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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 28/05/2025, alle ore 14.35 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3917 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giovanni BATTISTA PINNA e Antonio CUBEDDU, procuratori della parte attrice;
l'avv. PINNA:
o si riporta alle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente ieri;
o svolge breve discussione orale;
- l'avvocato Silvia MELONI in sostituzione dell'avv. Francesco PISENTI, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni agli atti;
il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede a Villacidro (CA), via Roma 151, partita IVA CP_1 P.IVA_1
, REA CA-297594; in persona dell'Amministratrice CA IG.ra , P.IVA_1 Parte_1
n. a Villacidro il 23/08/1973, ivi res. in Via Roma 149, C.F. col patrocinio C.F._1
dEgli avvocati Giovanni Battista PINNA (c.f. ) p.e.c. C.F._2
e Giovanni Antonio CUBEDDU (c.f. Email_1
) p.e.c. fax n. 079 6010042, entrambi C.F._3 Email_2
con studio in Via Barzini 1, 07100, Sassari, Italia;
elettivamente domiciliata presso i difensori;
attrice-opponente contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, numero di iscrizione al Registro CP_2
delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA REA n. NU86492, codice fiscale;
P.IVA_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. , nato a [...] il Controparte_3
26/12/1972, codice fiscale , nella qualità di Direttore Generale;
rappresentata C.F._4
e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, C.F. , con studio in Via Ancona, n. 3, a C.F._5
Cagliari, PEC: , FAX: 070304382; elettivamente Email_3
domiciliata presso il difensore;
convenuta-opposta
MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 1. In data 08/05/2024, ha emesso, a carico di codice cliente 22686, CP_2 CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 55240/11/2024, per servizio/contratto n. 775201 relativo all'utenza ubicata in via Guglielmo Marconi 72 Alghero, dell'importo di 21.647,46 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua con riferimento alle partite indicate nelle 24 fatture seguenti, oltre 12,41 euro per spese di notifica:
n. fattura codice intestate a fattura emissione periodo scadenza matricula importo originaria punto corrente consumi contatore erogazione
1 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/1 31/01/17 05/08/2016 20/03/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
2 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/2 31/01/17 05/08/2016 18/04/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
3 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/3 31/01/17 05/08/2016 18/05/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
4 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/1 31/03/17 16/12/2016 23/05/17 03/182205 1.046,08
27/02/2017
5 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/2 31/03/17 16/12/2016 22/06/17 03/182205 1.046,09
27/02/2017
6 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/3 31/03/17 16/12/2016 24/07/17 03/182205 1.046,09
27/02/2017
7 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/1 31/05/17 27/02/2017 17/07/17 35628342 752,21
19/04/2017
8 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/2 31/05/17 27/02/2017 16/08/17 35628342 752,21
19/04/2017
9 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/3 31/05/17 27/02/2017 14/09/17 35628342 752,21
19/04/2017
10 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/1 21/07/17 19/04/2017 05/09/17 16BC059393 1.150,16
22/06/2017
11 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/2 21/07/17 19/04/2017 05/09/17 16BC059393 1.150,17
22/06/2017
12 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/3 21/07/17 19/04/2017 06/11/17 16BC059393 1.150,17
22/06/2017
13 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/1 21/09/17 23/06/2017 06/11/17 16BC059393 1.429,72
18/09/2017
14 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/2 21/09/17 23/06/2017 06/12/17 16BC059393 1.429,72
18/09/2017
15 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/3 21/09/17 23/06/2017 05/01/18 16BC059393 1.429,71
18/09/2017
16 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/1 17/10/18 22/06/2017 03/12/18 16BC059473 237,21
28/08/2018
17 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/2 17/10/18 22/06/2017 23/01/19 16BC059473 237,21
28/08/2018
18 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/3 17/10/18 22/06/2017 31/01/19 16BC059473 237,28
28/08/2018
19 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/1 31/01/19 28/08/2018 18/03/19 16BC059473 239,69
14/11/2018
20 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/2 31/01/19 28/08/2018 17/04/19 16BC059473 239,69
14/11/2018
21 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/3 31/01/19 28/08/2018 17/05/19 16BC059473 239,75
14/11/2018
22 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/1 20/03/20 10/12/2019 14/05/20 I18BC019054 337,12
17/03/2020
23 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/2 20/03/20 10/12/2019 15/06/20 I18BC019054 337,12
17/03/2020
24 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/3 20/03/20 10/12/2019 13/07/20 I18BC019054 337,21
17/03/2020
TOTALE 21.647,46
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 2. L'ingiunzione è stata notificata ad il 21/05/2024 (doc. C comparsa CP_1 CP_2
).
[...]
3. Con atto di citazione notificato il, ha fatto opposizione, adducendo i seguenti CP_1
motivi:
a. nessuna delle somme richieste era dovuta, perché:
i. aveva appreso dell'esistenza delle fatture solo con la notifica CP_1 dell'ingiunzione di pagamento;
ii. non conosceva il contenuto delle fatture perché non le erano mai CP_1
state comunicate;
iii. le uniche posizioni debitorie di verso erano state CP_1 CP_2
definite con n. 4 provvedimenti, tutti datati 12/03/2024 (docc. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) con i quali le aveva accordato un piano di rateizzo, cui essa CP_2
opponente stava regolarmente adempiendo;
b. non erano dovuti gli importi, per complessivi 19.241,18 euro, indicati nelle fatture emesse nel 2017, prima della costituzione di , avvenuta il 22/05/2018 (doc. 3 CP_1
visura camerale;
CP_1
c. quantomeno non erano dovuti gli importi oggetto delle fatture emesse dopo la cessione del contratto di locazione di immobile a servizio del quale l'utenza idrica è posta, cessione avvenuta in data 01/03/2020 (doc. 4); “dunque, deve provvedere al CP_1 pagamento SOLO dei consumi idrici successivi al 1.3.2020”;
d. i crediti oggetto di tutte le fatture, salvo quelli delle ultime tre, per complessivi 19.241,18 euro, erano prescritti.
4. Nell'atto di citazione l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente:
a) disporre con decreto inaudita altera parte, da confermare con ordinanza all'esito della disponenda udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 55240/11/2024 di (doc.1); CP_2
Nel merito:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 b) annullare tutte le fatture emesse da ed accertare e dichiarare che nessuna CP_2 somma è dovuta da ad in forza dell'ingiunzione impugnata;
CP_1 CP_2
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
5. si è costituita in giudizio mezzo comparsa depositata il 10/10/2024, con la CP_2
quale:
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione:
i. adducendo i seguenti atti interruttivi:
“- Sollecito di pagamento del 07.10.2020 ricevuto in data 09.11.2020 relativo a tutte le fatture ingiunte sopra dettagliatamente indicate (doc. 2);
- di pagamento del 03.09.2021 ricevuto in data 01.10.2021 relativo alla CP_4
fattura n. 00000201801487527 del 17/10/2018 con scadenza 03/12/2018 dell'importo di euro 711,70 (doc. 3);
- Sollecito di pagamento del 23.09.2022 ricevuto in data 14.10.2022 relativo alle fatture n. 2017000570023187 del 31/01/2017, n. 2017000520205884 del
21/09/2017 e n. 2017000580109818 del 21/07/2017 fattura n.
00000201801487527 del 17/10/2018 fattura n. 00000201900005638 del
31/01/2019 con scadenza 18/03/2019 e fattura n. 00000201801487527 del
17/10/2018 con scadenza 03/12/2018 (doc. 4).
- Ingiunzione fiscale del ricevuta in data 20.05.2024 (si veda sub. All. C).”
ii. sostenendo;
che “il dies a quo per il computo del termine prescrizionale non può che coincidere con la data di scadenza delle fatture ingiunte”; che “parte attrice è stata certamente costituita in mora con lo scadere del termine entro il quale avrebbe dovuto eseguire i pagamenti delle singole fatture ingiunte”; che “le fatture devono darsi per conosciute e ricevute ex art. 1335 c.c.
considerato che
le ha trasmesse all'indirizzo coincidente proprio con il CP_2
luogo di ubicazione della fornitura idrica, nonché con la sede legale della società opponente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 b. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di non debenza degli importi oggetto delle fatture precedenti il 01/03/2020, osservando:
i. che, in data 08/04/2020, aveva chiesto e ottenuto la voltura a titolo CP_1
gratuito per successione nel contratto, accollandosi i debiti maturati del precedente intestatario (doc. 5, pagina 3, opposta);
ii. che in questo modo vi era stata la novazione soggettiva del contratto;
iii. che era comunque subentrata nella posizione contrattuale della precedente CP_1
intestataria dell'utenza anche in virtù del contratto di cessione del contratto di locazione (doc. 4 opponente);
c. ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione per l'esecutività dell'ingiunzione per difetto del fumus bone iuris e del periculum in mora;
d. ha segnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale n.55240/11/2024, notificato in data 30.5.2024; in via principale:
b) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dalla società in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) nell'ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. fiscale
n.55240/11/2024, notificato in data 30.5.2024, emessa da accertare CP_2
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti della società per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo oggetto di causa e CP_1 per l'effetto d) condannare la società al pagamento del residuo dovuto CP_1 nell'ammontare determinato in corso di causa, al netto dei crediti prescritti, a favore di
oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del CP_2
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
6. Con la prima memoria ex art. 171-ter cpc, depositata il 31/10/2024, ha obiettato: CP_1
a. che le diffide prodotte da non sarebbero idonee a interrompere la prescrizione, CP_2
perché:
i. “non fanno riferimento al soggetto obbligato (il soggetto intestatario delle fatture) e comunque non viene esplicitata la pretesa (il c.d. subentro)”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 ii. “si riferiscono ad altre fatture”;
b. che non vi sarebbe stato né accollo né novazione soggettiva, perché:
i. “in nessuna parte della domanda di allaccio al servizio idrico si è accollato CP_1 il debito altrui”
ii. nella richiesta di subentro (doc. 5 opposta) “non è indicato l'asserito impegno di ad accollarsi il debito di ben €.19.241,18”; CP_1
iii. la clausola sarebbe nulla in quanto indeterminata e generica iv. poiché nel doc. 5 è scritto “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta
GS.” si tratterebbe della “fattispecie della cessione del contratto e non dell'accollo del debito altrui”; poiché “la cessione del contratto prevede, di necessità, la manifestazione di volontà alla cessione da parte del contraente ceduto”, la cessione non si sarebbe verificata perché “ non ha provato CP_2
che il precedente contraente abbia manifestato il consenso alla cessione
v. se, contro l'interpretazione letterale, si ritenesse l'accollo – per il quale l'art. 1273
c.c. prevede che se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore – vi sarebbe comunque né allegazione né prova dell'adesione del debitore;
vi. quando inoltrò la domanda di voltura, non erogava CP_1 CP_2
l'acqua nei locali oggetto del contratto di locazione, in quanto aveva risolto il contratto di somministrazione col precedente contraente, cosicché non poteva verificarsi la successione in un contratto risolto;
vii. la nozione di “subentro” andrebbe “intesa in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione della fornitura idrica attraverso il contatore precedentemente utilizzato;
non indica pertanto una vicenda stricto sensu modificativa sul piano soggettivo del rapporto contrattuale (già) in essere.”; viii. la clausola avrebbe determinato a carico del “un significativo CP_1 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” “in quanto, per poter
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Verbale udienza - pagina 7 ottenere il servizio idrico, ha dovuto accettare, suo malgrado di CP_1 sottoscrivere la domanda di attivazione del servizio con detta clausola”, senza che vi fosse stata una “contrattazione paritaria”;
7. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, CP_1
a. ha sostenuto che, nel caso in esame – in cui non aveva mai ricevuto le CP_1 fatture, in quanto intestate ad altro soggetto e la sua difesa aveva “formulato contestazioni specifiche e tempestive – non vi fosse certezza in ordine il fatto che il contatore avesse registrato consumi reali in quanto e che non aveva assolto CP_2
all'onere, su di essa gravante sensi degli articoli 1218 e 2697 del codice civile, di provare
“la misurazione dei consumi” e che il contatore fosse “perfettamente funzionante”
b. ha eccepito che “ non ha prodotto neppure il contratto o comunque la prova CP_2
da dove derivi la disciplina del rapporto e neppure come sia pervenuta a determinare i consumi e le tariffe applicate”;
c. ha confermato le precedenti conclusioni.
8. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, depositata il 06/12/2024, CP_2
:
[...]
a. ha ribadito l'eccezione di genericità dell'eccezione di prescrizione, per non avere l'attrice
“indicato la data di inizio del decorso prescrizionale”;
b. ha contestato che le diffide di pagamento non fossero state trasmesse ad e CP_1
che si riferissero a fatture diverse da quelle oggetto di causa, precisando:
i. che il sollecito di pagamento del 07.10.2020 ricevuto in data 09.11.2020 era relativo a tutte le fatture ingiunte;
ii. che il sollecito di pagamento del 03.09.2021 ricevuto in data 01.10.2021 era relativo alla fattura n. 00000201801487527 del 17/10/2018, con scadenza
03/12/2018, dell'importo di euro 711,70 (si veda doc. 3);
iii. che il sollecito di pagamento del 23.09.2022, ricevuto in data 14.10.2022, era relativo alle fatture:
o n. 2017000570023187 del 31/01/2017;
o n. 2017000520205884 del 21/09/2017;
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Verbale udienza - pagina 8 o n. 2017000580109818 del 21/07/2017;
o n. 00000201801487527 del 17/10/2018;
o n. 00000201900005638 del 31/01/2019, con scadenza al 8/03/2019;
o n. 00000201801487527 del 17/10/2018 con scadenza al 03/12/2018
c. ha contestato che le fatture non fossero pervenute ad obiettando che: CP_1
i. “nel corso degli anni la società ha sempre provveduto al pagamento delle CP_1 fatture”;
ii. “tutte le fatture pagate da controparte (cosi come quelle oggetto di ingiunzione) sono state trasmesse da all'indirizzo del luogo di ubicazione della CP_2 fornitura idrica”;
iii. “Appare, quindi, curioso che solo le fatture oggetto di ingiunzione non siano state recapitate a controparte”; iv. “le fatture devono darsi per conosciute e ricevute ex art. 1335 c.c.
considerato che
le ha trasmesse all'indirizzo coincidente proprio con il luogo di CP_2
ubicazione della fornitura idrica, nonché con la sede legale della società opponente”;
v. “parte attrice non ha in ogni caso fornito la prova (né avrebbe potuto farlo, visto che l'indirizzo di recapito coincide con il luogo di fornitura e della Firmato Da:
Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 16933e5 4 Email_4 sede sociale) di essersi trovata, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia, né di aver comunicato per tempo il nuovo recapito a cui trasmettere le fatture.”
d. ha contestato che non vi fosse prova dei consumi, obiettando:
i. che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore “- di cui si presume il buon funzionamento fino a prova contraria - la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità
(così, in motivazione, Cass., sez. 3, n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme
Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19154; nonché Cass., sez. 3, n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass., sez. 6-3, 09/01/2020, n. 297)”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 ii. che, ai sensi dell'art. 7 Legge regionale 17/10/1997 n. 29, “la formazione dei consumi viene effettuata sulla base di una tariffa unica d'ambito che non è determinata dal gestore ma dall'Autorità d'Ambito nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia;
la liquidità del credito deriva dal semplice calcolo matematico che può essere ricavato dalla lettura dei consumi rilevati dal contattore dell'utente che ne determina con certezza l'ammontare; quanto infine alla esigibilità del credito è evidente che il debito dell'opponente non era soggetto a termini o condizioni ed è portato dalle fatture indicate nella ingiunzione fiscale dopo essere stato oggetto di numerosi avvisi di messa in mora.
Orbene, è chiaro che ha assolto al proprio onere probatorio CP_2
producendo le fatture che contengono il periodo di fatturazione e i consumi registrati con le relative letture. Dunque il credito di deve senza dubbio CP_2
ritenersi certo, liquido ed esigibile.
e. ha prodotto le fotografie delle letture dei consumi dei contatori, corrispondenti a quelle indicate nelle fatture foto (doc. 7);
f. ha sostenuto che, in materia di somministrazione periodica "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”;
g. ha esposto che aveva pagato precedenti fatture ed ha prodotto il relativo CP_1
estratto conto (doc. 6)
h. ha ribadito che l'attrice si era accollata al debito del precedente intestatario;
i. ha ribadito la tesi della novazione soggettiva, per effetto della quale era CP_1
subentrata nell'intera posizione contrattuale della precedente intestataria DE RL.
9. Con la terza memoria ex art. 171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, ha sostenuto “La CP_1 mancanza di valore probatorio delle foto prodotte come documento 7” osservando:
a. “che nella richiesta di voltura NON è riportato il numero di matricola del contatore che si dovrebbe “volturare”. Conseguentemente tutte le foto sono inutilizzabili.”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 b. che la fattura n. 00000201900005638 del 31/01/2019 con scadenza 18/03/2019 dell'importo di euro 719,13, è intestata a DE SD S.R.L., soggetto diverso quello
(DE GS S.R.L.) indicato nella richiesta di voltura (doc. 5 avversario); nella fattura erano indicate le seguenti 3 letture:
- 28/08/2018 809 mc
- 25/10/2018 927 mc
- 14/11/2018 960 mc che dal documento 7 risultava soltanto la lettura del 28.08.2018; delle letture del 25/10/2018 di mc 927 e del 14/11/2018 di mc 960, non CP_2
aveva prodotto alcuna foto;
c. che nella fattura n. 2017000570023187, del 31/01/2017, con scadenza 20/03/2017 dell'importo di euro 6.070,65 erano indicate le seguenti 2 letture:
- 05/08/2016 mc 27011
- 16/12/2016 mc 28355 nel documento 7 compariva soltanto la foto della lettura del 16.12.2016, nella quale non che si vedeva il numero di matricola del contatore e non era quindi possibile effettuare riferirla a quello dell'utenza oggetto di causa;
riguardo la lettura del 05/08/2016 di mc 27011 non aveva prodotto alcuna CP_2
foto;
d. che nella fattura n. 2017000520205884 del 21/09/2017, con scadenza 06/11/2017, dell'importo di euro 4.289,14, erano indicate le seguenti 2 letture:
- 22/06/2017 mc 322 rilevata
- 18/09/2017 mc 1240 stimata che nel documento 7 la foto datata 22/06/2024 recava il numero di matricola del contatore (n. I16BC059393) diverso da quello (n. I18BC019054) indicato nella più recente foto del 08/11/2024 (pag. 27 del doc. 7) e l'area circostante ai due contatori era diversa;
che il consumo al 18/09/2017 di mc 1244 era stato solo stimato, ma non CP_2 aveva esplicitato il criterio di “stima” applicato;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 e. che nella fattura n. 2017000580109818, del 21/07/2017, con scadenza 05/09/2017, dell'importo di euro 3.450,50, erano indicate le seguenti 4 letture:
- 19/04/2017 mc 29535
- 23/05/2017 mc 29930
- 23/05/2017 mc 0
- 22/06/2017 mc 322 che nel documento 7 figuravano soltanto le foto delle letture del 19/04/2017 e del
22/06/2017;
che nella foto del 19/04/2017 non compariva il numero di matricola del contatore, con la conseguenza che non era possibile attribuirlo all'utenza oggetto di causa;
che mentre nella fattura del 22/06/2017 era riprodotto un contatore diverso da quello della foto del 19/04/2017, dove era leggibile la matricola;
che le due letture del 23/05/2017 di mc 29930 e di mc 0 non era chiaro quale fosse quella giusta;
che di queste due letture non aveva prodotto alcuna foto;
CP_2
f. che nella fattura n. 2017000510058127, dell'importo 3.138,26, del 31/03/2017, con scadenza al 23/05/2017, erano indicate le seguenti 2 letture:
- 16/12/2016 28355 rilevata
- 27/02/2017 29042 Pt_2
che la lettura del 16/12/2016 di 28355 mc era stata già contabilizzata anche nella fattura n. 2017000570023187 del 31/01/2017; che nella foto del 27/02/2017 non era riportato il numero di matricola del contatore e non era leggibile alcun “valore” cosicché la foto era inutilizzabile;
g. che nella fattura n. 2017000560108742 del 31/05/2017, con scadenza 17/07/2017, dell'importo di euro 2.256,63 erano indicate le seguenti 2 letture:
- 27/02/2017 29042 rilevata
- 19/04/2017 29535 rilevata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 che nelle foto attribuite del 27/02/2017 e del 19/04/2017, non compariva il numero di matricola dei contatori e in quella del 27/02/2017 neppure il “valore del consumo”, con la conseguenza che erano inutilizzabili.
h. che nella fattura n. 00000201801487527, del 17/10/2018, con scadenza 03/12/2018, dell'importo di euro 711,70 erano indicate le seguenti 5 letture:
i. 22/06/2017 322 mc rilevata
j. 21/12/2017 240 mc rilevata
k. 12/02/2018 365 mc rilevata
l. 15/06/2018 643 mc rilevata
m. 28/08/2018 809 mc rilevata che nella foto datata 22/06/2017 il numero di matricola del contatore (n. I16BC059393) non coincide con quello indicato nella fattura del 17/10/2018, ove è riportata il n. di matricola 16BC059473 (doc. 1 ); CP_2
che la fattura era intestata a DE SD S.R.L, soggetto diverso da DE GS S.R.L. indicato nella richiesta di voltura (doc. 5 ). CP_2
che nelle foto del 21/12/2017, del 12/02/2018, del 15/06/2018 e del 28/08/2018 compariva il contatore avente matricola n. 16BC059473; che non era possibile attribuire detto contatore a DE GS S.R.L. in quanto la fattura emessa nei confronti di DE SD S.R.L.
10. Il 06/12/2024 ha depositato una quarta memoria, con la quale: CP_1
a. ha contestato l'eccezione di genericità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo:
i. di avere richiamato le fatture e le scadenze;
ii. che i termini di prescrizione decorrono dalle scadenze richiamate per ciascuna fattura;
iii. di avere precisato che le diffide prodotte non sono idonee a interrompere la prescrizione in quanto non fanno riferimento al soggetto obbligato (il soggetto intestatario delle fatture) e comunque non viene esplicitata la pretesa (il c.d. subentro);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 iv. che le diffide si riferiscono a fatture diverse da quelle azionate con l'ingiunzione fiscale.
b. ha ribadito gli argomenti già svolti con riguardo alla tesi della novazione soggettiva e dell'accollo, sostenendo di avere sottoscritto un nuovo contratto anche in ragione del fatto che quando venne formulata all'istanza di voltura non stava somministrando acqua a favore della precedente intestataria;
c. per il resto ha ripetuto gli stessi argomenti già svolti in precedenza.
11. Con ordinanza del 12/05/2025 il giudice ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento e ha fissato udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
12. Nell'atto depositato il 25/05/2025, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) dichiarare la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto effettuata da
, Direttore Generale di dunque da un soggetto non abilitato Controparte_3 CP_2
come da orientamento di questo Tribunale;
b) ai sensi dell'art. 1370 c.c. interpretare la clausola della voltura “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta GS.” da intendere come “subentro” in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione della fornitura idrica attraverso il contatore precedentemente utilizzato, scevro da qualsiasi contaminazione del precedente contratto;
c) in ogni caso ai sensi dell'art. 1370 c.c. interpretare la clausola della voltura “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta GS.” come cessione del contratto privo di efficacia stante la mancanza di volontà alla cessione di Delta GS, quale asserito cedente;
d) in caso di interpretazione nel senso che la clausola prevede l'accollo, dichiarare la mancanza di volontà all'accollo di Delta GS, quale asserito accollato, ai sensi dell'art. 1273 c.c.
e) accertare e dichiarare la nullità della clausola “Si richiede la voltura del contratto intestato a
Delta GS.” in quanto non soddisfa i requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
f) accertare e dichiarare, che non è debitrice in base a quanto stabilito dalla Delibera CP_1
Arera 311/2019 secondo cui: “l'utente che presenti richiesta di voltura o subentro non è tenuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto a meno che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza”;
g) accertare e dichiarare che ha omesso di eseguire le letture del contatore e la CP_2
conseguente fatturazione dei consumi con la cadenza almeno semestrale, così come prescritto dalla carta dei servizi e dal regolamento del servizio idrico integrato;
h) con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le vigenti tariffe oltre accessori di legge.»
*****
13. L'eccezione di nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario, sollevata dall'opponente nelle conclusioni rassegnate nell'atto depositato il 27/05/2025, è irrilevante nel presente giudizio di cognizione, il cui oggetto è
l'accertamento negativo del credito posto da a base dell'ingiunzione, e potrà se del CP_2
caso assumere rilevanza in sede esecutiva.
14. L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni che seguono:
a. i crediti oggetto delle fatture da 1 a 20 (elenco punto 1 sentenza) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto a titolo di corrispettivo per la somministrazione periodica dell'acqua, da pagarsi con periodicità inferiore all'anno;
b. i crediti oggetto delle fatture da 22 a 24, pur essendo maturati dopo il primo gennaio
2020, non sono soggetti alla prescrizione biennale (introdotta dalla Legge di Bilancio
2018, n. 205/17, come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), bensì alla prescrizione quinquennale, perché l'attrice non ha allegato né provato di possedere i requisiti per godere della prescrizione biennale, riservata:
i. ai consumatori, categoria nella quale la società opposta non rientra;
ii. ai professionisti, categoria nella quale la società opposta non rientra;
iii. alle microimprese con meno di 10 dipendenti o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro, categoria nella quale la società opposta non ha allegato e provato di appartenere;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 c. la prescrizione inizia a decorrere da quando il credito può essere fatto valere;
d. il diritto di di esigere il pagamento dei corrispettivi per la CP_2 somministrazione dell'acqua e servizi connessi sorge il giorno successivo al termine di scadenza del bimestre di riferimento;
e. i crediti che ha posto a base dell'ingiunzione oggetto del presente CP_2 giudizio di opposizione costituiscono il corrispettivo per forniture d'acqua e servizi connessi erogati prima dell'emissione delle fatture originarie;
f. il sollecito di pagamento del 07/10/2020, ricevuto dal il 09/11/2020, relativo CP_1
a tutte le fatture originarie ingiunte (doc. 2 ), ha interrotto la CP_2
prescrizione quinquennale fino al 09/11/2025;
g. il sollecito di pagamento del 03/09/2021, ricevuto dal il 01.10.2021, relativo CP_1 alla fattura n. 201801487527 del 17/10/2018, dell'importo di euro 711,70 (doc.
) ha ulteriormente interrotto la prescrizione del credito indicato in detta CP_2
fattura sino al 01/10/2026;
h. il sollecito di pagamento del 23/09/2022, ricevuto da il 14/10/2022, relativo CP_1
alle fatture originarie n. 2017000570023187 del 31/01/2017, n. 2017000520205884 del
21/09/2017, n. 2017000580109818 del 21/07/2017, fattura n. 201801487527 del
17/10/2018, n. 201900005638 del 31/01/2019 e fattura n. 201801487527 del 17/10/2018
(doc. 4 ), ha interrotto la prescrizione sino al 14/10/2027;l'ingiunzione CP_2
di pagamento oggetto di opposizione, ricevuta da il 24/05/2024 (doc. C - CP_1
comparsa ) ha interrotto la prescrizione dei crediti oggetto di tutte le CP_2
fatture, sino al 24/05/2029;
15. L'assunto secondo cui apprese dell'esistenza delle fatture solo con la notifica CP_1 dell'ingiunzione di pagamento è smentito da quanto si è detto al punto 9 che precede circa i tre solleciti di pagamento scritti che aveva ricevuto.
16. Le tesi secondo cui non sarebbero dovuti gli importi, per complessivi 19.241,18 euro, indicati nelle fatture emesse nel 2017, prima che della costituzione di avvenuta il CP_1
22/05/2018 (doc. 3 visura camerale , e comunque gli importi oggetto delle fatture CP_1
emesse dopo la cessione del contratto di locazione (da DE TO srl a CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 dell'immobile a servizio del quale l'utenza idrica è posta, cessione avvenuta di data 01/03/2020
(doc. 4 opponente), cosicché dovrebbe “provvedere al pagamento SOLO dei CP_1 consumi idrici successivi al 1.3.2020”, sono entrambe infondate, perché:
a. come si evince dalla “Sezione 7” del modulo di “RICHIESTA DELLE MODIFICHE
CONTRATTUALI” (doc. n. 5 comparsa ), ha ottenuto la CP_2 CP_1
“Voltura a titolo gratuito per successione nel contratto” di somministrazione originariamente intercorso fra e DE GS RL, dichiarandosi CP_2
“consapevole di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”;
b. contrariamente a quanto sostiene l'opponente, la clausola non è affatto generica perché ha ad oggetto tutti gli obblighi della precedente somministrata, che peraltro nel caso in esame la parte è chiaro che conosceva, considerato che sia DE TO RL, proprietaria e locatrice dell'immobile, sia DE GS RL, originaria conduttrice dell'immobile e intestataria dell'utenza idrica, sia cui DE TO RL CP_1 ha ceduto il contratto di locazione e che ha ottenuto la voltura dell'utenza idrica, fanno parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
né la clausola può essere considerata generica perché “nella richiesta di voltura NON è riportato il numero di matricola del contatore che si dovrebbe volturare” e “Conseguentemente tutte le foto sono inutilizzabili” (terza memoria ex art 127-ter cpc , considerato che i contatori CP_1
vengono periodicamente sostituiti per prassi;
c. l'assunto secondo cui la clausola avrebbe comportato “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” “in quanto, per poter ottenere il servizio idrico, ha dovuto accettare, suo malgrado di sottoscrivere la domanda di CP_1 attivazione del servizio con detta clausola”, senza che vi fosse stata una “contrattazione paritaria” non è fatta oggetto di specifiche conclusioni;
in ogni caso:
i. non ha eccepito la mancata sottoscrizione specifica ex articolo 1341 CP_1
del codice civile;
ii. la clausola non stabilisce “limitazione di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione” e non sancisce “decadenze, limitazioni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 della facoltà di opporre eccezioni, restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga rinegoziazione o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”;
d. con detta clausola le parti hanno posto in essere un'espromissione, prevista dall'articolo
1272, comma 1 del codice, secondo cui “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.”;
e. quanto previsto nella delibera ARERA 311/2019/R/idr del 16/07/2019, secondo cui
«L'utente che presenti richiesta di voltura o subentro non è tenuto al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto (a meno che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza).» non condiziona la validità o l'efficacia della clausola di espromissione, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali da sola idonea a confutare la tesi dell'opponente in base alla delibera in esame “ non è debitrice” [lettera f) CP_1
delle conclusioni dell'opponente] delle partite creditori maturate in capo alla precedente intestataria dell'utenza:
i. la norma regolamentare disciplina il caso in cui le parti non abbiamo previsto una clausola di espromissione ma non prevede la nullità o l'inefficacia di una siffatta clausola quando, come nel caso in esame, sia stata pattuita dalle parti nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale;
ii. la norma fa comunque salvo il caso in cui “sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza”, che è proprio ciò che caratterizza il caso in esame, in cui che era si era resa CP_1
cessionaria del contratto di locazione dell'immobile a servizio del quale l'utenza è posta (doc. 4 opponente), cessione che è infatti menzionata nella “Sezione 7” del modulo di “RICHIESTA DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI” (doc. n. 5 comparsa ), dove si legge (come già detto alla lettera a. che precede) CP_2
che ha ottenuto la “Voltura a titolo gratuito per successione nel CP_1 contratto” di somministrazione originariamente intercorso fra e CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 DE GS RL, dichiarandosi “consapevole di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”.
17. Quanto ai consumi successivi, è pacifico tra le parti che il pagamento dei relativi corrispettivi competa a CP_1
18. La tesi secondo cui non vi sarebbe prova dei consumi sulla base dei quali ha CP_2
calcolato i corrispettivi indicati nelle fatture è infondata, perché:
a. poiché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, solo nel caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che funzionava correttamente (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023);
b. ha tardivamente contestato i consumi con la seconda memoria ex articolo CP_1
171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, nonostante avesse prodotto le CP_2
fatture recanti i consumi e le letture, già con la comparsa di costituzione e risposta;
sui consumi e sulle letture si è pertanto formata la non contestazione ex art. 115 cpc;
c. non ha neppure mai contestato il corretto funzionamento del contatore e CP_1
comunque non certo entro la prima memoria ex articolo 171-ter cpc;
d. con la seconda memoria ex articolo 171-ter cpc, ha prodotto le CP_2
fotografie delle letture del contatore (doc. 7), coincidenti con quelle indicate nelle fatture;
e. il fatto che le fatture richino le indicazioni di contatori diversi nel tempo non può creare alcun equivoco in ordine alla circostanza che si riferiscano tutte al medesimo punto di erogazione identificato dal codice n. 35628342, essendo notorio che nel tempo i contatori vengono sostituiti con altri di più recente costruzione.
f. il fatto che le ultime tre fatture siano intestate a DE SD RL, precedente conduttrice dell'immobile, non esclude che di esse debba farsi carico e ciò perché anche CP_1
queste fatture riferite al punto di erogazione n. 35628342 ed al codice cliente/utente n.
36587897 esattamente come tutte le altre oggetto di ingiunzione, cosicché è chiaro che le espromissione debba essere interpretata come riferita ai debiti maturati rispetto a detto punto di erogazione.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 19. Essendo infondati tutti i motivi di protezione ed avendo provato di essere creditrice nei confronti di di tutti gli importi indicati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione, CP_1
l'opposizione deve essere respinta.
20. Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza e quindi poste a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possono giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 5201 e 26.000 euro, senza aumenti o riduzioni, considerato il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
22. Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa;
a. rigetta l'opposizione;
b. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 28/05/2025, alle ore 14.35 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3917 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giovanni BATTISTA PINNA e Antonio CUBEDDU, procuratori della parte attrice;
l'avv. PINNA:
o si riporta alle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente ieri;
o svolge breve discussione orale;
- l'avvocato Silvia MELONI in sostituzione dell'avv. Francesco PISENTI, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni agli atti;
il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede a Villacidro (CA), via Roma 151, partita IVA CP_1 P.IVA_1
, REA CA-297594; in persona dell'Amministratrice CA IG.ra , P.IVA_1 Parte_1
n. a Villacidro il 23/08/1973, ivi res. in Via Roma 149, C.F. col patrocinio C.F._1
dEgli avvocati Giovanni Battista PINNA (c.f. ) p.e.c. C.F._2
e Giovanni Antonio CUBEDDU (c.f. Email_1
) p.e.c. fax n. 079 6010042, entrambi C.F._3 Email_2
con studio in Via Barzini 1, 07100, Sassari, Italia;
elettivamente domiciliata presso i difensori;
attrice-opponente contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, numero di iscrizione al Registro CP_2
delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA REA n. NU86492, codice fiscale;
P.IVA_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. , nato a [...] il Controparte_3
26/12/1972, codice fiscale , nella qualità di Direttore Generale;
rappresentata C.F._4
e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, C.F. , con studio in Via Ancona, n. 3, a C.F._5
Cagliari, PEC: , FAX: 070304382; elettivamente Email_3
domiciliata presso il difensore;
convenuta-opposta
MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 1. In data 08/05/2024, ha emesso, a carico di codice cliente 22686, CP_2 CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 55240/11/2024, per servizio/contratto n. 775201 relativo all'utenza ubicata in via Guglielmo Marconi 72 Alghero, dell'importo di 21.647,46 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua con riferimento alle partite indicate nelle 24 fatture seguenti, oltre 12,41 euro per spese di notifica:
n. fattura codice intestate a fattura emissione periodo scadenza matricula importo originaria punto corrente consumi contatore erogazione
1 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/1 31/01/17 05/08/2016 20/03/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
2 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/2 31/01/17 05/08/2016 18/04/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
3 2017/570023187 35628342 DE GS RL 2017/45365/3 31/01/17 05/08/2016 18/05/17 03/182205 2.035,55
16/12/2016
4 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/1 31/03/17 16/12/2016 23/05/17 03/182205 1.046,08
27/02/2017
5 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/2 31/03/17 16/12/2016 22/06/17 03/182205 1.046,09
27/02/2017
6 2017/510058127 35628342 DE GS RL 2017/347822/3 31/03/17 16/12/2016 24/07/17 03/182205 1.046,09
27/02/2017
7 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/1 31/05/17 27/02/2017 17/07/17 35628342 752,21
19/04/2017
8 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/2 31/05/17 27/02/2017 16/08/17 35628342 752,21
19/04/2017
9 2017/560108742 35628342 DE GS RL 2017/851444/3 31/05/17 27/02/2017 14/09/17 35628342 752,21
19/04/2017
10 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/1 21/07/17 19/04/2017 05/09/17 16BC059393 1.150,16
22/06/2017
11 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/2 21/07/17 19/04/2017 05/09/17 16BC059393 1.150,17
22/06/2017
12 2017/580109818 35628342 DE GS RL 2017/1179218/3 21/07/17 19/04/2017 06/11/17 16BC059393 1.150,17
22/06/2017
13 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/1 21/09/17 23/06/2017 06/11/17 16BC059393 1.429,72
18/09/2017
14 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/2 21/09/17 23/06/2017 06/12/17 16BC059393 1.429,72
18/09/2017
15 2017/520205884 35628342 DE GS RL 2017/1542182/3 21/09/17 23/06/2017 05/01/18 16BC059393 1.429,71
18/09/2017
16 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/1 17/10/18 22/06/2017 03/12/18 16BC059473 237,21
28/08/2018
17 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/2 17/10/18 22/06/2017 23/01/19 16BC059473 237,21
28/08/2018
18 2018/1487527 35628342 DE SD RL 2018/1487527/3 17/10/18 22/06/2017 31/01/19 16BC059473 237,28
28/08/2018
19 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/1 31/01/19 28/08/2018 18/03/19 16BC059473 239,69
14/11/2018
20 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/2 31/01/19 28/08/2018 17/04/19 16BC059473 239,69
14/11/2018
21 2019/5638 35628342 DE SD RL 2019/5638/3 31/01/19 28/08/2018 17/05/19 16BC059473 239,75
14/11/2018
22 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/1 20/03/20 10/12/2019 14/05/20 I18BC019054 337,12
17/03/2020
23 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/2 20/03/20 10/12/2019 15/06/20 I18BC019054 337,12
17/03/2020
24 2020/464404 35628342 DE SD RL 2020/464404/3 20/03/20 10/12/2019 13/07/20 I18BC019054 337,21
17/03/2020
TOTALE 21.647,46
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 2. L'ingiunzione è stata notificata ad il 21/05/2024 (doc. C comparsa CP_1 CP_2
).
[...]
3. Con atto di citazione notificato il, ha fatto opposizione, adducendo i seguenti CP_1
motivi:
a. nessuna delle somme richieste era dovuta, perché:
i. aveva appreso dell'esistenza delle fatture solo con la notifica CP_1 dell'ingiunzione di pagamento;
ii. non conosceva il contenuto delle fatture perché non le erano mai CP_1
state comunicate;
iii. le uniche posizioni debitorie di verso erano state CP_1 CP_2
definite con n. 4 provvedimenti, tutti datati 12/03/2024 (docc. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) con i quali le aveva accordato un piano di rateizzo, cui essa CP_2
opponente stava regolarmente adempiendo;
b. non erano dovuti gli importi, per complessivi 19.241,18 euro, indicati nelle fatture emesse nel 2017, prima della costituzione di , avvenuta il 22/05/2018 (doc. 3 CP_1
visura camerale;
CP_1
c. quantomeno non erano dovuti gli importi oggetto delle fatture emesse dopo la cessione del contratto di locazione di immobile a servizio del quale l'utenza idrica è posta, cessione avvenuta in data 01/03/2020 (doc. 4); “dunque, deve provvedere al CP_1 pagamento SOLO dei consumi idrici successivi al 1.3.2020”;
d. i crediti oggetto di tutte le fatture, salvo quelli delle ultime tre, per complessivi 19.241,18 euro, erano prescritti.
4. Nell'atto di citazione l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente:
a) disporre con decreto inaudita altera parte, da confermare con ordinanza all'esito della disponenda udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 55240/11/2024 di (doc.1); CP_2
Nel merito:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 b) annullare tutte le fatture emesse da ed accertare e dichiarare che nessuna CP_2 somma è dovuta da ad in forza dell'ingiunzione impugnata;
CP_1 CP_2
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
5. si è costituita in giudizio mezzo comparsa depositata il 10/10/2024, con la CP_2
quale:
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione:
i. adducendo i seguenti atti interruttivi:
“- Sollecito di pagamento del 07.10.2020 ricevuto in data 09.11.2020 relativo a tutte le fatture ingiunte sopra dettagliatamente indicate (doc. 2);
- di pagamento del 03.09.2021 ricevuto in data 01.10.2021 relativo alla CP_4
fattura n. 00000201801487527 del 17/10/2018 con scadenza 03/12/2018 dell'importo di euro 711,70 (doc. 3);
- Sollecito di pagamento del 23.09.2022 ricevuto in data 14.10.2022 relativo alle fatture n. 2017000570023187 del 31/01/2017, n. 2017000520205884 del
21/09/2017 e n. 2017000580109818 del 21/07/2017 fattura n.
00000201801487527 del 17/10/2018 fattura n. 00000201900005638 del
31/01/2019 con scadenza 18/03/2019 e fattura n. 00000201801487527 del
17/10/2018 con scadenza 03/12/2018 (doc. 4).
- Ingiunzione fiscale del ricevuta in data 20.05.2024 (si veda sub. All. C).”
ii. sostenendo;
che “il dies a quo per il computo del termine prescrizionale non può che coincidere con la data di scadenza delle fatture ingiunte”; che “parte attrice è stata certamente costituita in mora con lo scadere del termine entro il quale avrebbe dovuto eseguire i pagamenti delle singole fatture ingiunte”; che “le fatture devono darsi per conosciute e ricevute ex art. 1335 c.c.
considerato che
le ha trasmesse all'indirizzo coincidente proprio con il CP_2
luogo di ubicazione della fornitura idrica, nonché con la sede legale della società opponente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 b. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di non debenza degli importi oggetto delle fatture precedenti il 01/03/2020, osservando:
i. che, in data 08/04/2020, aveva chiesto e ottenuto la voltura a titolo CP_1
gratuito per successione nel contratto, accollandosi i debiti maturati del precedente intestatario (doc. 5, pagina 3, opposta);
ii. che in questo modo vi era stata la novazione soggettiva del contratto;
iii. che era comunque subentrata nella posizione contrattuale della precedente CP_1
intestataria dell'utenza anche in virtù del contratto di cessione del contratto di locazione (doc. 4 opponente);
c. ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione per l'esecutività dell'ingiunzione per difetto del fumus bone iuris e del periculum in mora;
d. ha segnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale n.55240/11/2024, notificato in data 30.5.2024; in via principale:
b) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dalla società in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) nell'ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. fiscale
n.55240/11/2024, notificato in data 30.5.2024, emessa da accertare CP_2
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti della società per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo oggetto di causa e CP_1 per l'effetto d) condannare la società al pagamento del residuo dovuto CP_1 nell'ammontare determinato in corso di causa, al netto dei crediti prescritti, a favore di
oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del CP_2
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
6. Con la prima memoria ex art. 171-ter cpc, depositata il 31/10/2024, ha obiettato: CP_1
a. che le diffide prodotte da non sarebbero idonee a interrompere la prescrizione, CP_2
perché:
i. “non fanno riferimento al soggetto obbligato (il soggetto intestatario delle fatture) e comunque non viene esplicitata la pretesa (il c.d. subentro)”;
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Verbale udienza - pagina 6 ii. “si riferiscono ad altre fatture”;
b. che non vi sarebbe stato né accollo né novazione soggettiva, perché:
i. “in nessuna parte della domanda di allaccio al servizio idrico si è accollato CP_1 il debito altrui”
ii. nella richiesta di subentro (doc. 5 opposta) “non è indicato l'asserito impegno di ad accollarsi il debito di ben €.19.241,18”; CP_1
iii. la clausola sarebbe nulla in quanto indeterminata e generica iv. poiché nel doc. 5 è scritto “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta
GS.” si tratterebbe della “fattispecie della cessione del contratto e non dell'accollo del debito altrui”; poiché “la cessione del contratto prevede, di necessità, la manifestazione di volontà alla cessione da parte del contraente ceduto”, la cessione non si sarebbe verificata perché “ non ha provato CP_2
che il precedente contraente abbia manifestato il consenso alla cessione
v. se, contro l'interpretazione letterale, si ritenesse l'accollo – per il quale l'art. 1273
c.c. prevede che se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore – vi sarebbe comunque né allegazione né prova dell'adesione del debitore;
vi. quando inoltrò la domanda di voltura, non erogava CP_1 CP_2
l'acqua nei locali oggetto del contratto di locazione, in quanto aveva risolto il contratto di somministrazione col precedente contraente, cosicché non poteva verificarsi la successione in un contratto risolto;
vii. la nozione di “subentro” andrebbe “intesa in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione della fornitura idrica attraverso il contatore precedentemente utilizzato;
non indica pertanto una vicenda stricto sensu modificativa sul piano soggettivo del rapporto contrattuale (già) in essere.”; viii. la clausola avrebbe determinato a carico del “un significativo CP_1 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” “in quanto, per poter
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Verbale udienza - pagina 7 ottenere il servizio idrico, ha dovuto accettare, suo malgrado di CP_1 sottoscrivere la domanda di attivazione del servizio con detta clausola”, senza che vi fosse stata una “contrattazione paritaria”;
7. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, CP_1
a. ha sostenuto che, nel caso in esame – in cui non aveva mai ricevuto le CP_1 fatture, in quanto intestate ad altro soggetto e la sua difesa aveva “formulato contestazioni specifiche e tempestive – non vi fosse certezza in ordine il fatto che il contatore avesse registrato consumi reali in quanto e che non aveva assolto CP_2
all'onere, su di essa gravante sensi degli articoli 1218 e 2697 del codice civile, di provare
“la misurazione dei consumi” e che il contatore fosse “perfettamente funzionante”
b. ha eccepito che “ non ha prodotto neppure il contratto o comunque la prova CP_2
da dove derivi la disciplina del rapporto e neppure come sia pervenuta a determinare i consumi e le tariffe applicate”;
c. ha confermato le precedenti conclusioni.
8. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, depositata il 06/12/2024, CP_2
:
[...]
a. ha ribadito l'eccezione di genericità dell'eccezione di prescrizione, per non avere l'attrice
“indicato la data di inizio del decorso prescrizionale”;
b. ha contestato che le diffide di pagamento non fossero state trasmesse ad e CP_1
che si riferissero a fatture diverse da quelle oggetto di causa, precisando:
i. che il sollecito di pagamento del 07.10.2020 ricevuto in data 09.11.2020 era relativo a tutte le fatture ingiunte;
ii. che il sollecito di pagamento del 03.09.2021 ricevuto in data 01.10.2021 era relativo alla fattura n. 00000201801487527 del 17/10/2018, con scadenza
03/12/2018, dell'importo di euro 711,70 (si veda doc. 3);
iii. che il sollecito di pagamento del 23.09.2022, ricevuto in data 14.10.2022, era relativo alle fatture:
o n. 2017000570023187 del 31/01/2017;
o n. 2017000520205884 del 21/09/2017;
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Verbale udienza - pagina 8 o n. 2017000580109818 del 21/07/2017;
o n. 00000201801487527 del 17/10/2018;
o n. 00000201900005638 del 31/01/2019, con scadenza al 8/03/2019;
o n. 00000201801487527 del 17/10/2018 con scadenza al 03/12/2018
c. ha contestato che le fatture non fossero pervenute ad obiettando che: CP_1
i. “nel corso degli anni la società ha sempre provveduto al pagamento delle CP_1 fatture”;
ii. “tutte le fatture pagate da controparte (cosi come quelle oggetto di ingiunzione) sono state trasmesse da all'indirizzo del luogo di ubicazione della CP_2 fornitura idrica”;
iii. “Appare, quindi, curioso che solo le fatture oggetto di ingiunzione non siano state recapitate a controparte”; iv. “le fatture devono darsi per conosciute e ricevute ex art. 1335 c.c.
considerato che
le ha trasmesse all'indirizzo coincidente proprio con il luogo di CP_2
ubicazione della fornitura idrica, nonché con la sede legale della società opponente”;
v. “parte attrice non ha in ogni caso fornito la prova (né avrebbe potuto farlo, visto che l'indirizzo di recapito coincide con il luogo di fornitura e della Firmato Da:
Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 16933e5 4 Email_4 sede sociale) di essersi trovata, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia, né di aver comunicato per tempo il nuovo recapito a cui trasmettere le fatture.”
d. ha contestato che non vi fosse prova dei consumi, obiettando:
i. che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore “- di cui si presume il buon funzionamento fino a prova contraria - la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità
(così, in motivazione, Cass., sez. 3, n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme
Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19154; nonché Cass., sez. 3, n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass., sez. 6-3, 09/01/2020, n. 297)”;
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Verbale udienza - pagina 9 ii. che, ai sensi dell'art. 7 Legge regionale 17/10/1997 n. 29, “la formazione dei consumi viene effettuata sulla base di una tariffa unica d'ambito che non è determinata dal gestore ma dall'Autorità d'Ambito nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia;
la liquidità del credito deriva dal semplice calcolo matematico che può essere ricavato dalla lettura dei consumi rilevati dal contattore dell'utente che ne determina con certezza l'ammontare; quanto infine alla esigibilità del credito è evidente che il debito dell'opponente non era soggetto a termini o condizioni ed è portato dalle fatture indicate nella ingiunzione fiscale dopo essere stato oggetto di numerosi avvisi di messa in mora.
Orbene, è chiaro che ha assolto al proprio onere probatorio CP_2
producendo le fatture che contengono il periodo di fatturazione e i consumi registrati con le relative letture. Dunque il credito di deve senza dubbio CP_2
ritenersi certo, liquido ed esigibile.
e. ha prodotto le fotografie delle letture dei consumi dei contatori, corrispondenti a quelle indicate nelle fatture foto (doc. 7);
f. ha sostenuto che, in materia di somministrazione periodica "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”;
g. ha esposto che aveva pagato precedenti fatture ed ha prodotto il relativo CP_1
estratto conto (doc. 6)
h. ha ribadito che l'attrice si era accollata al debito del precedente intestatario;
i. ha ribadito la tesi della novazione soggettiva, per effetto della quale era CP_1
subentrata nell'intera posizione contrattuale della precedente intestataria DE RL.
9. Con la terza memoria ex art. 171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, ha sostenuto “La CP_1 mancanza di valore probatorio delle foto prodotte come documento 7” osservando:
a. “che nella richiesta di voltura NON è riportato il numero di matricola del contatore che si dovrebbe “volturare”. Conseguentemente tutte le foto sono inutilizzabili.”;
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Verbale udienza - pagina 10 b. che la fattura n. 00000201900005638 del 31/01/2019 con scadenza 18/03/2019 dell'importo di euro 719,13, è intestata a DE SD S.R.L., soggetto diverso quello
(DE GS S.R.L.) indicato nella richiesta di voltura (doc. 5 avversario); nella fattura erano indicate le seguenti 3 letture:
- 28/08/2018 809 mc
- 25/10/2018 927 mc
- 14/11/2018 960 mc che dal documento 7 risultava soltanto la lettura del 28.08.2018; delle letture del 25/10/2018 di mc 927 e del 14/11/2018 di mc 960, non CP_2
aveva prodotto alcuna foto;
c. che nella fattura n. 2017000570023187, del 31/01/2017, con scadenza 20/03/2017 dell'importo di euro 6.070,65 erano indicate le seguenti 2 letture:
- 05/08/2016 mc 27011
- 16/12/2016 mc 28355 nel documento 7 compariva soltanto la foto della lettura del 16.12.2016, nella quale non che si vedeva il numero di matricola del contatore e non era quindi possibile effettuare riferirla a quello dell'utenza oggetto di causa;
riguardo la lettura del 05/08/2016 di mc 27011 non aveva prodotto alcuna CP_2
foto;
d. che nella fattura n. 2017000520205884 del 21/09/2017, con scadenza 06/11/2017, dell'importo di euro 4.289,14, erano indicate le seguenti 2 letture:
- 22/06/2017 mc 322 rilevata
- 18/09/2017 mc 1240 stimata che nel documento 7 la foto datata 22/06/2024 recava il numero di matricola del contatore (n. I16BC059393) diverso da quello (n. I18BC019054) indicato nella più recente foto del 08/11/2024 (pag. 27 del doc. 7) e l'area circostante ai due contatori era diversa;
che il consumo al 18/09/2017 di mc 1244 era stato solo stimato, ma non CP_2 aveva esplicitato il criterio di “stima” applicato;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 e. che nella fattura n. 2017000580109818, del 21/07/2017, con scadenza 05/09/2017, dell'importo di euro 3.450,50, erano indicate le seguenti 4 letture:
- 19/04/2017 mc 29535
- 23/05/2017 mc 29930
- 23/05/2017 mc 0
- 22/06/2017 mc 322 che nel documento 7 figuravano soltanto le foto delle letture del 19/04/2017 e del
22/06/2017;
che nella foto del 19/04/2017 non compariva il numero di matricola del contatore, con la conseguenza che non era possibile attribuirlo all'utenza oggetto di causa;
che mentre nella fattura del 22/06/2017 era riprodotto un contatore diverso da quello della foto del 19/04/2017, dove era leggibile la matricola;
che le due letture del 23/05/2017 di mc 29930 e di mc 0 non era chiaro quale fosse quella giusta;
che di queste due letture non aveva prodotto alcuna foto;
CP_2
f. che nella fattura n. 2017000510058127, dell'importo 3.138,26, del 31/03/2017, con scadenza al 23/05/2017, erano indicate le seguenti 2 letture:
- 16/12/2016 28355 rilevata
- 27/02/2017 29042 Pt_2
che la lettura del 16/12/2016 di 28355 mc era stata già contabilizzata anche nella fattura n. 2017000570023187 del 31/01/2017; che nella foto del 27/02/2017 non era riportato il numero di matricola del contatore e non era leggibile alcun “valore” cosicché la foto era inutilizzabile;
g. che nella fattura n. 2017000560108742 del 31/05/2017, con scadenza 17/07/2017, dell'importo di euro 2.256,63 erano indicate le seguenti 2 letture:
- 27/02/2017 29042 rilevata
- 19/04/2017 29535 rilevata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 che nelle foto attribuite del 27/02/2017 e del 19/04/2017, non compariva il numero di matricola dei contatori e in quella del 27/02/2017 neppure il “valore del consumo”, con la conseguenza che erano inutilizzabili.
h. che nella fattura n. 00000201801487527, del 17/10/2018, con scadenza 03/12/2018, dell'importo di euro 711,70 erano indicate le seguenti 5 letture:
i. 22/06/2017 322 mc rilevata
j. 21/12/2017 240 mc rilevata
k. 12/02/2018 365 mc rilevata
l. 15/06/2018 643 mc rilevata
m. 28/08/2018 809 mc rilevata che nella foto datata 22/06/2017 il numero di matricola del contatore (n. I16BC059393) non coincide con quello indicato nella fattura del 17/10/2018, ove è riportata il n. di matricola 16BC059473 (doc. 1 ); CP_2
che la fattura era intestata a DE SD S.R.L, soggetto diverso da DE GS S.R.L. indicato nella richiesta di voltura (doc. 5 ). CP_2
che nelle foto del 21/12/2017, del 12/02/2018, del 15/06/2018 e del 28/08/2018 compariva il contatore avente matricola n. 16BC059473; che non era possibile attribuire detto contatore a DE GS S.R.L. in quanto la fattura emessa nei confronti di DE SD S.R.L.
10. Il 06/12/2024 ha depositato una quarta memoria, con la quale: CP_1
a. ha contestato l'eccezione di genericità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo:
i. di avere richiamato le fatture e le scadenze;
ii. che i termini di prescrizione decorrono dalle scadenze richiamate per ciascuna fattura;
iii. di avere precisato che le diffide prodotte non sono idonee a interrompere la prescrizione in quanto non fanno riferimento al soggetto obbligato (il soggetto intestatario delle fatture) e comunque non viene esplicitata la pretesa (il c.d. subentro);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 iv. che le diffide si riferiscono a fatture diverse da quelle azionate con l'ingiunzione fiscale.
b. ha ribadito gli argomenti già svolti con riguardo alla tesi della novazione soggettiva e dell'accollo, sostenendo di avere sottoscritto un nuovo contratto anche in ragione del fatto che quando venne formulata all'istanza di voltura non stava somministrando acqua a favore della precedente intestataria;
c. per il resto ha ripetuto gli stessi argomenti già svolti in precedenza.
11. Con ordinanza del 12/05/2025 il giudice ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento e ha fissato udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
12. Nell'atto depositato il 25/05/2025, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) dichiarare la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto effettuata da
, Direttore Generale di dunque da un soggetto non abilitato Controparte_3 CP_2
come da orientamento di questo Tribunale;
b) ai sensi dell'art. 1370 c.c. interpretare la clausola della voltura “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta GS.” da intendere come “subentro” in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione della fornitura idrica attraverso il contatore precedentemente utilizzato, scevro da qualsiasi contaminazione del precedente contratto;
c) in ogni caso ai sensi dell'art. 1370 c.c. interpretare la clausola della voltura “Si richiede la voltura del contratto intestato a Delta GS.” come cessione del contratto privo di efficacia stante la mancanza di volontà alla cessione di Delta GS, quale asserito cedente;
d) in caso di interpretazione nel senso che la clausola prevede l'accollo, dichiarare la mancanza di volontà all'accollo di Delta GS, quale asserito accollato, ai sensi dell'art. 1273 c.c.
e) accertare e dichiarare la nullità della clausola “Si richiede la voltura del contratto intestato a
Delta GS.” in quanto non soddisfa i requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
f) accertare e dichiarare, che non è debitrice in base a quanto stabilito dalla Delibera CP_1
Arera 311/2019 secondo cui: “l'utente che presenti richiesta di voltura o subentro non è tenuto
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Verbale udienza - pagina 14 al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto a meno che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza”;
g) accertare e dichiarare che ha omesso di eseguire le letture del contatore e la CP_2
conseguente fatturazione dei consumi con la cadenza almeno semestrale, così come prescritto dalla carta dei servizi e dal regolamento del servizio idrico integrato;
h) con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le vigenti tariffe oltre accessori di legge.»
*****
13. L'eccezione di nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario, sollevata dall'opponente nelle conclusioni rassegnate nell'atto depositato il 27/05/2025, è irrilevante nel presente giudizio di cognizione, il cui oggetto è
l'accertamento negativo del credito posto da a base dell'ingiunzione, e potrà se del CP_2
caso assumere rilevanza in sede esecutiva.
14. L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni che seguono:
a. i crediti oggetto delle fatture da 1 a 20 (elenco punto 1 sentenza) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto a titolo di corrispettivo per la somministrazione periodica dell'acqua, da pagarsi con periodicità inferiore all'anno;
b. i crediti oggetto delle fatture da 22 a 24, pur essendo maturati dopo il primo gennaio
2020, non sono soggetti alla prescrizione biennale (introdotta dalla Legge di Bilancio
2018, n. 205/17, come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), bensì alla prescrizione quinquennale, perché l'attrice non ha allegato né provato di possedere i requisiti per godere della prescrizione biennale, riservata:
i. ai consumatori, categoria nella quale la società opposta non rientra;
ii. ai professionisti, categoria nella quale la società opposta non rientra;
iii. alle microimprese con meno di 10 dipendenti o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro, categoria nella quale la società opposta non ha allegato e provato di appartenere;
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Verbale udienza - pagina 15 c. la prescrizione inizia a decorrere da quando il credito può essere fatto valere;
d. il diritto di di esigere il pagamento dei corrispettivi per la CP_2 somministrazione dell'acqua e servizi connessi sorge il giorno successivo al termine di scadenza del bimestre di riferimento;
e. i crediti che ha posto a base dell'ingiunzione oggetto del presente CP_2 giudizio di opposizione costituiscono il corrispettivo per forniture d'acqua e servizi connessi erogati prima dell'emissione delle fatture originarie;
f. il sollecito di pagamento del 07/10/2020, ricevuto dal il 09/11/2020, relativo CP_1
a tutte le fatture originarie ingiunte (doc. 2 ), ha interrotto la CP_2
prescrizione quinquennale fino al 09/11/2025;
g. il sollecito di pagamento del 03/09/2021, ricevuto dal il 01.10.2021, relativo CP_1 alla fattura n. 201801487527 del 17/10/2018, dell'importo di euro 711,70 (doc.
) ha ulteriormente interrotto la prescrizione del credito indicato in detta CP_2
fattura sino al 01/10/2026;
h. il sollecito di pagamento del 23/09/2022, ricevuto da il 14/10/2022, relativo CP_1
alle fatture originarie n. 2017000570023187 del 31/01/2017, n. 2017000520205884 del
21/09/2017, n. 2017000580109818 del 21/07/2017, fattura n. 201801487527 del
17/10/2018, n. 201900005638 del 31/01/2019 e fattura n. 201801487527 del 17/10/2018
(doc. 4 ), ha interrotto la prescrizione sino al 14/10/2027;l'ingiunzione CP_2
di pagamento oggetto di opposizione, ricevuta da il 24/05/2024 (doc. C - CP_1
comparsa ) ha interrotto la prescrizione dei crediti oggetto di tutte le CP_2
fatture, sino al 24/05/2029;
15. L'assunto secondo cui apprese dell'esistenza delle fatture solo con la notifica CP_1 dell'ingiunzione di pagamento è smentito da quanto si è detto al punto 9 che precede circa i tre solleciti di pagamento scritti che aveva ricevuto.
16. Le tesi secondo cui non sarebbero dovuti gli importi, per complessivi 19.241,18 euro, indicati nelle fatture emesse nel 2017, prima che della costituzione di avvenuta il CP_1
22/05/2018 (doc. 3 visura camerale , e comunque gli importi oggetto delle fatture CP_1
emesse dopo la cessione del contratto di locazione (da DE TO srl a CP_1
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Verbale udienza - pagina 16 dell'immobile a servizio del quale l'utenza idrica è posta, cessione avvenuta di data 01/03/2020
(doc. 4 opponente), cosicché dovrebbe “provvedere al pagamento SOLO dei CP_1 consumi idrici successivi al 1.3.2020”, sono entrambe infondate, perché:
a. come si evince dalla “Sezione 7” del modulo di “RICHIESTA DELLE MODIFICHE
CONTRATTUALI” (doc. n. 5 comparsa ), ha ottenuto la CP_2 CP_1
“Voltura a titolo gratuito per successione nel contratto” di somministrazione originariamente intercorso fra e DE GS RL, dichiarandosi CP_2
“consapevole di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”;
b. contrariamente a quanto sostiene l'opponente, la clausola non è affatto generica perché ha ad oggetto tutti gli obblighi della precedente somministrata, che peraltro nel caso in esame la parte è chiaro che conosceva, considerato che sia DE TO RL, proprietaria e locatrice dell'immobile, sia DE GS RL, originaria conduttrice dell'immobile e intestataria dell'utenza idrica, sia cui DE TO RL CP_1 ha ceduto il contratto di locazione e che ha ottenuto la voltura dell'utenza idrica, fanno parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
né la clausola può essere considerata generica perché “nella richiesta di voltura NON è riportato il numero di matricola del contatore che si dovrebbe volturare” e “Conseguentemente tutte le foto sono inutilizzabili” (terza memoria ex art 127-ter cpc , considerato che i contatori CP_1
vengono periodicamente sostituiti per prassi;
c. l'assunto secondo cui la clausola avrebbe comportato “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” “in quanto, per poter ottenere il servizio idrico, ha dovuto accettare, suo malgrado di sottoscrivere la domanda di CP_1 attivazione del servizio con detta clausola”, senza che vi fosse stata una “contrattazione paritaria” non è fatta oggetto di specifiche conclusioni;
in ogni caso:
i. non ha eccepito la mancata sottoscrizione specifica ex articolo 1341 CP_1
del codice civile;
ii. la clausola non stabilisce “limitazione di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione” e non sancisce “decadenze, limitazioni
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Verbale udienza - pagina 17 della facoltà di opporre eccezioni, restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga rinegoziazione o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”;
d. con detta clausola le parti hanno posto in essere un'espromissione, prevista dall'articolo
1272, comma 1 del codice, secondo cui “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.”;
e. quanto previsto nella delibera ARERA 311/2019/R/idr del 16/07/2019, secondo cui
«L'utente che presenti richiesta di voltura o subentro non è tenuto al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto (a meno che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza).» non condiziona la validità o l'efficacia della clausola di espromissione, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali da sola idonea a confutare la tesi dell'opponente in base alla delibera in esame “ non è debitrice” [lettera f) CP_1
delle conclusioni dell'opponente] delle partite creditori maturate in capo alla precedente intestataria dell'utenza:
i. la norma regolamentare disciplina il caso in cui le parti non abbiamo previsto una clausola di espromissione ma non prevede la nullità o l'inefficacia di una siffatta clausola quando, come nel caso in esame, sia stata pattuita dalle parti nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale;
ii. la norma fa comunque salvo il caso in cui “sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza”, che è proprio ciò che caratterizza il caso in esame, in cui che era si era resa CP_1
cessionaria del contratto di locazione dell'immobile a servizio del quale l'utenza è posta (doc. 4 opponente), cessione che è infatti menzionata nella “Sezione 7” del modulo di “RICHIESTA DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI” (doc. n. 5 comparsa ), dove si legge (come già detto alla lettera a. che precede) CP_2
che ha ottenuto la “Voltura a titolo gratuito per successione nel CP_1 contratto” di somministrazione originariamente intercorso fra e CP_2
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Verbale udienza - pagina 18 DE GS RL, dichiarandosi “consapevole di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”.
17. Quanto ai consumi successivi, è pacifico tra le parti che il pagamento dei relativi corrispettivi competa a CP_1
18. La tesi secondo cui non vi sarebbe prova dei consumi sulla base dei quali ha CP_2
calcolato i corrispettivi indicati nelle fatture è infondata, perché:
a. poiché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, solo nel caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che funzionava correttamente (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023);
b. ha tardivamente contestato i consumi con la seconda memoria ex articolo CP_1
171-ter cpc, depositata il 22/11/2024, nonostante avesse prodotto le CP_2
fatture recanti i consumi e le letture, già con la comparsa di costituzione e risposta;
sui consumi e sulle letture si è pertanto formata la non contestazione ex art. 115 cpc;
c. non ha neppure mai contestato il corretto funzionamento del contatore e CP_1
comunque non certo entro la prima memoria ex articolo 171-ter cpc;
d. con la seconda memoria ex articolo 171-ter cpc, ha prodotto le CP_2
fotografie delle letture del contatore (doc. 7), coincidenti con quelle indicate nelle fatture;
e. il fatto che le fatture richino le indicazioni di contatori diversi nel tempo non può creare alcun equivoco in ordine alla circostanza che si riferiscano tutte al medesimo punto di erogazione identificato dal codice n. 35628342, essendo notorio che nel tempo i contatori vengono sostituiti con altri di più recente costruzione.
f. il fatto che le ultime tre fatture siano intestate a DE SD RL, precedente conduttrice dell'immobile, non esclude che di esse debba farsi carico e ciò perché anche CP_1
queste fatture riferite al punto di erogazione n. 35628342 ed al codice cliente/utente n.
36587897 esattamente come tutte le altre oggetto di ingiunzione, cosicché è chiaro che le espromissione debba essere interpretata come riferita ai debiti maturati rispetto a detto punto di erogazione.
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Verbale udienza - pagina 19 19. Essendo infondati tutti i motivi di protezione ed avendo provato di essere creditrice nei confronti di di tutti gli importi indicati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione, CP_1
l'opposizione deve essere respinta.
20. Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza e quindi poste a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possono giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 5201 e 26.000 euro, senza aumenti o riduzioni, considerato il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
22. Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa;
a. rigetta l'opposizione;
b. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3917/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20