TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Sezione Feriale
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dr. Mariarosa Clara Pipponzi Presidente
Dr. Chiara Desenzani Giudice estensore
Dr. Francesco Rinaldi Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 agosto 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 dal Tribunale di Brescia,
Sezione Lavoro, proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies da
Parte_1
contro
Controparte_1
1. Con ricorso in corso di causa depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e proposto nei confronti dell' di , deduceva: a) di essere un medico veterinario dipendente Pt_1 Pt_1 Controparte_1 dell' con contratto a tempo indeterminato, full time ed esclusivo, sottoscritto in data Parte_1
1.08.2023, assegnato alla Struttura Complessa Distretto Veterinario 2, con sede di servizio in
Lonato del Garda (BS); b) di aver partecipato all'avviso pubblico straordinario indetto dall'
[...]
per la “Selezione pubblica solo per titoli per il conferimento di incarichi a tempo CP_2 determinato di Dirigente medico Veterinario di Area B”, collocandosi in prima posizione (delibera n. 416 del 27 marzo 2025), con incarico in scadenza al 31 dicembre 2025, fatte salve CP_2 eventuali proroghe;
c) di aver formalizzato la propria disponibilità ad accettare l'incarico e di aver chiesto al proprio datore di lavoro, in data 10 aprile 2025, la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 10 comma 8, lett. b) CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria 2004, come integrato dall'art. 24 CCNL 2005) per il periodo dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025; d) che il Dirigente responsabile aveva espresso parere non favorevole per “CARENZA PERSONALE
VETERINARIO” e che quindi, con successiva nota dell'8 maggio 2025, gli aveva Parte_1 comunicato il rigetto dell'istanza; e) che il diniego era illegittimo in quanto, ai sensi dell'art. 10 co.
8 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, l'aspettativa era un diritto soggettivo perfetto, non subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 10 con riferimento all'aspettativa per motivi personali o familiari) e, a sostegno, richiamava il parere espresso dall' , le interpretazioni autentiche fornite da CP
, quali firmatarie del C.C.N.L. e due precedenti di merito (Corte Parte_2 Pt_3
d'appello Firenze, sez. lav. sent. 706/2021 e Trib. Busto Arsizio, ord. 19 gennaio 2013); f) che, in ogni caso, dovevano ritenersi insussistenti le paventate carenze di personale veterinario considerato che nella delibera D.G. n. 646 del 9 ottobre 2024 con cui aveva disposto l'indizione Controparte_4 di un concorso pubblico per titoli ed esami, in forma aggregata, “per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n.16 Dirigenti Veterinari nella disciplina di Igiene della Produzione,
Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine
Animale e loro Derivati (Area “B”)” suddivisi secondo una tabella recante l'elenco dei fabbisogni assunzionali indicati dalle singole AA.TT.SS. aveva manifestato la CP_5 Parte_1 necessità di assumere un solo Dirigente Veterinario di Area B;
g) che, inoltre, tale procedura selettiva era in fase di ultimazione, per cui avrebbe potuto disporre di personale Parte_1 dirigente a tempo indeterminato con cui colmare l'unica vacanza di organico riconosciuta ed utilizzare la graduatoria “anche per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi successivamente disponibili nell'organico di tutte le Agenzie di Regione Lombardia, comprese quelle che, al momento dell'indizione del presente concorso, stanno ancora esaurendo proprie graduatorie o non dispongono di posti da coprire”; h) che, quanto al periculum in mora, vista la scadenza dell'incarico a termine offerto dalla stabilita al 31 dicembre 2025 e CP_2
l'udienza di discussione nel merito fissata al 22 ottobre 2025, il diritto a essere chiamato dalla alla firma del contratto a tempo determinato sarebbe stato irrimediabilmente CP_2 pregiudicato.
Il ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione della richiesta aspettativa non retribuita ex art.10, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. Integrativo dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria 10 febbraio 2004 come novellato dall'art. 24, comma 13 del
2 C.C.N.L., 3 novembre 2005 e, pertanto, di dichiarare la nullità o annullare o disapplicare il diniego espresso dall' . Parte_1
2. In tale fase del giudizio si costituiva ritualmente , contestando in fatto e in diritto le Parte_1 deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, sosteneva: a) che la sede di servizio del ricorrente (Lonato) operava una dotazione organica inferiore a quella prevista (10 su 12 dirigenti veterinari) posto che un dirigente aveva acquisito per concorso interno altra qualifica e una collega era assente per infortunio dal 17 marzo fino al 10 luglio 2025, salve proroghe); b) che alla struttura erano assegnati numerosi compiti e controlli su oltre 100 stabilimenti alimentari, con particolare carico sugli impianti di macellazione
(649 ore/anno per veterinario); c) che aggiungere ulteriori assenze alle due scoperture d'organico, in un periodo in cui era necessario garantire la turnazione delle ferie estive, avrebbe gravato la percentuale di scopertura sino al 25%, rendendo insostenibile la gestione di servizi essenziali;
d) che l'aspettativa in esame non conferiva al dipendente un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo che poteva essere soddisfatto solo se e in quanto non si ponesse in contrasto con l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, citando giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della tesi (Cassazione, sent. n. 4878/2015, Trib. Brescia, sez. lav. ordinanze r.g. 1090/2021 e r.g. 1769/2024); e) che stante la natura discrezionale del potere riservato all'amministrazione, il controllo giudiziale non poteva sconfinare in un sindacato di merito sulle scelte datoriali di carattere organizzativo e tecnico, ma doveva essere limitato all'accertamento della conformità del provvedimento datoriale alle finalità di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; f) che ad oggi sussisteva una graduatoria unica regionale i cui tempi tecnici non avrebbero consentito la copertura del posto reso vacante dal ricorrente prima di settembre 2025, mentre alcuni dirigenti veterinari di altri distretti erano ormai prossimi al pensionamento, sicché la graduatoria vigente sarebbe stata usata per tentare la copertura di tutti i posti scoperti in organico;
g) che non poteva ritenersi configurato il paventato periculum in mora considerato che il ricorrente non vantava una posizione di diritto soggettivo perfetto e che lo stesso aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con l' nella consapevolezza della scopertura di organico Parte_1 sussistente presso la sede cui era stato destinato.
3. Con l'ordinanza reclamata, il giudice riteneva la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, condividendo l'interpretazione dell'art. 10, comma 8 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria sostenuta dal ricorrente, basandosi su di una interpretazione letterale e sistematica della
3 disposizione in esame nei seguenti termini: Invero, pur non dubitando che la regola generale in ipotesi di aspettativa non retribuita (come del resto intuibile anche dal testo di cui all'art. 23 bis
TU Pubblico Impiego), attribuisca un discrezionale potere di veto della pubblica amministrazione di provenienza, in ragione di comprovate esigenze organizzative, la scelta di utilizzare al comma 8 il verbo “è” in luogo del verbo “possono” di cui al comma 1, appare introdurre un'ipotesi eccezionale, ponderata e bilanciata in cui le prerogative aziendali devono a priori cedere il passo, senza alcun potere discrezionale residuante in capo al datore di lavoro, di fronte a peculiari e rilevanti esigenze del Dirigente1.
Di contro, l'utilizzo dell'avverbio “altresì” non appare richiamare la necessaria applicazione dei veti discrezionali di cui al comma 1, quanto piuttosto valorizzare la circostanza che si tratti di un'ulteriore casistica di aspettativa non retribuita e non determinante decorrenza dell'anzianità di servizio la quale, tuttavia, resta disciplinata secondo condizioni difformi.
Opinando diversamente, si finirebbe col rendere priva di significato non solo la necessità di dettagliare le due differenti ipotesi in due commi differenti, ma anche la scelta di utilizzare due diverse espressioni verbali. In altri termini, il tenore letterale della norma in esame non permette di ritenere che i casi di aspettativa richiesti ai sensi del comma 8 possano essere soggetti, quanto a presupposti di riconoscimento, alle stesse condizioni previste al comma 1.>
Richiamava a supporto di tale interpretazione, pur nella consapevolezza della loro non vincolatività,
i pareri espressi dall' e da alcune delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo in esame CP
(ANAAO/ASSOMED).
Osservava poi che anche a voler ritenere sussistente la discrezionalità della pubblica amministrazione, il diniego opposto da parte resistente non poteva essere ritenuto correttamente giustificato tenuto conto del rientro di una collega infortunata (previsto a distanza di soli dieci giorni da quello in cui il ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio presso l' ), CP_2 dell'imminente copertura dell'unico posto vacante e della possibilità di assumere nel frattempo personale a tempo determinato a copertura della temporanea assenza del ricorrente attingendo dalla graduatoria definitiva della procedura concorsuale di cui alla delibera dell' D.G. n. Controparte_4
646 del 9 ottobre 2024, tutte circostanze che avrebbero dunque impedito di ritenere la sussistenza di una carenza d'organico di rilevanza tale da pregiudicare la gestione dei servizi essenziali e della turnazione delle ferie del personale. Riteneva infine la sussistenza del periculum in mora avuto riguardo alla data di inizio del periodo lavorativo proposto al ricorrente (1^ luglio 2025 – 31 dicembre 2025) e della comunicazione dell (nota prot. n.286223 del 4 giugno 2025) che rendeva noto al ricorrente il CP_2 congelamento del “conferimento dell'incarico di Dirigente medico veterinario con assegnazione presso il Distretto di Bagheria fino alla data del 30/6/2025” con la precisazione che in assenza di alcuna comunicazione entro la data del 1^ luglio 2025, avrebbe proceduto con lo scorrimento della graduatoria, con pregiudicando irrimediabilmente il diritto fatto valere dal ricorrente.
Dichiarava quindi l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso da in data 8 Parte_1 maggio 2025 nota prot. n. 42230/25 e accertava il diritto del ricorrente all'aspettativa non retribuita ex art.10, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. Integrativo dell'Area della Dirigenza Medico-
Veterinaria 10 febbraio 2004 come novellato dall'art. 24, comma 13 del C.C.N.L., 3 novembre
2005 richiesta in data 10 aprile 2025.
4. Con l'atto di reclamo, impugnava il suddetto provvedimento in punto di fumus Parte_1 boni iuris, censurando, in primo luogo, l'interpretazione dell'art. 10 co. VIII CCNL cit. sostenuta dal giudice di prime cure avuto riguardo alla lettura complessiva dell'articolo in esame posto che l'uso del verbo “è, altresì, concesso” in luogo del verbo “può” non valeva a ritenere la sussistenza di un potere vincolato e non già discrezionale della parte datoriale considerato lo stretto legame della locuzione verbale con l'avverbio “altresì”, sinonimo di “anche”, “pure”, “parimenti”, che aggiungeva altri casi oltre a quelli contemplati al comma I - pacificamente subordinati alla valutazione discrezionale dell'amministrazione -, in cui poteva essere chiesta e concessa l'aspettativa non retribuita, come peraltro già sostenuto dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, richiamata nella memoria di costituzione del giudizio cautelare. Del resto, non vincolanti dovevano essere ritenute le interpretazioni fornite dall' e da alcune delle OO.SS firmatarie CP del CCNL con parere non formato secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 165/2001.
In secondo luogo, censurava la contradditoria motivazione dell'ordinanza impugnata per avere da un lato riconosciuto come non sindacabili nel merito le scelte dell' e dall'altro aver ritenuto Pt_1 come la comprovata carenza di organico opposta a fondamento del diniego non fosse idonea a provocare il rischio di una inefficienza del servizio sanitario finendo così per sostituirsi al datore di lavoro nelle scelte di carattere organizzativo di sua esclusiva pertinenza.
Ribadiva che la graduatoria approvata da avrebbe portato a coprire tutti i posti a Controparte_4 tempo indeterminato non prima di settembre e che non essendo presenti graduatorie a tempo determinato non era possibile per intraprendere percorsi di assunzione temporanea di Parte_1
5 personale compatibili con la sostituzione del ricorrente (peraltro assai poco appetibili come dimostrato dall'utilizzo della graduatorie da cui era stato assunto il ricorrente e dall'andamento della graduatoria del concorso unico approvata da doc. 10). Difficoltà queste che CP_4 rendevano palesi le ragioni per le quali spettasse in via esclusiva all'Ente il potere di decidere se concedere o meno al proprio personale dipendente un periodo di aspettativa per un incarico a tempo determinato presso altra amministrazione.
5. Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo che la pronuncia della Controparte_1
Corte di Cassazione n.4878/2015 evocata dall' a sostegno della natura discrezionale e non Pt_1 vincolata del potere di concessione dell'aspettativa prevista dall'art. 10 comma 8 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria (come anche l'ordinanza cautelare di questo
Tribunale n.5283 del 28.08.2024), riguardava in realtà l'interpretazione dell'art. 12 del CCNL
Comparto Sanità 20.09.2001 e si era basata non tanto sull'interpretazione letterale della norma, quanto piuttosto su di una interpretazione sistematica della disciplina in esame con particolare riferimento alla formulazione di una disposizione chiarificatrice (art.31) non presente nel CCNL oggetto di causa.
Ribadiva, pertanto, la correttezza delle ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Firenze sent.
2.11.2021 n.706 e fatte proprie dall'ordinanza gravata.
Osservava come significative al fine di indagare sulla comune intenzione delle parti dovessero essere ritenute le indicazioni favorevoli alla tesi della natura vincolata del potere dell'amministrazione da parte dell' e delle stesse OO.SS firmatarie del contratto, non CP potendosi ignorare quanto dalle medesime indicato con riferimento all'interpretazione della norma per il solo fatto che i relativi pareri fossero stati resi senza l'osservanza delle fome di cui alla procedura ex art. 49 (rectius art. 64) del D. Lgs. n.165/2001.
Riteneva che non vi fosse stata alcuna indebita ingerenza del sindacato del giudice sulle scelte datoriali dal momento che la verifica della consistenza organica al momento della domanda di aspettativa del dipendente non interessava alcuna scelta discrezionale e che comunque le scelte datoriali restavano sindacabili nell'ambito del controllo di legittimità circa il rispetto della legge e del contratto collettivo. Nella specie, l' non aveva adeguatamente dimostrato che la Pt_1 mancanza di organico fosse tale da determinare l'inefficienza del servizio non essendo a tal fine sufficiente la relazione di cui al doc. 4 della comparsa del giudizio cautelare trattandosi di una rappresentazione costruita a meri fini difensivi, senza alcun riferimento alla conoscenza minima di risorse necessarie al settore relativo alla specialità rivestiva dal , restando invece il dato che CP_1
6 alla richiesta dell' di comunicare il proprio fabbisogno, la reclamante avesse Controparte_4 manifestato la necessità di assumere un solo Dirigente Veterinario di Area B (doc.14,15,17).
Ribadiva quanto già illustrato in ricorso circa il fatto che avrebbe avuto a Parte_1 disposizione a breve una nuova risorsa a tempo indeterminato e che avrebbe potuto attingere per nuove assunzioni dalla graduatoria di suddetto concorso, come precisato al punto 5 della stessa delibera dell' n.646 del 9.10.2024 “…la graduatoria potrà essere utilizzata anche Controparte_4 per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi successivamente disponibili nell'organico di tutte le Agenzie di Regione Lombardia…” (doc.14).
Concludeva osservando che, come correttamente ritenuto dall'ordinanza gravata, al momento del diniego opposto al , la carenza di personale si attestava a due sole unità di cui solo una CP_1 permanente (ripianata tramite l'unità acquisita con il concorso aggregato) e l'altra di prossima copertura, stante il rientro al lavoro dall'infortunio della collega previsto per il 10.07.2025 (come in effetti era avvenuto), con conseguente insussistenza delle ragioni poste a fondamento dello stesso.
6. All'udienza ex art.127 ter c.p.c. le parti si riportavano alle argomentazioni illustrate nei rispettivi scritti difensivi.
7. Il reclamo non è fondato e va rigetto.
7.1. Il tema oggetto della presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 10 del CCNL
8.06.2000, come sostituito dall'art. 24, comma 13 del CCNL del 3.11.2005 (docc. 7 e 8 ricorso cautelare) che disciplina l'aspettativa e che così dispone:
<1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
…
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche
7 amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda
o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000";
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre
2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.>.
Secondo parte reclamante la norma andrebbe interpretata nel senso di ritenere soggetta all'esercizio del potere discrezionale dell'Azienda tanto l'aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) prevista al comma 1 “per esigenze personali o di famiglia, quanto quella
(sempre non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) prevista alle lettere a), b) e c) del comma 8.
Parte reclamata sostiene invece la correttezza dell'interpretazione accolta dall'ordinanza gravata basata non solo sul tenore letterale e sistematico della disposizione, ma anche sulle indicazioni e i chiarimenti forniti da alcune delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo e dall' (docc. 9 e CP
10 allegati ricorso), che riconoscono il carattere vincolato del potere in esame e dunque la sussistenza in capo al dirigente, al verificarsi di una delle condizioni dettagliatamente previste al comma 8, del diritto a vedersi riconoscere tale aspettativa.
7.2. Ebbene, il Collegio condivide questa seconda interpretazione fatta propria dall'ordinanza reclamata.
Militano in tal senso, in primo luogo, la diversa collocazione sistematica delle due discipline.
L'art. 10 rubricato “Aspettativa” prevede infatti al comma 1 la concessione di periodi di aspettativa concedibili per “esigenze personali e di famiglia” e “compatibilmente con le esigenze di servizio” al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta e dunque regolamenta una forma di aspettativa pacificamente subordinata alla valutazione discrezionale dell' che potrebbe quindi anche decidere di rigettare la richiesta ove la ritenga Pt_4 incompatibile con le proprie esigenze di servizio.
8 In un diverso e separato comma, il numero 8, disciplina, invece, la concessione (“è altresì concessa”) dell'aspettativa al dirigente, su sua domanda, qualora si realizzino le condizioni dettagliate ai punti a), b) e c) facenti riferimento ad incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima o altra struttura pubblica o organismi dell'Unione Europea, ovvero a gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4 L.n.53 del
2000.
Ora, oltre al diverso verbo usato nei due commi (“possono” ed “è”), valorizzato dal primo giudice, apprezzabile il dato che nel comma 8 si siano specificate condizioni di accesso all'aspettativa diverse da quelle generiche “esigenze personali e di famiglia” indicate al comma 1.
La specificità della disciplina, la sua regolamentazione in un comma separato e distinto, come l'assenza di qualsivoglia riferimento alla compatibilità “con le esigenze di servizio” menzionate al comma 1 depongono quindi nel senso di ritenere che le parti, per la loro pregnanza e specificità, abbiano voluto differenziare l'aspettava non retribuita per l'assunzione a tempo determinato presso altra amministrazione del dirigente, come quella per gravi e documentati motivi familiari, dall'aspettativa per motivi personali o familiari, facendola prevalere sulle esigenze aziendali e sottraendola al potere discrezionale dell'Azienda il cui sindacato è limitato alla sussistenza o meno di una delle condizioni indicate al comma 8 dell'art. 10 restando preclusa ogni valutazione di merito.
Indicativo della volontà delle parti di tenere distinte le due forme di aspettativa anche il fatto che al punto c) venga specificato che “Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
Dinnanzi a tali differenze, il fatto che al comma 8 sia stata usata l'espressione “altresì” non può essere ritenuto sufficiente per affermare che fra le due disposizioni vi sia un rapporto di genere a specie.
L'aspettativa di cui al comma 8 non si limita a dettagliare le esigenze personali e di famiglia citate al comma 1, ma elenca una serie di fattispecie autonome che a loro volta richiamano precise disposizioni di legge e in tale specificità si coglie la differenza che giustifica e rende chiara la diversa posizione in cui versa la parte datoriale.
Neppure pare persuasivo il richiamo alla pronuncia della S.C. Cassazione sent. 4878/2015 e all'ordinanza di questo Tribunale n.5283 del 28.08.2024 vertendo le stesse sull'applicazione dell'art. 12 del CCNL Comparto Sanità e dunque su di un diverso contratto collettivo ed essendosi tali decisioni basate su di una interpretazione della suddetta clausola in combinato disposto con altra
9 disposizione (art.31 doc. 25 memoria) che, come sottolineato da parte reclamata, non risulta essere stata riprodotta nel CCNL oggetto di causa.
Ed ancora, il richiamo all'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 secondo cui: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,)) e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati
e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.>, non vale ad avvalorare la tesi sostenuta dall' ; al contrario, da tale norma si possono trarre ulteriori argomenti a Parte_1 sostegno dell'interpretazione qui propugnata.
Ed infatti, il CCNL integrativo del 2004 ha modificato (art. 24 punto 13) il citato comma 8, lettera b) nei seguenti termini: L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
…
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali>”.2 L'inciso introdotto nel 2004 non avrebbe avuto alcun significato se l'aspettativa nei casi previsti al comma 8 fosse da intendersi, al pari di quella prevista all'art. 23 bis cit., come soggetta al potere discrezionale dell'amministrazione.
Ed allora tale modifica ha un senso e si spiega in virtù della necessità, espressa dalle parti contraenti, di differenziare l'aspettativa “vincolata” prevista per le fattispecie descritte al comma 8 in cui rientrano gli incarichi presso la stessa o altra azienda o ente nazionale, da quella
“discrezionale” prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, che resta limitata ai soli casi in cui la richiesta di aspettativa riguardi l'assunzione di incarichi extra-nazionali.
7.3. In questo contesto, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante del parere espresso dall' e dall'interpretazione conforme resa da una delle OO.SS. firmatarie del contratto CP collettivo (ANAAO/ASSOMED) nel dettaglio richiamate nell'ordinanza impugnata, tutte favorevoli alla tesi della natura “vincolata” dell'aspettativa in esame, le stesse si palesano come ulteriori e apprezzabili elementi di prova a favore della tesi che vuole la comune intenzione delle parti volta a disciplinare due distinti tipi di aspettativa, l'una discrezionale, proprio perché legata a circostanze generiche (non specificati motivi familiari e personali) come tali suscettibili ad essere poste al vaglio dell'amministrazione chiamata a ponderarne la rilevanza dinnanzi alle esigenze di servizio, e l'altra vincolata, in quanto riferita a situazione specifiche, legate a peculiari e gravi motivi familiari ovvero all'assunzione di incarichi a tempo determinato sempre nell'ambito dell'amministrazione, idonei ad accrescere il patrimonio professionale del dirigente e in quanto tali ritenute di per sé idonee a prevalere sugli interessi dell'Ente pubblico di appartenenza.
7.4. Una volta affermato il carattere vincolato del potere di concedere l'aspettativa richiesta dal ricorrente all' , risultando pacifico e non contestato fra le parti che si trovi Parte_1 CP_1 nella condizione di cui all'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL citato, il diniego opposto dall'amministrazione per mancanza di personale veterinario, non può ritenersi legittimo, senza necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla correttezza o meno di tale dato, dovendo necessariamente prevalere, per le ragioni dette, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l'aspettativa non retribuita richiesta ai sensi e per gli effetti di tale disposizione contrattuale, rispetto all'esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza, non residuando in capo all' alcun margine di discrezionalità nella Pt_4 concessione del provvedimento richiesto.
7.5. L'ordinanza reclamata va dunque integralmente confermata sia sotto il profilo della sussistenza del fumus boni iuris, che del periculum in mora, in relazione al quale l' non ha Parte_1 formulato motivi di censura.
11 8. Trattandosi di procedimento cautelare promosso nel corso della causa di merito, la regolazione delle spese di lite resta rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Visto l'art. 669-terdecies c.p.c.,
1) rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza gravata;
2) spese di lite al merito;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Brescia, 07 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi Dott.ssa Chiara Desenzani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, ovvero gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4 L. n. 53/2000.
4 2 Mentre prima prevedeva: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi dell'Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
>
10
Sezione Feriale
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dr. Mariarosa Clara Pipponzi Presidente
Dr. Chiara Desenzani Giudice estensore
Dr. Francesco Rinaldi Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 agosto 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 dal Tribunale di Brescia,
Sezione Lavoro, proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies da
Parte_1
contro
Controparte_1
1. Con ricorso in corso di causa depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e proposto nei confronti dell' di , deduceva: a) di essere un medico veterinario dipendente Pt_1 Pt_1 Controparte_1 dell' con contratto a tempo indeterminato, full time ed esclusivo, sottoscritto in data Parte_1
1.08.2023, assegnato alla Struttura Complessa Distretto Veterinario 2, con sede di servizio in
Lonato del Garda (BS); b) di aver partecipato all'avviso pubblico straordinario indetto dall'
[...]
per la “Selezione pubblica solo per titoli per il conferimento di incarichi a tempo CP_2 determinato di Dirigente medico Veterinario di Area B”, collocandosi in prima posizione (delibera n. 416 del 27 marzo 2025), con incarico in scadenza al 31 dicembre 2025, fatte salve CP_2 eventuali proroghe;
c) di aver formalizzato la propria disponibilità ad accettare l'incarico e di aver chiesto al proprio datore di lavoro, in data 10 aprile 2025, la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 10 comma 8, lett. b) CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria 2004, come integrato dall'art. 24 CCNL 2005) per il periodo dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025; d) che il Dirigente responsabile aveva espresso parere non favorevole per “CARENZA PERSONALE
VETERINARIO” e che quindi, con successiva nota dell'8 maggio 2025, gli aveva Parte_1 comunicato il rigetto dell'istanza; e) che il diniego era illegittimo in quanto, ai sensi dell'art. 10 co.
8 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, l'aspettativa era un diritto soggettivo perfetto, non subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 10 con riferimento all'aspettativa per motivi personali o familiari) e, a sostegno, richiamava il parere espresso dall' , le interpretazioni autentiche fornite da CP
, quali firmatarie del C.C.N.L. e due precedenti di merito (Corte Parte_2 Pt_3
d'appello Firenze, sez. lav. sent. 706/2021 e Trib. Busto Arsizio, ord. 19 gennaio 2013); f) che, in ogni caso, dovevano ritenersi insussistenti le paventate carenze di personale veterinario considerato che nella delibera D.G. n. 646 del 9 ottobre 2024 con cui aveva disposto l'indizione Controparte_4 di un concorso pubblico per titoli ed esami, in forma aggregata, “per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n.16 Dirigenti Veterinari nella disciplina di Igiene della Produzione,
Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine
Animale e loro Derivati (Area “B”)” suddivisi secondo una tabella recante l'elenco dei fabbisogni assunzionali indicati dalle singole AA.TT.SS. aveva manifestato la CP_5 Parte_1 necessità di assumere un solo Dirigente Veterinario di Area B;
g) che, inoltre, tale procedura selettiva era in fase di ultimazione, per cui avrebbe potuto disporre di personale Parte_1 dirigente a tempo indeterminato con cui colmare l'unica vacanza di organico riconosciuta ed utilizzare la graduatoria “anche per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi successivamente disponibili nell'organico di tutte le Agenzie di Regione Lombardia, comprese quelle che, al momento dell'indizione del presente concorso, stanno ancora esaurendo proprie graduatorie o non dispongono di posti da coprire”; h) che, quanto al periculum in mora, vista la scadenza dell'incarico a termine offerto dalla stabilita al 31 dicembre 2025 e CP_2
l'udienza di discussione nel merito fissata al 22 ottobre 2025, il diritto a essere chiamato dalla alla firma del contratto a tempo determinato sarebbe stato irrimediabilmente CP_2 pregiudicato.
Il ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla concessione della richiesta aspettativa non retribuita ex art.10, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. Integrativo dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria 10 febbraio 2004 come novellato dall'art. 24, comma 13 del
2 C.C.N.L., 3 novembre 2005 e, pertanto, di dichiarare la nullità o annullare o disapplicare il diniego espresso dall' . Parte_1
2. In tale fase del giudizio si costituiva ritualmente , contestando in fatto e in diritto le Parte_1 deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, sosteneva: a) che la sede di servizio del ricorrente (Lonato) operava una dotazione organica inferiore a quella prevista (10 su 12 dirigenti veterinari) posto che un dirigente aveva acquisito per concorso interno altra qualifica e una collega era assente per infortunio dal 17 marzo fino al 10 luglio 2025, salve proroghe); b) che alla struttura erano assegnati numerosi compiti e controlli su oltre 100 stabilimenti alimentari, con particolare carico sugli impianti di macellazione
(649 ore/anno per veterinario); c) che aggiungere ulteriori assenze alle due scoperture d'organico, in un periodo in cui era necessario garantire la turnazione delle ferie estive, avrebbe gravato la percentuale di scopertura sino al 25%, rendendo insostenibile la gestione di servizi essenziali;
d) che l'aspettativa in esame non conferiva al dipendente un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo che poteva essere soddisfatto solo se e in quanto non si ponesse in contrasto con l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, citando giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della tesi (Cassazione, sent. n. 4878/2015, Trib. Brescia, sez. lav. ordinanze r.g. 1090/2021 e r.g. 1769/2024); e) che stante la natura discrezionale del potere riservato all'amministrazione, il controllo giudiziale non poteva sconfinare in un sindacato di merito sulle scelte datoriali di carattere organizzativo e tecnico, ma doveva essere limitato all'accertamento della conformità del provvedimento datoriale alle finalità di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; f) che ad oggi sussisteva una graduatoria unica regionale i cui tempi tecnici non avrebbero consentito la copertura del posto reso vacante dal ricorrente prima di settembre 2025, mentre alcuni dirigenti veterinari di altri distretti erano ormai prossimi al pensionamento, sicché la graduatoria vigente sarebbe stata usata per tentare la copertura di tutti i posti scoperti in organico;
g) che non poteva ritenersi configurato il paventato periculum in mora considerato che il ricorrente non vantava una posizione di diritto soggettivo perfetto e che lo stesso aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con l' nella consapevolezza della scopertura di organico Parte_1 sussistente presso la sede cui era stato destinato.
3. Con l'ordinanza reclamata, il giudice riteneva la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, condividendo l'interpretazione dell'art. 10, comma 8 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria sostenuta dal ricorrente, basandosi su di una interpretazione letterale e sistematica della
3 disposizione in esame nei seguenti termini: Invero, pur non dubitando che la regola generale in ipotesi di aspettativa non retribuita (come del resto intuibile anche dal testo di cui all'art. 23 bis
TU Pubblico Impiego), attribuisca un discrezionale potere di veto della pubblica amministrazione di provenienza, in ragione di comprovate esigenze organizzative, la scelta di utilizzare al comma 8 il verbo “è” in luogo del verbo “possono” di cui al comma 1, appare introdurre un'ipotesi eccezionale, ponderata e bilanciata in cui le prerogative aziendali devono a priori cedere il passo, senza alcun potere discrezionale residuante in capo al datore di lavoro, di fronte a peculiari e rilevanti esigenze del Dirigente1.
Di contro, l'utilizzo dell'avverbio “altresì” non appare richiamare la necessaria applicazione dei veti discrezionali di cui al comma 1, quanto piuttosto valorizzare la circostanza che si tratti di un'ulteriore casistica di aspettativa non retribuita e non determinante decorrenza dell'anzianità di servizio la quale, tuttavia, resta disciplinata secondo condizioni difformi.
Opinando diversamente, si finirebbe col rendere priva di significato non solo la necessità di dettagliare le due differenti ipotesi in due commi differenti, ma anche la scelta di utilizzare due diverse espressioni verbali. In altri termini, il tenore letterale della norma in esame non permette di ritenere che i casi di aspettativa richiesti ai sensi del comma 8 possano essere soggetti, quanto a presupposti di riconoscimento, alle stesse condizioni previste al comma 1.>
Richiamava a supporto di tale interpretazione, pur nella consapevolezza della loro non vincolatività,
i pareri espressi dall' e da alcune delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo in esame CP
(ANAAO/ASSOMED).
Osservava poi che anche a voler ritenere sussistente la discrezionalità della pubblica amministrazione, il diniego opposto da parte resistente non poteva essere ritenuto correttamente giustificato tenuto conto del rientro di una collega infortunata (previsto a distanza di soli dieci giorni da quello in cui il ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio presso l' ), CP_2 dell'imminente copertura dell'unico posto vacante e della possibilità di assumere nel frattempo personale a tempo determinato a copertura della temporanea assenza del ricorrente attingendo dalla graduatoria definitiva della procedura concorsuale di cui alla delibera dell' D.G. n. Controparte_4
646 del 9 ottobre 2024, tutte circostanze che avrebbero dunque impedito di ritenere la sussistenza di una carenza d'organico di rilevanza tale da pregiudicare la gestione dei servizi essenziali e della turnazione delle ferie del personale. Riteneva infine la sussistenza del periculum in mora avuto riguardo alla data di inizio del periodo lavorativo proposto al ricorrente (1^ luglio 2025 – 31 dicembre 2025) e della comunicazione dell (nota prot. n.286223 del 4 giugno 2025) che rendeva noto al ricorrente il CP_2 congelamento del “conferimento dell'incarico di Dirigente medico veterinario con assegnazione presso il Distretto di Bagheria fino alla data del 30/6/2025” con la precisazione che in assenza di alcuna comunicazione entro la data del 1^ luglio 2025, avrebbe proceduto con lo scorrimento della graduatoria, con pregiudicando irrimediabilmente il diritto fatto valere dal ricorrente.
Dichiarava quindi l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso da in data 8 Parte_1 maggio 2025 nota prot. n. 42230/25 e accertava il diritto del ricorrente all'aspettativa non retribuita ex art.10, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. Integrativo dell'Area della Dirigenza Medico-
Veterinaria 10 febbraio 2004 come novellato dall'art. 24, comma 13 del C.C.N.L., 3 novembre
2005 richiesta in data 10 aprile 2025.
4. Con l'atto di reclamo, impugnava il suddetto provvedimento in punto di fumus Parte_1 boni iuris, censurando, in primo luogo, l'interpretazione dell'art. 10 co. VIII CCNL cit. sostenuta dal giudice di prime cure avuto riguardo alla lettura complessiva dell'articolo in esame posto che l'uso del verbo “è, altresì, concesso” in luogo del verbo “può” non valeva a ritenere la sussistenza di un potere vincolato e non già discrezionale della parte datoriale considerato lo stretto legame della locuzione verbale con l'avverbio “altresì”, sinonimo di “anche”, “pure”, “parimenti”, che aggiungeva altri casi oltre a quelli contemplati al comma I - pacificamente subordinati alla valutazione discrezionale dell'amministrazione -, in cui poteva essere chiesta e concessa l'aspettativa non retribuita, come peraltro già sostenuto dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, richiamata nella memoria di costituzione del giudizio cautelare. Del resto, non vincolanti dovevano essere ritenute le interpretazioni fornite dall' e da alcune delle OO.SS firmatarie CP del CCNL con parere non formato secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 165/2001.
In secondo luogo, censurava la contradditoria motivazione dell'ordinanza impugnata per avere da un lato riconosciuto come non sindacabili nel merito le scelte dell' e dall'altro aver ritenuto Pt_1 come la comprovata carenza di organico opposta a fondamento del diniego non fosse idonea a provocare il rischio di una inefficienza del servizio sanitario finendo così per sostituirsi al datore di lavoro nelle scelte di carattere organizzativo di sua esclusiva pertinenza.
Ribadiva che la graduatoria approvata da avrebbe portato a coprire tutti i posti a Controparte_4 tempo indeterminato non prima di settembre e che non essendo presenti graduatorie a tempo determinato non era possibile per intraprendere percorsi di assunzione temporanea di Parte_1
5 personale compatibili con la sostituzione del ricorrente (peraltro assai poco appetibili come dimostrato dall'utilizzo della graduatorie da cui era stato assunto il ricorrente e dall'andamento della graduatoria del concorso unico approvata da doc. 10). Difficoltà queste che CP_4 rendevano palesi le ragioni per le quali spettasse in via esclusiva all'Ente il potere di decidere se concedere o meno al proprio personale dipendente un periodo di aspettativa per un incarico a tempo determinato presso altra amministrazione.
5. Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo che la pronuncia della Controparte_1
Corte di Cassazione n.4878/2015 evocata dall' a sostegno della natura discrezionale e non Pt_1 vincolata del potere di concessione dell'aspettativa prevista dall'art. 10 comma 8 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria (come anche l'ordinanza cautelare di questo
Tribunale n.5283 del 28.08.2024), riguardava in realtà l'interpretazione dell'art. 12 del CCNL
Comparto Sanità 20.09.2001 e si era basata non tanto sull'interpretazione letterale della norma, quanto piuttosto su di una interpretazione sistematica della disciplina in esame con particolare riferimento alla formulazione di una disposizione chiarificatrice (art.31) non presente nel CCNL oggetto di causa.
Ribadiva, pertanto, la correttezza delle ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Firenze sent.
2.11.2021 n.706 e fatte proprie dall'ordinanza gravata.
Osservava come significative al fine di indagare sulla comune intenzione delle parti dovessero essere ritenute le indicazioni favorevoli alla tesi della natura vincolata del potere dell'amministrazione da parte dell' e delle stesse OO.SS firmatarie del contratto, non CP potendosi ignorare quanto dalle medesime indicato con riferimento all'interpretazione della norma per il solo fatto che i relativi pareri fossero stati resi senza l'osservanza delle fome di cui alla procedura ex art. 49 (rectius art. 64) del D. Lgs. n.165/2001.
Riteneva che non vi fosse stata alcuna indebita ingerenza del sindacato del giudice sulle scelte datoriali dal momento che la verifica della consistenza organica al momento della domanda di aspettativa del dipendente non interessava alcuna scelta discrezionale e che comunque le scelte datoriali restavano sindacabili nell'ambito del controllo di legittimità circa il rispetto della legge e del contratto collettivo. Nella specie, l' non aveva adeguatamente dimostrato che la Pt_1 mancanza di organico fosse tale da determinare l'inefficienza del servizio non essendo a tal fine sufficiente la relazione di cui al doc. 4 della comparsa del giudizio cautelare trattandosi di una rappresentazione costruita a meri fini difensivi, senza alcun riferimento alla conoscenza minima di risorse necessarie al settore relativo alla specialità rivestiva dal , restando invece il dato che CP_1
6 alla richiesta dell' di comunicare il proprio fabbisogno, la reclamante avesse Controparte_4 manifestato la necessità di assumere un solo Dirigente Veterinario di Area B (doc.14,15,17).
Ribadiva quanto già illustrato in ricorso circa il fatto che avrebbe avuto a Parte_1 disposizione a breve una nuova risorsa a tempo indeterminato e che avrebbe potuto attingere per nuove assunzioni dalla graduatoria di suddetto concorso, come precisato al punto 5 della stessa delibera dell' n.646 del 9.10.2024 “…la graduatoria potrà essere utilizzata anche Controparte_4 per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi successivamente disponibili nell'organico di tutte le Agenzie di Regione Lombardia…” (doc.14).
Concludeva osservando che, come correttamente ritenuto dall'ordinanza gravata, al momento del diniego opposto al , la carenza di personale si attestava a due sole unità di cui solo una CP_1 permanente (ripianata tramite l'unità acquisita con il concorso aggregato) e l'altra di prossima copertura, stante il rientro al lavoro dall'infortunio della collega previsto per il 10.07.2025 (come in effetti era avvenuto), con conseguente insussistenza delle ragioni poste a fondamento dello stesso.
6. All'udienza ex art.127 ter c.p.c. le parti si riportavano alle argomentazioni illustrate nei rispettivi scritti difensivi.
7. Il reclamo non è fondato e va rigetto.
7.1. Il tema oggetto della presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 10 del CCNL
8.06.2000, come sostituito dall'art. 24, comma 13 del CCNL del 3.11.2005 (docc. 7 e 8 ricorso cautelare) che disciplina l'aspettativa e che così dispone:
<1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
…
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche
7 amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda
o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000";
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre
2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.>.
Secondo parte reclamante la norma andrebbe interpretata nel senso di ritenere soggetta all'esercizio del potere discrezionale dell'Azienda tanto l'aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) prevista al comma 1 “per esigenze personali o di famiglia, quanto quella
(sempre non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) prevista alle lettere a), b) e c) del comma 8.
Parte reclamata sostiene invece la correttezza dell'interpretazione accolta dall'ordinanza gravata basata non solo sul tenore letterale e sistematico della disposizione, ma anche sulle indicazioni e i chiarimenti forniti da alcune delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo e dall' (docc. 9 e CP
10 allegati ricorso), che riconoscono il carattere vincolato del potere in esame e dunque la sussistenza in capo al dirigente, al verificarsi di una delle condizioni dettagliatamente previste al comma 8, del diritto a vedersi riconoscere tale aspettativa.
7.2. Ebbene, il Collegio condivide questa seconda interpretazione fatta propria dall'ordinanza reclamata.
Militano in tal senso, in primo luogo, la diversa collocazione sistematica delle due discipline.
L'art. 10 rubricato “Aspettativa” prevede infatti al comma 1 la concessione di periodi di aspettativa concedibili per “esigenze personali e di famiglia” e “compatibilmente con le esigenze di servizio” al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta e dunque regolamenta una forma di aspettativa pacificamente subordinata alla valutazione discrezionale dell' che potrebbe quindi anche decidere di rigettare la richiesta ove la ritenga Pt_4 incompatibile con le proprie esigenze di servizio.
8 In un diverso e separato comma, il numero 8, disciplina, invece, la concessione (“è altresì concessa”) dell'aspettativa al dirigente, su sua domanda, qualora si realizzino le condizioni dettagliate ai punti a), b) e c) facenti riferimento ad incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima o altra struttura pubblica o organismi dell'Unione Europea, ovvero a gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4 L.n.53 del
2000.
Ora, oltre al diverso verbo usato nei due commi (“possono” ed “è”), valorizzato dal primo giudice, apprezzabile il dato che nel comma 8 si siano specificate condizioni di accesso all'aspettativa diverse da quelle generiche “esigenze personali e di famiglia” indicate al comma 1.
La specificità della disciplina, la sua regolamentazione in un comma separato e distinto, come l'assenza di qualsivoglia riferimento alla compatibilità “con le esigenze di servizio” menzionate al comma 1 depongono quindi nel senso di ritenere che le parti, per la loro pregnanza e specificità, abbiano voluto differenziare l'aspettava non retribuita per l'assunzione a tempo determinato presso altra amministrazione del dirigente, come quella per gravi e documentati motivi familiari, dall'aspettativa per motivi personali o familiari, facendola prevalere sulle esigenze aziendali e sottraendola al potere discrezionale dell'Azienda il cui sindacato è limitato alla sussistenza o meno di una delle condizioni indicate al comma 8 dell'art. 10 restando preclusa ogni valutazione di merito.
Indicativo della volontà delle parti di tenere distinte le due forme di aspettativa anche il fatto che al punto c) venga specificato che “Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo”.
Dinnanzi a tali differenze, il fatto che al comma 8 sia stata usata l'espressione “altresì” non può essere ritenuto sufficiente per affermare che fra le due disposizioni vi sia un rapporto di genere a specie.
L'aspettativa di cui al comma 8 non si limita a dettagliare le esigenze personali e di famiglia citate al comma 1, ma elenca una serie di fattispecie autonome che a loro volta richiamano precise disposizioni di legge e in tale specificità si coglie la differenza che giustifica e rende chiara la diversa posizione in cui versa la parte datoriale.
Neppure pare persuasivo il richiamo alla pronuncia della S.C. Cassazione sent. 4878/2015 e all'ordinanza di questo Tribunale n.5283 del 28.08.2024 vertendo le stesse sull'applicazione dell'art. 12 del CCNL Comparto Sanità e dunque su di un diverso contratto collettivo ed essendosi tali decisioni basate su di una interpretazione della suddetta clausola in combinato disposto con altra
9 disposizione (art.31 doc. 25 memoria) che, come sottolineato da parte reclamata, non risulta essere stata riprodotta nel CCNL oggetto di causa.
Ed ancora, il richiamo all'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 secondo cui: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,)) e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati
e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.>, non vale ad avvalorare la tesi sostenuta dall' ; al contrario, da tale norma si possono trarre ulteriori argomenti a Parte_1 sostegno dell'interpretazione qui propugnata.
Ed infatti, il CCNL integrativo del 2004 ha modificato (art. 24 punto 13) il citato comma 8, lettera b) nei seguenti termini: L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
…
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali>”.2 L'inciso introdotto nel 2004 non avrebbe avuto alcun significato se l'aspettativa nei casi previsti al comma 8 fosse da intendersi, al pari di quella prevista all'art. 23 bis cit., come soggetta al potere discrezionale dell'amministrazione.
Ed allora tale modifica ha un senso e si spiega in virtù della necessità, espressa dalle parti contraenti, di differenziare l'aspettativa “vincolata” prevista per le fattispecie descritte al comma 8 in cui rientrano gli incarichi presso la stessa o altra azienda o ente nazionale, da quella
“discrezionale” prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, che resta limitata ai soli casi in cui la richiesta di aspettativa riguardi l'assunzione di incarichi extra-nazionali.
7.3. In questo contesto, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante del parere espresso dall' e dall'interpretazione conforme resa da una delle OO.SS. firmatarie del contratto CP collettivo (ANAAO/ASSOMED) nel dettaglio richiamate nell'ordinanza impugnata, tutte favorevoli alla tesi della natura “vincolata” dell'aspettativa in esame, le stesse si palesano come ulteriori e apprezzabili elementi di prova a favore della tesi che vuole la comune intenzione delle parti volta a disciplinare due distinti tipi di aspettativa, l'una discrezionale, proprio perché legata a circostanze generiche (non specificati motivi familiari e personali) come tali suscettibili ad essere poste al vaglio dell'amministrazione chiamata a ponderarne la rilevanza dinnanzi alle esigenze di servizio, e l'altra vincolata, in quanto riferita a situazione specifiche, legate a peculiari e gravi motivi familiari ovvero all'assunzione di incarichi a tempo determinato sempre nell'ambito dell'amministrazione, idonei ad accrescere il patrimonio professionale del dirigente e in quanto tali ritenute di per sé idonee a prevalere sugli interessi dell'Ente pubblico di appartenenza.
7.4. Una volta affermato il carattere vincolato del potere di concedere l'aspettativa richiesta dal ricorrente all' , risultando pacifico e non contestato fra le parti che si trovi Parte_1 CP_1 nella condizione di cui all'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL citato, il diniego opposto dall'amministrazione per mancanza di personale veterinario, non può ritenersi legittimo, senza necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla correttezza o meno di tale dato, dovendo necessariamente prevalere, per le ragioni dette, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l'aspettativa non retribuita richiesta ai sensi e per gli effetti di tale disposizione contrattuale, rispetto all'esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza, non residuando in capo all' alcun margine di discrezionalità nella Pt_4 concessione del provvedimento richiesto.
7.5. L'ordinanza reclamata va dunque integralmente confermata sia sotto il profilo della sussistenza del fumus boni iuris, che del periculum in mora, in relazione al quale l' non ha Parte_1 formulato motivi di censura.
11 8. Trattandosi di procedimento cautelare promosso nel corso della causa di merito, la regolazione delle spese di lite resta rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Visto l'art. 669-terdecies c.p.c.,
1) rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza gravata;
2) spese di lite al merito;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Brescia, 07 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi Dott.ssa Chiara Desenzani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 tra cui il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa o di incarichi di lavoro a tempo determinato presso la medesima azienda o altre pubbliche amministrazioni o organismi dell'Unione Europea, ovvero gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4 L. n. 53/2000.
4 2 Mentre prima prevedeva: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi dell'Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
>
10