Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3255/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.COSTA ALESSANDRO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento e avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.3.2022 la ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento dell' con il quale CP_1
l'istituto le aveva contestato omissioni contributive per un importo complessivo di €95.414,94.
Le contestazioni mosse dagli ispettori riguardavano indennità di trasferta ed erogazioni liberali, irregolarità relative agli anf e il disconoscimento del rapporto di lavoro con la sig.ra . Persona_1
In corso di causa veniva riunito il procedimento n.6639/23 con il quale la società aveva impugnato l'avviso di addebito n.314 2023 0000464460000 relativo alla richiesta di restituzione delle somme relative a conguagli e
Lamentava, nel merito l'illegittimità dell'addebito e chiedeva, pertanto,
l'annullamento del verbale e dell'avviso di addebito.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è in parte fondato e va accolto esclusivamente nei termini indicati.
Gli ispettori hanno contestato le trasferte che sarebbero state effettuate dai dipendenti della opponente.
Giova ricordare che la nozione di trasferta e di trasfertismo si ricava dall'art. 51 commi 5 e 6 del TUIR, che prevedono che:
"5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonchè le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione".
Ciò posto, sostiene la ricorrente che i propri dipendenti prestavano attività lavorativa presso i cantieri lontani dalla sede della società e dalle residenze dei lavoratori stessi;
di qui il riconoscimento di una somma a titolo di trasferta.
Va evidenziato che i dipendenti avessero quale sede di lavoro la sede legale della società sita in Bari e che espletavano però la loro attività presso i cantieri siti sempre nel comune di Bari.
In ogni caso va ricordato che secondo l'orientamento consolidato della
Corte di cassazione (cfr. Cass.5289/14, 4837/13, 18237/13, 20388/13), la distinzione tra la nozione di trasferta e di trasfertismo va ricavata avendo riguardo non alla natura della prestazione (in movimento o meno) ma al fatto che il trasfertista sia obbligato in base al contratto a lavorare in luoghi sempre variabili (ancorché fissi e non in movimento), senza avere una sede fissa;
mentre il lavoratore in trasferta è solo quello che si muove dalla propria sede fissa.
La distinzione non inerisce ai contenuti della prestazione lavorativa, bensì alle ragioni dello spostamento territoriale in relazione al reale contenuto del contratto di lavoro. Talché non può essere accolta la tesi secondo cui i lavoratori trasferisti sarebbero soltanto quelli la cui attività consiste in una prestazione resa in movimento sul territorio (in itinere). Al contrario,
l'ipotesi del c.d. trasfertismo ricorre nei casi in cui il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito. Mentre la fattispecie della trasferta presuppone la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell'attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente.
Va ribadito che nel caso in esame i lavoratori della ricorrente avevano una sede di lavoro fissa coincidente con la propria residenza, e si recavano nei cantieri sul territorio comunale: rientrano pertanto, al più, nel concetto di trasfertismo non essendo giustificato che le somme loro corrisposte siano imputate a trasferte in quanto non ricorre nel caso in esame tale concetto, né la conclusione può mutare se si consideri la residenza dei lavoratori stessi perché ciò che rileva è ovviamente la sede di lavoro e non già il luogo di residenza del lavoratore .
Va dunque ritenuto che quanto corrisposto a titolo di trasferta e non documentato non può che ritenersi come retribuzione assoggettabile a contribuzione come correttamente ritenuto dagli ispettori.
Va poi ricordato che: “In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (cfr. Cass. n.22923/24).
Quanto ai rimborsi per il vitto di €5,29 al giorno, ritiene lo scrivente che essi siano stati legittimamente corrisposti.
L'art. 51 dpr. 917786 alla lettera c del comma 2 prevede che: “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Nel caso in esame, pertanto, trova applicazione la parte relativa agli addetti ai cantieri edili: è poi evidente che la ricorrente ha corrisposto tale somma ai dipendenti che erano addetti a tale attività e avevano un orario di lavoro continuato (come riferito dai testi escussi), mentre tale erogazione non si giustificava per le dipendenti amministrative che svolgevano orario spezzato. Le somme corrisposte a titolo di vitto andranno dunque defalcate dalle contestazioni mosse.
Quanto agli anf risulta dal verbale di accertamento le numerose irregolarità nella documentazione e la corresponsione di somme maggiori di quelle spettanti ai lavoratori. Non può ritenersi la giustificazione di semplici errori materiali perché incompatibile con le numerose irregolarità riscontrate che escludono possa essersi trattato di meri errori che, in ogni caso, non appaiono giustificati.
Quanto al recupero delle agevolazioni contributive per l'assunzione di tre lavoratori in assenza di durc regolare, non può trovare accoglimento la tesi attorea relativa alla irretroattività degli effetti del durc negativo impedendo il recupero di sgravi solo in relazione al futuro e non già in relazione a periodi precedenti l'accertamento dell'irregolarità
E' infatti pacifico in giurisprudenza che il DURC non ha un valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021 e da ultimo Cass. n.30273 del 2024).
Quanto, infine, al rapporto di lavoro subordinato con la Persona_1
si osserva.
[...]
Giova ricordare che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato assume rilievo fondamentale il vincolo della subordinazione.
Tale elemento si concretizza in un stato di assoggettamento gerarchico del lavoratore che trova il contraltare nel potere di direzione da parte del datore di lavoro. Ne deriva l'inserimento nella organizzazione aziendale del lavoratore da apprezzarsi in concreto, con riguardo alla specificità dell'attività svolta. Elementi del rapporto di lavoro quale la continuità, le modalità di erogazione della retribuzione, l'osservanza dell'orario e la stessa durata del rapporto di lavoro, non assumono rilevanza decisiva in quanto sono compatibili sia con il lavoro subordinato sia con quello autonomo. Ciò che assume maggiore interesse al fine della distinzione è allora l'eventuale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. ad es. Cass. n.4171/06; n.2842/04;
n.9652/03).
E' pacifico che l'indagine non va limitata esclusivamente alla formale indicazione data dalle parti nella stipula del contratto. Sul punto la
Cassazione ha affermato che: “Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato.” (cfr. Cass. civ. sez lav. n.1717/09;
n.19568/13).
Ne deriva che per poter dichiarare la sussistenza di un vincolo di subordinazione che vinca il nomen iuris dato dalle parti al regolamento contrattuale, la prova da darsi deve essere rigorosa. E' chiaro che la formale qualificazione del rapporto data dalle parti al fine di determinarne la natura autonoma o subordinata del rapporto instaurato, non può, seppure deve ritenersi rilevante, considerarsi determinante. E difatti bisogna verificare il comportamento tenuto in concreto nell'attuazione del rapporto per determinare se tale svolgimento fattuale del rapporto combaci con quanto formalmente previsto nell'eventuale contratto di lavoro.
Ciò detto, va ricordato che la lavoratrice è la moglie del legale rappresentante della ricorrente e ha sempre svolto attività di collaborazione sino all'assunzione del 2.7.2020. Dall'istruttoria svolta non emerge in alcun modo la prova per ricondurre il rapporto dedotto in giudizio nell'alveo della subordinazione, atteso che tutti i testi indicati dalla ricorrente non hanno fornito dettagli utili ( corresponsione di una retribuzione fissa, sottoposizione alle direttive del titolare coniuge) dai quali desumere che l'attività della ricorrente sia stata
“eterodiretta”.
Si è in presenza di dichiarazioni generiche relative all'osservanza di orari di lavoro da parte della , ma nulla di concreto è stato riferito in Persona_1 merito al potere direttivo esercitato nei confronti di costei.
La stessa , del resto, ha giustificato la propria assunzione in Persona_1 quanto era necessario un maggior coinvolgimento nell'azienda, ma tale affermazione urta con la circostanza che la fosse in avanzato Persona_1 stato di gravidanza tanto che a distanza di un mese è stata avanzata domanda di maternità; l'assunzione appare più uno strumento per poter beneficiare dei benefici relativi alla maternità del lavoratore subordinato che per dare vita a un reale rapporto di lavoro subordinato.
In definitiva in assenza di prova in merito alla sussistenza del potere direttivo da parte del coniuge/rappresentante legale della società sulla
, non può ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro Persona_1 subordinato alle dipendenze della opponente.
Il ricorso va accolto limitatamente alla non debenza della contribuzione sulle somme corrisposte dalla ricorrente ai propri lavoratori a titolo di vitto.
Le spese tenuto conto del parziale accoglimento sono compensate.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ON , Parte_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Accoglie il ricorso dichiarando non dovuti i contributi sulle somme corrisposte a titolo di rimborso del vitto.
2. Rigetta per il resto il ricorso
3. Compensa le spese
Bari,21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi