Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 4794 del 2025 proposto dalla Capannoni Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Mussini, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso lo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.9;
contro
Comune di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Maria Giulia Schiavelli, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso gli Uffici in Milano, Via della Guastalla n. 6;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento rispetto alla istanza formulata in data 6 ottobre 2025 per far accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001 e dell’art. 38, comma 10, della L.R. n. 12/2005, rispetto all'istanza di permesso di costruire presentata in data 10 novembre 2023 e, comunque, per la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla ridetta istanza di permesso di costruire con condanna del Comune al rilascio dell’attestazione del decorso dei termini del procedimento in accoglimento della istanza a tal fine trasmessa a mezzo PEC in data 6 ottobre 2025, ovvero dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano in relazione al procedimento iniziato con istanza presentata in data 10 novembre 2023, nonché per la condanna a provvedere sulla citata istanza, con riserva di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Milano;
Visto il deposito del 16 gennaio 2026 del Comune di Milano di provvedimento del 15 gennaio 2026 di rigetto del permesso di costruire in questione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria del Comune di Milano;
Visto l’art. 117, co.5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026 la relazione del dott. IE TA, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere titolare della piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare sito a Milano in via Bistolfi n. 35, oggetto di un progetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria con demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso da produttivo a terziario – direzionale, per la cui realizzazione è stata presentata istanza di permesso di costruire il 10 novembre 2023. Tuttavia nessun provvedimento espresso è stato adottato, con conseguenti danni per parte ricorrente che ha sostenuto un importante investimento immobiliare e si trova nell'impossibilità di avviare l'iniziativa di ristrutturazione, non potendo disporre di una tempistica affidabile in ordine all'avvio e alla conclusione dei lavori di cui trattasi; peraltro l’istante è società controllata da Industrie De Nora S.p.A., facente parte del Gruppo De Nora, leader internazionale per lo sviluppo di soluzioni non convenzionali per la realizzazione della transizione energetica verso la decarbonizzazione, per l'abilitazione dell'economia dell'idrogeno e per garantire acqua pulita attraverso la promozione di processi di trasformazione di prodotti chimici primari, applicazioni elettroniche, purificazione dell'acqua, processi galvanici, stoccaggio di energia e protezione catodica delle infrastrutture, e l’intervento di riqualificazione e valorizzazione per cui è causa è strumentale all'ampliamento della sede di Industrie De Nora S.p.A. e delle sue controllate. Nello specifico l’area ricade all’interno del T.U.C. – Tessuto Urbano Consolidato ed è ricompresa tra i “T.R.F. – Tessuti di Recente Formazione” del P.G.T. e, nello specifico, è classificata alla stregua di un “A.R.U. – Ambiti di Rinnovato Urbano”, normato dalla tavola R.03 e dall’art. 23 delle disposizioni di attuazione del Piano delle Regole, altresì compresa tra gli Ambiti di Rigenerazione Ambientale soggetti al disposto di cui all’art.15, comma 3, delle N.d.A. del Piano delle Regole del P.G.T. Con nota del 5 maggio 2025 l'Amministrazione trasmetteva comunicazione negativa della conclusione della Conferenza dei Servizi e, conseguentemente, preavviso di diniego dell'istanza di permesso di costruire, segnalando l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo oppure, in alternativa, di una convenzione di competenza dell'Unità convenzionamenti. Dopo che parte ricorrente aveva provveduto a ripresentare la documentazione volta a superare il parere negativo dell'Ufficio Fognatura Privata, manifestando la disponibilità ad addivenire alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo entro termini non rispettati dall’Amministrazione, in data 7 luglio 2025 veniva presentata ulteriore istanza di definizione del procedimento pendente, con successiva richiesta del 6 ottobre 2025 ai sensi dell'art.20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001 non riscontrata: da qui la necessità di proporre il ricorso in epigrafe al fine di accertare il silenzio assenso formatosi sulla istanza del 6 ottobre 2025 e, in ogni caso, per contestare l’indebito silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione, deducendosi la violazione degli artt.20 comma 8 e 23-bis del DPR n.380/2001, dell’art.38 della L.R. n.12/2005, degli artt.2 e 20 comma 2-bis della Legge n.241/1990, dell’art.97 Cost., nonché l’eccesso di potere.
1.1 Si è costituito il Comune di Milano per depositare il provvedimento del 15 gennaio 2026 di rigetto del permesso di costruire in questione ed insistere per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso come proposto con il rito del silenzio.
1.2 Parte ricorrente con memoria ha preso atto del definitivo provvedimento di rigetto dell’istanza, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt.2 e 10-bis della Legge n.241/1990 e dei principi di lealtà e correttezza.
2. Alla Camera di consiglio del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione ritiene di dover prendere atto che il presente ricorso, come proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione sulla istanza formulata in data 6 ottobre 2025 per far accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001 e dell’art. 38, comma 10, della L.R. n. 12/2005, rispetto all'istanza di permesso di costruire presentata in data 10 novembre 2023, è divenuto improcedibile a seguito del deposito in data 16 gennaio 2026 del Comune di Milano di provvedimento del 15 gennaio 2026 di rigetto del permesso di costruire in questione; ai fini della trattazione dei motivi di ricorso sviluppati in termini di annullamento viene disposta, ai sensi dell’art.117, co.5 c.p.a., la prosecuzione del giudizio con tale rito e si fissa l’Udienza pubblica del 14 luglio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dispone la conversione nel rito ordinario e fissa l’Udienza pubblica del 14 luglio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE TA, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE TA |
IL SEGRETARIO