveva perso il Pt_1
proprio lavoro e così peggiorato la propria situazione economica-reddituale mentre la già percettrice del reddito di cittadinanza, risultava essere impiegata presso CP_1
l'Amministrazione Comunale di Senise;
che, pertanto, meritava ampia riforma, il punto 5) dell'accordo di separazione, da modificare integralmente con revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della a carico del ricorrente, stante la conseguita CP_1
autonomia economica della moglie;
che andava revocata la partecipazione del Cardile al pagamento della quota di mutuo a carico della moglie, così come previsto nel richiamato accordo di separazione, stante la raggiunta autonomia economica della che, attesa CP_1
la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti, andava, altresì, riformata la misura della partecipazione del Cardile alle spese straordinarie previste per i figli la cui percentuale di rimborso a carico del ricorrente andava revisionata nella misura non inferiore al
40%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale: “Previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, assumere in via provvisoria ed urgente e poi definitiva, i seguenti provvedimenti: 1) ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in Senise (PZ) il 23/06/2001, ivi trascritto nei Registri dello Stato
Civile, Anno 2001 P. II, SA, N, 12 tra i signori e;
2) Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senise di procedere all'annotazione e alla trascrizione all'atto di matrimonio e nei registri dello stato civile della pronuncianda sentenza di divorzio. 3) Per effetto delle mutate condizioni economiche delle parti, e quale effetto della sopraggiunta autonomia economica della signora , CP_1 revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00, misura questa prevista nell'accordo di separazione, unitamente all'obbligo, posto in quella sede a carico del di CP_2 corrispondere le rate di mutuo dovute dalla moglie sino all'estinzione del mutuo ipotecario dalla stessa acceso per l'acquisto della casa coniugale. 4) Confermare, per il resto l'accordo omologato. 5) Per l'ulteriore effetto diversamente prevedere la misura di partecipazione alle spese straordinarie, stante la sopraggiunta autonomia economica della sig.ra . 6) CP_1
Disporre la partecipazione nella misura del 50% alle detrazioni fiscali e all'assegno unico.
Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Non si Controparte_1
opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti. Si opponeva, invece, alla richiesta di modificazione delle condizioni economiche che andavano, invece, migliorate in elevazione con carico al padre, attese le attuali esigenze economiche dei figli in relazione alla loro crescita psico-fisica.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Nel merito, previo esperimento del tentativo di conciliazione ed in caso di suo esito negativo, così provvedere:
1. Dare atto che la sig.ra CP_1
ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da
[...]
e ricorrendone le condizioni di legge, dichiarare ai sensi dell'art.3 comma 2 Parte_1
lettera b) della legge 898/70 come modificata dalla legge 74/80, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 23-06-2001, annotato nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di Senise, Anno 2001, Numero 12, Parte 2, Serie A. 2.
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo RS
la sua collocazione presso la madre .
3. Disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di versare un importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della Parte_1 figlia minore e di € 300, 00 per il FI maggiorenne ma non autonomo economicamente, più
l'assegno familiare quando lavora, oltre il 50% delle spese straordinarie e mediche non mutuabili, scolastiche extrascolastiche o per attività ricreative.
4. Disporre che l'assegno
Unico universale per i figli venga percepito al 100% dalla sig.ra .
5. Controparte_1
Dichiarare il diritto della sig.ra a percepire dal sig. , il Controparte_1 Parte_1 40% del trattamento di fine rapporto (TFR), ricevuto dal datore di lavoro, con riferimento agli anni di matrimonio e di separazione.
6. Confermare per il resto l'accordo omologato.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Cap (4%) e Iva (22%).”
All'udienza presidenziale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “le condizioni della separazione inter partes, fermo restando il resto, vengono modificate nei seguenti capi: a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, per contribuire al mantenimento della figlia minore ed il FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 550,00 di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per il FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
a carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre la misura del 50% delle spese mediche scolastiche ordinarie relative ai figli, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente dai coniugi. Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, fissando l'udienza cartolare del 10/07/2023, innanzi al G.I., all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
A seguito di istanza del 07/08/2023, con la quale parte ricorrente chiedeva di revocare, inaudita altera parte, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento del mutuo e della relativa assicurazione, essendo sopraggiunta, all'omologato accordo di separazione,
l'autonomia economica della l'udienza veniva anticipata al giorno 13/11/2023 CP_1
disponendo la comparizione personale delle parti.
Con ordinanza del 15/11/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13/11/2023, venivano rigettate l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta da parte ricorrente e la richiesta di ordine di esibizione della documentazione proposta da parte resistente. La causa veniva, quindi, rinviata per la verifica della situazione patrimoniale delle parti all'udienza del 19/02/2024.
In data 16/02/2024 veniva depositata in atti relazione della Guardia di Finanza di Lauria in ordine alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del
14/10/2024 e, successivamente, per esigenze di ruolo al 24/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza il quale, in data 23/04/2025, esprimeva il seguente parere “Il
Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Lagonegro, R.G. N. 1030/2020, depositato in data 08/02/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido della figlia minore , nata il [...]. RS
In ordine all'affido della figlia minore, ritiene il Collegio che vadano confermate le condizioni omologate in data 08/02/2021 dal Tribunale di Lagonegro all'esito del giudizio avente ad oggetto separazione consensuale tra le parti R.G. 1030/2020, atteso che non sono emersi in corso di giudizio motivi di segno contrario. Va pertanto confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto RS
di visita del genitore non collocatario secondo quanto già concordato tra le parti in sede di separazione.
Sul mantenimento della figlia minore e del FI maggiorenne RS [...]
, economicamente non autosufficiente. Per_1
Parte ricorrente nelle proprie conclusioni ha insistito affinché il Collegio proceda a rideterminare la misura del contributo paterno al mantenimento della prole, alla luce delle mutate condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca della separazione. Deduce, infatti, il ricorrente, di essere allo stato disoccupato, laddove, di converso, la resistente avrebbe migliorato la propria posizione economica, essendo stata assunta, nelle more, presso il
Comune di Senise.
Ritiene il Collegio di dover confermare quanto disposto in proposito in sede presidenziale, laddove è stato previsto, quale contributo paterno al mantenimento della prole, una somma complessiva di € 550,00, di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per RS
il FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Militano in tal senso le seguenti circostanze: in primo luogo, l'aumento delle esigenze economiche dei figli rispetto a quanto concordato in sede di separazione, trova di per sé giustificazione nella crescita degli stessi, cui è legato un incremento delle spese necessario per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007); in secondo luogo, il contributo gravante sul padre non appare suscettibile di essere diminuito, tenuto conto, da un lato, che la figlia minore convive con la madre, sulla quale pertanto cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità della figlia con lei convivente e, dall'altro che il FI , pur essendo maggiorenne, risulta impegnato, quale studente fuori Persona_1 sede, negli studi universitari presso l'Università di Siena;
in terzo luogo, non è in dubbio la capacità del di produrre reddito – dimostrata dal fatto che, così come emerge dalle Pt_1
indagini della Guardia di Finanza, nell'anno di imposta 2022 il ricorrente ha percepito oltre €
22.000,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente - non costituendo, di per sé, la perdita del lavoro, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 3911/2017), posto che “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, e non avendo il ricorrente offerto adeguata prova di essersi fattivamente attivato nella ricerca di una occupazione, per essere in condizioni di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e delle spese straordinarie della prole, purché documentate, non sussistendo ragioni per una diversa ripartizione.
Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Va accolta, con le precisazioni di cui infra, la domanda formulata da parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento – nonché del corrispondente obbligo di versare all'istituto di credito la quota di mutuo spettante alla quale “misura sostitutiva” del suddetto CP_1
assegno - disposto in sede di separazione nei confronti della resistente, non essendo contestato tra le parti il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della signora
[...]
Con riferimento all'efficacia della revoca, la stessa deve decorrere dalla data CP_1
della proposizione della domanda, coincidente con il deposito del ricorso (21/11/2022), in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2018) 11-09-2018, n. 22108; conformi Cass. n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057/06). Va invece disattesa la richiesta, formulata da parte ricorrente, di retrodatare la revoca dell'assegno al momento della raggiunta autosufficienza economica da parte dell' in CP_1
mancanza di indicazione specifica e tempestiva in tal senso.
La revoca dell'assegno di mantenimento a carico del non esime ovviamente lo stesso Pt_1
dal pagamento della sua quota di rata di mutuo ipotecario accesso congiuntamente dai coniugi, trattandosi di impegno personalmente assunto nei confronti di soggetto terzo, quale l'istituto di credito, estraneo al presente giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 12-bis legge sul divorzio.
L'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La disposizione prevede tre presupposti necessari affinché sorga il diritto in capo al potenziale beneficiario. Essi sono: il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
il mancato passaggio a nuove nozze;
la titolarità dell'assegno divorzile. Proprio quest'ultimo presupposto nel caso in esame manca in quanto la resistente non chiede al Tribunale il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. Pertanto, la domanda di parte resistente non può essere accolta.
Sull'attribuzione dell'Assegno Unico Universale.
Va infine accolta la richiesta di attribuzione al 100% dell'Assegno Unico Universale (AUU) in favore di quale genitore collocatario della figlia minore. Ed invero, Controparte_1 come recentemente precisato dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 4672/2025, l'art. 6, co. 4
D.Lgs. 230/2021 (secondo cui: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”) non pone una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Ed invero, come evidenziato dalla Corte di
Cassazione, l'attribuzione per intero dell'AUU al genitore collocatario del minore – quand'anche non affidato in via esclusiva - risponde ad esigenze di semplificazione, essendo il genitore che convive con il FI a provvedere ai bisogni ed alle esigenze immediate di quest'ultimo. Né può sussistere, secondo il giudice nomofilattico, alcun interesse del genitore non collocatario a contestare tale tipo di statuizione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, sussistendo peraltro il diritto a chiederne conto, in maniera non dissimile da ogni altra spese sostenuta nell'interesse della prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, in relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, Pt_1
e in Senise (PZ) il 23/06/2001 (Reg. atti di matrimonio
[...] Controparte_1
Anno 2001, P. II, S. A, N. 12);
- conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocamento RS
prevalente presso la madre, con regime di frequentazione del padre con la figlia secondo gli accordi di separazione omologati dal Tribunale;
- conferma l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del FI maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 550,00, di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per il FI maggiorenne;
- conferma l'obbligo di di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e delle spese straordinarie della prole, purché documentate;
- revoca, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(21/11/2022), l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_1
nonché il corrispondente obbligo di versare all'istituto di Controparte_1 credito la quota di mutuo spettante alla quale “misura sostitutiva” del CP_1
suddetto assegno;
- rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 formulata dalla resistente;
- dispone che l'Assegno Unico Universale venga richiesto e percepito da
[...]
quale genitore collocatario della figlia minore, in ragione del 100%; CP_1
- compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Senise (Pz) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 04/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1537/2022 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Claudia Giordano (C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Messina alla via Dogali n. 25, indirizzo di posta elettronica certificata: fax 090-712992 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Maria Palmina Stalfieri (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla In Sinni (Pz) alla Via F.sco
Viceconte Medico n. 3, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 2° c.p.c. a mezzo telefax al nr.
0973/577016 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: Per parte ricorrente come da comparsa conclusionale depositata in data
26/05/2025; per parte resistente come da comparsa conclusionale depositata in data
26/05/2025; il P.M. in data 23/04/2025 ha espresso il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
21/11/2022, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 23/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Senise, Anno 2001, Numero 12, Parte 2, Serie A;
che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Persona_1 RS
(MT) il 22/10/2013; che con decreto di omologa del 08/02/2021, reso nel giudizio n.
1030/2020 R.G., il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione consensuale dei predetti coniugi, omologando le condizioni di cui al relativo ricorso;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione innanzi al Tribunale di Lagonegro, senza che tra i coniugi vi fosse stata alcuna riconciliazione;
che, nelle more, risultavano mutate le condizioni economiche della coppia in quanto il aveva perso il Pt_1
proprio lavoro e così peggiorato la propria situazione economica-reddituale mentre la già percettrice del reddito di cittadinanza, risultava essere impiegata presso CP_1
l'Amministrazione Comunale di Senise;
che, pertanto, meritava ampia riforma, il punto 5) dell'accordo di separazione, da modificare integralmente con revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della a carico del ricorrente, stante la conseguita CP_1
autonomia economica della moglie;
che andava revocata la partecipazione del Cardile al pagamento della quota di mutuo a carico della moglie, così come previsto nel richiamato accordo di separazione, stante la raggiunta autonomia economica della che, attesa CP_1
la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti, andava, altresì, riformata la misura della partecipazione del Cardile alle spese straordinarie previste per i figli la cui percentuale di rimborso a carico del ricorrente andava revisionata nella misura non inferiore al
40%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale: “Previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, assumere in via provvisoria ed urgente e poi definitiva, i seguenti provvedimenti: 1) ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in Senise (PZ) il 23/06/2001, ivi trascritto nei Registri dello Stato
Civile, Anno 2001 P. II, SA, N, 12 tra i signori e;
2) Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senise di procedere all'annotazione e alla trascrizione all'atto di matrimonio e nei registri dello stato civile della pronuncianda sentenza di divorzio. 3) Per effetto delle mutate condizioni economiche delle parti, e quale effetto della sopraggiunta autonomia economica della signora , CP_1 revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00, misura questa prevista nell'accordo di separazione, unitamente all'obbligo, posto in quella sede a carico del di CP_2 corrispondere le rate di mutuo dovute dalla moglie sino all'estinzione del mutuo ipotecario dalla stessa acceso per l'acquisto della casa coniugale. 4) Confermare, per il resto l'accordo omologato. 5) Per l'ulteriore effetto diversamente prevedere la misura di partecipazione alle spese straordinarie, stante la sopraggiunta autonomia economica della sig.ra . 6) CP_1
Disporre la partecipazione nella misura del 50% alle detrazioni fiscali e all'assegno unico.
Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Non si Controparte_1
opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti. Si opponeva, invece, alla richiesta di modificazione delle condizioni economiche che andavano, invece, migliorate in elevazione con carico al padre, attese le attuali esigenze economiche dei figli in relazione alla loro crescita psico-fisica.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Nel merito, previo esperimento del tentativo di conciliazione ed in caso di suo esito negativo, così provvedere:
1. Dare atto che la sig.ra CP_1
ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da
[...]
e ricorrendone le condizioni di legge, dichiarare ai sensi dell'art.3 comma 2 Parte_1
lettera b) della legge 898/70 come modificata dalla legge 74/80, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 23-06-2001, annotato nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di Senise, Anno 2001, Numero 12, Parte 2, Serie A. 2.
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo RS
la sua collocazione presso la madre .
3. Disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di versare un importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della Parte_1 figlia minore e di € 300, 00 per il FI maggiorenne ma non autonomo economicamente, più
l'assegno familiare quando lavora, oltre il 50% delle spese straordinarie e mediche non mutuabili, scolastiche extrascolastiche o per attività ricreative.
4. Disporre che l'assegno
Unico universale per i figli venga percepito al 100% dalla sig.ra .
5. Controparte_1
Dichiarare il diritto della sig.ra a percepire dal sig. , il Controparte_1 Parte_1 40% del trattamento di fine rapporto (TFR), ricevuto dal datore di lavoro, con riferimento agli anni di matrimonio e di separazione.
6. Confermare per il resto l'accordo omologato.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Cap (4%) e Iva (22%).”
All'udienza presidenziale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “le condizioni della separazione inter partes, fermo restando il resto, vengono modificate nei seguenti capi: a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, per contribuire al mantenimento della figlia minore ed il FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 550,00 di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per il FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
a carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre la misura del 50% delle spese mediche scolastiche ordinarie relative ai figli, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente dai coniugi. Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, fissando l'udienza cartolare del 10/07/2023, innanzi al G.I., all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
A seguito di istanza del 07/08/2023, con la quale parte ricorrente chiedeva di revocare, inaudita altera parte, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento del mutuo e della relativa assicurazione, essendo sopraggiunta, all'omologato accordo di separazione,
l'autonomia economica della l'udienza veniva anticipata al giorno 13/11/2023 CP_1
disponendo la comparizione personale delle parti.
Con ordinanza del 15/11/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13/11/2023, venivano rigettate l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta da parte ricorrente e la richiesta di ordine di esibizione della documentazione proposta da parte resistente. La causa veniva, quindi, rinviata per la verifica della situazione patrimoniale delle parti all'udienza del 19/02/2024.
In data 16/02/2024 veniva depositata in atti relazione della Guardia di Finanza di Lauria in ordine alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del
14/10/2024 e, successivamente, per esigenze di ruolo al 24/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza il quale, in data 23/04/2025, esprimeva il seguente parere “Il
Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Lagonegro, R.G. N. 1030/2020, depositato in data 08/02/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido della figlia minore , nata il [...]. RS
In ordine all'affido della figlia minore, ritiene il Collegio che vadano confermate le condizioni omologate in data 08/02/2021 dal Tribunale di Lagonegro all'esito del giudizio avente ad oggetto separazione consensuale tra le parti R.G. 1030/2020, atteso che non sono emersi in corso di giudizio motivi di segno contrario. Va pertanto confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto RS
di visita del genitore non collocatario secondo quanto già concordato tra le parti in sede di separazione.
Sul mantenimento della figlia minore e del FI maggiorenne RS [...]
, economicamente non autosufficiente. Per_1
Parte ricorrente nelle proprie conclusioni ha insistito affinché il Collegio proceda a rideterminare la misura del contributo paterno al mantenimento della prole, alla luce delle mutate condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca della separazione. Deduce, infatti, il ricorrente, di essere allo stato disoccupato, laddove, di converso, la resistente avrebbe migliorato la propria posizione economica, essendo stata assunta, nelle more, presso il
Comune di Senise.
Ritiene il Collegio di dover confermare quanto disposto in proposito in sede presidenziale, laddove è stato previsto, quale contributo paterno al mantenimento della prole, una somma complessiva di € 550,00, di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per RS
il FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Militano in tal senso le seguenti circostanze: in primo luogo, l'aumento delle esigenze economiche dei figli rispetto a quanto concordato in sede di separazione, trova di per sé giustificazione nella crescita degli stessi, cui è legato un incremento delle spese necessario per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007); in secondo luogo, il contributo gravante sul padre non appare suscettibile di essere diminuito, tenuto conto, da un lato, che la figlia minore convive con la madre, sulla quale pertanto cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità della figlia con lei convivente e, dall'altro che il FI , pur essendo maggiorenne, risulta impegnato, quale studente fuori Persona_1 sede, negli studi universitari presso l'Università di Siena;
in terzo luogo, non è in dubbio la capacità del di produrre reddito – dimostrata dal fatto che, così come emerge dalle Pt_1
indagini della Guardia di Finanza, nell'anno di imposta 2022 il ricorrente ha percepito oltre €
22.000,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente - non costituendo, di per sé, la perdita del lavoro, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 3911/2017), posto che “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, e non avendo il ricorrente offerto adeguata prova di essersi fattivamente attivato nella ricerca di una occupazione, per essere in condizioni di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e delle spese straordinarie della prole, purché documentate, non sussistendo ragioni per una diversa ripartizione.
Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e Controparte_1 dell'obbligo di corrispondere le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Va accolta, con le precisazioni di cui infra, la domanda formulata da parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento – nonché del corrispondente obbligo di versare all'istituto di credito la quota di mutuo spettante alla quale “misura sostitutiva” del suddetto CP_1
assegno - disposto in sede di separazione nei confronti della resistente, non essendo contestato tra le parti il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della signora
[...]
Con riferimento all'efficacia della revoca, la stessa deve decorrere dalla data CP_1
della proposizione della domanda, coincidente con il deposito del ricorso (21/11/2022), in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2018) 11-09-2018, n. 22108; conformi Cass. n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057/06). Va invece disattesa la richiesta, formulata da parte ricorrente, di retrodatare la revoca dell'assegno al momento della raggiunta autosufficienza economica da parte dell' in CP_1
mancanza di indicazione specifica e tempestiva in tal senso.
La revoca dell'assegno di mantenimento a carico del non esime ovviamente lo stesso Pt_1
dal pagamento della sua quota di rata di mutuo ipotecario accesso congiuntamente dai coniugi, trattandosi di impegno personalmente assunto nei confronti di soggetto terzo, quale l'istituto di credito, estraneo al presente giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 12-bis legge sul divorzio.
L'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La disposizione prevede tre presupposti necessari affinché sorga il diritto in capo al potenziale beneficiario. Essi sono: il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
il mancato passaggio a nuove nozze;
la titolarità dell'assegno divorzile. Proprio quest'ultimo presupposto nel caso in esame manca in quanto la resistente non chiede al Tribunale il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. Pertanto, la domanda di parte resistente non può essere accolta.
Sull'attribuzione dell'Assegno Unico Universale.
Va infine accolta la richiesta di attribuzione al 100% dell'Assegno Unico Universale (AUU) in favore di quale genitore collocatario della figlia minore. Ed invero, Controparte_1 come recentemente precisato dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 4672/2025, l'art. 6, co. 4
D.Lgs. 230/2021 (secondo cui: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”) non pone una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Ed invero, come evidenziato dalla Corte di
Cassazione, l'attribuzione per intero dell'AUU al genitore collocatario del minore – quand'anche non affidato in via esclusiva - risponde ad esigenze di semplificazione, essendo il genitore che convive con il FI a provvedere ai bisogni ed alle esigenze immediate di quest'ultimo. Né può sussistere, secondo il giudice nomofilattico, alcun interesse del genitore non collocatario a contestare tale tipo di statuizione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, sussistendo peraltro il diritto a chiederne conto, in maniera non dissimile da ogni altra spese sostenuta nell'interesse della prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, in relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, Pt_1
e in Senise (PZ) il 23/06/2001 (Reg. atti di matrimonio
[...] Controparte_1
Anno 2001, P. II, S. A, N. 12);
- conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocamento RS
prevalente presso la madre, con regime di frequentazione del padre con la figlia secondo gli accordi di separazione omologati dal Tribunale;
- conferma l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del FI maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 550,00, di cui € 250,00 per la figlia minore ed € 300,00 per il FI maggiorenne;
- conferma l'obbligo di di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e delle spese straordinarie della prole, purché documentate;
- revoca, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(21/11/2022), l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_1
nonché il corrispondente obbligo di versare all'istituto di Controparte_1 credito la quota di mutuo spettante alla quale “misura sostitutiva” del CP_1
suddetto assegno;
- rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 formulata dalla resistente;
- dispone che l'Assegno Unico Universale venga richiesto e percepito da
[...]
quale genitore collocatario della figlia minore, in ragione del 100%; CP_1
- compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Senise (Pz) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 04/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco