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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9486/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Michele Belviso;
- parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato- nei confronti di:
situato in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi, Controparte_1 n. 174, c.f. in persona dell'amministratore Rag. , P.IVA_1 Controparte_2 con studio in Milano, Via Fratelli Induno n. 2, nonché nei confronti di e CP_3
, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Matteo Controparte_4
Massimiliano Messina;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 29.10.2024, da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Conclusioni di parte convenuta
Come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 30.10.2024, da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra , parte creditrice, che notificò in Pt_1
data 18 giugno 2019 al Condominio di Viale Fulvio Testi n. 174 e in data 17 giugno 2019 ai condomini e atto di precetto per adempimento degli obblighi di facere (doc. CP_3 CP_5
pagina 1 di 13 3 att.) stabiliti nella sentenza n. 671/2019 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento r.g.n. 9374/2017 il 20 marzo 2019 (doc. 2 att.).
Per quanto è dato comprendere dagli atti, seguì il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., datato 9 settembre 2019 (doc. 1 att.), iscritto a ruolo contenzioso r.g.n. 8522/2019, e la costituzione dei convenuti, i quali contestarono la carenza di interesse ad agire della creditrice, in ragione della non imputabilità dell'allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, in corso già alla data di pubblicazione del titolo esecutivo (doc. 3 conv.), e dell'esistenza di un'unica opera significativa da ultimare, relativa alla rimozione del tubo del vaso di espansione, e altri piccoli lavori, comunque in corso di esecuzione, in particolare la posa della guaina del piano dodicesimo.
Il procedimento esecutivo ha poi avuto uno svolgimento peculiare. Come rilevato dal G.E. nel provvedimento conclusivo (doc. 10 att.)1, il procedimento è stato istruito al fine di accertare la fondatezza delle contestazioni in punto di interesse ad agire in via esecutiva sollevate dai convenuti, idonee ad integrare un'opposizione all'esecuzione, come se ci si trovasse già nella relativa fase di merito e senza provvedere alla concessione del termine per la relativa instaurazione. Infatti la consulenza tecnica ivi disposta ha avuto ad oggetto l'individuazione delle obbligazioni di facere rimaste inadempiute, così demandando al ctu la verifica dei fatti sottesi all'eccezione degli obbligati, e la determinazione delle modalità necessarie per attuare i lavori.
Il g.e., subentrato nel ruolo, ha dunque adottato il provvedimento definitorio del 2 novembre 2021, oggetto di contestazione da parte della creditrice nella presente causa di merito.
1. Oggetto del presente processo
1.1. La domanda proposta in via principale.
Oggetto di causa è, in via principale, la domanda di annullamento ovvero declaratoria di nullità o inefficacia dell'ordinanza del G.E. nel procedimento ex art. 612 c.p.c. R.G.E.N.
8522/2019 del 2 novembre 2021, “con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine al diritto della sig.ra di proseguire il procedimento, stante la Pt_1 Parte_1
mancata esecuzione del titolo esecutivo azionato”.
Ebbene, tale domanda, come rilevato dalla difesa dei convenuti, è inammissibile.
Lo strumento processuale previsto dall'ordinamento per reagire all'assunta illegittimità di un provvedimento che determinerebbe la chiusura atipica della procedura esecutiva è, 1 Si comprende dal provvedimento che il procedimento è stato istruito da diverso magistrato. pagina 2 di 13 infatti, l'opposizione agli atti esecutivi, la quale presenta due fasi delle quali la prima, camerale dinanzi al G.E., è ineliminabile e non risulta essersi svolta (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 24/07/2023, n. 22010).
Ove il provvedimento, come si dirà di seguito, venisse invece ritenuto decisione sostanzialmente sospensiva dell'esecuzione in corso, come ritiene questo Giudice, l'unico rimedio processuale previsto dal legislatore sarebbe stato quello del reclamo al collegio, unitamente all'introduzione della presente causa di merito.
1.2. La domanda proposta in via subordinata.
È al contrario ammissibile, poiché l'attrice ne è legittimata e vanta un concreto interesse, la domanda subordinata di accertamento dell'infondatezza delle eccezioni svolte dai convenuti nell'ambito del processo esecutivo R.G.E.N. 8522/2019, come riqualificate in termini di motivi di opposizione ex art. 615.2 c.p.c. dal G.e. dott.ssa Mariconda.
Invero la legittimazione a coltivare il giudizio di merito compete alla parte soccombente nella fase sommaria dinanzi al G.E.
Stante il tenore del provvedimento pubblicato il 2.11.2021 e il concreto svolgersi del primo giudizio –trattato come procedimento contenzioso di accertamento della carenza di interesse all'esecuzione della creditrice –, l'azione esecutiva intentata dalla attrice è stata di fatto “sospesa”, poiché l'ordinanza pur avendo correttamente accertato l'omessa pronuncia esplicita sulla sospensiva da parte del precedente non detta i criteri, le modalità e le CP_6
prescrizioni per consentire alla parte creditrice di ottenere coattivamente dal e CP_1 dai convenuti condomini l'esecuzione forzata delle obbligazioni inadempiute.
Ne consegue che l'attrice vanta anche un concreto interesse ad ottenere l'accertamento dell'infondatezza delle avversarie eccezioni e della bontà dell'azione esecutiva a suo tempo instaurata.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice di vedere accertato il proprio diritto di procedere esecutivamente nei confronti del e dei Condomini è parzialmente fondata nel CP_1
merito.
Giova a tale riguardo richiamare il contenuto del titolo esecutivo posto in esecuzione e gli esiti delle ctu svolte nel procedimento R.G.E.N. 8522/2019 e nella presente causa.
2. Il titolo esecutivo e le obbligazioni di facere oggetto del precetto.
La sentenza azionata dalla creditrice ha condannato:
• in solido il e i e alla modifica del tratto di CP_1 Controparte_7 CP_5
canale sporgente sul terrazzo di proprietà della sig.ra nonché della relativa guaina di Pt_1
pagina 3 di 13 raccordo riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti condomini, con ripristino poi a regola d'arte della testata di chiusura del tratto di canale in questione che risultava piegata e danneggiata;
• il solo a modificare il posizionamento del tubo di scarico in ferro del CP_1
vaso di espansione della caldaia, raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque pluviali chiare, “, (ndr. Citato punto 2 della citata CTU datata 28/4/2017). senza che il manufatto possa tradursi nella costituzione di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi” (cfr. motivazione pag. 10).
Si precisa altresì che nella motivazione a pag. 8 il Giudice ha puntualmente e testualmente richiamato il contenuto della relazione di a.t.p. in merito al riposizionamento del tubo di espansione del vaso e richiamato anche integralmente il computo metrico ed i costi stimati per l'eliminazione della servitù attuale e costituita dal posizionamento del tubo con libero sversamento sul terrazzo di proprietà esclusiva.
Ritiene il Tribunale che il Giudice di merito, nella motivazione, non abbia ritenuto di escludere le modalità tecniche suggerite dal ctu nominato in sede di a.t.p., il quale proponeva la costituzione di una servitù a carico della proprietà della creditrice per consentire il passaggio di un tratto di tubazione sotto la pavimentazione del suo terrazzo della sig.ra (cfr. pag. 10 elaborato peritale reso in a.t.p.). Pt_1
Si reputa infatti che l'inciso “senza che il manufatto possa tradursi nella costituzione di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi” debba essere interpretato nel senso che siano escluse modalità idonee a determinare servitù diverse, ovvero al più come refuso non pertinente alla causa.
Tale interpretazione risulta quella più aderente al titolo nel suo complesso e all'inciso finale contenuto al punto 5) del dispositivo che rinvia al protocollo dei lavori anche rispetto a tale obbligazione.
• Il solo Condominio a ripristinare la guaina impermeabilizzante della copertura condominiale (terrazzo nella proprietà al piano dodicesimo -cfr. p. 10 ctu atp) Pt_1
integralmente e senza soluzione di continuità, atteso che il parziale rifacimento già eseguito non era risultato risolutivo, al fine di evitare le infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo;
• il solo al ripristino delle guaine bituminose impermeabilizzanti, al fine CP_1
di evitare le infiltrazioni riscontrate al piano dodicesimo.
pagina 4 di 13 La sentenza al punto 5 richiama il protocollo di interventi redatto dal ctu Per_1
nominato in sede di a.t.p. -cfr. doc. 5 att.- e poi nel giudizio di merito -doc. 6 att.-. Il protocollo prevedeva (così dichiara il ctu p. 16 CTU redatta nel presente processo e risulta dall'esame del computo metrico allegato) opere di ripristino alle sottostanti pareti e ai plafoni dell'appartamento di proprietà di parte attrice.
In forza dell'espresso richiamo di tale protocollo, nella parte non derogata esplicitamente in motivazione, anche tale obbligo incombe sul condominio.
Né può ritenersi, come sostenuto dai convenuti, che la condotta anteriore alla causa di merito tenuta dall'attrice, valorizzata dal giudice di merito per escludere la risarcibilità del danno, integri espressa deroga al richiamo integrale al Protocollo.
Ulteriore obbligo in capo al era quello poi di rimuovere le due porzioni di CP_1
guaina impermeabilizzante della copertura condominiale sversanti sulla proprietà , Pt_1
lato terrazza Viale F.T.
Ciò premesso in punto di esatta interpretazione del titolo, nel precetto si è intimato l'adempimento delle seguenti condotte:
a. al Condominio ed ai condomini e la modifica del tratto di canale CP_3 CP_5
sporgente sul terrazzo di proprietà della sig.ra nonché della relativa guaina Pt_1
di raccordo riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti condomini e opere conseguenti, nonché, personalmente ed in via esclusiva, la rimozione del canale di gronda, per la parte sporgente sulla proprietà e l'eliminazione della sporgenza del cordolo in Pt_1
muratura dei confinanti che invade la proprietà ; il tutto secondo il Pt_1
“protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018; Per_1
b. al la modifica del posizionamento del tubo di scarico in ferro del vaso CP_1 di espansione della caldaia, raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque pluviali chiare;
c. al la modifica delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della CP_1
copertura condominiale sversanti sulla proprietà , lato terrazza viale Fulvio Pt_1
Testi;
d. al l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni (pur tenuto conto degli CP_1
interventi già effettuati sulla terrazza di proprietà), riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà (pareti e pluviali del corridoio d'ingresso, del Pt_1
corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di numero pagina 5 di 13 due camere lato viale Fulvio Testi) e di quant'altro indicato in sentenza in ordine all'impermeabilizzazione del terrazzo del sovrastante piano dodicesimo (ripristino della guaina impermeabilizzante, senza alcuna soluzione di continuità), anche sulla copertura del volume al dodicesimo piano;
il tutto secondo il “protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018. Per_1
3. Le obbligazioni effettivamente inadempiute alla data della notifica del precetto
È stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio già nel corso del processo esecutivo che gli obblighi puntualmente individuati nel precetto risultavano in parte inadempiuti (cfr. ctu
R.G. 8522/2019).
Gli accertamenti peritali hanno avuto inizio l'8.9.2020 con il primo sopralluogo e con il secondo sopralluogo del 30.10.2020. Il ctu ha verificato l'avvenuta rimozione del cordolo e del canale di gronda, l'esecuzione a regola d'arte del più oneroso lavoro di rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza al piano dodicesimo (cfr. p. 14 e ss:“ l'indagine del ctu è poi proseguita ispezionando la terrazza posta a piano dodicesimo e riscontrando il rifacimento della pavimentazione della terrazza stessa e del relativo pacchetto sottostante comprensivo di guaine impermeabilizzanti…A fronte delle indagini strumentali effettuate in loco, delle ispezioni visive intercorse nel corso delle operazioni peritali e dell'analisi dell'ampia documentazione prodotta in atti e di quella consegnata allo scrivente c.t.u…., lo stesso è in grado di asserire che i lavori della terrazza, seppure eseguiti con un protocollo di intervento differente rispetto a quello proposto dallo scrivente
(su concorde decisione delle parti, cfr. p. 15 ctu 8522/2019)… sono stati eseguiti conformemente alla buona tecnica delle costruzioni, la regola dell'arte e con quanto previsto dal produttore cdei materiali impiegati”) e “in merito alle guaine sversanti lato viale Fulvio Testi”, che “le stesse sono state rimosse a regola d'arte, secondo i protocolli indicati negli elaborati peritali riferiti alle cause..” (p. 13).
Al contrario risultavano inadempiute le seguenti obbligazioni:
• “non risulta essere stato rimosso il tratto di canale sporgente oltre il limite di proprietà dei signori verso la proprietà ” (p. 9); Parte_2 Pt_1
• “non sono stati eseguiti i lavori previsti nella Sentenza n. 671/2019 in quanto non è stata effettuata alcuna modifica alla posizione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia” (p. 12);
• in ordine alle infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo e dodicesimo il ctu ha rilevato l'omessa esecuzione dei lavori di ripristino dei locali interni:“il ctu ha
pagina 6 di 13 potuto accertare nuovamente i fenomeni di evidente distacco dell'intonaco e dello strato di tinteggiatura con conseguente presenza di muffe lungo le pareti e i plafoni dei locali corridoio di ingresso, corridoio di accesso alla cucina, corridoio di accesso alle camere e delle due camere lato Via Fulvio Testi dell'appartamento posto a piano undicesimo… tali fenomeni sono la conseguenza di infiltrazioni verificatesi nel corso degli anni e provenienti dalla terrazza posta al piano dodicesimo. Lo scrivente C.T.U. ha potuto riscontrare, oltre al distacco di porzioni di intonaco e della relativa tinteggiatura, anche la presenza di fenomeni di distacco di porzioni del fondello in laterizio del solaio, presumibilmente in conseguenza ad opere di parziale rispristino effettuate e non completate nonché presumibilmente all'aggravarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato successivamente anche le componenti strutturali (cfr. p. 13-14; 19).
Quanto al prescritto rifacimento delle guaine della copertura condominiale soprastanti la proprietà al piano dodicesimo il ctu ha rilevato che “non sono Pt_1
state rifatte le guaine impermeabilizzanti del piano copertura, riscontrando evidenti fenomeni di lacerazioni delle stesse in condizioni evidentemente peggiori rispetto a quelle riscontrate nei precedenti incarichi” (p. 19).
Nell'ambito della presente causa il ctu ha verificato il permanere della situazione di fatto già riscontrata salvo:
- l'avvenuta rimozione del tratto di canale sporgente oltre il limite di proprietà dei signori verso la proprietà (p. 6 ctu); Parte_2 Pt_1
- l'esecuzione da parte del della posa di una guaina bituminosa sulla CP_1
copertura eliminando le infiltrazioni riscontrate al piano dodicesimo, CP_8
con un intervento reputato insufficiente perché difforme dal protocollo richiamato in sentenza per la mancanza di una seconda guaina ardesiata (p. 16).
Ha, inoltre, tentato di conciliare le parti, individuando una modalità tecnica idonea a consentire lo spostamento del tubo di scarico senza costituzione di servitù sotto il pavimento di proprietà della sig.ra . Pt_1
In conclusione, seguendo il medesimo ordine tracciato nel riepilogare le obbligazioni inadempiute indicate in precetto, può ritenersi che:
➢ le obbligazioni di cui al punto a) – rimozione del tratto di canale sporgente sulla pagina 7 di 13 proprietà - erano inadempiute alla data del precetto2, salvo quelle imputabili Pt_1
esclusivamente ai condomini e – rimozione del canale di gronda e del CP_3 CP_5
cordolo - in larga misura già adempiute, e non richiedevano alcuna cooperazione da parte della creditrice, dovendosi operare unicamente sulla copertura condominiale;
➢ le obbligazioni di cui al punto d) (“eliminazione delle cause delle infiltrazioni (pur tenuto conto degli interventi già effettuati sulla terrazza di proprietà), riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà (pareti e pluviali del corridoio Pt_1
d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di numero due camere lato viale Fulvio Testi) e di quant'altro indicato in sentenza in ordine all'impermeabilizzazione del terrazzo del sovrastante piano dodicesimo (ripristino della guaina impermeabilizzante, senza alcuna soluzione di continuità), anche sulla copertura del volume al dodicesimo piano;
il tutto secondo il “protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018”) erano in Per_1
parte inadempiute alla data del precetto.
Invero si è accertata l'esecuzione della impermeabilizzazione della terrazza di proprietà al dodicesimo piano a regola d'arte sulla base di interventi difformi dal protocollo ma accettati dalle parti e di qualità superiore.
Quanto alle obbligazioni residue le difese del non colgono nel segno CP_1
laddove deducono il difetto di cooperazione della creditrice ovvero una violazione dei canoni di buona fede per aver ella intimato il precetto senza attendere la fine dei lavori in corso ovvero ancora i vizi e i difetti da ella rilevati sui lavori eseguiti dal sulla terrazza di proprietà esclusiva quale fatto esimente dal diverso CP_1 obbligo di posa delle guaine a regola d'arte sulla copertura condominiale.
Anzitutto con riferimento all'omessa impermeabilizzazione della copertura tali eccezioni risultano inconferenti poiché trattasi di obbligo di CP_8
facere che non richiede la cooperazione della creditrice, adempiuto parzialmente solamente tra il 2020 e il 2021 (cfr. doc. 15 conv), certamente non divenuto inesigibile per il solo fatto dei vizi denunciati in relazione alla terrazza al piano dodicesimo.
Con riferimento all'obbligo di ripristino dei locali interni all'appartamento, si è già detto in ordine all'interpretazione del titolo dunque il anche sotto CP_1 2 Mentre sono state adempiute nelle more tra la redazione della consulenza tecnica in sede esecutiva e il primo sopralluogo effettuato dal ctu nominato nella presente causa. pagina 8 di 13 questo profilo deve ritenersi inadempiente. Nel contratto di appalto è espressamente pattuita l'esclusione di lavori di ripristino dei locali interni (cfr. pag. 16 e ss, in particolare 17-18 del contratto doc.
4.2 conv.) nei locali di proprietà della signora
– al contrario risulta la previsione di tali lavori sulla proprietà dei condomini Pt_1
convenuti-, dunque sin dall'approvazione della delibera (doc.
4.1. conv) il non intendeva eseguire tali opere. CP_1
Dunque non vi è prova in atti del fatto che l'omesso ripristino in parte qua sia dipeso da condotta ostruzionistica della creditrice.
➢ Con riferimento all'obbligazione di rimozione del tubo di scarico di cui al punto b) si è già motivato in ordine alla determinatezza del relativo obbligo.
Tuttavia deve ritenersi che l'omessa integrale attuazione del titolo esecutivo in questa parte non sia dipesa da inadempimento esclusivamente imputabile al
. CP_1
È possibile accertare infatti che si sia formata la concorde volontà tra le parti di non dare esecuzione alle modalità tecniche individuate dal ctu nel protocollo per il riposizionamento del tubo e dunque all'obbligazione costituita dal titolo esecutiva nella sua interezza.
La prova di tale accordo si evince in via presuntiva dal tenore dei documenti prodotti dal e dalla sig.ra ma soprattutto dallo svolgimento CP_1 Pt_1
concreto dei fatti.
Emerge infatti dai documenti prodotti (doc.
4.1. e 4.2 conv.) che il Condominio aveva deliberato alcuni lavori, oggetto di contratto di appalto, con la ditta CP_9
che erano esclusivamente relativi al rifacimento della terrazza di proprietà al piano dodicesimo, lavori ultimati il 1/7/2019 con termine ufficiale il 5/7/2019 (doc.
6-7 conv.).
Per la natura dei lavori deliberati ed eseguiti con il consenso della creditrice (cfr. mail allegate doc.
5.1. conv.) era evidente che se ella avesse inteso pretendere anche la rimozione del tubo ed anche il suo posizionamento sotto il pavimento del terrazzo, in conformità al titolo esecutivo, avrebbe certamente dovuto invitare il a farsi carico anche del relativo lavoro prima della fine dei lavori. CP_1
Al contrario risulta che i lavori di impermeabilizzazione della terrazza siano stati eseguiti senza alcuna lamentela in proposito da parte della creditrice, la quale, evidentemente non può, a posteriori, pretendere l'esecuzione conforme al titolo pagina 9 di 13 divenuta impossibile per effetto della nuova posa del pavimento da ella espressamente autorizzata (doc. 5.1). Risulta nondimeno che l'attrice abbia tempestivamente preteso (cfr. docc. 11-12-13 att.) e si sia dimostrata disponibile a consentire al per lo meno la provvisoria rimozione del tubo, che CP_1 sversava acqua nella sua terrazza, nelle more dell'individuazione di una modalità alternativa per il ricollocamento del canale di scolo che non comportasse la costituzione di una servitù a carico della sua proprietà.
Dunque fermo l'obbligo di rimozione del tubo consacrato nel titolo esecutivo, che era esigibile dalla parte attrice, rimaneva tuttavia da determinare, necessariamente in forza di accordo, atteso che il titolo esecutivo individuava una unica modalità esecutiva, l'alternativa sede di destinazione della tubatura idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti, con le comprensibili difficoltà per il condominio esemplificate nel doc. 6 (conv.).
Risulta prodotta in ogni caso una mail da parte del (doc. 16 conv.) in CP_1
cui si dà conto di appuntamento concordato nel novembre 2019, dunque immediatamente dopo la notifica del precetto, all'esito di difficoltà nel far coincidere le disponibilità dell'attrice con quelle del tecnico. Il ha poi CP_1
allegato che successivamente le difficoltà di accesso frapposte dalla sig.ra Pt_1 avevano impedito l'accesso e l'esecuzione di qualsivoglia rimedio.
Nel quadro degli elementi di fatto dedotti dal non appare pertanto CP_1
configurabile, alla data del precetto, né successivamente, un inadempimento totalmente imputabile al solo debitore, dovendosi considerare le difficoltà di individuazione della soluzione alternativa a fronte della concorde omessa attuazione integrale del titolo.
In conclusione, le obbligazioni già adempiute alla data di notifica del precetto erano quelle relative alla modifica delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura sversanti sulla proprietà , lato terrazza viale Fulvio Testi (punto c), la CP_8 Pt_1
rimozione del cordolo e alla grondaia (a), eccetto la parte ancora sporgente, nonché la principale relativa all'accurata impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della sig.ra
(punto d), per accordo tra le parti secondo modalità attuativa divergente da quella Pt_1
prevista nel titolo esecutivo.
Risultava invece concordemente non attuata nella sua integralità l'obbligazione di cui al punto b), fermo che rimaneva esigibile dalla sig.ra la rimozione del tubo di scarico Pt_1
pagina 10 di 13 ed era onere del diligentemente attivarsi per l'individuazione di una soluzione CP_1
alternativa per il relativo riposizionamento. Erano altresì inadempiute l'obbligazione di rimozione del tratto di canale sporgente di cui al punto a), poi in corso di causa spontaneamente eseguita, e le obbligazioni di cui al punto d) relative al ripristino dei locali e alla posa delle guaine bituminose sulla copertura, quest'ultimo obbligo adempiuto soltanto parzialmente (posa del primo strato di guaina bituminosa).
Attualmente permane dunque l'interesse della creditrice ad ottenere la rimozione del tubo di scarico, il ripristino dei locali interni ammalorati dalle infiltrazioni e il completamento dei lavori sulla copertura condominiale mediante posa di seconda guaina in conformità al protocollo.
4. Estraneità al presente giudizio delle questioni afferenti vizi e difetti dei lavori eseguiti.
Esulano dall'azione esecutiva fondata sul titolo giudiziale prodotto le pretese dell'attrice di essere tenuta indenne da vizi o difetti riscontrati alla data del precetto sull'impermeabilizzazione della terrazza al dodicesimo piano, poiché l'esecuzione dei lavori è stata terminata anteriormente alla notifica del precetto ed è stato verificato dal ctu che l'esecuzione, sebbene avvenuta secondo modalità tecniche difformi dal titolo esecutivo,
è stata concordata tra le parti sulla base di lavorazioni qualitativamente superiori rispetto a quelle alle quali la creditrice avrebbe avuto diritto. Eventuali vizi, manifestatisi successivamente, su tali opere ed eventualmente anche su quelle eseguite in parziale adempimento alle obbligazioni del titolo esecutivo per definizione esulano dall'oggetto dell'azione esecutiva e dovranno eventualmente essere oggetto di accertamento in altro giudizio anche con riferimento alle relative cause.
5. Estraneità al presente giudizio della domanda di cui al punto c). Inammissibilità della relativa domanda.
Stante la natura di mero accertamento del presente giudizio di merito seguente alla fase di opposizione all'esecuzione risulta inammissibile la domanda di condanna di cui al punto c), trattandosi di evidente richiesta di emissione di ulteriore titolo esecutivo inutile per l'attrice, perchè avente ad oggetto le medesime obbligazioni già contenute nel titolo esecutivo posto in esecuzione.
6. Le spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, posto che non tutti gli inadempimenti lamentati sono stati riscontrati o ritenuti imputabili al e della condotta CP_1
processuale delle parti ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale pagina 11 di 13 compensazione delle spese di lite della fase cautelare e di merito, incluse le spese sostenute per la c.t.p.
In particolare merita una notazione positiva la condotta del che in corso di CP_1
causa ha cercato lealmente di percorrere la soluzione conciliativa e, in ogni caso, alla data della notifica del precetto ed in corso di processo esecutivo, ha dato attuazione spontanea ad alcune obbligazioni contenute nel titolo. Al contrario risulta che la creditrice abbia frapposto ostacoli all'adempimento dell'obbligazione di cui al punto b) e non abbia certo agevolato, con auspicabile tolleranza, l'esecuzione dei lavori che si sarebbero potuti definire nel novembre 2019.
Quanto ai compensi del ctu3, nei reciproci rapporti processuali, si stabilisce che le spese della consulenza tecnica resa in sede di processo esecutivo vadano poste a carico del
, soccombente in misura superiore in quella fase processuale, con diritto della CP_1
sig.ra ad ottenere dal la restituzione delle somme versate (€ 926,99 cfr. Pt_1 CP_1
doc. 17.2. conv. Fattura ctu , mentre le spese della consulenza tecnica resa in Per_1
questo procedimento gravino in capo ad entrambe le parti al 50 %, trattandosi di spesa funzionale alla conciliazione e sostenuta nell'interesse di entrambe anche con riferimento all'individuazione di una soluzione alternativa al tema dello spostamento del canale di scarico. Tale spesa non grava sull'Erario poiché il presupposto della relativa liquidazione si
è interamente verificato in una fase processuale antecedente al deposito della domanda di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (depositata il 16.10.2024, ossia a fase istruttoria conclusa).
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inammissibilità della prima domanda proposta in via principale;
2) Accerta e dichiara la parziale fondatezza della domanda proposta in via subordinata (punti a) e b) del foglio di p.c. e che pertanto sussisteva il diritto di ottenere l'esecuzione coattiva delle specifiche obbligazioni individuate al paragrafo 3) e che permane all'attualità interesse all'esecuzione coattiva della sola obbligazione di rimozione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia, di ripristino dei locali e di posa dell'ulteriore guaina impermeabilizzante sulla copertura condominiale del piano dodicesimo;
3 Quelli relativi alla presente fase vengono liquidati con separato decreto. pagina 12 di 13 3) Accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna di cui al punto d);
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprensive delle spese di C.T.P., relative alla fase sommaria e alla presente fase di merito;
5) Pone nell'ambito dei rapporti processuali tra le parti, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica depositata nella fase sommaria dell'esecuzione in capo al e CP_1
in capo ad entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica depositata nella presente fase.
Monza, 31 gennaio 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9486/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Michele Belviso;
- parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato- nei confronti di:
situato in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi, Controparte_1 n. 174, c.f. in persona dell'amministratore Rag. , P.IVA_1 Controparte_2 con studio in Milano, Via Fratelli Induno n. 2, nonché nei confronti di e CP_3
, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Matteo Controparte_4
Massimiliano Messina;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 29.10.2024, da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Conclusioni di parte convenuta
Come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 30.10.2024, da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra , parte creditrice, che notificò in Pt_1
data 18 giugno 2019 al Condominio di Viale Fulvio Testi n. 174 e in data 17 giugno 2019 ai condomini e atto di precetto per adempimento degli obblighi di facere (doc. CP_3 CP_5
pagina 1 di 13 3 att.) stabiliti nella sentenza n. 671/2019 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento r.g.n. 9374/2017 il 20 marzo 2019 (doc. 2 att.).
Per quanto è dato comprendere dagli atti, seguì il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., datato 9 settembre 2019 (doc. 1 att.), iscritto a ruolo contenzioso r.g.n. 8522/2019, e la costituzione dei convenuti, i quali contestarono la carenza di interesse ad agire della creditrice, in ragione della non imputabilità dell'allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, in corso già alla data di pubblicazione del titolo esecutivo (doc. 3 conv.), e dell'esistenza di un'unica opera significativa da ultimare, relativa alla rimozione del tubo del vaso di espansione, e altri piccoli lavori, comunque in corso di esecuzione, in particolare la posa della guaina del piano dodicesimo.
Il procedimento esecutivo ha poi avuto uno svolgimento peculiare. Come rilevato dal G.E. nel provvedimento conclusivo (doc. 10 att.)1, il procedimento è stato istruito al fine di accertare la fondatezza delle contestazioni in punto di interesse ad agire in via esecutiva sollevate dai convenuti, idonee ad integrare un'opposizione all'esecuzione, come se ci si trovasse già nella relativa fase di merito e senza provvedere alla concessione del termine per la relativa instaurazione. Infatti la consulenza tecnica ivi disposta ha avuto ad oggetto l'individuazione delle obbligazioni di facere rimaste inadempiute, così demandando al ctu la verifica dei fatti sottesi all'eccezione degli obbligati, e la determinazione delle modalità necessarie per attuare i lavori.
Il g.e., subentrato nel ruolo, ha dunque adottato il provvedimento definitorio del 2 novembre 2021, oggetto di contestazione da parte della creditrice nella presente causa di merito.
1. Oggetto del presente processo
1.1. La domanda proposta in via principale.
Oggetto di causa è, in via principale, la domanda di annullamento ovvero declaratoria di nullità o inefficacia dell'ordinanza del G.E. nel procedimento ex art. 612 c.p.c. R.G.E.N.
8522/2019 del 2 novembre 2021, “con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine al diritto della sig.ra di proseguire il procedimento, stante la Pt_1 Parte_1
mancata esecuzione del titolo esecutivo azionato”.
Ebbene, tale domanda, come rilevato dalla difesa dei convenuti, è inammissibile.
Lo strumento processuale previsto dall'ordinamento per reagire all'assunta illegittimità di un provvedimento che determinerebbe la chiusura atipica della procedura esecutiva è, 1 Si comprende dal provvedimento che il procedimento è stato istruito da diverso magistrato. pagina 2 di 13 infatti, l'opposizione agli atti esecutivi, la quale presenta due fasi delle quali la prima, camerale dinanzi al G.E., è ineliminabile e non risulta essersi svolta (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 24/07/2023, n. 22010).
Ove il provvedimento, come si dirà di seguito, venisse invece ritenuto decisione sostanzialmente sospensiva dell'esecuzione in corso, come ritiene questo Giudice, l'unico rimedio processuale previsto dal legislatore sarebbe stato quello del reclamo al collegio, unitamente all'introduzione della presente causa di merito.
1.2. La domanda proposta in via subordinata.
È al contrario ammissibile, poiché l'attrice ne è legittimata e vanta un concreto interesse, la domanda subordinata di accertamento dell'infondatezza delle eccezioni svolte dai convenuti nell'ambito del processo esecutivo R.G.E.N. 8522/2019, come riqualificate in termini di motivi di opposizione ex art. 615.2 c.p.c. dal G.e. dott.ssa Mariconda.
Invero la legittimazione a coltivare il giudizio di merito compete alla parte soccombente nella fase sommaria dinanzi al G.E.
Stante il tenore del provvedimento pubblicato il 2.11.2021 e il concreto svolgersi del primo giudizio –trattato come procedimento contenzioso di accertamento della carenza di interesse all'esecuzione della creditrice –, l'azione esecutiva intentata dalla attrice è stata di fatto “sospesa”, poiché l'ordinanza pur avendo correttamente accertato l'omessa pronuncia esplicita sulla sospensiva da parte del precedente non detta i criteri, le modalità e le CP_6
prescrizioni per consentire alla parte creditrice di ottenere coattivamente dal e CP_1 dai convenuti condomini l'esecuzione forzata delle obbligazioni inadempiute.
Ne consegue che l'attrice vanta anche un concreto interesse ad ottenere l'accertamento dell'infondatezza delle avversarie eccezioni e della bontà dell'azione esecutiva a suo tempo instaurata.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice di vedere accertato il proprio diritto di procedere esecutivamente nei confronti del e dei Condomini è parzialmente fondata nel CP_1
merito.
Giova a tale riguardo richiamare il contenuto del titolo esecutivo posto in esecuzione e gli esiti delle ctu svolte nel procedimento R.G.E.N. 8522/2019 e nella presente causa.
2. Il titolo esecutivo e le obbligazioni di facere oggetto del precetto.
La sentenza azionata dalla creditrice ha condannato:
• in solido il e i e alla modifica del tratto di CP_1 Controparte_7 CP_5
canale sporgente sul terrazzo di proprietà della sig.ra nonché della relativa guaina di Pt_1
pagina 3 di 13 raccordo riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti condomini, con ripristino poi a regola d'arte della testata di chiusura del tratto di canale in questione che risultava piegata e danneggiata;
• il solo a modificare il posizionamento del tubo di scarico in ferro del CP_1
vaso di espansione della caldaia, raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque pluviali chiare, “, (ndr. Citato punto 2 della citata CTU datata 28/4/2017). senza che il manufatto possa tradursi nella costituzione di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi” (cfr. motivazione pag. 10).
Si precisa altresì che nella motivazione a pag. 8 il Giudice ha puntualmente e testualmente richiamato il contenuto della relazione di a.t.p. in merito al riposizionamento del tubo di espansione del vaso e richiamato anche integralmente il computo metrico ed i costi stimati per l'eliminazione della servitù attuale e costituita dal posizionamento del tubo con libero sversamento sul terrazzo di proprietà esclusiva.
Ritiene il Tribunale che il Giudice di merito, nella motivazione, non abbia ritenuto di escludere le modalità tecniche suggerite dal ctu nominato in sede di a.t.p., il quale proponeva la costituzione di una servitù a carico della proprietà della creditrice per consentire il passaggio di un tratto di tubazione sotto la pavimentazione del suo terrazzo della sig.ra (cfr. pag. 10 elaborato peritale reso in a.t.p.). Pt_1
Si reputa infatti che l'inciso “senza che il manufatto possa tradursi nella costituzione di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi” debba essere interpretato nel senso che siano escluse modalità idonee a determinare servitù diverse, ovvero al più come refuso non pertinente alla causa.
Tale interpretazione risulta quella più aderente al titolo nel suo complesso e all'inciso finale contenuto al punto 5) del dispositivo che rinvia al protocollo dei lavori anche rispetto a tale obbligazione.
• Il solo Condominio a ripristinare la guaina impermeabilizzante della copertura condominiale (terrazzo nella proprietà al piano dodicesimo -cfr. p. 10 ctu atp) Pt_1
integralmente e senza soluzione di continuità, atteso che il parziale rifacimento già eseguito non era risultato risolutivo, al fine di evitare le infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo;
• il solo al ripristino delle guaine bituminose impermeabilizzanti, al fine CP_1
di evitare le infiltrazioni riscontrate al piano dodicesimo.
pagina 4 di 13 La sentenza al punto 5 richiama il protocollo di interventi redatto dal ctu Per_1
nominato in sede di a.t.p. -cfr. doc. 5 att.- e poi nel giudizio di merito -doc. 6 att.-. Il protocollo prevedeva (così dichiara il ctu p. 16 CTU redatta nel presente processo e risulta dall'esame del computo metrico allegato) opere di ripristino alle sottostanti pareti e ai plafoni dell'appartamento di proprietà di parte attrice.
In forza dell'espresso richiamo di tale protocollo, nella parte non derogata esplicitamente in motivazione, anche tale obbligo incombe sul condominio.
Né può ritenersi, come sostenuto dai convenuti, che la condotta anteriore alla causa di merito tenuta dall'attrice, valorizzata dal giudice di merito per escludere la risarcibilità del danno, integri espressa deroga al richiamo integrale al Protocollo.
Ulteriore obbligo in capo al era quello poi di rimuovere le due porzioni di CP_1
guaina impermeabilizzante della copertura condominiale sversanti sulla proprietà , Pt_1
lato terrazza Viale F.T.
Ciò premesso in punto di esatta interpretazione del titolo, nel precetto si è intimato l'adempimento delle seguenti condotte:
a. al Condominio ed ai condomini e la modifica del tratto di canale CP_3 CP_5
sporgente sul terrazzo di proprietà della sig.ra nonché della relativa guaina Pt_1
di raccordo riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti condomini e opere conseguenti, nonché, personalmente ed in via esclusiva, la rimozione del canale di gronda, per la parte sporgente sulla proprietà e l'eliminazione della sporgenza del cordolo in Pt_1
muratura dei confinanti che invade la proprietà ; il tutto secondo il Pt_1
“protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018; Per_1
b. al la modifica del posizionamento del tubo di scarico in ferro del vaso CP_1 di espansione della caldaia, raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque pluviali chiare;
c. al la modifica delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della CP_1
copertura condominiale sversanti sulla proprietà , lato terrazza viale Fulvio Pt_1
Testi;
d. al l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni (pur tenuto conto degli CP_1
interventi già effettuati sulla terrazza di proprietà), riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà (pareti e pluviali del corridoio d'ingresso, del Pt_1
corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di numero pagina 5 di 13 due camere lato viale Fulvio Testi) e di quant'altro indicato in sentenza in ordine all'impermeabilizzazione del terrazzo del sovrastante piano dodicesimo (ripristino della guaina impermeabilizzante, senza alcuna soluzione di continuità), anche sulla copertura del volume al dodicesimo piano;
il tutto secondo il “protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018. Per_1
3. Le obbligazioni effettivamente inadempiute alla data della notifica del precetto
È stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio già nel corso del processo esecutivo che gli obblighi puntualmente individuati nel precetto risultavano in parte inadempiuti (cfr. ctu
R.G. 8522/2019).
Gli accertamenti peritali hanno avuto inizio l'8.9.2020 con il primo sopralluogo e con il secondo sopralluogo del 30.10.2020. Il ctu ha verificato l'avvenuta rimozione del cordolo e del canale di gronda, l'esecuzione a regola d'arte del più oneroso lavoro di rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza al piano dodicesimo (cfr. p. 14 e ss:“ l'indagine del ctu è poi proseguita ispezionando la terrazza posta a piano dodicesimo e riscontrando il rifacimento della pavimentazione della terrazza stessa e del relativo pacchetto sottostante comprensivo di guaine impermeabilizzanti…A fronte delle indagini strumentali effettuate in loco, delle ispezioni visive intercorse nel corso delle operazioni peritali e dell'analisi dell'ampia documentazione prodotta in atti e di quella consegnata allo scrivente c.t.u…., lo stesso è in grado di asserire che i lavori della terrazza, seppure eseguiti con un protocollo di intervento differente rispetto a quello proposto dallo scrivente
(su concorde decisione delle parti, cfr. p. 15 ctu 8522/2019)… sono stati eseguiti conformemente alla buona tecnica delle costruzioni, la regola dell'arte e con quanto previsto dal produttore cdei materiali impiegati”) e “in merito alle guaine sversanti lato viale Fulvio Testi”, che “le stesse sono state rimosse a regola d'arte, secondo i protocolli indicati negli elaborati peritali riferiti alle cause..” (p. 13).
Al contrario risultavano inadempiute le seguenti obbligazioni:
• “non risulta essere stato rimosso il tratto di canale sporgente oltre il limite di proprietà dei signori verso la proprietà ” (p. 9); Parte_2 Pt_1
• “non sono stati eseguiti i lavori previsti nella Sentenza n. 671/2019 in quanto non è stata effettuata alcuna modifica alla posizione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia” (p. 12);
• in ordine alle infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo e dodicesimo il ctu ha rilevato l'omessa esecuzione dei lavori di ripristino dei locali interni:“il ctu ha
pagina 6 di 13 potuto accertare nuovamente i fenomeni di evidente distacco dell'intonaco e dello strato di tinteggiatura con conseguente presenza di muffe lungo le pareti e i plafoni dei locali corridoio di ingresso, corridoio di accesso alla cucina, corridoio di accesso alle camere e delle due camere lato Via Fulvio Testi dell'appartamento posto a piano undicesimo… tali fenomeni sono la conseguenza di infiltrazioni verificatesi nel corso degli anni e provenienti dalla terrazza posta al piano dodicesimo. Lo scrivente C.T.U. ha potuto riscontrare, oltre al distacco di porzioni di intonaco e della relativa tinteggiatura, anche la presenza di fenomeni di distacco di porzioni del fondello in laterizio del solaio, presumibilmente in conseguenza ad opere di parziale rispristino effettuate e non completate nonché presumibilmente all'aggravarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato successivamente anche le componenti strutturali (cfr. p. 13-14; 19).
Quanto al prescritto rifacimento delle guaine della copertura condominiale soprastanti la proprietà al piano dodicesimo il ctu ha rilevato che “non sono Pt_1
state rifatte le guaine impermeabilizzanti del piano copertura, riscontrando evidenti fenomeni di lacerazioni delle stesse in condizioni evidentemente peggiori rispetto a quelle riscontrate nei precedenti incarichi” (p. 19).
Nell'ambito della presente causa il ctu ha verificato il permanere della situazione di fatto già riscontrata salvo:
- l'avvenuta rimozione del tratto di canale sporgente oltre il limite di proprietà dei signori verso la proprietà (p. 6 ctu); Parte_2 Pt_1
- l'esecuzione da parte del della posa di una guaina bituminosa sulla CP_1
copertura eliminando le infiltrazioni riscontrate al piano dodicesimo, CP_8
con un intervento reputato insufficiente perché difforme dal protocollo richiamato in sentenza per la mancanza di una seconda guaina ardesiata (p. 16).
Ha, inoltre, tentato di conciliare le parti, individuando una modalità tecnica idonea a consentire lo spostamento del tubo di scarico senza costituzione di servitù sotto il pavimento di proprietà della sig.ra . Pt_1
In conclusione, seguendo il medesimo ordine tracciato nel riepilogare le obbligazioni inadempiute indicate in precetto, può ritenersi che:
➢ le obbligazioni di cui al punto a) – rimozione del tratto di canale sporgente sulla pagina 7 di 13 proprietà - erano inadempiute alla data del precetto2, salvo quelle imputabili Pt_1
esclusivamente ai condomini e – rimozione del canale di gronda e del CP_3 CP_5
cordolo - in larga misura già adempiute, e non richiedevano alcuna cooperazione da parte della creditrice, dovendosi operare unicamente sulla copertura condominiale;
➢ le obbligazioni di cui al punto d) (“eliminazione delle cause delle infiltrazioni (pur tenuto conto degli interventi già effettuati sulla terrazza di proprietà), riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà (pareti e pluviali del corridoio Pt_1
d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di numero due camere lato viale Fulvio Testi) e di quant'altro indicato in sentenza in ordine all'impermeabilizzazione del terrazzo del sovrastante piano dodicesimo (ripristino della guaina impermeabilizzante, senza alcuna soluzione di continuità), anche sulla copertura del volume al dodicesimo piano;
il tutto secondo il “protocollo di interventi” arch. 28/04/2017 e 15/10/2018”) erano in Per_1
parte inadempiute alla data del precetto.
Invero si è accertata l'esecuzione della impermeabilizzazione della terrazza di proprietà al dodicesimo piano a regola d'arte sulla base di interventi difformi dal protocollo ma accettati dalle parti e di qualità superiore.
Quanto alle obbligazioni residue le difese del non colgono nel segno CP_1
laddove deducono il difetto di cooperazione della creditrice ovvero una violazione dei canoni di buona fede per aver ella intimato il precetto senza attendere la fine dei lavori in corso ovvero ancora i vizi e i difetti da ella rilevati sui lavori eseguiti dal sulla terrazza di proprietà esclusiva quale fatto esimente dal diverso CP_1 obbligo di posa delle guaine a regola d'arte sulla copertura condominiale.
Anzitutto con riferimento all'omessa impermeabilizzazione della copertura tali eccezioni risultano inconferenti poiché trattasi di obbligo di CP_8
facere che non richiede la cooperazione della creditrice, adempiuto parzialmente solamente tra il 2020 e il 2021 (cfr. doc. 15 conv), certamente non divenuto inesigibile per il solo fatto dei vizi denunciati in relazione alla terrazza al piano dodicesimo.
Con riferimento all'obbligo di ripristino dei locali interni all'appartamento, si è già detto in ordine all'interpretazione del titolo dunque il anche sotto CP_1 2 Mentre sono state adempiute nelle more tra la redazione della consulenza tecnica in sede esecutiva e il primo sopralluogo effettuato dal ctu nominato nella presente causa. pagina 8 di 13 questo profilo deve ritenersi inadempiente. Nel contratto di appalto è espressamente pattuita l'esclusione di lavori di ripristino dei locali interni (cfr. pag. 16 e ss, in particolare 17-18 del contratto doc.
4.2 conv.) nei locali di proprietà della signora
– al contrario risulta la previsione di tali lavori sulla proprietà dei condomini Pt_1
convenuti-, dunque sin dall'approvazione della delibera (doc.
4.1. conv) il non intendeva eseguire tali opere. CP_1
Dunque non vi è prova in atti del fatto che l'omesso ripristino in parte qua sia dipeso da condotta ostruzionistica della creditrice.
➢ Con riferimento all'obbligazione di rimozione del tubo di scarico di cui al punto b) si è già motivato in ordine alla determinatezza del relativo obbligo.
Tuttavia deve ritenersi che l'omessa integrale attuazione del titolo esecutivo in questa parte non sia dipesa da inadempimento esclusivamente imputabile al
. CP_1
È possibile accertare infatti che si sia formata la concorde volontà tra le parti di non dare esecuzione alle modalità tecniche individuate dal ctu nel protocollo per il riposizionamento del tubo e dunque all'obbligazione costituita dal titolo esecutiva nella sua interezza.
La prova di tale accordo si evince in via presuntiva dal tenore dei documenti prodotti dal e dalla sig.ra ma soprattutto dallo svolgimento CP_1 Pt_1
concreto dei fatti.
Emerge infatti dai documenti prodotti (doc.
4.1. e 4.2 conv.) che il Condominio aveva deliberato alcuni lavori, oggetto di contratto di appalto, con la ditta CP_9
che erano esclusivamente relativi al rifacimento della terrazza di proprietà al piano dodicesimo, lavori ultimati il 1/7/2019 con termine ufficiale il 5/7/2019 (doc.
6-7 conv.).
Per la natura dei lavori deliberati ed eseguiti con il consenso della creditrice (cfr. mail allegate doc.
5.1. conv.) era evidente che se ella avesse inteso pretendere anche la rimozione del tubo ed anche il suo posizionamento sotto il pavimento del terrazzo, in conformità al titolo esecutivo, avrebbe certamente dovuto invitare il a farsi carico anche del relativo lavoro prima della fine dei lavori. CP_1
Al contrario risulta che i lavori di impermeabilizzazione della terrazza siano stati eseguiti senza alcuna lamentela in proposito da parte della creditrice, la quale, evidentemente non può, a posteriori, pretendere l'esecuzione conforme al titolo pagina 9 di 13 divenuta impossibile per effetto della nuova posa del pavimento da ella espressamente autorizzata (doc. 5.1). Risulta nondimeno che l'attrice abbia tempestivamente preteso (cfr. docc. 11-12-13 att.) e si sia dimostrata disponibile a consentire al per lo meno la provvisoria rimozione del tubo, che CP_1 sversava acqua nella sua terrazza, nelle more dell'individuazione di una modalità alternativa per il ricollocamento del canale di scolo che non comportasse la costituzione di una servitù a carico della sua proprietà.
Dunque fermo l'obbligo di rimozione del tubo consacrato nel titolo esecutivo, che era esigibile dalla parte attrice, rimaneva tuttavia da determinare, necessariamente in forza di accordo, atteso che il titolo esecutivo individuava una unica modalità esecutiva, l'alternativa sede di destinazione della tubatura idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti, con le comprensibili difficoltà per il condominio esemplificate nel doc. 6 (conv.).
Risulta prodotta in ogni caso una mail da parte del (doc. 16 conv.) in CP_1
cui si dà conto di appuntamento concordato nel novembre 2019, dunque immediatamente dopo la notifica del precetto, all'esito di difficoltà nel far coincidere le disponibilità dell'attrice con quelle del tecnico. Il ha poi CP_1
allegato che successivamente le difficoltà di accesso frapposte dalla sig.ra Pt_1 avevano impedito l'accesso e l'esecuzione di qualsivoglia rimedio.
Nel quadro degli elementi di fatto dedotti dal non appare pertanto CP_1
configurabile, alla data del precetto, né successivamente, un inadempimento totalmente imputabile al solo debitore, dovendosi considerare le difficoltà di individuazione della soluzione alternativa a fronte della concorde omessa attuazione integrale del titolo.
In conclusione, le obbligazioni già adempiute alla data di notifica del precetto erano quelle relative alla modifica delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura sversanti sulla proprietà , lato terrazza viale Fulvio Testi (punto c), la CP_8 Pt_1
rimozione del cordolo e alla grondaia (a), eccetto la parte ancora sporgente, nonché la principale relativa all'accurata impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della sig.ra
(punto d), per accordo tra le parti secondo modalità attuativa divergente da quella Pt_1
prevista nel titolo esecutivo.
Risultava invece concordemente non attuata nella sua integralità l'obbligazione di cui al punto b), fermo che rimaneva esigibile dalla sig.ra la rimozione del tubo di scarico Pt_1
pagina 10 di 13 ed era onere del diligentemente attivarsi per l'individuazione di una soluzione CP_1
alternativa per il relativo riposizionamento. Erano altresì inadempiute l'obbligazione di rimozione del tratto di canale sporgente di cui al punto a), poi in corso di causa spontaneamente eseguita, e le obbligazioni di cui al punto d) relative al ripristino dei locali e alla posa delle guaine bituminose sulla copertura, quest'ultimo obbligo adempiuto soltanto parzialmente (posa del primo strato di guaina bituminosa).
Attualmente permane dunque l'interesse della creditrice ad ottenere la rimozione del tubo di scarico, il ripristino dei locali interni ammalorati dalle infiltrazioni e il completamento dei lavori sulla copertura condominiale mediante posa di seconda guaina in conformità al protocollo.
4. Estraneità al presente giudizio delle questioni afferenti vizi e difetti dei lavori eseguiti.
Esulano dall'azione esecutiva fondata sul titolo giudiziale prodotto le pretese dell'attrice di essere tenuta indenne da vizi o difetti riscontrati alla data del precetto sull'impermeabilizzazione della terrazza al dodicesimo piano, poiché l'esecuzione dei lavori è stata terminata anteriormente alla notifica del precetto ed è stato verificato dal ctu che l'esecuzione, sebbene avvenuta secondo modalità tecniche difformi dal titolo esecutivo,
è stata concordata tra le parti sulla base di lavorazioni qualitativamente superiori rispetto a quelle alle quali la creditrice avrebbe avuto diritto. Eventuali vizi, manifestatisi successivamente, su tali opere ed eventualmente anche su quelle eseguite in parziale adempimento alle obbligazioni del titolo esecutivo per definizione esulano dall'oggetto dell'azione esecutiva e dovranno eventualmente essere oggetto di accertamento in altro giudizio anche con riferimento alle relative cause.
5. Estraneità al presente giudizio della domanda di cui al punto c). Inammissibilità della relativa domanda.
Stante la natura di mero accertamento del presente giudizio di merito seguente alla fase di opposizione all'esecuzione risulta inammissibile la domanda di condanna di cui al punto c), trattandosi di evidente richiesta di emissione di ulteriore titolo esecutivo inutile per l'attrice, perchè avente ad oggetto le medesime obbligazioni già contenute nel titolo esecutivo posto in esecuzione.
6. Le spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, posto che non tutti gli inadempimenti lamentati sono stati riscontrati o ritenuti imputabili al e della condotta CP_1
processuale delle parti ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale pagina 11 di 13 compensazione delle spese di lite della fase cautelare e di merito, incluse le spese sostenute per la c.t.p.
In particolare merita una notazione positiva la condotta del che in corso di CP_1
causa ha cercato lealmente di percorrere la soluzione conciliativa e, in ogni caso, alla data della notifica del precetto ed in corso di processo esecutivo, ha dato attuazione spontanea ad alcune obbligazioni contenute nel titolo. Al contrario risulta che la creditrice abbia frapposto ostacoli all'adempimento dell'obbligazione di cui al punto b) e non abbia certo agevolato, con auspicabile tolleranza, l'esecuzione dei lavori che si sarebbero potuti definire nel novembre 2019.
Quanto ai compensi del ctu3, nei reciproci rapporti processuali, si stabilisce che le spese della consulenza tecnica resa in sede di processo esecutivo vadano poste a carico del
, soccombente in misura superiore in quella fase processuale, con diritto della CP_1
sig.ra ad ottenere dal la restituzione delle somme versate (€ 926,99 cfr. Pt_1 CP_1
doc. 17.2. conv. Fattura ctu , mentre le spese della consulenza tecnica resa in Per_1
questo procedimento gravino in capo ad entrambe le parti al 50 %, trattandosi di spesa funzionale alla conciliazione e sostenuta nell'interesse di entrambe anche con riferimento all'individuazione di una soluzione alternativa al tema dello spostamento del canale di scarico. Tale spesa non grava sull'Erario poiché il presupposto della relativa liquidazione si
è interamente verificato in una fase processuale antecedente al deposito della domanda di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (depositata il 16.10.2024, ossia a fase istruttoria conclusa).
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inammissibilità della prima domanda proposta in via principale;
2) Accerta e dichiara la parziale fondatezza della domanda proposta in via subordinata (punti a) e b) del foglio di p.c. e che pertanto sussisteva il diritto di ottenere l'esecuzione coattiva delle specifiche obbligazioni individuate al paragrafo 3) e che permane all'attualità interesse all'esecuzione coattiva della sola obbligazione di rimozione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia, di ripristino dei locali e di posa dell'ulteriore guaina impermeabilizzante sulla copertura condominiale del piano dodicesimo;
3 Quelli relativi alla presente fase vengono liquidati con separato decreto. pagina 12 di 13 3) Accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna di cui al punto d);
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprensive delle spese di C.T.P., relative alla fase sommaria e alla presente fase di merito;
5) Pone nell'ambito dei rapporti processuali tra le parti, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica depositata nella fase sommaria dell'esecuzione in capo al e CP_1
in capo ad entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica depositata nella presente fase.
Monza, 31 gennaio 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
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