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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott. Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 859 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
a socio unico (p. iva , con sede ad Arcole, in persona Parte_1 P.IVA_1 della procuratrice speciale Avv. Barbara Quattrini, elettivamente domiciliata ad
Ancona, in via Giacomo Matteotti n. 54, presso l'Avv. Michele Bruno Brunetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati, giusta delega in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Subiaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Senigallia (AN), Via Rodi n. 35, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_2 CP_3 con sede in Bagnara di Romagna (RA), V.le A. Gramsci n. 26/A - C.F. e P. I.V.A.
– rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in foglio separato, P.IVA_2 depositato congiuntamente alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Franco Cini,
RO ND e dall'Avv. Matteo Rossi presso il cui studio sito in Ancona, alla
Via Piave n. 1, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(p.iva ) con sede legale e direzione in Controparte_4 P.IVA_3
Bologna, Via Stalingrado 45 quale incorporante di Controparte_5
e , il tutto con Controparte_6 Controparte_7 effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito notaio di Bologna (Rep. 53712 racc. 34018,) in persona del suo procuratore ad CP_8 negotia dott. che agisce in forza di procura speciale per atto notaio Persona_1 dott. di Bologna ai nn. 97407 e 12542 di rep./racc. del 17 Persona_2 febbraio 2023 rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona al Corso Mazzini, 107 in forza di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n. 1881/2023 datata
25.09.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 4134/2021, avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2051 - 2043 c.c..
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 07.05.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di a socio Controparte_1 Parte_1 unico, con chiamata in causa, da parte di quest'ultima società, di e da CP_2 parte di quest'ultima, a fini di garanzia e manleva, di volta Controparte_9
a ottenere la condanna della al pagamento della somma di € € Parte_1
18.929,97, o di quella diversa somma, maggiore o minore, risultata in corso di causa, anche all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto oltre interessi ex art. 1284,
2 comma 4, c.c., e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo integrale ed effettivo, a titolo di risarcimento del danno subìto a causa delle lesioni personali riportate in sinistro ( urto violento contro la porta automatizzata scorrevole di ingresso dell'esercizio commerciale di Senigallia chiusasi improvvisamente Pt_1 nel mentre si accedeva al locale) occorsole in data 24.02.2020 la cui responsabilità era da riferirsi alla custode dell'esercizio commerciale ad insegna Parte_1 sito in Senigallia alla Via Podesti n.206, ex art. 2051 c.c. o quanto meno ex art. Pt_1
2043 c.c.; la accoglieva condannando a: 1) pagare in favore Parte_1 dell'attrice la somma di €.15.606,48, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (sulla somma dovuta quale risarcimento del danno) e dalla data di ciascuna fattura (per le spese mediche) sino al soddisfo;
2) rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 2.750,00 per compensi, € 250,00 per spese, oltre accessori di legge;
3) sopportare definitivamente le spese di c.t.u. liquidate in € 405,00.
Il giudice di primo grado, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., accoglieva la domanda sul presupposto che dalla svolta istruttoria, ed in particolare dalla produzione documentale avutasi dalle parti, dall'assunzione di prova testimoniale nonché dalla ricostruzione dinamica del sinistro che ne era derivata, poteva dirsi dimostrata l'esistenza di nesso causale tra il bene oggetto di custodia ( porta automatizzata scorrevole di ingresso dell'esercizio commerciale di Senigallia) da parte della e il Pt_1 Parte_1 sinistro e correlate lesioni occorso alla considerato che Controparte_1 [...] non aveva, nella fattispecie, fornito prova dell'esimente del caso fortuito, Parte_1 forza maggiore o responsabilità, anche solo concorsuale, dell'attrice, e che non era addebitabile alla chiamata in causa manutentrice della porta CP_2 automatizzata, alcuna responsabilità per l'accaduto avendo svolto i dovuti controlli manutentivi semestrali previsti dal contratto di manutenzione senza riscontrare malfunzionamenti dell'impianto. Considerate, quindi, le risultanze della c.t.u. medico legale effettuata sulla persona dell'attrice si giungeva, in applicazione dei criteri liquidatori del danno non patrimoniale previsti nelle Tabelle del Tribunale di
Milano, a liquidare a titolo di danno la complessiva somma di €15.606,48, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (sulla somma dovuta quale
3 risarcimento del danno) e dalla data di ciascuna fattura (per le spese mediche) sino al soddisfo.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, la prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte_1
L'appellante conviene in giudizio nonché la e la Controparte_1 CP_2
chiedendo alla Corte adita: in via principale, nel Controparte_4 rito e nel merito, di riformare e/o annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui viene dichiarata l'estromissione di e di CP_2 Controparte_4 dal giudizio;
in via principale e nel merito, di riformare e/o annullare la
[...] sentenza di primo grado nella parte in cui viene esclusa la responsabilità di CP_2 nella produzione del danno patito dalla in dipendenza del suo asserito
[...] CP_1
– ma erroneamente ritenuto – adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di manutenzione; per l'effetto, previa declaratoria di sua responsabilità, condannare - in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 CP_2 cod. civile, a rimborsare delle somme dalla stessa corrisposte Parte_1 all'attrice, a titolo di risarcimento e spese del giudizio, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla dazione al saldo; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente di nella produzione del danno per cui è Parte_1 causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, la predetta di quanto Pt_1 essa ha pagato all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità per effetto del vincolo di solidarietà passiva, con gli interessi dalla dazione al saldo; quanto alle spese di lite: a) condannare ed CP_2
a restituire a le somme da essa loro Controparte_4 Parte_1 corrisposte, a titolo di spese del giudizio di primo grado, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza, con gli interessi dalla dazione al saldo; b) condannare alla rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado a favore di CP_2
, in virtù del principio di soccombenza. Parte_1
L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo nel merito di Controparte_1 rigettare, con qualsivoglia motivazione, l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Nel merito, in via subordinata: di
4 condannare le parti avversarie tutte, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti della Sig.ra lasciando indenne la medesima da Controparte_1 qualsivoglia richiesta restitutoria;
Nel merito, in via di ulteriore subordine: di rideterminare pro quota le responsabilità delle parti avversarie tutte e, per l'effetto, gli obblighi risarcitori nei confronti della Sig.ra lasciando Controparte_1 indenne la medesima da qualsivoglia richiesta restitutoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La costituitasi anch'essa in giudizio, chiedeva: in via principale, di CP_2 respingere integralmente l'appello proposto da perché infondato e Parte_2 comunque non provato, e per l'effetto confermare detta sentenza in ogni sua parte;
in subordine, quale riproposizione della domanda di garanzia proposta in primo grado e/o appello incidentale, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da e di ritenuta responsabilità, esclusiva o Parte_1 concorrente, della nella verificazione dell'evento lesivo graduare le CP_2 colpe degli eventuali corresponsabili e dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a: 1) Controparte_4 manlevare e tenere indenne la da ogni e qualsivoglia responsabilità che CP_2 dovesse esserle ascritta per i fatti di cui è causa e da ogni conseguente pagamento cui la stessa fosse tenuta a tale titolo, anche per spese legali;
2) versare direttamente agli aventi diritto gli importi eventualmente accertati e dichiarati come dovuti, anche per interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
3) rimborsare alla CP_2 ogni eventuale somma che quest'ultima fosse chiamata a versare ai titoli
[...] predetti, anche per spese legali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva in giudizio chiedendo: - di rigettare Controparte_4
l'appello della e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Parte_1
- in caso di riforma della sentenza accertare e dichiarare che la è Parte_1 decaduta dalla azione di risarcimento del danno nei confronti della per le CP_2 ragioni in atti;
In via subordinata accertare ma sempre in via di concorso, la responsabilità della nei confronti della in accoglimento delle Parte_1 CP_2 ragioni di difesa e delle eccezioni dichiarare l'insussistenza della garanzia assicurativa per quanto di ragione esposto ed in via gradata comunque limitare la
5 garanzia assicurativa al massimale contrattuale applicandosi gli scoperti e le franchigie contrattuali e tutte le altre condizioni contrattuali;
accertare e dichiarare che la non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici CP_4 perchè non designati dalla Compagnia. Il tutto con vittoria di spese e onorari del grado.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante proponeva i seguenti motivi di appello.
1) errata estromissione dal giudizio di ed . Si ritiene CP_2 CP_4 erroneo il provvedimento di estromissione pronunciato in favore di e CP_2 poiché disposto in assenza dei presupposti di legge in Controparte_9 quanto basato su di una ritenuta assenza di responsabilità per i fatti di causa che avrebbe dovuto condurre, casomai, al rigetto della domanda proposta nei confronti delle predette parti da essa appellante.
2) errata applicazione delle norme contrattuali vigenti tra e Parte_1 CP_2
Ritiene l'appellante che, in virtù del contratto di manutenzione delle porte automatiche scorrevoli di ingresso e uscita installate nell'esercizio teatro del sinistro, la avrebbe dovuto, in adempimento degli obblighi contrattuali CP_2 sulla stessa gravanti, non solo garantire la manutenzione periodica dei predetti impianti, ma anche il buon funzionamento degli stessi;
obbligo che lo stesso verificarsi del sinistro dimostrava non essere stato adempiuto.
3) in punto di spese del giudizio e di rimborso delle somme percepite dall'attrice in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Conseguentemente all'auspicato accoglimento della proposta impugnativa parte appellante chiede che venga riformata la decisione in punto di spese di giudizio da porsi a carico, sia per il primo che per il secondo grado, di unitamente CP_2 alla condanna di quest'ultima società al rimborso in favore di essa parte appellante delle somme versate all'attrice a titolo di risarcimento e spese del giudizio, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla dazione al saldo nonché condanna della Parte_3 Controparte_4
a restituire a le somme da essa loro corrisposte, a titolo di spese del Parte_1
6 giudizio di primo grado, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza, con gli interessi dalla dazione al saldo;
L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure per giungere all'accoglimento della domanda merita di essere confermato e condiviso.
Alcuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie, costituite, come ivi precisato, dalla documentazione versata in atti dalle deduzioni di fatto e diritto di ciascuna delle parti nonchè dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi e delle risultanze di c.t.u. in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
Quanto all'infondatezza del primo motivo di doglianza deve dirsi che appare evidente come il giudicante abbia usato impropriamente il termine estromettere dato che, come si evince dall'esame del percorso motivazionale compiuto per giungere all'accoglimento della domanda e alla condanna della Parte_1 entrato nel merito della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 ha concretamente e approfonditamente valutato la posizione della terza chiamata e della chiamata in garanzia giungendo ad escludere CP_2 Controparte_4 ogni forma di responsabilità per i fatti di causa a carico di e CP_2 conseguentemente di qualsivoglia onere di manleva a carico di Controparte_4 assicuratrice della per la r.c.t.. CP_2
D'altra parte la circostanza che nella fattispecie il riferimento all'istituto della estromissione sia avvenuto in modo improprio, dato che a tutti gli effetti il giudicante ha motivato un rigetto della domanda avanzata nei confronti di CP_2
deriva dal fatto che lo stesso giudicante aveva autorizzato la chiamata in causa
[...] tanto della quanto, a garanzia di quest'ultima, della CP_2 Controparte_4
Alla luce di quanto sopra la sentenza andrà, sul punto, unicamente emendata disponendo il rigetto della domanda proposta da nei confronti della Parte_1 con conseguente assorbimento delle richieste di manleva avanzata da CP_2 quest'ultima società nei confronti di Controparte_4
7 Gli ulteriori motivi di appello, da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, sono anch'essi infondati.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ.
n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ.
n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ.
n.18415/2019).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene che la svolta istruttoria abbia, effettivamente, fornito prova dell'esistenza dei presupposti richiesti per giungere alla condanna della ex art. 2051 Parte_1
c.c. .
Se è risultata provata e incontestata: a) l'esistenza del rapporto di custodia tra la cosa (porta automatizzata scorrevole di ingresso al supermercato a insegna sito Pt_1 in Senigallia alla Via Podesti n.206) e la titolare del predetto Parte_1 esercizio commerciale;
b) la ricostruzione dinamica dell'incidente fornita da parte attrice ( urto violento contro la porta automatizzata scorrevole di ingresso
8 dell'esercizio commerciale di Senigallia chiusasi improvvisamente nel mentre Pt_1 si accedeva al locale con conseguente sopportazione di lesioni da parte del cliente)
e, quindi, il nesso causale tra la cosa, dotata di proprio dinamismo, e l'evento di danno;
non altrettanto può dirsi in merito all'esistenza dell'esimente costituita dal caso fortuito inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ.
n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ.
n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ.
n.18415/2019) il cui onere probatorio incombeva su parte convenuta Parte_1
La svolta istruttoria, sia documentale che testimoniale, non ha, infatti, evidenziato alcuna responsabilità nell'accaduto a carico della parte danneggiata né, a carico della alcun profilo di inadempienza degli oneri manutentivi CP_2 dell'impianto, contrattualmente assunti nei confronti di in virtù del Parte_1 contratto di manutenzione sottoscritto tra le parti, che potesse assurgere a caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
La ha dimostrato documentalmente, a mezzo appositi rapportini di CP_2 intervento, oltre che a mezzo escussione testimoniale del proprio personale tecnico
( cfr. verbale di udienza del 30.01.2023 escussione testi e Testimone_1
di aver provveduto ad effettuare le visite periodiche Testimone_2 sull'impianto secondo le cadenze concordate effettuando in data (22.10.2019) antecedente il sinistro e successivamente allo stesso ( in data 15.04.2020) controlli manutentivi dai quali risultava il perfetto funzionamento della porta automatizzata scorrevole di accesso all'esercizio commerciale ( cfr. doc.ti n.2 e 3 in fasc. primo grado né, d'altra parte, l'inadempienza agli obblighi contrattuali di CP_2 mantenere l'impianto in perfetta funzionalità può ritenersi sussistere “in re ipsa” per il solo fatto che si è verificato il sinistro;
dovendo, casomai, essere provata a mezzo accertamento tecnico da condursi sull'impianto in questione che, tuttavia, non risulta essere stato mai effettuato né richiesto dalla proprietaria Parte_1
A tal proposito, è, altresì, il caso di ricordare come l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte sia costantemente orientata a ritenere che
9 << …Qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.>> ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21244/2006, Cass. Civ. n.
25029/2008 e da ultimo Cass. Civ. n. 7789/2024).
La sentenza di primo grado, quindi, unicamente emendata, quanto alla disposta estromissione della e disponendo il rigetto della CP_2 Controparte_4 domanda proposta da nei confronti della con Parte_1 CP_2 conseguente assorbimento delle richieste di manleva avanzata da quest'ultima società nei confronti di , merita integrale conferma. Controparte_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla a socio unico, nei confronti di della Parte_1 Controparte_1 CP_2
della e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_4
Ancona, n. 1881/2023 datata 25.09.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 4134/2021, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Ancona, n.
1881/2023 datata 25.09.2023, pubblicata in pari data, non notificata, relativa al procedimento civile n. 4134/2021 unicamente emendandola quanto alla disposta estromissione della e disponendo il rigetto della CP_2 Controparte_4 domanda proposta da nei confronti della con Parte_1 CP_2
10 conseguente assorbimento delle richieste di manleva avanzata da quest'ultima società nei confronti di;
Controparte_4
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado che liquida, per ciascuno, in complessivi € 3.000,00= di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 23.07.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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