Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6278 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06278/2025REG.PROV.COLL.
N. 01685/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2024, proposto da RE CE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Francesco Romeo, Filippo Antonio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Gebbione n. 9-G;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 665/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Filippo Antonio Morabito in proprio e in delega dell'avv. Filippo Francesco Romeo. Si dà atto che l'avv. Antonella Smiriglia Fava ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 134 del 5 settembre 2022, con cui il Comune di Condofuri gli ha ingiunto la cessazione dell’attività di produzione aggregati e calcestruzzi dallo stesso esercitata, quale impresa artigiana, presso l'impianto sito in Contrada Lugarà, in Catasto al foglio di mappa 59 part. nr. 247 - 248 - 250 e 251. Ciò in considerazione:
a) del carattere abusivo di opere edilizie strumentali allo svolgimento dell’attività quali “- vasche di decantazione acque reflue derivanti dal lavaggio degli inerti di dimensioni pari all'incirca a ml. 10,15 x 3,90 e di altezza fuori terra pari a circa ml. 1; - locali uffici e di trattamento acque realizzati in cemento armato, a un piano fuori terra, di dimensioni all'incirca pari a mi. 17,00 x 3,90 con copertura a una falda con altezza media pari all'incirca a ml. 2,70; - locali adibiti ad aia e porcilaia, di dimensioni complessive all'incirca pari a ml. 9,10 x 8,40 costituiti da muri perimetrali in blocchi di calcestruzzo prefabbricato di altezza variabile, compresa tra 1,20 metri e 1,80, sormontati da ringhiera in ferro e rete metallica, con copertura parziale in lamiera e/o teli ombreggianti in pvc; - cella frigorifera posta in adiacenza alle opere di cui al punto precedente, di dimensioni all'incirca pari a ml. 2 x 3,40” ;
b) della asserita mancanza dei necessari titoli abilitativi, quali l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione unica ambientale, nonché tutte le certificazioni relative agli impianti tecnologici presenti sull'area in questione.
2. Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza n. 665/2023.
3. Di tale sentenza, RE CE ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle censure così rubricate: “ I. ERROR IN IUDICANDO - ERRONEITA’ DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA PER VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 114/1998 - ART. 22, COMMA 1 E COMMA 6 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO); II – VIOLAZIONE DI LEGGE ARTT. 7, 8 9 E 10 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA)”.
4. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Condofuri.
5. Alla udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
6. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
7. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
7.1. Il TAR, nella sentenza impugnata, parte da una “ considerazione ” e cioè che il provvedimento di chiusura dell’“ attività commerciale ” è da ritenersi a “ carattere plurimotivato ” e, quindi, adottato dall’amministrazione “… non soltanto ai sensi dell’art. 22, comma 6, D.lgs n. 114/1998, sul presupposto che lo stesso non fosse munito di tutte le autorizzazioni necessarie, ma anche in ragione del carattere abusivo delle opere edilizie utilizzate per l’esercizio dell’attività in parola ed accertate in occasione del sopralluogo del 28.04.2022 ”, e giunge alla conclusione che l’ordinanza è corretta atteso che la regolarità urbanistico-edilizia è prescritta per ogni immobile in cui viene esercitata un’“ attività commerciale ”.
7.2. Il Comune ha individuato nell’art. 22 del d.lgs. 114/98 la norma in forza della quale procedere alla “ chiusura dell’attività commerciale ”.
7.3. Al comma 2 del citato articolo si individuano le categorie a cui “ il presente decreto non si applica ” e tra queste, alla lettera f), si indicano “ artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio ”. Dall’esame del comma 2 dell’art. 4, si evincerebbe che il Comune ha utilizzato, ai fini dell’adozione dell’ordinanza impugnata, una norma che, per espressa previsione legislativa, non poteva essere applicata alla categoria di imprese di cui fa parte l’odierno appellante.
7.4. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse plurimotivato e, quindi, fondato non solo sull’art. 22 del citato d.lgs. ma anche sul “ carattere abusivo delle opere edilizie ”.
7.5. Il TAR non avrebbe adeguatamente valutato che la mancata applicazione del d.lgs. n. 114/1998 alle imprese artigiane rendeva illegittimo l’intero provvedimento e ciò indipendentemente dall’errato riferimento nel contesto dello stesso alla presenza di violazioni edilizie all’interno dell’azienda. L’applicazione della sanzione della chiusura ex art. 22 del predetto decreto è prevista unicamente per l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività. Nell’esercizio abusivo dell’attività non rientrerebbe lo svolgimento dell’attività in locali in cui siano stati realizzati abusi edilizi, atteso che la violazione di tali prescrizioni deve essere autonomamente sanzionata con le misure all’uopo predisposte dal d.P.R. 380/2001.
7.6. Si era puntualizzato nel ricorso introduttivo del giudizio, relativamente all’esistenza dei “vincoli urbanistici” che, per dichiarazione dell’Ente, gli stessi erano stati introdotti successivamente alla realizzazione “ delle opere abusive sopra descritte e la cui esecuzione risulta presumibilmente effettuata alla fine degli anni ’90” . Ciò avrebbe dovuto condurre l’Ente, quantomeno, considerato che l’attività è stata avviata nel 1971, a utilizzare un criterio di ragionevolezza e tenere conto del contemperamento tra l'interesse pubblico alla repressione degli abusi e l’interesse privato sotteso all'esplicazione di un'attività imprenditoriale, quindi, limitare la sanzione alla sola parte del locale non in regola sotto il profilo edilizio.
7.7. Dal contenuto dell’art. 4 del più volte citato d.lgs., si rileva che tre sono le condizioni alle quali il legislatore vincola l’integrale non applicazione del decreto e precisamente:
a) che l’artigiano sia iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane;
b) che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
c) che siano posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
7.8. Le imprese artigiane che intendono vendere i propri prodotti non sono tenute a munirsi della licenza di commercio, purché sussista un collegamento funzionale tra la produzione e la vendita, e cioè che la vendita sia fatta negli stessi locali nei quali si svolge integralmente il ciclo produttivo o in locali immediatamente attigui.
8. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
8.1. Considerate le ipotesi tassative stabilite dal legislatore per le quali si poteva procedere con ordinanza ex art. 22, il provvedimento, a differenza di quanto sostenuto dal TAR Calabria, non si poteva ritenere a carattere “ plurimotivato ”.
8.2. Nella fattispecie in esame, quindi, non si sarebbe in presenza di un provvedimento “ a carattere vincolato ” bensì di un’ordinanza inerente “ la chiusura di un esercizio commerciale ” che sarebbe dovuta scaturire da un procedimento di accertamento dei fatti, valutazione dei comportamenti e determinazione della misura sanzionatoria e rispetto ai quali il privato aveva titolo a essere informato preventivamente.
8.3. La mancanza dell’obbligatoria comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale di Condofuri avrebbe precluso la partecipazione dell’impresa interessata al procedimento amministrativo che le avrebbe consentito di svolgere una funzione collaborativa facendo confluire nello stesso elementi conoscitivi.
9. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
9.1. Il ricorso è infondato.
9.2. Alcune puntualizzazioni in fatto:
a) il tecnico comunale e personale in forza presso il Comando Carabinieri Forestale di Annà di Melito Porto Salvo e di personale del Comando Stazione Carabinieri di San Carlo di Condofuri, hanno effettuato sopralluogo accertando la presenza di vasche di decantazione acque reflue derivanti dal lavaggio degli inerti di dimensioni pari all’incirca a ml. 10,15 x 3,90 e di altezza fuori terra pari a circa ml. 1, locali uffici e di trattamento acque realizzati in cemento armato, a un piano fuori terra, di dimensioni all’incirca pari a ml. 17,00 x 3,90 con copertura a una falda con altezza media pari all’incirca a ml. 2,70, locali adibiti ad aia e porcilaia, di dimensioni complessive all’incirca pari a ml. 9,10 x 8,40 costituiti da muri perimetrali in blocchi di calcestruzzo prefabbricato di altezza variabile, compresa tra 1,20 metri e 1,80, sormontati da ringhiera in ferro e rete metallica, con copertura parziale in lamiera e/o teli ombreggianti in pvc, cella frigorifera di dimensioni all’incirca pari a ml. 2 x 3,40;
b) in particolare, i locali destinati a uffici, quelli destinati al trattamento delle acque di lavorazione, e quelli destinati al ricovero animali, risultavano privi di titolo abilitativo e di accatastamento;
c) il sig. CE era presente al sopralluogo;
d) come correttamente sottolineato dal primo Giudice, “ il ricorrente non ha affatto contestato il carattere abusivo delle opere in questione né l’idoneità di siffatta abusività a costituire un’autonoma causa ostativa alla prosecuzione dell’attività di impresa, per come dedotto dal Comune ”.
9.3. È noto che la regolarità urbanistica-edilizia dell'immobile è prescritta per ogni attività (compresa quella artigianale), stante l'interconnessione esistente tra le discipline. Cosicché l'attività del privato può essere intrapresa e continuata solo se l'immobile è regolare sotto il profilo urbanistico-edilizio, con conseguente potere-dovere della P.A. di inibire l’attività non conforme. La presenza (incontestata) di abusi determina l’effetto di impedire la continuazione dell’attività, spezzandosi l'essenziale nesso tra conformità urbanistico-edilizia e legittimo svolgimento dell'attività medesima.
9.4. La conformità urbanistico-edilizia vale quale requisito intrinseco di ammissibilità, prima ancora che di legittimità, della domanda volta a conseguire l'assenso all'attività d’impresa, per cui il difetto dei presupposti edilizi è idoneo a fondare il divieto di prosecuzione della stessa attività. Accogliendo la ricostruzione dell’appellante, infatti, verrebbe agevolmente consentita l'elusione delle normative urbanistico-edilizie. È evidentemente necessario un ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella dell’attività svolta, tanto che va escluso l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento in casi come quello qui all’esame che si è concluso con l’adozione di un atto dovuto.
9.5. L’appellante insiste nel sostenere che nell’“ esercizio abusivo dell’attività non rientra lo svolgimento dell’attività in locali in cui siano stati realizzati abusi edilizi” (in particolare, pagina 2 della memoria depositata il 30 dicembre 2024). L’argomento è intrinsecamente contraddittorio perché è pacifico che un’attività svolta in locali in cui sono stati realizzati abusi edilizi è per definizione abusiva.
Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 665/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 665/2023.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Condofuri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO