Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Michela Palladino, all'esito dell'udienza del 29.05.2025 svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 624/2024 R.G., avente ad oggetto: "azione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento" vertente
TRA
Parte_1 , ( C.F. 1 ), rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaele Esposito, dom.ta come in atti;
-attore-
E
" ), rappr.ta e difesa dall'avv. Annalisa (C.F.: C.F. 2 Controparte_1
Scala, dom.ta come in atti;
-convenuto-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio affinché il Tribunale dichiarasse la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per grave inadempimento della conduttrice, confermando la condanna della stessa al rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 cpc, vinte le spese di giudizio, con distrazione. Si costituiva Controparte_1 che contestava in toto i motivi della domanda proposta e chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi l'inadempimento di parte locatrice con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, la riduzione del canone locatizio pattuito, vinte le spese di giudizio.
All'udienza del 29.05.2025 le parti, riportandosi al verbale del 23.01.2025, dichiaravano di aver rinunciato alle reciproche pretese, ragion per cui chiedevano la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
"La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. ordinanza n. 30251/2023).
Nel verbale d'udienza del 23.01.2025 le parti dichiaravano di “aver raggiunto un'intesa transattiva con rinuncia ad ogni reciproca pretesa e, pertanto, dichiarano che tra di esse è cessata la materia del contendere. Precisano, altresì, che per rinuncia alle pretese si intende anche rinuncia alle spese e competenze di lite l'una in danno dell'altra, con compensazione solo tra di esse”.
L'intervenuta transazione della lite dichiarata in udienza dalle parti determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle stesse alla pronuncia di merito.
Restano compensate le spese conformemente alle richieste delle parti.
Non va confermata in sentenza l'ordinanza di rilascio, come richiesto da parte ricorrente, non essendo stata la stessa mai revocata oltre che spontaneamente eseguita con conseguente carenza di interesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, in data 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino