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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4692 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a Napoli il [...], in [...] procura in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Pasquale D'Aiuto e domiciliato come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Legale rapp.te p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO
codice fiscale e partita iva n. – nella persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Tommaso Cuomo in virtù di procura in atti e come in atti dom.ta
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 7876/2018, pubblicata il
12.2.2019, resa dal Giudice di Nocera Inferiore, denunciandone l'erroneità parziale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il verbale di contestazione n. SCV/0005344663, Reg. generale n. 3071765, con cui il , in Roma contestava Controparte_1 la violazione dell'art. 142 c. 8 del Codice della Strada, commessa in data 25.5.2017 alle ore 21:21:41 in Scafati
e comunicata tramite notifica postale in data 26.6.2017. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto la tardività del ricorso proposto, nel merito reiterando le doglianze proposte in primo grado, evidenziando altresì che non potevano dirsi provati i presupposti per la contestazione dell'infrazione.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, la parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente a tale capo di sentenza, confermando la retante parte che ha accolto la medesima e contestuale impugnazione proposta avverso diverso verbale.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio il Controparte_1
.
[...]
Cont Nel corso del presente giudizio si è poi costituita, a seguito di mera litis denuntiatio , prendendo atto del gravame e dichiarando il proprio interesse a conoscere l'esito del giudizio.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 22.05.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita infatti accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto la tardività dell'opposizione avverso il verbale n. SCV/0005344663.
Invero, dalla disamina degli atti di causa emerge che il verbale impugnato è stato notificato all'opponente in data
26.6.2017 ed il ricorso inviato a mezzo posta in data 26.7.2017.
È evidente dunque il rispetto del termine di gg. 30 avuto riguardo alla data di invio della raccomandata contenente il ricorso e ciò in applicazione del principio generale della scissione degli effetti della notifica avvenuta a mezzo posta.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza n. n. 7876/2018, pubblicata il 12.2.2019, resa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, il ricorso deve dichiararsi anche in parte qua ammissibile.
Da quanto precede discende per il Tribunale l'onere di decidere il merito dell'opposizione avverso il verbale n.
SCV/0005344663.
All'uopo si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
A giudizio della Scrivente va accolto il motivo relativo alla mancata prova della taratura degli apparecchi elettronici di accertamento della velocità.
L'essenzialità di tale adempimento è stata definitivamente confermata dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 113/15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, così come interpretato dalla precedente
Corte di Cassazione, collide con il “principio di razionalità. In particolare, "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale, L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Anche sul piano della coerenza interna della norma, prosegue poi la Corte, "la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica".
Di qui la decisione di dichiarare l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Di conseguenza deve affermarsi, in linea di principio, l'illegittimità della sanzione di cui all'art. 142 c.d.s. che sia applicata senza aver previamente sottoposto l'apparecchio rilevatore a tali verifiche. Ciò indipendentemente dal fatto che si sia trattato di rilevazioni automatiche o realizzate attraverso operatori. Ciò chiarito, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative la
Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
di conseguenza, è quest'ultima ad essere gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria (cfr. “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la corretta taratura periodica delle apparecchiature utilizzate, a ciò non essendo sufficiente la mera indicazione nel corpo del verbale di contestazione che le stesse sono state ritualmente omologate, dovendo altresì provare, in applicazione dei ricordati principi, che le stesse siano state sottoposte a regolare revisione e taratura periodica. Solo in tal modo è lecito presumere la correttezza dell'accertamento compiuto. CP_ Nel caso di specie, l resistente nulla ha provato sul punto.
L'appello va dunque accolto con assorbimento degli altri motivi.
In accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 7876/2018, pubblicata il 12.2.2019, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il verbale n. SCV/0005344663 va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara ammissibile il ricorso proposto in primo grado ed annulla il verbale n. SCV/0005344663 elevato in danno di
[...]
; Parte_1
- Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_5 al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore il 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4692 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a Napoli il [...], in [...] procura in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Pasquale D'Aiuto e domiciliato come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Legale rapp.te p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO
codice fiscale e partita iva n. – nella persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Tommaso Cuomo in virtù di procura in atti e come in atti dom.ta
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 7876/2018, pubblicata il
12.2.2019, resa dal Giudice di Nocera Inferiore, denunciandone l'erroneità parziale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il verbale di contestazione n. SCV/0005344663, Reg. generale n. 3071765, con cui il , in Roma contestava Controparte_1 la violazione dell'art. 142 c. 8 del Codice della Strada, commessa in data 25.5.2017 alle ore 21:21:41 in Scafati
e comunicata tramite notifica postale in data 26.6.2017. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto la tardività del ricorso proposto, nel merito reiterando le doglianze proposte in primo grado, evidenziando altresì che non potevano dirsi provati i presupposti per la contestazione dell'infrazione.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, la parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente a tale capo di sentenza, confermando la retante parte che ha accolto la medesima e contestuale impugnazione proposta avverso diverso verbale.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio il Controparte_1
.
[...]
Cont Nel corso del presente giudizio si è poi costituita, a seguito di mera litis denuntiatio , prendendo atto del gravame e dichiarando il proprio interesse a conoscere l'esito del giudizio.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 22.05.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita infatti accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto la tardività dell'opposizione avverso il verbale n. SCV/0005344663.
Invero, dalla disamina degli atti di causa emerge che il verbale impugnato è stato notificato all'opponente in data
26.6.2017 ed il ricorso inviato a mezzo posta in data 26.7.2017.
È evidente dunque il rispetto del termine di gg. 30 avuto riguardo alla data di invio della raccomandata contenente il ricorso e ciò in applicazione del principio generale della scissione degli effetti della notifica avvenuta a mezzo posta.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza n. n. 7876/2018, pubblicata il 12.2.2019, resa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, il ricorso deve dichiararsi anche in parte qua ammissibile.
Da quanto precede discende per il Tribunale l'onere di decidere il merito dell'opposizione avverso il verbale n.
SCV/0005344663.
All'uopo si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
A giudizio della Scrivente va accolto il motivo relativo alla mancata prova della taratura degli apparecchi elettronici di accertamento della velocità.
L'essenzialità di tale adempimento è stata definitivamente confermata dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 113/15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, così come interpretato dalla precedente
Corte di Cassazione, collide con il “principio di razionalità. In particolare, "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale, L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Anche sul piano della coerenza interna della norma, prosegue poi la Corte, "la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica".
Di qui la decisione di dichiarare l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Di conseguenza deve affermarsi, in linea di principio, l'illegittimità della sanzione di cui all'art. 142 c.d.s. che sia applicata senza aver previamente sottoposto l'apparecchio rilevatore a tali verifiche. Ciò indipendentemente dal fatto che si sia trattato di rilevazioni automatiche o realizzate attraverso operatori. Ciò chiarito, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative la
Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
di conseguenza, è quest'ultima ad essere gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria (cfr. “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la corretta taratura periodica delle apparecchiature utilizzate, a ciò non essendo sufficiente la mera indicazione nel corpo del verbale di contestazione che le stesse sono state ritualmente omologate, dovendo altresì provare, in applicazione dei ricordati principi, che le stesse siano state sottoposte a regolare revisione e taratura periodica. Solo in tal modo è lecito presumere la correttezza dell'accertamento compiuto. CP_ Nel caso di specie, l resistente nulla ha provato sul punto.
L'appello va dunque accolto con assorbimento degli altri motivi.
In accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 7876/2018, pubblicata il 12.2.2019, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il verbale n. SCV/0005344663 va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara ammissibile il ricorso proposto in primo grado ed annulla il verbale n. SCV/0005344663 elevato in danno di
[...]
; Parte_1
- Condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_5 al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore il 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo