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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/01/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4931/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4931/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] e residente ad Ardea Parte_1
(RM) in via Viareggio n. 53, codice fiscale rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 14/12/2021, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione:
“ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'indennità di accompagnamento (Art.1 L.
18/1980) a decorrere dal 01-01-2020, così come riconosciuto con comunicazione di liquidazione del 15 febbraio 2021, così come riconosciuto con decreto di omologa del 24-08-
2020 dall'intestato Tribunale con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in CP_1
persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente degli arretrati all'indennità di accompagnamento (Art.1 L. 18/1980) a decorrere dal 01-01-2020, così come riconosciuto con comunicazione di liquidazione del 15 febbraio
2021 o con decorrenza di Giustizia, calcolati nell'importo di euro 7.809,78 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/1980 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il sottoscritto avvocato chiede che siano distratti in suo favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%),
I.VA. e C.P.A” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022 differita d'ufficio all'udienza del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per
Pag. 2 di 4 la prima volta innanzi a questo decidente e, all'esito della discussione, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4.Dagli atti di causa è emerso che alla ricorrente con decreto di omologa del 24/8/2020 veniva riconosciuto il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 1/1/2020.
5.Con provvedimento di liquidazione del 15/2/2021 l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda per il pagamento della prestazione con decorrenza dal
1/1/2020, riconoscendo gli arretrati pari a € 7809,78.
6.Successivamente l' provvedeva ad erogare la prestazione mensile con decorrenza dal CP_1
mese di marzo 2021, ma ometteva di pagare gli arretrati.
7.Stante l'omesso pagamento degli arretrati liquidati in euro 7287,68 con provvedimento di liquidazione del 15/2/2021 (v. allegato 3 al ricorso) deve dichiararsi la ricorrente avente diritto al pagamento degli arretrati, accertati nella misura di 7287,68 con decorrenza dal
1/1/2020 oltre interessi sino al saldo, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
* * *
8.In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione, liquida come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento degli arretrati pari a
€ 7287,68 con decorrenza dal 1/1/2020 oltre interessi sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23/1/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4931/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] e residente ad Ardea Parte_1
(RM) in via Viareggio n. 53, codice fiscale rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 14/12/2021, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione:
“ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'indennità di accompagnamento (Art.1 L.
18/1980) a decorrere dal 01-01-2020, così come riconosciuto con comunicazione di liquidazione del 15 febbraio 2021, così come riconosciuto con decreto di omologa del 24-08-
2020 dall'intestato Tribunale con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in CP_1
persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente degli arretrati all'indennità di accompagnamento (Art.1 L. 18/1980) a decorrere dal 01-01-2020, così come riconosciuto con comunicazione di liquidazione del 15 febbraio
2021 o con decorrenza di Giustizia, calcolati nell'importo di euro 7.809,78 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/1980 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il sottoscritto avvocato chiede che siano distratti in suo favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%),
I.VA. e C.P.A” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022 differita d'ufficio all'udienza del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per
Pag. 2 di 4 la prima volta innanzi a questo decidente e, all'esito della discussione, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4.Dagli atti di causa è emerso che alla ricorrente con decreto di omologa del 24/8/2020 veniva riconosciuto il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 1/1/2020.
5.Con provvedimento di liquidazione del 15/2/2021 l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda per il pagamento della prestazione con decorrenza dal
1/1/2020, riconoscendo gli arretrati pari a € 7809,78.
6.Successivamente l' provvedeva ad erogare la prestazione mensile con decorrenza dal CP_1
mese di marzo 2021, ma ometteva di pagare gli arretrati.
7.Stante l'omesso pagamento degli arretrati liquidati in euro 7287,68 con provvedimento di liquidazione del 15/2/2021 (v. allegato 3 al ricorso) deve dichiararsi la ricorrente avente diritto al pagamento degli arretrati, accertati nella misura di 7287,68 con decorrenza dal
1/1/2020 oltre interessi sino al saldo, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
* * *
8.In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione, liquida come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento degli arretrati pari a
€ 7287,68 con decorrenza dal 1/1/2020 oltre interessi sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23/1/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4