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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2548/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Maria Pina Palmieri in Melfi ( Pz) al Vico Cavour n. 9, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; Attori Opponenti
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, giusta mandato a margine ricorso per d.i., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivana Enrica Pipponzi in Potenza Discesa S. Gerardo n. 180;
- Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2020, gli opponenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2020 (RGN 1687/2020) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 21.07.2020 e notificato il 31.07.2020, con il quale veniva chiesto loro il pagamento della somma di euro 16.843,54 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione eccepivano: la mancanza di prova integrale del credito vantato, l'omessa produzione nella fase sommaria degli estratti conto, contestavano gli interessi e spese applicate alle rate pagate sino al 2018. Lamentavano la ricapitalizzazione relativa al contratto di prestito personale, oggetto di causa, ed evidenziavano di aver usufruito di un ulteriore finanziamento, utilizzato in parte, per
1 saldare il debito residuo in favore di . Ritenevano che il contratto Controparte_1
oggetto di causa fosse un contratto di adesione con clausole generali ad esclusivo interesse della società opposta. Eccepivano la mancanza di una completa documentazione ex art. 50 del TUB che ha comportato l'impossibilità di verificare gli interessi illegittimi e le commissioni applicate.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo poiché privo dei presupposti richiesti ai sensi degli artt. 633 cpc e segg.
In via istruttoria si riservavano di chiedere CTU contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.03.2021 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che la società convenuta in data 02.09.2009 concedeva in favore degli opponenti e il finanziamento personale Parte_1 Parte_2
PR/042062877.8 di euro 32.489,00 da restituire a mezzo piano di ammortamento oltre interessi pattuiti. Poiché inadempienti la si vedeva costretta a Parte_3
notificare loro la decadenza del beneficio del termine risolvendo i contratti intercorsi con gli stessi. Persistendo l'inadempimento agiva per l'ingiunzione di pagamento.
La società opposta lamentava l'infondatezza dell'opposizione perché generica e frustranea e pertanto inammissibile. Riteneva che la documentazione posta a base del monitorio fosse idonea a corroborare l'esistenza del credito vantato in quanto liquido, certo ed esigibile. Precisava di aver prodotto in giudizio il contratto per cui è causa sottoscritto dagli opponenti, il piano di ammortamento, la missiva di decadenza dal beneficio del termine e tutti gli estratti conto dell'intero rapporto intervenuto tra le parti, documentazione comprovante la volontà contrattuale e l'inadempimento degli opponenti. Diversamente da quanto eccepito dagli opponenti, assumeva che gli estratti conto, di cui al decreto ingiuntivo, rappresentano una completa ed analitica descrizione del rapporto tra le parti, pertanto documenti idonei ex art. 633 cpc e ss. per ottenere ingiunzione di pagamento, e che, di conseguenza, il credito vantato è certo, liquido ed esigibile.
Evidenziava l'assoluta genericità della contestazione relativa ai tassi d'interesse nonché il difetto di ogni riscontro probatorio
Contestava, inoltre, l'assoluta mancanza di prova in ordine all'asserita ricapitalizzazione del finanziamento, nonché l'applicazione degli interessi usurari ed illegittimi evidenziando che le parti pattuivano un tasso convenzionale di natura fissa e
2 quindi una determinazione a monte delle rate. Rappresentava che il contratto oggetto di causa veniva sottoscritto dalle parti liberamente e lo stesso non risultava essere specificatamente contestato ai sensi dell'art. 115 cpc.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, per la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine per la determinazione della somma dovuta dagli opponenti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si opponeva alla richiesta di CTU contabile perché ritenuta del tutto esplorativa..
All'esito dell'udienza del 26.11.2021 sulle richieste delle parti il Giudice designato rilevava l'espletamento della mediazione che si concludeva negativamente e ritenuta del tutto esplorativa l'istanza di CTU avanzata da parte opponente, la rigettava e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da e è del tutto infondata Parte_1 Parte_2
e va rigettata.
Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla corposa documentazione prodotta da parte opposta. I motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati.
E' documentalmente provato che la società opposta ha concesso agli opponenti il finanziamento per cui è causa, il cui contratto è prodotto in atti.
La società opposta ha ampiamente dimostrato il proprio credito attraverso la documentazione contrattuale mentre, le eccezioni sollevate dall'opponente sono smentite dalla predetta documentazione e comunque si sono rilevate del tutto infondate e palesemente frustranee e generiche. La pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata dalla documentazione depositata dalla società opposta invece i motivi di opposizione risultano, come ribadito, infondati e del tutto generici e ogni eccezione sollevata è stata superata puntualmente dalla corposa produzione in atti.
In ordine all'usurarietà degli interessi applicati, essendo tale doglianza, non corroborata da alcuna specifica produzione documentale, è da considerarsi del tutto generica e infondata. Risulta per tabulas ogni pattuizione contrattuale.
Tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto e depositati integralmente costituiscono elemento assolutamente analitico per verificare l'esistenza del credito vantato in quanto certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalle parti. Ne consegue che
3 l'opposizione poichè non è fondata su alcuna prova scritta e né risulta che gli opponenti abbiano provato alcun fatto estintivo o modificativo della domanda va disattesa e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo e reso esecutivo.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta. Al rigetto consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano come da dispositivo, al minimo delle tariffe in ordine al valore della causa, per la modesta attività espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 610/2020 (RGN
1687/2020) emesso dal Tribunale di Potenza in data 21.07.2020 e notificato il
31.07.2020 e lo dichiara esecutivo;
- Condanna gli opponenti e , in solido, alle spese Parte_1 Parte_2
del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.700,00 oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.
Così deciso in Potenza, 19.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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