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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 118/2024 emessa nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024, comunicata con pec del 5 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Trani, in ordine al ricorso rubricato sub 72-1/2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
” (C.F./P.Iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] P.IVA_1 legale in Bisceglie alla via M. Giuliani n 8, e dei soci illimitatamente responsabili , Controparte_1
( c.f. n. ) e , ( c f. con i provvedimenti C.F._1 Controparte_1 C.F._2 conseguenziali,
TRA
(C.F./P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bisceglie alla via M. Giuliani n 8, e dei soci illimitatamente responsabili , (c.f. n. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_1
, (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Damascelli
[...] C.F._2
( , elettivamente domiciliati nello studio del C.F._3 Email_1 difensore in Bari al C.so Vittorio Emanuele 185 nonché all'indirizzo digitale del medesimo difensore al quale dovranno essere inviate le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio
Reclamante
Contro
Curatela della liquidazione giudiziale, in persona del Curatore Avv. , c.f. Controparte_2 con studio a Andria (BAT) in c.so Cavour 9, pec C.F._4
Email_2
Reclamata contumace
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA intervenuta
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.4.2024, il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ” in Controparte_1 ragione dell'elevato debito erariale accumulato, pari a complessivi € 889.011,78 derivanti da un avviso di accertamento e intimazione di pagamento risalenti al 2015.
Con la memoria di costituzione la società ha eccepito la non ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale essendo il credito erariale contestato, avendo impugnato l'avviso di accertamento innanzi al Giudice tributario.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, all'udienza del 24.10.2024 la società resistente depositava l'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1888/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado pubblicata il 21.6.2023, che aveva respinto il ricorso della società , stante la CP_3 proposizione di ricorso per Cassazione.
Con la sentenza n. n. 118/2024, il Tribunale di Trani ha dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della e ” ritenendone sussistenti i presupposti, Controparte_1 Controparte_1 segnatamente:
1. non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione
2. Trattasi di imprenditore commerciale;
3. i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5 CCII
4. risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore, tenuto conto dell'entità della debitoria, della persistenza e risalenza dell'inadempimento, della pendenza di due procedure esecutive mobiliari ( 222/2024 e 389/2023) di cui una conclusasi con ordinanza di assegnazione del 1°.
2.2024 per l'importo complessivo di € 709.408,10 in favore di nonché dell'assenza CP_4 di liquidità della società, come si desume dall'estratto conto in atti, da cui risulta un passivo di conto corrente pari ad € 13.441,57.
Con reclamo depositato in data 2.01.2025 la ha Controparte_1 adito questa Corte di Appello al fine di veder riformare la sentenza n. 118/2024 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale
A sostegno del reclamo, la società ha sostenuto che non vi fossero i presupposti di cui all'art. 2 lett. b) del Codice della Crisi di Impresa e che, quindi, piuttosto che trovarsi in una situazione di “crisi” irreversibile, si trovava esclusivamente in un momentaneo stato di difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, contestando di versare in uno stato di “crisi” intendendo con tale nozione, ai sensi del Codice della Crisi di Impresa, “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato quale fatto genetico del debito e della ritenuta incapacità strutturale di farvi fronte l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta ed opposto innanzi al giudice tributario. La società dichiarata insolvente, infatti, aveva gestito una stazione di carburante in Bisceglie e per l'unico esercizio oggetto di rettifica fiscale - anno 2015 - si era approvvigionata da intermediari terzi, usufruendo, secondo dell'Agenzia Entrate, di un presunto minor costo di acquisto.
Con l'avviso l'Agenzia aveva, quindi, accertato induttivamente maggiori ricavi non dichiarati, in base ad una ritenuta asimmetria del prezzo di vendita del carburante rispetto a quello ritenuto di mercato liquidando la maggiore imposta, sanzioni e interessi pari ad € 1.323.896,45. L'incapacità di adempiere alla pretesa fiscale, unica manifestazione di una situazione debitoria, non configurerebbe, quindi, insolvenza, come sostenuto dal Tribunale di Trani, anche perché la pretesa è al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, innanzi alla quale è stata impugnata le sentenza di rigetto del ricorso emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bari.
Il reclamante, pertanto, ha chiesto che questa Corte
“revochi la sentenza reclamata con ogni conseguente statuizione di legge.
In via istruttoria si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare la natura, la causa del debito nonché la sua consistenza strutturale, salva ogni diverso accertamento probatorio che l'Ecc.ma Corte riterrà di disporre” Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
La Curatela della liquidazione non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
***
Il reclamo è infondato.
La reclamante ha censurato unicamente la parte della sentenza con la quale è stato ritenuto accertato lo stato di insolvenza.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la reclamante si è limitata a sostenere di non essere considerata in stato di insolvenza il quanto l'ingente debito verso l'Agenzia delle Entrate sarebbe contestato in quanto C oggetto di ricorso presso la di Cassazione è la sentenza, alla medesima sfavorevole, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bari confermativa di precedente sentenza di I grado ugualmente sfavorevole. In particolare, la reclamante valorizza il provvedimento di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Nulla deduce invece la società in ordine alla pendenza delle procedure esecutive e alla assoluta assenza di liquidità, limitandosi la reclamata a richiamare precedenti generici della Corte di
Cassazione e a richiamare il contenuto degli atti relativi al procedimento tributario.
Nella specie, va rilevato come la Corte di Cassazione, con orientamento da anni consolidato sul tema, - pur se con riferimento all'art. 6 legge fall. -, ha ribadito che la dichiarazione di fallimento (e quindi la liquidazione giudiziale) non presuppone” un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. Cass.
Sez. U n. 1521-13, cui adde Cass. n. 11421-14, Cass. n. 30827- 18 e molte altre). A tanto si associa il principio per cui la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, ancorché poi in tale ambito il giudice debba valutare, oltre alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (v. Cass. n. 23494-20)” – cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038
- 01)”.
Tanto al fine di apprezzare lo stato d'insolvenza.
Da tali principi discende che non possiede alcuna rilevanza la questione, dell'essere stato proposto ricorso di Cassazione, a seguito di due successive pronunce sfavorevoli emesse dalle Corti Tributarie di merito ai fini della liquidazione giudiziale.
Se, allora, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (cfr. Cass. n. 29913-18, Cass.
n. 26217- 05 e altre). La verifica che si richiede al giudice non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.
Pertanto “del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione – perché ciò essa fa senza entrare propriamente nel merito delle pretese impositive
(che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione (v. Cass.
Sez. U n. 115-01).
Tanto costituisce il logico corollario dell'essere, quella rimessa al tribunale fallimentare, sempre una verifica incidenter tantum, che, come tale, non risente – né può risentire - dei limiti della giurisdizione sul rapporto dal quale scaturisce il credito, e che nella specie, vede comunque l'esistenza di ben due sentenze sfavorevoli.
A giudizio di questa Corte la valutazione del tribunale contiene indicazioni sufficienti a esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alle ipotesi di accoglimento del ricorsi avverso la sentenza della Corte Tributaria di II grado, a nulla rilevando l'accoglimento della istanza di sospensione dell'esecutorietà che, come noto è emessa all'esito della valutazione solo del “grave e irreparabile danno “ e nella specie tale sospensione è condizionata al “previo rilascio a favore dell'Erario di idonea garanzia fideiussoria bancaria ed assicurativa” che, per quanto risulta, non è stata prestata, con la conseguenza dell'inoperatività della stessa.
Condivisibilmente, il tribunale ha individuato gli indici dell'insolvenza oltre che nel debito ingente verso l'Amministrazione Erariale anche nella pendenza di ben due procedure esecutive e nella totale assenza di liquidità della società.
Tali elementi, in assenza di diversi riscontri da parte della reclamante inducono a ritenere che la debitrice non possa far fronte alle obbligazioni assunte con regolarità.
Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t. e dei predetti soci illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabili,
1. dichiara la contumacia della curatela della liquidazione giudiziale;
2. rigetta il reclamo;
3. nulla per le spese
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 25.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 118/2024 emessa nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024, comunicata con pec del 5 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Trani, in ordine al ricorso rubricato sub 72-1/2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
” (C.F./P.Iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] P.IVA_1 legale in Bisceglie alla via M. Giuliani n 8, e dei soci illimitatamente responsabili , Controparte_1
( c.f. n. ) e , ( c f. con i provvedimenti C.F._1 Controparte_1 C.F._2 conseguenziali,
TRA
(C.F./P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bisceglie alla via M. Giuliani n 8, e dei soci illimitatamente responsabili , (c.f. n. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_1
, (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Damascelli
[...] C.F._2
( , elettivamente domiciliati nello studio del C.F._3 Email_1 difensore in Bari al C.so Vittorio Emanuele 185 nonché all'indirizzo digitale del medesimo difensore al quale dovranno essere inviate le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio
Reclamante
Contro
Curatela della liquidazione giudiziale, in persona del Curatore Avv. , c.f. Controparte_2 con studio a Andria (BAT) in c.so Cavour 9, pec C.F._4
Email_2
Reclamata contumace
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA intervenuta
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.4.2024, il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ” in Controparte_1 ragione dell'elevato debito erariale accumulato, pari a complessivi € 889.011,78 derivanti da un avviso di accertamento e intimazione di pagamento risalenti al 2015.
Con la memoria di costituzione la società ha eccepito la non ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale essendo il credito erariale contestato, avendo impugnato l'avviso di accertamento innanzi al Giudice tributario.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, all'udienza del 24.10.2024 la società resistente depositava l'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1888/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado pubblicata il 21.6.2023, che aveva respinto il ricorso della società , stante la CP_3 proposizione di ricorso per Cassazione.
Con la sentenza n. n. 118/2024, il Tribunale di Trani ha dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della e ” ritenendone sussistenti i presupposti, Controparte_1 Controparte_1 segnatamente:
1. non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione
2. Trattasi di imprenditore commerciale;
3. i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5 CCII
4. risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore, tenuto conto dell'entità della debitoria, della persistenza e risalenza dell'inadempimento, della pendenza di due procedure esecutive mobiliari ( 222/2024 e 389/2023) di cui una conclusasi con ordinanza di assegnazione del 1°.
2.2024 per l'importo complessivo di € 709.408,10 in favore di nonché dell'assenza CP_4 di liquidità della società, come si desume dall'estratto conto in atti, da cui risulta un passivo di conto corrente pari ad € 13.441,57.
Con reclamo depositato in data 2.01.2025 la ha Controparte_1 adito questa Corte di Appello al fine di veder riformare la sentenza n. 118/2024 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale
A sostegno del reclamo, la società ha sostenuto che non vi fossero i presupposti di cui all'art. 2 lett. b) del Codice della Crisi di Impresa e che, quindi, piuttosto che trovarsi in una situazione di “crisi” irreversibile, si trovava esclusivamente in un momentaneo stato di difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, contestando di versare in uno stato di “crisi” intendendo con tale nozione, ai sensi del Codice della Crisi di Impresa, “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato quale fatto genetico del debito e della ritenuta incapacità strutturale di farvi fronte l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta ed opposto innanzi al giudice tributario. La società dichiarata insolvente, infatti, aveva gestito una stazione di carburante in Bisceglie e per l'unico esercizio oggetto di rettifica fiscale - anno 2015 - si era approvvigionata da intermediari terzi, usufruendo, secondo dell'Agenzia Entrate, di un presunto minor costo di acquisto.
Con l'avviso l'Agenzia aveva, quindi, accertato induttivamente maggiori ricavi non dichiarati, in base ad una ritenuta asimmetria del prezzo di vendita del carburante rispetto a quello ritenuto di mercato liquidando la maggiore imposta, sanzioni e interessi pari ad € 1.323.896,45. L'incapacità di adempiere alla pretesa fiscale, unica manifestazione di una situazione debitoria, non configurerebbe, quindi, insolvenza, come sostenuto dal Tribunale di Trani, anche perché la pretesa è al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, innanzi alla quale è stata impugnata le sentenza di rigetto del ricorso emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bari.
Il reclamante, pertanto, ha chiesto che questa Corte
“revochi la sentenza reclamata con ogni conseguente statuizione di legge.
In via istruttoria si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare la natura, la causa del debito nonché la sua consistenza strutturale, salva ogni diverso accertamento probatorio che l'Ecc.ma Corte riterrà di disporre” Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
La Curatela della liquidazione non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
***
Il reclamo è infondato.
La reclamante ha censurato unicamente la parte della sentenza con la quale è stato ritenuto accertato lo stato di insolvenza.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la reclamante si è limitata a sostenere di non essere considerata in stato di insolvenza il quanto l'ingente debito verso l'Agenzia delle Entrate sarebbe contestato in quanto C oggetto di ricorso presso la di Cassazione è la sentenza, alla medesima sfavorevole, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bari confermativa di precedente sentenza di I grado ugualmente sfavorevole. In particolare, la reclamante valorizza il provvedimento di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Nulla deduce invece la società in ordine alla pendenza delle procedure esecutive e alla assoluta assenza di liquidità, limitandosi la reclamata a richiamare precedenti generici della Corte di
Cassazione e a richiamare il contenuto degli atti relativi al procedimento tributario.
Nella specie, va rilevato come la Corte di Cassazione, con orientamento da anni consolidato sul tema, - pur se con riferimento all'art. 6 legge fall. -, ha ribadito che la dichiarazione di fallimento (e quindi la liquidazione giudiziale) non presuppone” un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. Cass.
Sez. U n. 1521-13, cui adde Cass. n. 11421-14, Cass. n. 30827- 18 e molte altre). A tanto si associa il principio per cui la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, ancorché poi in tale ambito il giudice debba valutare, oltre alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (v. Cass. n. 23494-20)” – cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038
- 01)”.
Tanto al fine di apprezzare lo stato d'insolvenza.
Da tali principi discende che non possiede alcuna rilevanza la questione, dell'essere stato proposto ricorso di Cassazione, a seguito di due successive pronunce sfavorevoli emesse dalle Corti Tributarie di merito ai fini della liquidazione giudiziale.
Se, allora, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (cfr. Cass. n. 29913-18, Cass.
n. 26217- 05 e altre). La verifica che si richiede al giudice non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.
Pertanto “del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione – perché ciò essa fa senza entrare propriamente nel merito delle pretese impositive
(che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione (v. Cass.
Sez. U n. 115-01).
Tanto costituisce il logico corollario dell'essere, quella rimessa al tribunale fallimentare, sempre una verifica incidenter tantum, che, come tale, non risente – né può risentire - dei limiti della giurisdizione sul rapporto dal quale scaturisce il credito, e che nella specie, vede comunque l'esistenza di ben due sentenze sfavorevoli.
A giudizio di questa Corte la valutazione del tribunale contiene indicazioni sufficienti a esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alle ipotesi di accoglimento del ricorsi avverso la sentenza della Corte Tributaria di II grado, a nulla rilevando l'accoglimento della istanza di sospensione dell'esecutorietà che, come noto è emessa all'esito della valutazione solo del “grave e irreparabile danno “ e nella specie tale sospensione è condizionata al “previo rilascio a favore dell'Erario di idonea garanzia fideiussoria bancaria ed assicurativa” che, per quanto risulta, non è stata prestata, con la conseguenza dell'inoperatività della stessa.
Condivisibilmente, il tribunale ha individuato gli indici dell'insolvenza oltre che nel debito ingente verso l'Amministrazione Erariale anche nella pendenza di ben due procedure esecutive e nella totale assenza di liquidità della società.
Tali elementi, in assenza di diversi riscontri da parte della reclamante inducono a ritenere che la debitrice non possa far fronte alle obbligazioni assunte con regolarità.
Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t. e dei predetti soci illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabili,
1. dichiara la contumacia della curatela della liquidazione giudiziale;
2. rigetta il reclamo;
3. nulla per le spese
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 25.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola