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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7923/2023 R.G. promossa da
, n. il 02/01/1954 ad AVERSA (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GALLUCCIO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
PALAZZO GIOVINA E ALOIS MARCO come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'ASL di Caserta chiedendo in via principale di condannare l' alla Controparte_2 corresponsione dell'importo di € 2.569,03, ovvero della maggior o minore somma ritenuta equa o di giustizia, a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo ed, in via subordinata, di condannare parte resistente al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento oltre interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a- di essere dipendente dell' con qualifica di Operatore Socio Sanitario– Ctg. Bs CP_1 fascia 3;
b- di essere costretta ad indossare la divisa fornita e custodita dall'azienda prima dell'inizio di turno e di doversi intrattenere per il passaggio di consegne e dismettere la divisa dopo la fine del proprio turno;
c- Che tali operazioni sono imposte dal datore di lavoro e conseguentemente devono essere retribuite, essendo svolte in aggiunta rispetto all'orario di servizio retribuito;
d- Che con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 98/2023 è stato accertato il suo diritto a vedere retribuito il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione.
Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla quantificazione delle differenze retributive maturate dalla ricorrente per il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione per ogni giorno di effettiva presenza, quantificato in 10 minuti. Ella ha infatti agito sulla base della sentenza n. 98 del 2023.
In tale giudizio, la ricorrente aveva richiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne che devono essere qualificate come orario di lavoro da retribuire in misura non inferiore a 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire per il conseguimento del bene della vita richiesto (differenze retributive).
Tali attività, inoltre, devono essere retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario in quanto, come evidenziato da parte resistente, da un lato, tali attività sono prodromiche e strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione lavorativa e, dall'altro, le sentenze in esame non hanno qualificato expressis verbis tali attività come lavoro straordinario.
Per tali ragioni, i conteggi sono solo parzialmente condivisibili e procedendo alla loro rielaborazione, partendo sia dalla retribuzione di riferimento, sia dalla determinazione delle ore da retribuire sulla base degli estratti dei cartellini marcatempo, che non è stata specificamente contestata da parte resistente, è possibile ritenere il ricorso fondato per l'importo di € 2.053,76.
Su tali somme sono dovute per tutti i ricorrenti gli interessi dalla maturazione del credito e fino al saldo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del Co ricorso e della duplicazione dei giudizi nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dei ricorsi, condanna l'A.S.L. di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo pari ad € 2.053,76 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino