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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n.1113/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Casella presso il Pt_1 CodiceFiscale_1 cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo via Acquacalda n. 54, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv Raffaele Controparte_1 C.F._2
Coletta presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Lugo Galleria del
Corso n. 20, in virtù di procura allegata al ricorso
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da verbale d'udienza del 4.12.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio contratto con , celebrato in Polonia il 27.12.2007 e trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA) alla parte II Serie C n.
4 dell'anno 2022 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione erano nati i figli il 12.02.2010 e il 21.11.2014. Persona_1 Per_2
Con comparsa depositata in data 23.09.2024 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da controparte proponendo peraltro richieste distinte in ordine alle statuizioni accessorie.
Orbene la causa ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in Polonia tra due cittadini polacchi residenti in Italia da oltre 17 anni.
In base all'art. 3 comma 1 lettera a) Regolamento UE n. 2201/2003 competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (nel caso di specie Sant'Agata sul Santerno (Ravenna/Italia)).
In base all'art. 8 lettera a) Regolamento UE n. 1259/2010 il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (Italia nel caso di specie).
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta nel 2022, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalle parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n. 675/24 emessa in data
29.11.2022, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Giudice
Delegato, nella procedura di separazione personale consensuale.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1113/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Pt_1 Controparte_1 celebrato in Polonia il 27.12.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Sant'Agata sul Santerno (RA) alla parte II Serie C n. 4 dell'anno 2022;
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sant'Agata sul Santerno di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott,ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n.1113/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Casella presso il Pt_1 CodiceFiscale_1 cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo via Acquacalda n. 54, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv Raffaele Controparte_1 C.F._2
Coletta presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Lugo Galleria del
Corso n. 20, in virtù di procura allegata al ricorso
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da verbale d'udienza del 4.12.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio contratto con , celebrato in Polonia il 27.12.2007 e trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA) alla parte II Serie C n.
4 dell'anno 2022 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione erano nati i figli il 12.02.2010 e il 21.11.2014. Persona_1 Per_2
Con comparsa depositata in data 23.09.2024 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da controparte proponendo peraltro richieste distinte in ordine alle statuizioni accessorie.
Orbene la causa ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in Polonia tra due cittadini polacchi residenti in Italia da oltre 17 anni.
In base all'art. 3 comma 1 lettera a) Regolamento UE n. 2201/2003 competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (nel caso di specie Sant'Agata sul Santerno (Ravenna/Italia)).
In base all'art. 8 lettera a) Regolamento UE n. 1259/2010 il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (Italia nel caso di specie).
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta nel 2022, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalle parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n. 675/24 emessa in data
29.11.2022, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Giudice
Delegato, nella procedura di separazione personale consensuale.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1113/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Pt_1 Controparte_1 celebrato in Polonia il 27.12.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Sant'Agata sul Santerno (RA) alla parte II Serie C n. 4 dell'anno 2022;
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sant'Agata sul Santerno di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott,ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3