CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4707/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033607253000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033607253000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.06.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00375268 79 000, notificata in data 15.03.2025, per un importo di € 515,88, e la cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, notificata in data 15.03.2025, per un importo di € 148,88. Tali somme sono richieste dall'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione a titolo di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2006, 2007, 2010, 2011 e 2012, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito:
1. La nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità delle fatture a costituire atto impositivo.
2. L'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, trattandosi di crediti soggetti a prescrizione quinquennale.
3. L'illegittimità e nullità delle cartelle per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000.
Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, depositando controdeduzioni con cui ha contestato in toto le argomentazioni del ricorrente. In particolare, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica, producendo documentazione attestante la notifica di diverse intimazioni di pagamento (segnatamente, la n. 015503/16 notificata il 21.12.2016, le n. 232539 e n. 231096 notificate rispettivamente il 19.12.2018 e il 21.12.2018, e la n. 277056 notificata per compiuta giacenza il 14.12.2019), e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi notificati e della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate - CO, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, essendo essa mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore.
Con ordinanza n. 3015/2025 del 07.11.2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecuzione degli atti impugnati e fissando l'udienza di merito.
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - CO in ordine ai motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa creditoria
(prescrizione, debenza del tributo). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste solo per vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento di notifica della stessa, mentre per le contestazioni che investono l'esistenza e l'ammontare del credito tributario, unico legittimato passivo è l'ente impositore, titolare del diritto di credito
(cfr. Cass. n. 6540/2002; Cass. n. 8613/2011). Nel caso di specie, le eccezioni di prescrizione e di carenza di motivazione per mancata indicazione degli elementi di calcolo del tributo attengono al merito della pretesa e, pertanto, devono essere rivolte esclusivamente all'ente creditore, Resistente_1 S.p.A.
L'eccezione è infondata. L'Resistente_1 S.p.A. ha prodotto in giudizio gli atti presupposti alle cartelle impugnate, ovvero le intimazioni di pagamento, unitamente alle relative prove di notifica. Tali documenti dimostrano che il contribuente è stato messo a conoscenza della pretesa creditoria prima della formazione dei ruoli e della notifica delle cartelle esattoriali. In particolare, la notifica dell'intimazione n. 277056, avvenuta per compiuta giacenza in data 14.12.2019, deve ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 1335 c.c., in assenza di prova, da parte del destinatario, di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. L'omessa impugnazione di tali atti nei termini di legge ha reso definitive le pretese in essi contenute, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare in questa sede censure relative al merito, salvo l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti stessi.
L'eccezione di prescrizione è, invece, parzialmente fondata.
Il credito in esame, relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), ha natura di prestazione periodica ed è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale termine decorre dall'anno successivo a quello di imposizione.
Annualità 2006 e 2007 (Cartella n. 295 2023 00336072 53 000). Per l'annualità 2006, il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2007 ed è spirato il 31 dicembre 2011. Per l'annualità 2007, il termine è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2008 ed è spirato il 31 dicembre 2012. L'ente resistente ha documentato la notifica delle intimazioni di pagamento n. 231096 e n. 232539 quali primi atti interruttivi utili.
Tali notifiche, come si evince dalle controdeduzioni dell'ATO e dai dettagli delle cartelle, sono avvenute rispettivamente in data 21.12.2018 e 19.12.2018. Entrambe le date sono successive alla scadenza dei termini di prescrizione sopra indicati. Nessun altro atto interruttivo antecedente è stato provato dall'ente creditore. Pertanto, il credito per le annualità 2006 e 2007 deve considerarsi irrimediabilmente prescritto.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, che porta a riscossione tali crediti, deve essere annullata.
Annualità 2010, 2011 e 2012 (Cartella n. 295 2024 00375268 79 000)
Per l'annualità 2010, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2015.
Per l'annualità 2011, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2016.
Per l'annualità 2012, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2017.
L'Resistente_1 ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 015503/16, notificata in data 21.12.2016, relativa agli anni 2010, 2011 e 2012. Tale atto ha validamente interrotto la prescrizione per le annualità 2011 e 2012, essendo intervenuto prima della scadenza dei rispettivi termini. Non ha invece potuto interrompere la prescrizione per l'annualità 2010, il cui termine era già spirato al 31.12.2015. Di conseguenza, il credito per l'anno 2010 è prescritto. Per le annualità 2011 e 2012, la notifica del 21.12.2016 ha fatto decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 21.12.2021. Tale termine è stato ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 277056, perfezionatasi in data 14.12.2019. Da questa data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 14.12.2024.
A tale termine, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione dei termini di versamento e riscossione previsto dalla normativa per l'emergenza da Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche), che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, pari a 542 giorni, si applica anche ai termini di prescrizione. Pertanto, il termine di prescrizione per i crediti relativi agli anni 2011 e 2012, che sarebbe scaduto il 14.12.2024, è stato prorogato di 542 giorni, venendo a scadere ben oltre la data di notifica della cartella impugnata (15.03.2025). I crediti per le annualità 2011 e 2012 non sono quindi prescritti.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata. Le cartelle di pagamento impugnate indicano chiaramente l'ente creditore, la natura del tributo, le annualità di riferimento, gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché il riferimento agli atti presupposti (le intimazioni di pagamento), con l'indicazione del numero identificativo e della data di notifica. Tali elementi sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione
"per relationem" previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, consentendo al contribuente di ricostruire l'iter logico- giuridico della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai crediti per le annualità 2006, 2007 e 2010, in quanto prescritti, e respinto per il resto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza parziale e, considerata la fondatezza di una parte significativa delle doglianze del ricorrente, si ritiene equo compensarle per la metà, ponendo la restante metà a carico dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO, stante la sua estraneità al merito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - CO in ordine ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa.
2. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
Annulla integralmente la cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, relativa alle annualità 2006
e 2007, per intervenuta prescrizione del credito. Annulla parzialmente la cartella di pagamento n. 295 2024
00375268 79 000, limitatamente alle somme iscritte a ruolo per l'annualità 2010 (€ 289,00 oltre accessori), per intervenuta prescrizione del credito. Respinge il ricorso per la restante parte relativa ai crediti per le annualità 2011 e 2012. Compensa per la metà le spese di lite e condanna l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento della restante metà in favore del ricorrente, liquidata in € 500.00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
IL GIUDICE
IC NI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4707/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037526879000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033607253000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033607253000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.06.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00375268 79 000, notificata in data 15.03.2025, per un importo di € 515,88, e la cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, notificata in data 15.03.2025, per un importo di € 148,88. Tali somme sono richieste dall'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione a titolo di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2006, 2007, 2010, 2011 e 2012, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito:
1. La nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità delle fatture a costituire atto impositivo.
2. L'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, trattandosi di crediti soggetti a prescrizione quinquennale.
3. L'illegittimità e nullità delle cartelle per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000.
Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, depositando controdeduzioni con cui ha contestato in toto le argomentazioni del ricorrente. In particolare, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica, producendo documentazione attestante la notifica di diverse intimazioni di pagamento (segnatamente, la n. 015503/16 notificata il 21.12.2016, le n. 232539 e n. 231096 notificate rispettivamente il 19.12.2018 e il 21.12.2018, e la n. 277056 notificata per compiuta giacenza il 14.12.2019), e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi notificati e della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate - CO, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, essendo essa mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore.
Con ordinanza n. 3015/2025 del 07.11.2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecuzione degli atti impugnati e fissando l'udienza di merito.
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - CO in ordine ai motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa creditoria
(prescrizione, debenza del tributo). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste solo per vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento di notifica della stessa, mentre per le contestazioni che investono l'esistenza e l'ammontare del credito tributario, unico legittimato passivo è l'ente impositore, titolare del diritto di credito
(cfr. Cass. n. 6540/2002; Cass. n. 8613/2011). Nel caso di specie, le eccezioni di prescrizione e di carenza di motivazione per mancata indicazione degli elementi di calcolo del tributo attengono al merito della pretesa e, pertanto, devono essere rivolte esclusivamente all'ente creditore, Resistente_1 S.p.A.
L'eccezione è infondata. L'Resistente_1 S.p.A. ha prodotto in giudizio gli atti presupposti alle cartelle impugnate, ovvero le intimazioni di pagamento, unitamente alle relative prove di notifica. Tali documenti dimostrano che il contribuente è stato messo a conoscenza della pretesa creditoria prima della formazione dei ruoli e della notifica delle cartelle esattoriali. In particolare, la notifica dell'intimazione n. 277056, avvenuta per compiuta giacenza in data 14.12.2019, deve ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 1335 c.c., in assenza di prova, da parte del destinatario, di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. L'omessa impugnazione di tali atti nei termini di legge ha reso definitive le pretese in essi contenute, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare in questa sede censure relative al merito, salvo l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti stessi.
L'eccezione di prescrizione è, invece, parzialmente fondata.
Il credito in esame, relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), ha natura di prestazione periodica ed è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale termine decorre dall'anno successivo a quello di imposizione.
Annualità 2006 e 2007 (Cartella n. 295 2023 00336072 53 000). Per l'annualità 2006, il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2007 ed è spirato il 31 dicembre 2011. Per l'annualità 2007, il termine è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2008 ed è spirato il 31 dicembre 2012. L'ente resistente ha documentato la notifica delle intimazioni di pagamento n. 231096 e n. 232539 quali primi atti interruttivi utili.
Tali notifiche, come si evince dalle controdeduzioni dell'ATO e dai dettagli delle cartelle, sono avvenute rispettivamente in data 21.12.2018 e 19.12.2018. Entrambe le date sono successive alla scadenza dei termini di prescrizione sopra indicati. Nessun altro atto interruttivo antecedente è stato provato dall'ente creditore. Pertanto, il credito per le annualità 2006 e 2007 deve considerarsi irrimediabilmente prescritto.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, che porta a riscossione tali crediti, deve essere annullata.
Annualità 2010, 2011 e 2012 (Cartella n. 295 2024 00375268 79 000)
Per l'annualità 2010, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2015.
Per l'annualità 2011, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2016.
Per l'annualità 2012, il termine di prescrizione è spirato il 31 dicembre 2017.
L'Resistente_1 ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 015503/16, notificata in data 21.12.2016, relativa agli anni 2010, 2011 e 2012. Tale atto ha validamente interrotto la prescrizione per le annualità 2011 e 2012, essendo intervenuto prima della scadenza dei rispettivi termini. Non ha invece potuto interrompere la prescrizione per l'annualità 2010, il cui termine era già spirato al 31.12.2015. Di conseguenza, il credito per l'anno 2010 è prescritto. Per le annualità 2011 e 2012, la notifica del 21.12.2016 ha fatto decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 21.12.2021. Tale termine è stato ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 277056, perfezionatasi in data 14.12.2019. Da questa data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 14.12.2024.
A tale termine, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione dei termini di versamento e riscossione previsto dalla normativa per l'emergenza da Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche), che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, pari a 542 giorni, si applica anche ai termini di prescrizione. Pertanto, il termine di prescrizione per i crediti relativi agli anni 2011 e 2012, che sarebbe scaduto il 14.12.2024, è stato prorogato di 542 giorni, venendo a scadere ben oltre la data di notifica della cartella impugnata (15.03.2025). I crediti per le annualità 2011 e 2012 non sono quindi prescritti.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata. Le cartelle di pagamento impugnate indicano chiaramente l'ente creditore, la natura del tributo, le annualità di riferimento, gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché il riferimento agli atti presupposti (le intimazioni di pagamento), con l'indicazione del numero identificativo e della data di notifica. Tali elementi sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione
"per relationem" previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, consentendo al contribuente di ricostruire l'iter logico- giuridico della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai crediti per le annualità 2006, 2007 e 2010, in quanto prescritti, e respinto per il resto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza parziale e, considerata la fondatezza di una parte significativa delle doglianze del ricorrente, si ritiene equo compensarle per la metà, ponendo la restante metà a carico dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO, stante la sua estraneità al merito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - CO in ordine ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa.
2. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
Annulla integralmente la cartella di pagamento n. 295 2023 00336072 53 000, relativa alle annualità 2006
e 2007, per intervenuta prescrizione del credito. Annulla parzialmente la cartella di pagamento n. 295 2024
00375268 79 000, limitatamente alle somme iscritte a ruolo per l'annualità 2010 (€ 289,00 oltre accessori), per intervenuta prescrizione del credito. Respinge il ricorso per la restante parte relativa ai crediti per le annualità 2011 e 2012. Compensa per la metà le spese di lite e condanna l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento della restante metà in favore del ricorrente, liquidata in € 500.00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
IL GIUDICE
IC NI