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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/03/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 934/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 934/2020
FRA
Parte_1
[...
[...]
Oggi 25 marzo 2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. RAMOVINI EUGENIO
Per parte convenuta: l'avv. GRECO MARIA GRAZIA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ramovini precisa le conclusioni come da verbale di udienza del 14.12.2023 e si riporta alle propria memoria conclusionale insistendovi e contestando le avverse deduzioni esplicitate nella memoria autorizzata depositata come nota di precisazione delle conclusioni.
L'avv. Greco si riporta alle conclusioni rassegnate all'udienza del 14.12.2023 e a quanto precisato nella nota conclusionale depositata in atti, contestando quanto eccepito nella memoria conclusionale di parte ricorrente, insistendo per il rigetto della domanda avversaria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 11,30 riprende la trattazione del fascicolo e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,50.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 934/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Parte_1 P.IVA_1
Ramovini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, viale Indipendenza, 42, in virtù di procura in atti.
ATTORE
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Milano, 12, in virtù di procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc il , titolare di omonima ditta individuale, nei confronti Parte_1
del proprio dipendente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Parte_1
dell'intestato Tribunale, adversis reiectis, premesse le opportune declaratorie di ragione e di legge:
pagina 2 di 6 -in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale
in fase di indagini preliminari a carico del teste Sig. , per il denunciato reato di falsa Testimone_1
testimonianza;
-in via subordinata e nel merito, previa ammissione della CTU tecnica diretta alla quantificazione del
valore del mezzo de quo, accertare -per i motivi descritti nell'atto introduttivo- l'esclusiva
responsabilità del Sig. quale dipendente della ditta e conducente del Parte_1 Parte_1
mezzo di servizio trg. EW647VS di proprietà della soc. e, conseguentemente, Controparte_1
condannare il Sig. ex art. 2104 c.c., o come meglio visto e ritenuto, al risarcimento di Parte_1
tutti i danni subiti dalla ditta ricorrente anche in via di ripetizione di somme sborsate dalla stessa alla soc. a seguito dell'evento sopra specificato, con pagamento a suo favore dell'importo Controparte_1
di cui alla seguente, esemplificativa e non esaustiva, quantificazione economica:
-danno da perdita del veicolo e noleggio di un furgone equivalente per il mese di Settembre 2019 =
euro 5.630,00 (cfr. all. 6) o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
cumulo di domande da contenersi entro il limite di euro
6.000,00, vinte le spese e compensi di giudizio”.
Esponeva il ricorrente che:
- il era dipendente della sua Ditta individuale con mansioni di operaio-autista, quando Parte_1
in data 30/8/2019 si recava a Civitanova Marche con il mezzo a lui affidato trg. EW647VS, di proprietà
della soc. per effettuare il giro di consegne una volta ivi ricevuta la merce da una Controparte_1
“navetta” proveniente da Ancona;
- mentre attendeva la predetta “navetta” a mezzo telefono cellulare dichiarava sia al sig. CP_2
(preposto dal Sig. alla qualifica capo operaio) nonché al Sig. , la Parte_1 Parte_1
presenza di “fumo dalla ruota” del predetto mezzo;
- questi davano indicazioni al di interrompere la marcia e interpellare l'autofficina Pt_1 [...]
in Sant'Elpidio a Mare (FM) per la verifica della problematica Organizzazione_1
rappresentata;
- invece il incurante delle direttive e della cura del veicolo aziendale, proseguiva la marcia per Pt_1
oltre 25 km dalla anzidetta autofficina e superandola per andare ad effettuare la consegna presso la ditta i Civitanova Marche;
Org_2
pagina 3 di 6 - il mezzo subiva un improvviso arresto di marcia ed iniziava ad incendiarsi e sul posto intervenivano i
VV.FF. del Comando di Ascoli Piceno che redigevano rapporto;
- poiché esso andava completamente distrutto, la società proprietaria del mezzo richiedeva i danni alla per l'importo di euro 5.630,00, somma che incorpora il valore commerciale del Parte_1
mezzo ante sinistro nonché il canone di affitto di altro mezzo, in sostituzione del precedente, che la ditta ricorrente noleggiava per il mese di settembre 2019;
- quindi, il doveva ritenersi responsabile del danno ex art. 2104 c.c., con obbligo al relativo Pt_1
risarcimento.
Svolta regolare notifica, si costituiva in giudizio il resistente chiedendo la reiezione della domanda per assenza di responsabilità e deducendo la pretestuosità della stessa.
Una volta trasformato il rito in ordinario, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di prove orali, sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura.
La domanda risulta infondata e, come tale, va respinta.
In materia va osservato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è
onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre, una volta assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (così, ex multis, Cass. civ. n. 18375/2006). Inoltre la Suprema
Corte, con sentenza n. 13530/2008, chiarisce come, in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalita' con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni,
e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente.
Alla luce dei suesposti principi, nel caso che ci occupa, non è ravvisabile l'assolvimento dell'onere probatorio in capo al datore di lavoro, né del nesso causale né del danno invocato.
In particolare, anche nel caso in cui l'attore avesse dato dimostrazione a mezzo prova testimoniale che il dipendente non ha osservato le direttive del datore di lavoro di recarsi all'officina meccanica indicata
- comunque distante diversi chilometri dal luogo ove si erano verificate le prime avvisaglie di pagina 4 di 6 malfunzionamento – avrebbe dovuto dare rigorosa dimostrazione che il mezzo non si sarebbe incendiato o che, comunque, esso avrebbe potuto essere riparato con una spesa inferiore al valore di mercato del veicolo.
Non risulta in atti alcuna verifica tecnica in merito alle cause del malfunzionamento e/o alle parti interessate, né essa potrebbe essere svolta attualmente atteso che il mezzo è stato demolito già prima dell'instaurazione del presente giudizio. E' evidente, visto l'esito del malfunzionamento, che esso fosse stato grave e, considerata la vetustà del mezzo, è improbabile che la rottura del motore o di altro componente del veicolo avrebbe condotto ad una convenienza della riparazione piuttosto che alla sua demolizione.
Oltre al difetto di prova dell'origine del danno, manca anche la dimostrazione rigorosa della sua concreta ed effettiva consistenza.
Infatti, in tema di responsabilità da inadempimento, è indispensabile che il preteso creditore dimostri, prima di tutto, la sussistenza della tipologia, dell'identità e dell'entità del danno inferto alle sue ragioni e che esso sia inequivocabilmente la diretta conseguenza strettamente derivante dalla condotta lavorativa del sottoposto.
Invece l'attore ha prodotto una fattura asseritamente emessa dalla società proprietaria del veicolo danneggiato, - peraltro a molti mesi di distanza dal fatto - la quale riporta come Controparte_3
causale “Vi rimetto fattura per risarcimento danno causato al ns/furgone di proprietà incendiato in data 31.08.2019 concessovi in comodato d'uso targato EW647VS omnicomprensivo di noleggio del mese di settembre 2019”.
E' palese, quindi, che non vi sia l'indicazione delle specifiche voci di danno: manca il valore commerciale del mezzo e quello di noleggio mensile ma anche l'individuazione del veicolo in sostituzione che sarebbe stato dato in nolo e il motivo per il quale esso avrebbe dovuto essere a pagamento mentre il precedente automezzo incendiato era stato concesso al in comodato d'uso. Pt_1
Com'è noto, inoltre, la fattura non può costituire prova del rapporto e in tal caso manca la dimostrazione non solo della regolarità amministrativa e contabile ma anche dell'intervenuto pagamento. La allegata “quietanza avvenuto pagamento” del 10.6.2020 non può avere effetto confessorio stragiudiziale fra parti diverse, ossia nei confronti del convenuto e non può essere considerata attendibile in difetto di produzione del mezzo tracciabile di pagamento, assegno o bonifico,
pagina 5 di 6 dato che, per l'entità dell'importo, esso non poteva essere effettuato in contanti. Peraltro manca anche l'indicazione dell'amministratore della società firmataria della dichiarazione di quietanza che potrebbe essere lo stesso , per quanto rilevabile dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di Parte_1
Ascoli Piceno, in atti, laddove il viene definito come “Dipendente della ditta Pt_1 Org_3
.
[...]
Alla luce di quanto sopra, ogni altra domanda e/o eccezione di parte attrice va ritenuta assorbita.
Riguardo alle spese di giudizio, si ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la natura della causa, la particolarità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda attorea;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 25 marzo 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 934/2020
FRA
Parte_1
[...
[...]
Oggi 25 marzo 2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. RAMOVINI EUGENIO
Per parte convenuta: l'avv. GRECO MARIA GRAZIA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ramovini precisa le conclusioni come da verbale di udienza del 14.12.2023 e si riporta alle propria memoria conclusionale insistendovi e contestando le avverse deduzioni esplicitate nella memoria autorizzata depositata come nota di precisazione delle conclusioni.
L'avv. Greco si riporta alle conclusioni rassegnate all'udienza del 14.12.2023 e a quanto precisato nella nota conclusionale depositata in atti, contestando quanto eccepito nella memoria conclusionale di parte ricorrente, insistendo per il rigetto della domanda avversaria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 11,30 riprende la trattazione del fascicolo e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,50.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 934/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Parte_1 P.IVA_1
Ramovini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, viale Indipendenza, 42, in virtù di procura in atti.
ATTORE
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Milano, 12, in virtù di procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc il , titolare di omonima ditta individuale, nei confronti Parte_1
del proprio dipendente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Parte_1
dell'intestato Tribunale, adversis reiectis, premesse le opportune declaratorie di ragione e di legge:
pagina 2 di 6 -in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale
in fase di indagini preliminari a carico del teste Sig. , per il denunciato reato di falsa Testimone_1
testimonianza;
-in via subordinata e nel merito, previa ammissione della CTU tecnica diretta alla quantificazione del
valore del mezzo de quo, accertare -per i motivi descritti nell'atto introduttivo- l'esclusiva
responsabilità del Sig. quale dipendente della ditta e conducente del Parte_1 Parte_1
mezzo di servizio trg. EW647VS di proprietà della soc. e, conseguentemente, Controparte_1
condannare il Sig. ex art. 2104 c.c., o come meglio visto e ritenuto, al risarcimento di Parte_1
tutti i danni subiti dalla ditta ricorrente anche in via di ripetizione di somme sborsate dalla stessa alla soc. a seguito dell'evento sopra specificato, con pagamento a suo favore dell'importo Controparte_1
di cui alla seguente, esemplificativa e non esaustiva, quantificazione economica:
-danno da perdita del veicolo e noleggio di un furgone equivalente per il mese di Settembre 2019 =
euro 5.630,00 (cfr. all. 6) o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
cumulo di domande da contenersi entro il limite di euro
6.000,00, vinte le spese e compensi di giudizio”.
Esponeva il ricorrente che:
- il era dipendente della sua Ditta individuale con mansioni di operaio-autista, quando Parte_1
in data 30/8/2019 si recava a Civitanova Marche con il mezzo a lui affidato trg. EW647VS, di proprietà
della soc. per effettuare il giro di consegne una volta ivi ricevuta la merce da una Controparte_1
“navetta” proveniente da Ancona;
- mentre attendeva la predetta “navetta” a mezzo telefono cellulare dichiarava sia al sig. CP_2
(preposto dal Sig. alla qualifica capo operaio) nonché al Sig. , la Parte_1 Parte_1
presenza di “fumo dalla ruota” del predetto mezzo;
- questi davano indicazioni al di interrompere la marcia e interpellare l'autofficina Pt_1 [...]
in Sant'Elpidio a Mare (FM) per la verifica della problematica Organizzazione_1
rappresentata;
- invece il incurante delle direttive e della cura del veicolo aziendale, proseguiva la marcia per Pt_1
oltre 25 km dalla anzidetta autofficina e superandola per andare ad effettuare la consegna presso la ditta i Civitanova Marche;
Org_2
pagina 3 di 6 - il mezzo subiva un improvviso arresto di marcia ed iniziava ad incendiarsi e sul posto intervenivano i
VV.FF. del Comando di Ascoli Piceno che redigevano rapporto;
- poiché esso andava completamente distrutto, la società proprietaria del mezzo richiedeva i danni alla per l'importo di euro 5.630,00, somma che incorpora il valore commerciale del Parte_1
mezzo ante sinistro nonché il canone di affitto di altro mezzo, in sostituzione del precedente, che la ditta ricorrente noleggiava per il mese di settembre 2019;
- quindi, il doveva ritenersi responsabile del danno ex art. 2104 c.c., con obbligo al relativo Pt_1
risarcimento.
Svolta regolare notifica, si costituiva in giudizio il resistente chiedendo la reiezione della domanda per assenza di responsabilità e deducendo la pretestuosità della stessa.
Una volta trasformato il rito in ordinario, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di prove orali, sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura.
La domanda risulta infondata e, come tale, va respinta.
In materia va osservato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è
onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre, una volta assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (così, ex multis, Cass. civ. n. 18375/2006). Inoltre la Suprema
Corte, con sentenza n. 13530/2008, chiarisce come, in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalita' con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni,
e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente.
Alla luce dei suesposti principi, nel caso che ci occupa, non è ravvisabile l'assolvimento dell'onere probatorio in capo al datore di lavoro, né del nesso causale né del danno invocato.
In particolare, anche nel caso in cui l'attore avesse dato dimostrazione a mezzo prova testimoniale che il dipendente non ha osservato le direttive del datore di lavoro di recarsi all'officina meccanica indicata
- comunque distante diversi chilometri dal luogo ove si erano verificate le prime avvisaglie di pagina 4 di 6 malfunzionamento – avrebbe dovuto dare rigorosa dimostrazione che il mezzo non si sarebbe incendiato o che, comunque, esso avrebbe potuto essere riparato con una spesa inferiore al valore di mercato del veicolo.
Non risulta in atti alcuna verifica tecnica in merito alle cause del malfunzionamento e/o alle parti interessate, né essa potrebbe essere svolta attualmente atteso che il mezzo è stato demolito già prima dell'instaurazione del presente giudizio. E' evidente, visto l'esito del malfunzionamento, che esso fosse stato grave e, considerata la vetustà del mezzo, è improbabile che la rottura del motore o di altro componente del veicolo avrebbe condotto ad una convenienza della riparazione piuttosto che alla sua demolizione.
Oltre al difetto di prova dell'origine del danno, manca anche la dimostrazione rigorosa della sua concreta ed effettiva consistenza.
Infatti, in tema di responsabilità da inadempimento, è indispensabile che il preteso creditore dimostri, prima di tutto, la sussistenza della tipologia, dell'identità e dell'entità del danno inferto alle sue ragioni e che esso sia inequivocabilmente la diretta conseguenza strettamente derivante dalla condotta lavorativa del sottoposto.
Invece l'attore ha prodotto una fattura asseritamente emessa dalla società proprietaria del veicolo danneggiato, - peraltro a molti mesi di distanza dal fatto - la quale riporta come Controparte_3
causale “Vi rimetto fattura per risarcimento danno causato al ns/furgone di proprietà incendiato in data 31.08.2019 concessovi in comodato d'uso targato EW647VS omnicomprensivo di noleggio del mese di settembre 2019”.
E' palese, quindi, che non vi sia l'indicazione delle specifiche voci di danno: manca il valore commerciale del mezzo e quello di noleggio mensile ma anche l'individuazione del veicolo in sostituzione che sarebbe stato dato in nolo e il motivo per il quale esso avrebbe dovuto essere a pagamento mentre il precedente automezzo incendiato era stato concesso al in comodato d'uso. Pt_1
Com'è noto, inoltre, la fattura non può costituire prova del rapporto e in tal caso manca la dimostrazione non solo della regolarità amministrativa e contabile ma anche dell'intervenuto pagamento. La allegata “quietanza avvenuto pagamento” del 10.6.2020 non può avere effetto confessorio stragiudiziale fra parti diverse, ossia nei confronti del convenuto e non può essere considerata attendibile in difetto di produzione del mezzo tracciabile di pagamento, assegno o bonifico,
pagina 5 di 6 dato che, per l'entità dell'importo, esso non poteva essere effettuato in contanti. Peraltro manca anche l'indicazione dell'amministratore della società firmataria della dichiarazione di quietanza che potrebbe essere lo stesso , per quanto rilevabile dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di Parte_1
Ascoli Piceno, in atti, laddove il viene definito come “Dipendente della ditta Pt_1 Org_3
.
[...]
Alla luce di quanto sopra, ogni altra domanda e/o eccezione di parte attrice va ritenuta assorbita.
Riguardo alle spese di giudizio, si ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la natura della causa, la particolarità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda attorea;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 25 marzo 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
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