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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: "responsabilità extracontrattuale
DA nata a Catania (CT) il 26/11/1944, Parte_1 (C. F.: C.F. 1 con l'Avv. TO Spagnolo
ATTRICE
CONTRO
CP nato a [...] il [...], C.F: C.F. 2
CONVENUTO- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento della domanda, preliminarmente, confermare il provvedimento cautelare e, nel merito, dichiarare CP nato a [...] il
02.03.1956 C.F. responsabile dell'incendio e dei danniC.F. 2
CP comeche ne sono derivati e, conseguentemente, condannare sopra meglio generalizzato, al risarcimento del danno quantificato in euro 551.832,70 pari all'ammontare dei costi stimati dal CTU per conseguire il ripristino dello status quo ante nell'immobile e, in termini di lucro cessante, sulla base delle scadenze dei contratti e dell'atto di compravendita del con il quale Parte_1 21.12.2020
-
l'ammontare dei danni da lucro cessantevendeva l'immobile in questione in euro 56.779,63 relativamente alla locazione in favore della pizzeria ed in euro 30.459,67 per la locazione in favore dello stesso CP
[...] per un totale complessivo di euro 639.072,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo, ed oltre le spese ed i compensi professionali del presente giudizio." PARTE CONVENUTA
È rimasta contumace
-Il presente contenzioso è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU tecnica.
è stato posto inConclusa l'istruttoria all'udienza del 05.03.2025 decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evaso sulle rassegnate conclusioni di parte attrice, essendo rimasto contumace il convenuto CP
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso trova la ragion d'essere nell'incendio che ebbe ad interessare gli immobili di parte attrice meglio identificati in atti.
Accadde infatti che il 09 marzo del 2018, alle ore 9.55 circa, all'interno dei locali dell'unità immobiliare sita in Siracusa, alla Via
Elorina, si sviluppava un incendio di notevole entità che in breve tempo portava alla rovina dell'edificio causando ingenti danni strutturali.
Parte_1 all'epoca dei fatti, era la proprietaria dell'immobile: un fabbricato terrano edificato nella prima metà del '900 dell'estensione di mq. 1300 circa con struttura portante mista, costituita da muratura in pietra e cordoli in cemento armato, con la copertura del fabbricato per la maggior parte costituita da capriate e travi in legno lamellare.
All'epoca del sinistro l'immobile risultava diviso in due unità immobiliari indicate in atti con le lettere A) e B), concesse in locazione autonomamente l'una dall'altra.) L'unità immobiliare sub A) era stata concessa in locazione alla società all'epoca denominata "Tropi & Co di IC TO e EO RA snc", mentre l'unità immobiliare sub B) era stata concessa in locazione а odierno convenuto,CP titolare dell'officina metalmeccanica "A.V.Serramenti”.
L'incendio ebbe origine all'interno dell'unità sub B) cioè l'officina di
CP
Come detto, CP è rimasto contumace sebbene la notifica sia stata regolare avvenuta a mani di persona convivente.
Tanto premesso, si osserva.
Ai sensi dell'articolo 1588 del codice civile ".... Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile...". La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto "...l'art. 1588 c.c.,, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia
-
stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore....." ( Cassazione civile sez. III,
17 dicembre 2010 n. 25644.)
Nel caso a mani, la circostanza che l'incendio si sia originato nell'officina dell'odierno convenuto contumace rimasta accertata e documentata non solo dai rilievi e dalle schede tecniche di intervento dei VV.FF. ma soprattutto, dalla confessione resa dal titolare dell'officina, cioè dallo stesso Sig. CP il quale, per come rilasciate presso larisulta dal verbale di spontanee dichiarazioni
Stazione dei Carabinieri di Siracusa Ortigia ebbe a dichiarare "... questa mattina il 09 marzo 2018 mentre ero intento a saldare una struttura costituita da scatolato di ferro e polistirolo per la realizzazione di un cavallo ...all'improvviso partiva una scintilla dal punto in cui stavo saldando che faceva prendere subito fuoco alla parte del polistirolo di cui è composta l'opera e che si è subito propagata, a velocità impressionante, tanto che le fiamme hanno subito preso il tetto in legno l'incendio si è propagato anche all'annessa pizzeria distruggendo
.... tutto...stavo sbrigando i documenti per avere il rilascio delle autorizzazioni e stavo cercando di avviare l'attività che non è coperta da assicurazione..."
Inoltre, ad abundantiam, prima la perizia di parte e la CTU dopo, non hanno lasciato spazio a nessun dubbio non solo circa la consistenza immobiliari, quella rilevante dei danni subìti dalle due unità dell CP stesso e quella della Tropi & Co di IC TO e Leone
RA snc", ma anche della fonte dell'incendio. Sui danni materiali SOCCOrre la CTU espletata con cui il professionista nominato cosi conclude:
Interventi da eseguire per il ripristino dello status quo ante: elenco delle opere e quantificazione dei costi euro 551.832,70 (cfr. 6 computo metrico);
Relativamente a quelli in termini di lucro cessante si osserva
Ritiene la Suprema Corte che "...il risarcimento, spettante al locatore ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., deve comprendere pure i canoni dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come importo riconosciutogli per suo mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto né altrimenti determinato"
(Cass. n. 4794/89).
Sul punto il CTU tenuto conto dei rapporti di locazione in corso al momento dell'incendio cosi conclude:
"sulla base delle scadenze dei contratti e dell'atto di compravendita del
21.12.2020 con il quale Parte_1 vendeva l'immobile in questione i
-
danni da lucro cessante ammontano in euro 56.779,63 relativamente alla locazione in favore della pizzeria;
in euro 30.459,67 per la locazione in favore di CP
all'esito delle risultanze istruttorie, risulta ampiamente Pertanto, provata la negligenza ed imperizia di CP e la sua responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e dunque la domanda va accolta essendo fondata in fatto e in diritto.
La domanda va accolta anche in ordine alla chiesta conferma del provvedimento di sequestro conservativo reso dal Tribunale di Siracusa in data 14.05.2019 e pubblicato in data 17.05.2019 ritendo sussisterne ancora i presupposti in mancanza di prova contraria.
Accolta la domanda le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM 147/22, scaglione da 5.201-260.000, valore minimo per tutte le fasi in euro 18.977,00 oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA se dovuti.
P.Q.M.
IL Giudice onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Dichiara la contumacia di CP
Conferma il provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.05.2019 e pubblicato in data 17.05.2019
CPCondanna al risarcimento del danno per come quantificato in complessivi euro 639.072,00 da cui detrarre eventuali acconti
Condanna il soccombente CP alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento
Condanna il soccombente CP alle spese di lite che si liquidano come in parte motiva in euro 18.977,00
Così deciso
Siracusa 05.09.2025
IL GI
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: "responsabilità extracontrattuale
DA nata a Catania (CT) il 26/11/1944, Parte_1 (C. F.: C.F. 1 con l'Avv. TO Spagnolo
ATTRICE
CONTRO
CP nato a [...] il [...], C.F: C.F. 2
CONVENUTO- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento della domanda, preliminarmente, confermare il provvedimento cautelare e, nel merito, dichiarare CP nato a [...] il
02.03.1956 C.F. responsabile dell'incendio e dei danniC.F. 2
CP comeche ne sono derivati e, conseguentemente, condannare sopra meglio generalizzato, al risarcimento del danno quantificato in euro 551.832,70 pari all'ammontare dei costi stimati dal CTU per conseguire il ripristino dello status quo ante nell'immobile e, in termini di lucro cessante, sulla base delle scadenze dei contratti e dell'atto di compravendita del con il quale Parte_1 21.12.2020
-
l'ammontare dei danni da lucro cessantevendeva l'immobile in questione in euro 56.779,63 relativamente alla locazione in favore della pizzeria ed in euro 30.459,67 per la locazione in favore dello stesso CP
[...] per un totale complessivo di euro 639.072,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo, ed oltre le spese ed i compensi professionali del presente giudizio." PARTE CONVENUTA
È rimasta contumace
-Il presente contenzioso è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU tecnica.
è stato posto inConclusa l'istruttoria all'udienza del 05.03.2025 decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evaso sulle rassegnate conclusioni di parte attrice, essendo rimasto contumace il convenuto CP
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso trova la ragion d'essere nell'incendio che ebbe ad interessare gli immobili di parte attrice meglio identificati in atti.
Accadde infatti che il 09 marzo del 2018, alle ore 9.55 circa, all'interno dei locali dell'unità immobiliare sita in Siracusa, alla Via
Elorina, si sviluppava un incendio di notevole entità che in breve tempo portava alla rovina dell'edificio causando ingenti danni strutturali.
Parte_1 all'epoca dei fatti, era la proprietaria dell'immobile: un fabbricato terrano edificato nella prima metà del '900 dell'estensione di mq. 1300 circa con struttura portante mista, costituita da muratura in pietra e cordoli in cemento armato, con la copertura del fabbricato per la maggior parte costituita da capriate e travi in legno lamellare.
All'epoca del sinistro l'immobile risultava diviso in due unità immobiliari indicate in atti con le lettere A) e B), concesse in locazione autonomamente l'una dall'altra.) L'unità immobiliare sub A) era stata concessa in locazione alla società all'epoca denominata "Tropi & Co di IC TO e EO RA snc", mentre l'unità immobiliare sub B) era stata concessa in locazione а odierno convenuto,CP titolare dell'officina metalmeccanica "A.V.Serramenti”.
L'incendio ebbe origine all'interno dell'unità sub B) cioè l'officina di
CP
Come detto, CP è rimasto contumace sebbene la notifica sia stata regolare avvenuta a mani di persona convivente.
Tanto premesso, si osserva.
Ai sensi dell'articolo 1588 del codice civile ".... Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile...". La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto "...l'art. 1588 c.c.,, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia
-
stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore....." ( Cassazione civile sez. III,
17 dicembre 2010 n. 25644.)
Nel caso a mani, la circostanza che l'incendio si sia originato nell'officina dell'odierno convenuto contumace rimasta accertata e documentata non solo dai rilievi e dalle schede tecniche di intervento dei VV.FF. ma soprattutto, dalla confessione resa dal titolare dell'officina, cioè dallo stesso Sig. CP il quale, per come rilasciate presso larisulta dal verbale di spontanee dichiarazioni
Stazione dei Carabinieri di Siracusa Ortigia ebbe a dichiarare "... questa mattina il 09 marzo 2018 mentre ero intento a saldare una struttura costituita da scatolato di ferro e polistirolo per la realizzazione di un cavallo ...all'improvviso partiva una scintilla dal punto in cui stavo saldando che faceva prendere subito fuoco alla parte del polistirolo di cui è composta l'opera e che si è subito propagata, a velocità impressionante, tanto che le fiamme hanno subito preso il tetto in legno l'incendio si è propagato anche all'annessa pizzeria distruggendo
.... tutto...stavo sbrigando i documenti per avere il rilascio delle autorizzazioni e stavo cercando di avviare l'attività che non è coperta da assicurazione..."
Inoltre, ad abundantiam, prima la perizia di parte e la CTU dopo, non hanno lasciato spazio a nessun dubbio non solo circa la consistenza immobiliari, quella rilevante dei danni subìti dalle due unità dell CP stesso e quella della Tropi & Co di IC TO e Leone
RA snc", ma anche della fonte dell'incendio. Sui danni materiali SOCCOrre la CTU espletata con cui il professionista nominato cosi conclude:
Interventi da eseguire per il ripristino dello status quo ante: elenco delle opere e quantificazione dei costi euro 551.832,70 (cfr. 6 computo metrico);
Relativamente a quelli in termini di lucro cessante si osserva
Ritiene la Suprema Corte che "...il risarcimento, spettante al locatore ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., deve comprendere pure i canoni dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come importo riconosciutogli per suo mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto né altrimenti determinato"
(Cass. n. 4794/89).
Sul punto il CTU tenuto conto dei rapporti di locazione in corso al momento dell'incendio cosi conclude:
"sulla base delle scadenze dei contratti e dell'atto di compravendita del
21.12.2020 con il quale Parte_1 vendeva l'immobile in questione i
-
danni da lucro cessante ammontano in euro 56.779,63 relativamente alla locazione in favore della pizzeria;
in euro 30.459,67 per la locazione in favore di CP
all'esito delle risultanze istruttorie, risulta ampiamente Pertanto, provata la negligenza ed imperizia di CP e la sua responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e dunque la domanda va accolta essendo fondata in fatto e in diritto.
La domanda va accolta anche in ordine alla chiesta conferma del provvedimento di sequestro conservativo reso dal Tribunale di Siracusa in data 14.05.2019 e pubblicato in data 17.05.2019 ritendo sussisterne ancora i presupposti in mancanza di prova contraria.
Accolta la domanda le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM 147/22, scaglione da 5.201-260.000, valore minimo per tutte le fasi in euro 18.977,00 oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA se dovuti.
P.Q.M.
IL Giudice onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Dichiara la contumacia di CP
Conferma il provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.05.2019 e pubblicato in data 17.05.2019
CPCondanna al risarcimento del danno per come quantificato in complessivi euro 639.072,00 da cui detrarre eventuali acconti
Condanna il soccombente CP alle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento
Condanna il soccombente CP alle spese di lite che si liquidano come in parte motiva in euro 18.977,00
Così deciso
Siracusa 05.09.2025
IL GI
Dr.ssa P. Fugallo