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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4565/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 21.10.2021 e, CP_1 per l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma Parte_1 netta di € 9.903,51, chiesta in restituzione con riferimento agli anni 2017 e 2018.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 14.09.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, riferendo in sintesi:
Di essere titolare della pensione ai superstiti Cat. SO n. 27183675;
Con lettera del 21.10.2021 l' gli comunicava che, nonostante i solleciti e la CP_1 sospensione della prestazione collegate al reddito, non era pervenuta la sua dichiarazione reddituale anni 2017 e 2018 entro il termine del 15.09.2021;
L' lo informava, inoltre, che, a causa dell'omissione, era tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis del D.L. 217/2008 conv. nella L. 14/2009 e che si era formato un indebito per l'importo lordo complessivo di € 11.122,54 -pari al netto da restituire di €
9.903,51- che sarebbe stato recuperato a mezzo trattenuta per 58 rate mensili sulla pensione in godimento;
Di avere proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Ente avverso il provvedimento restitutorio che veniva rigettato con nota trasmessa a mezzo
PEC il 9.12.2022.
Sulla base di tale premessa fattuale, eccepisce, in primo luogo, che la richiesta restitutoria è generica e non gli ha consentito di verificare quanto affermato dall' , così impedendogli una adeguata difesa. Ed infatti l' si limita a CP_2 CP_1 contestare una presunta mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, ma non far alcun riferimento ad eventuali discordanze quantitative tra i calcoli precedentemente effettuati e quelli di cui alla presunta revisione. Inoltre,
l'indebito va considerato irripetibile a norma dell'art. 13, comma 1, della L. 421/1991 che ha definitivamente chiarito le disposizioni della sanatoria di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989 come interpretata dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 39.
Sostiene, infine, che l'indebito è irripetibile in quanto è conseguito ad un errore in cui
è incorso l' , difettando anche il requisito del dolo dell'accipiens posto che CP_2
l' non ha provato di avere richiesto la trasmissione della denuncia dei redditi. CP_2
Chiede, quindi, al Tribunale adito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento recuperatorio del 20.10.2021 e condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute a seguito del predetto provvedimento.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Premette che, a norma dell'art. 35 del D.L. 217/2008 conv. nella L.
pagina 2 di 8 14/2009 così come modificato dal DL 78/2009 conv. nella L. 102/2009 e dal D.L.
78/2010 conv. nella L. 122/2010, è previsto che i titolari di prestazioni collegate al reddito che non sino tenuti a denunciare all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento (Modello 730 o Unico), sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In mancanza della predetta comunicazione, da effettuarsi con le modalità
e nei tempi di legge (Modello RED), l'Ente procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora nei 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la predetta comunicazione, l'Ente procede alla revoca definitiva e al recupero di tutte le prestazioni erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Pertanto, poiché negli anni 2017 e 2018 il ricorrente non ha presentato la denuncia dei redditi né ha comunicato i redditi all' trasmettendo CP_1 all'uopo il Modello RED, l'indebito è ripetibile anche perché il mero silenzio/omissione equivale al dolo.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e acquisita su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che nel caso in esame si verte nella specifica materia dell'indebito previdenziale, e non in quella dell'indebito assistenziale, in quanto il ricorrente è titolare di pensione di reversibilità. Si tratta, inoltre, di una cd prestazione collegata al reddito in quanto il reddito proprio del beneficiario incide sulla misura della prestazione reversibile al medesimo spettante. La materia dell'indebito previdenziale, come è noto, è regolata dalla L. 88/1989 che, all'art. 52 (rubricato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
pagina 3 di 8 pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 L.
412/1991 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che “..il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L' quindi, ha l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
L'art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia”.
Alla luce di quanto disposto dal citato art. 15, l'Agenzia delle Entrate trasmette, quindi, all' le informazioni reddituali dichiarate al SC dai contribuenti titolari CP_1 delle prestazioni collegate al reddito e, ove necessario, dei loro familiari.
Tanto premesso è bene chiarire che nella specifica materia dell'indebito previdenziale, stante il contrasto venuto a creare tra le Sezione Semplici con particolare riferimento pagina 4 di 8 alla distribuzione degli oneri probatori, le S.U., con la sentenza n. 18046/2010, ripercorsa la giurisprudenza sull'art. 2033 c.c., affermano il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. La successiva sentenza n. 198/2011 la Sez. L puntualizza, tuttavia, che: “… in tanto il suddetto principio … trova applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4505/2012 ha, a sua volta, affermato che: “La ripetizione di somme indebitamente percepite, seppure percepite in buona fede, rappresenta un atto dovuto sotto il profilo pubblicistico in quanto l'erogazione di tali somme costituisce un danno per l'Amministrazione consistente nell'erogazione di danaro pubblico senza titolo, con ingiustificato vantaggio del dipendente;
tuttavia
l'Amministrazione deve procedere con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita del debitore”.
Più di recente il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
15550/2019, in cui i Supremi giudici richiamano la citata sentenza n. 18046/2010 delle
Sezioni Unite, e affermano che, in base ai principi enucleati dalle S.U., spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall' in sede di richiesta Controparte_3 stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata. Inoltre (cfr. Cass.
1228/2011 e 26231/2018), nel caso in cui il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, non assume rilievo l'eventuale inosservanza, da parte dell'Istituto dell'obbligo ex art. 13, comma 2, della L. n.
412/1991 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, da parte dell'interessato di eventuali variazioni reddituali.
pagina 5 di 8 In conclusione, così come ricostruito il sistema normativo, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che, se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare)
è integralmente dichiarata al SC (attraverso il modello 730 o il modello
Unico), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' in quanto CP_1
l' acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle Entrate, venendosi così CP_2 concretamente a realizzare la finalità di semplificazione amministrativa perseguita dalla normativa del settore, evitando la duplicazione degli adempimenti burocratici.
L'assunto risulta invero confermato anche dal procuratore dell' che, nella CP_1 memoria di costituzione in giudizio, precisa che l' richiede ai pensionati di CP_2 presentare il modello RED solo nei casi in cui possiedano redditi che non debbano essere dichiarati al SC (in tutti i casi in cui il pensionato e/o i suoi familiari si trovino nelle condizioni di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi al SC o abbiano conseguito redditi esenti da Irpef che sono però rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni dell' . CP_1
In entrambe le ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere dichiarati tutti i redditi del soggetto inclusi quelli che vengono dichiarati al SC. Nel caso in cui il soggetto, pur essendo teoricamente esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale, dichiari comunque tutti i propri redditi all'Agenzia delle Entrate al fine di far valere oneri, crediti d'imposta, etc., la dichiarazione reddituale (RED) non dovrà essere trasmessa all' . CP_2
Venendo, quindi, al caso in esame, osserva il giudicante che il provvedimento del
21.10.2021 appare rispettare i requisiti di validità indicati dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa in quanto è specificamente indicato che il pensionato, nonostante (asseriti) solleciti e, la sospensione della prestazione pensionistica in godimento, non aveva comunicato all' i redditi percepiti negli anni 2017 e 2018 CP_1 entro il termine di legge del 15.09.2021. Con lo stesso provvedimento l CP_2 informa, altresì, il beneficiario che era tenuto a revocare definitivamente la prestazione sospesa e che si era formato un indebito pari alla somma complessiva netta di € 9.903,51.
E', quindi, infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'estrema genericità della motivazione del provvedimento restitutorio gli avrebbe impedito di esercitare in modo adeguato il proprio diritto di difesa.
Ed infatti si sostiene che il predetto provvedimento non fa alcun riferimento ad eventuali discordanze quantitative tra i calcoli precedentemente effettuati dall' e CP_1 quelli di cui alla presunta revisione, purtuttavia risultava chiaro che l'indebito non si pagina 6 di 8 era formato a causa di discordanze tra i dati posti dall'Ente a base del calcolo della pensione di reversibilità al momento dell'erogazione e quelli utilizzati in sede di ipotetica revisione, bensì trovava giustificazione nel mero (asserito) comportamento omissivo del beneficiario consistito nella mancata comunicazione dei redditi prodotti nel periodo di cui innanzi. Ne è prova che l'indebito ha come oggetto l'intera prestazione corrisposta al negli anni 2017 e 2018. Pt_1
Il ricorrente, quindi, nel presente giudizio era onerato di provare, in alternativa, o di avere dichiarato all'Amministrazione finanziaria i redditi percepiti negli anni 2017 e
2018 ovvero, non essendo tenuto alla dichiarazione al SC, di avere trasmesso all' il Modello RED avente ad oggetto i redditi esenti da Controparte_3 dichiarazione fiscale.
Ebbene dalla documentazione acquisita agli atti su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria giustificati dal sistema inquisitorio che caratterizza il rito lavoro, risulta che, diversamente da quanto sostenuto dall' convenuto, il ha presentato all'Agenzia delle Entrate le CP_2 Pt_1 denunce dei redditi anni 2017 e 2018, ed in particolare ha denunciato di avere percepito nel 2017 redditi da sostituto d'imposta per € 10.941 e nel 2018 redditi da sostituto d'imposta per € 11.050. Ne deriva che non aveva l'obbligo di trasmettere all' la comunicazione dei redditi. CP_1
Sotto il profilo soggettivo, si rileva, infine, che, secondo una costante esegesi interpretativa, è pur vero che la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà
– prevista dalla figura penalistica, essendo sufficiente che l'errore sia addebitabile ad un fatto, sia pure non fraudolento, del beneficiario, ma deve trattarsi di un fatto inerente a circostanze non note all'Ente previdenziale. Ne consegue che lo stato soggettivo del dolo di colui che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici
è ravvisabile anche nella mera semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'Ente erogatore, purché verta su fatti non conosciuti dall'Ente medesimo.
In conclusione nel caso in esame, a parere del giudicante, può dirsi definitivamente accertato che il ricorrente non versava in una situazione soggettiva di dolo avendo presentato all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2017 e 2018 con la conseguenza che non aveva l'obbligo di inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' (Modello RED) che ben poteva acquisire i dati ritenuti CP_1 utili per quanto di competenza direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Né l' ha CP_1
pagina 7 di 8 preso posizione sulla eventuale incidenza della situazione reddituale del ricorrente relativa alle annualità 2017 e 2018 sul diritto o sulla misura della prestazione reversibile al medesimo spettante nei medesimi anni, come richiesto dal giudicante che, nel rispetto del principio del contraddittorio, ha posto l' resistente in CP_2 condizione di spiegare eventuali ulteriori difese. La richiesta restitutoria avanzata dall' va, quindi, ritenuta illegittima in quanto infondata. Controparte_4
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
La vicenda così come ricostruita, in particolare l'esito favorevole del giudizio dipeso in massima parte dall'esercizio dei poteri di integrazione probatoria del giudice, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4565/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 21.10.2021 e, CP_1 per l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma Parte_1 netta di € 9.903,51, chiesta in restituzione con riferimento agli anni 2017 e 2018.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 14.09.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, riferendo in sintesi:
Di essere titolare della pensione ai superstiti Cat. SO n. 27183675;
Con lettera del 21.10.2021 l' gli comunicava che, nonostante i solleciti e la CP_1 sospensione della prestazione collegate al reddito, non era pervenuta la sua dichiarazione reddituale anni 2017 e 2018 entro il termine del 15.09.2021;
L' lo informava, inoltre, che, a causa dell'omissione, era tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis del D.L. 217/2008 conv. nella L. 14/2009 e che si era formato un indebito per l'importo lordo complessivo di € 11.122,54 -pari al netto da restituire di €
9.903,51- che sarebbe stato recuperato a mezzo trattenuta per 58 rate mensili sulla pensione in godimento;
Di avere proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Ente avverso il provvedimento restitutorio che veniva rigettato con nota trasmessa a mezzo
PEC il 9.12.2022.
Sulla base di tale premessa fattuale, eccepisce, in primo luogo, che la richiesta restitutoria è generica e non gli ha consentito di verificare quanto affermato dall' , così impedendogli una adeguata difesa. Ed infatti l' si limita a CP_2 CP_1 contestare una presunta mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, ma non far alcun riferimento ad eventuali discordanze quantitative tra i calcoli precedentemente effettuati e quelli di cui alla presunta revisione. Inoltre,
l'indebito va considerato irripetibile a norma dell'art. 13, comma 1, della L. 421/1991 che ha definitivamente chiarito le disposizioni della sanatoria di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989 come interpretata dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 39.
Sostiene, infine, che l'indebito è irripetibile in quanto è conseguito ad un errore in cui
è incorso l' , difettando anche il requisito del dolo dell'accipiens posto che CP_2
l' non ha provato di avere richiesto la trasmissione della denuncia dei redditi. CP_2
Chiede, quindi, al Tribunale adito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento recuperatorio del 20.10.2021 e condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute a seguito del predetto provvedimento.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Premette che, a norma dell'art. 35 del D.L. 217/2008 conv. nella L.
pagina 2 di 8 14/2009 così come modificato dal DL 78/2009 conv. nella L. 102/2009 e dal D.L.
78/2010 conv. nella L. 122/2010, è previsto che i titolari di prestazioni collegate al reddito che non sino tenuti a denunciare all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento (Modello 730 o Unico), sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In mancanza della predetta comunicazione, da effettuarsi con le modalità
e nei tempi di legge (Modello RED), l'Ente procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora nei 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la predetta comunicazione, l'Ente procede alla revoca definitiva e al recupero di tutte le prestazioni erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Pertanto, poiché negli anni 2017 e 2018 il ricorrente non ha presentato la denuncia dei redditi né ha comunicato i redditi all' trasmettendo CP_1 all'uopo il Modello RED, l'indebito è ripetibile anche perché il mero silenzio/omissione equivale al dolo.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e acquisita su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che nel caso in esame si verte nella specifica materia dell'indebito previdenziale, e non in quella dell'indebito assistenziale, in quanto il ricorrente è titolare di pensione di reversibilità. Si tratta, inoltre, di una cd prestazione collegata al reddito in quanto il reddito proprio del beneficiario incide sulla misura della prestazione reversibile al medesimo spettante. La materia dell'indebito previdenziale, come è noto, è regolata dalla L. 88/1989 che, all'art. 52 (rubricato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
pagina 3 di 8 pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 L.
412/1991 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che “..il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L' quindi, ha l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
L'art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia”.
Alla luce di quanto disposto dal citato art. 15, l'Agenzia delle Entrate trasmette, quindi, all' le informazioni reddituali dichiarate al SC dai contribuenti titolari CP_1 delle prestazioni collegate al reddito e, ove necessario, dei loro familiari.
Tanto premesso è bene chiarire che nella specifica materia dell'indebito previdenziale, stante il contrasto venuto a creare tra le Sezione Semplici con particolare riferimento pagina 4 di 8 alla distribuzione degli oneri probatori, le S.U., con la sentenza n. 18046/2010, ripercorsa la giurisprudenza sull'art. 2033 c.c., affermano il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. La successiva sentenza n. 198/2011 la Sez. L puntualizza, tuttavia, che: “… in tanto il suddetto principio … trova applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4505/2012 ha, a sua volta, affermato che: “La ripetizione di somme indebitamente percepite, seppure percepite in buona fede, rappresenta un atto dovuto sotto il profilo pubblicistico in quanto l'erogazione di tali somme costituisce un danno per l'Amministrazione consistente nell'erogazione di danaro pubblico senza titolo, con ingiustificato vantaggio del dipendente;
tuttavia
l'Amministrazione deve procedere con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita del debitore”.
Più di recente il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
15550/2019, in cui i Supremi giudici richiamano la citata sentenza n. 18046/2010 delle
Sezioni Unite, e affermano che, in base ai principi enucleati dalle S.U., spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall' in sede di richiesta Controparte_3 stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata. Inoltre (cfr. Cass.
1228/2011 e 26231/2018), nel caso in cui il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, non assume rilievo l'eventuale inosservanza, da parte dell'Istituto dell'obbligo ex art. 13, comma 2, della L. n.
412/1991 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, da parte dell'interessato di eventuali variazioni reddituali.
pagina 5 di 8 In conclusione, così come ricostruito il sistema normativo, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che, se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare)
è integralmente dichiarata al SC (attraverso il modello 730 o il modello
Unico), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' in quanto CP_1
l' acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle Entrate, venendosi così CP_2 concretamente a realizzare la finalità di semplificazione amministrativa perseguita dalla normativa del settore, evitando la duplicazione degli adempimenti burocratici.
L'assunto risulta invero confermato anche dal procuratore dell' che, nella CP_1 memoria di costituzione in giudizio, precisa che l' richiede ai pensionati di CP_2 presentare il modello RED solo nei casi in cui possiedano redditi che non debbano essere dichiarati al SC (in tutti i casi in cui il pensionato e/o i suoi familiari si trovino nelle condizioni di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi al SC o abbiano conseguito redditi esenti da Irpef che sono però rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni dell' . CP_1
In entrambe le ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere dichiarati tutti i redditi del soggetto inclusi quelli che vengono dichiarati al SC. Nel caso in cui il soggetto, pur essendo teoricamente esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale, dichiari comunque tutti i propri redditi all'Agenzia delle Entrate al fine di far valere oneri, crediti d'imposta, etc., la dichiarazione reddituale (RED) non dovrà essere trasmessa all' . CP_2
Venendo, quindi, al caso in esame, osserva il giudicante che il provvedimento del
21.10.2021 appare rispettare i requisiti di validità indicati dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa in quanto è specificamente indicato che il pensionato, nonostante (asseriti) solleciti e, la sospensione della prestazione pensionistica in godimento, non aveva comunicato all' i redditi percepiti negli anni 2017 e 2018 CP_1 entro il termine di legge del 15.09.2021. Con lo stesso provvedimento l CP_2 informa, altresì, il beneficiario che era tenuto a revocare definitivamente la prestazione sospesa e che si era formato un indebito pari alla somma complessiva netta di € 9.903,51.
E', quindi, infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'estrema genericità della motivazione del provvedimento restitutorio gli avrebbe impedito di esercitare in modo adeguato il proprio diritto di difesa.
Ed infatti si sostiene che il predetto provvedimento non fa alcun riferimento ad eventuali discordanze quantitative tra i calcoli precedentemente effettuati dall' e CP_1 quelli di cui alla presunta revisione, purtuttavia risultava chiaro che l'indebito non si pagina 6 di 8 era formato a causa di discordanze tra i dati posti dall'Ente a base del calcolo della pensione di reversibilità al momento dell'erogazione e quelli utilizzati in sede di ipotetica revisione, bensì trovava giustificazione nel mero (asserito) comportamento omissivo del beneficiario consistito nella mancata comunicazione dei redditi prodotti nel periodo di cui innanzi. Ne è prova che l'indebito ha come oggetto l'intera prestazione corrisposta al negli anni 2017 e 2018. Pt_1
Il ricorrente, quindi, nel presente giudizio era onerato di provare, in alternativa, o di avere dichiarato all'Amministrazione finanziaria i redditi percepiti negli anni 2017 e
2018 ovvero, non essendo tenuto alla dichiarazione al SC, di avere trasmesso all' il Modello RED avente ad oggetto i redditi esenti da Controparte_3 dichiarazione fiscale.
Ebbene dalla documentazione acquisita agli atti su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria giustificati dal sistema inquisitorio che caratterizza il rito lavoro, risulta che, diversamente da quanto sostenuto dall' convenuto, il ha presentato all'Agenzia delle Entrate le CP_2 Pt_1 denunce dei redditi anni 2017 e 2018, ed in particolare ha denunciato di avere percepito nel 2017 redditi da sostituto d'imposta per € 10.941 e nel 2018 redditi da sostituto d'imposta per € 11.050. Ne deriva che non aveva l'obbligo di trasmettere all' la comunicazione dei redditi. CP_1
Sotto il profilo soggettivo, si rileva, infine, che, secondo una costante esegesi interpretativa, è pur vero che la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà
– prevista dalla figura penalistica, essendo sufficiente che l'errore sia addebitabile ad un fatto, sia pure non fraudolento, del beneficiario, ma deve trattarsi di un fatto inerente a circostanze non note all'Ente previdenziale. Ne consegue che lo stato soggettivo del dolo di colui che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici
è ravvisabile anche nella mera semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'Ente erogatore, purché verta su fatti non conosciuti dall'Ente medesimo.
In conclusione nel caso in esame, a parere del giudicante, può dirsi definitivamente accertato che il ricorrente non versava in una situazione soggettiva di dolo avendo presentato all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2017 e 2018 con la conseguenza che non aveva l'obbligo di inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' (Modello RED) che ben poteva acquisire i dati ritenuti CP_1 utili per quanto di competenza direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Né l' ha CP_1
pagina 7 di 8 preso posizione sulla eventuale incidenza della situazione reddituale del ricorrente relativa alle annualità 2017 e 2018 sul diritto o sulla misura della prestazione reversibile al medesimo spettante nei medesimi anni, come richiesto dal giudicante che, nel rispetto del principio del contraddittorio, ha posto l' resistente in CP_2 condizione di spiegare eventuali ulteriori difese. La richiesta restitutoria avanzata dall' va, quindi, ritenuta illegittima in quanto infondata. Controparte_4
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
La vicenda così come ricostruita, in particolare l'esito favorevole del giudizio dipeso in massima parte dall'esercizio dei poteri di integrazione probatoria del giudice, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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