Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 761
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il credito per le annualità 2006 e 2007 è soggetto a prescrizione quinquennale. Gli atti interruttivi notificati dall'ente resistente sono successivi alla scadenza dei termini di prescrizione. Pertanto, il credito è prescritto.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il termine di prescrizione per l'annualità 2010 è spirato il 31 dicembre 2015. L'intimazione di pagamento notificata in data 21.12.2016 è intervenuta dopo la scadenza del termine di prescrizione, non potendo interromperla.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La notifica dell'intimazione del 21.12.2016 ha interrotto la prescrizione per le annualità 2011 e 2012. Un nuovo termine è iniziato a decorrere dal 14.12.2019, data di notifica della successiva intimazione. Tale termine è stato prorogato dalla sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, venendo a scadere oltre la data di notifica della cartella.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    L'ente resistente ha prodotto in giudizio gli atti presupposti (intimazioni di pagamento) e le relative prove di notifica, dimostrando che il contribuente era stato messo a conoscenza della pretesa creditoria prima della formazione dei ruoli e della notifica delle cartelle esattoriali. L'omessa impugnazione di tali atti ha reso definitive le pretese.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Le cartelle di pagamento indicano chiaramente l'ente creditore, la natura del tributo, le annualità di riferimento, gli importi dovuti, nonché il riferimento agli atti presupposti con indicazione del numero identificativo e della data di notifica. Tali elementi sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione per relationem.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste solo per vizi propri della cartella o del procedimento di notifica, mentre per le contestazioni sull'esistenza e ammontare del credito è unico legittimato passivo l'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 761
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 761
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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