Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto da
SI HE, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NT, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale, 354/A2002C/2024 del 14 novembre 2024, con la quale la Dirigente Ing. Sandra BELTRAMO del Settore A2002C - Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO della Regione NT ha disposto la revoca del contributo di Euro 150.000,00 ammesso con D.D. n. 142/A2002C/2022 del 6 luglio 2022 (domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-002813 – CUP: J48C22000330004) e l'azzeramento del corrispondente impegno di spesa iscritto sul relativo capitolo del bilancio finanziario regionale 2024-2025 nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento, tra cui le note prot. 11306 del 2 settembre 2024, di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, e prot. 12669/2024 del 26 settembre 2024, di richiesta di integrazione documentale; con riserva di domandare il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione NT, del Ministero della Cultura e di quello dell'Economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 21 aprile 2022 è stato adottato l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti, finanziati dall’Unione europea - Next Generation EU (PNRR), per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.
2. Il 6 luglio 2022 è stata deliberata l’ammissibilità del progetto di recupero di un fabbricato nel comune di Mondovì, avente un costo complessivo di circa 187.500,00 euro, per un importo pari a 150.000,00 euro.
In particolare, il progetto prevedeva la realizzazione, nel mappale 333 dell’edificio C, (catastalmente suddiviso nei mappali: 333, 334 e 340, a sua volta, inserito in un insediamento composto da 6 fabbricati costituenti le “Case Volpi”), di una serie di locali attrezzati per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, spazi per attività laboratoriali e seminariali volti alla valorizzazione culturale del luogo.
3. Successivamente la ricorrente ha sottoscritto l’atto d’obblighi che prevedeva, in particolare, l’avvio dei lavori il 30 giugno 2022, la consegna delle opere entro l’anno successivo mentre il collaudo, il certificato di regolare esecuzione e di conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziaria avrebbero dovuto essere redatti entro il 31 dicembre 2025.
4. Il 21 marzo 2023 è stato approvato il “ Vademecum per l’attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute ” mentre, il 29 settembre 2023, è stato concesso il permesso di costruire numero 19 per la realizzazione dell’intervento “ di restauro e risanamento conservativo ai fini della valorizzazione culturale, produttiva e ricettiva dell'insediamento Case Volpi. EDIFICIO C2 ” mentre il permesso numero 18 aveva a oggetto l’intervento di restauro e risanamento conservativo dell’adiacente mappale n. 334, di proprietà del sig. LE DE.
5. Il 2 settembre 2024 la Regione ha avviato un procedimento di revoca del finanziamento perché, a seguito dell’esame della documentazione inviata (tra cui vi era anche il permesso di costruire n. 19) era emerso che la ricorrente non aveva indicato che i lavori avrebbero interessato anche l’unità immobiliare identificata dal mappale 340, di proprietà di CO BE: nell’istanza di finanziamento ella aveva, infatti, precisato che il fabbricato era stato suddiviso in due unità immobiliari, catastalmente distinte al Fg. 24, particelle 334 (comodatario NA) e 333 (comodataria HE).
6. Il 16 settembre 2024 la ricorrente ha proposto le sue osservazioni; il successivo 26 settembre la Regione ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla corretta situazione di fatto degli immobili, in riscontro ai quali è stato evidenziato che la particella numero 340 era oggetto di un preliminare di vendita a favore del sig. LE NA.
7. Il 15 novembre 2024 la Regione ha revocato il finanziamento e il provvedimento è stato impugnato con ricorso, notificato il 14 gennaio 2025 e depositato il successivo 16 gennaio.
8. All’udienza camerale del 12 febbraio 2025 la ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare.
9. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie.
10. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, a seguito di discussione orale.
11. In via preliminare il Collegio deve respingere l’eccezione di tardività della memoria della Regione del 10 maggio 2025 in quanto, a prescindere dalla sua fondatezza, la ricorrente ha implicitamente accettato il contraddittorio, prendendo espressa posizione sul suo contenuto.
12. Nel merito, con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente contesta l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
In primo luogo, ella sostiene di aver espressamente indicato che, per assicurare la fruibilità dell’intero complesso immobiliare, parte dell’immobile, non oggetto di finanziamento ma funzionalmente connesso, sarebbe stata ristrutturata con risorse proprie.
Per la ricorrente, inoltre, al contrario di quanto affermato dall’amministrazione procedente, il permesso di costruire 19/23 non potrebbe che coinvolgere anche i lavori sul mappale 340, stante la stretta connessione funzionale che lega le due unità immobiliari. Senza contare che ciò che rileverebbe ai fini de quibus sarebbe solo che il Comune avrebbe autorizzato l’effettuazione dei lavori sul mappale 333, oggetto di finanziamento.
Per la resi in esame, poi, non rileverebbe il fatto che dall’esame delle fatture prodotte non si potrebbe distinguere i lavori effettuati sul mappale 333 da quelli che hanno, invece, interessato quello numero 340 in quanto tale contestazione atterebbe alla successiva fase di rendicontazione e, comunque, le fatture sarebbero conformi al vademecum sottoscritto né sussisterebbe il rischio di un “doppio finanziamento”, perché il vori sul mappale numero 340 sarebbero effettuati con fondi propri.
La ricorrente evidenzia, infine, che la fruibilità pubblica del bene sarebbe assicurata dal fatto che il mappale 340, era già oggetto di un preliminare di acquisto e che essa dovrebbe essere assicurata solo per i cinque anni successivi dalla conclusione delle attività di recupero.
13. Il ricorso è compressivamente infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a evidenziare che, constante sia vero che le variazioni del progetto approvato che non superano il 10% delle macrovoci di spesa non devono essere previamente approvate, è altrettanto vero che esse devono comunque essere comunicate alla Regione, così come previsto dall’art. 6 dell’atto d’obblighi (« In caso di variazione che comporti una modifica non superiore al 10% di una o più voci di spesa è sufficiente effettuarne comunicazione alla Regione NT. La Regione NT si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate e/o non comunicate ») e ribadito dall’art. 7 del vademecum (« La previa autorizzazione alla variazione da parte della Regione NT non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di variazione comportante modifiche delle macrovoci di spesa non superiori al 10% di ciascuna delle voci medesime (art. 6 dell'Atto d'obblighi); in tal caso si richiede comunque comunicazione »).
Tanto premesso, il fulcro della motivazione del provvedimento di revoca risiede nel fatto che la Regione ha approvato un progetto diverso da quello concretamente realizzato.
Nella propria domanda di partecipazione la ricorrente ha infatti genericamente dichiarato che « Il presente intervento deve essere considerato come una parte del più ampio progetto di recupero della borgata Case Volpi, che prevede di agire su diversi fabbricati, in parte inseriti nell’insieme di candidature del presente progetto d’ambito, in parte da realizzarsi con risorse proprie dai diversi proprietari interessati » e, soprattutto, di essere « proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che la titolarità sul bene o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata. In caso di possessore, detentore o gestore di essere autorizzato dal proprietario ad eseguire l’intervento », senza minimamente accennare al fatto di non possedere alcun titolo per effettuare gli interventi sul manufatto funzionalmente connesso al bene (contraddistinto dal mappale 340).
Inoltre, nella relazione descrittiva dell’intervento ella ha dichiarato che « L’edificio, con funzioni di abitazione rurale, è caratterizzato da un solaio con volta a botte parzialmente crollata, mentre del tetto rimane solamente l’orditura principale in travi di castagno. L’area di intervento è parte di un fabbricato più ampio, formante una schiera a pianta rettangolare allungata disposta lungo la curva di livello. L’altra parte di fabbricato sarà oggetto di separata candidatura, concorrente al progetto d’ambito», senza fare alcun riferimento al mappale 340 che non era oggetto di alcuna candidatura.
A ciò si aggiunga che nel layout allegato la ricorrente ha dichiarato che «Il complesso è costituito da 2 porzioni: il fabbricato 1 con le funzioni passate di stalla/ fienile, e il fabbricato 2 di abitazione rurale. L’intero edificio è in condizioni di estremo degrado strutturale. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di trasformazione e spazi multifunzionali didattici nel fabbricato 1 e uno spazio abitativo e servizi nel fabbricato 2 », mentre, come visto, l’edificio era suddiviso in 3 porzioni.
Del pari, anche la “ carta di inquadramento generale ” (allegato b al progetto) rappresenta l’immobile come suddiviso in due parti uno rosso, riferito all’intervento della ricorrente, e uno nero, espressamente qualificato come “ altri interventi del progetto d’ambito ”; senza contare che anche la documentazione fotografica prodotta non rappresenta la reale ripartizione dell’immobile.
Inoltre, nella “ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ ” (allegato f alla domanda) la ricorrente ha dichiarato che « l’intervento per il quale presenta domanda concorre ad un progetto d’ambito con i seguenti soggetti:
LE NA C.F. [...]
MA BE C.F. BRTNMR57T68F3517
Cascina Pizzo SSA – C.F. e P. IVA 03665170043
Cristina Grosso C.F. [...] ».
Anche in questo caso, manca qualsiasi riferimento al mappale n. 340 che, all’epoca di presentazione della domanda, apparteneva al sig. CO BE.
Al contrario, dal permesso di costruire e, segnatamente dai suoi elaborati grafici, si evince che l’operazione di recupero avrebbe comportato la fusione dei mappali 333 e 340 e la realizzazione di un'unica unità immobiliare. Circostanza che è anche stata implicitamente confermata dalla ricorrente che. a pagina 11 della memoria del 26 aprile 2025, ha affermano che « I lavori di recupero e risanamento compresi del PDC non sono quindi diversi, ma solo maggiori rispetto a quelli indicati nella domanda di finanziamento », perifrasi che, di fatto, evidenzia la non coincidenza tra quanto realizzato e l’oggetto del finanziamento.
Ebbene, si tratta di una modifica che potrebbe determinare una possibile commistione di spese, come del resto, parrebbe emergere dalle fatture prodotte che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non sono state utilizzate dall’amministrazione per valutare la regolarità della rendicontazione ma solo per evidenziare che ella non stava suddividendo le spese in base all’oggetto dei lavori.
Del tutto fuori fuoco è, quindi, l’asserzione difensiva secondo cui, poiché i lavori sul mappale 340 sarebbero finanziati con fondi propri, non vi sarebbe alcun rischio di “doppio finanziamento” dell’opera: come visto, infatti, il rischio paventato dall’amministrazione attiene a una distrazione di fondi e non alla duplicazione del finanziamento.
Proprio per tale ragione l’ente finanziante aveva chiesto chiarimenti alla ricorrente e tale richiesta, a parere del Collegio, non può di certo essere ritenuta vaga o equivoca: la locuzione « negli elaborati tecnici, presentati unitamente alla domanda del citato permesso di costruire, il fabbricato in oggetto è suddiviso in due parti: una in grigio con la scritta "altra pratica" (riconducibile al mappale 334) ed una in chiaro (riconducibile ai mappali 340 e 333) in cui al piano terra e piano primo viene rappresentata la situazione di fatto ossia la suddivisione in due distinte unità immobiliari mentre nella descrizione progettuale le due unità vengono tra di loro collegate da un'apertura interna per il piano terra e con l'abbattimento della parete a confine per il primo piano andando a creare un'unica unità immobiliare, con conseguente necessità di redigere un quadro tecnico economico e relativo computo metrico di dettaglio circostanziato al solo mappale 333 » è, infatti, inequivocabilmente volta a ottenere un computo metrico dettagliatamente riferito al solo mappale 333, oggetto di finanziamento, in quanto essenziale per evitarne la revoca.
Tuttavia, nonostante il chiaro tenore della richiesta, la ricorrente ha inviato all’amministrazione un computo metrico estimativo (datato 19 giungo 2023) che comprende entrambi i mappali, come, in parte, confermato dalla stessa, nella parte in cui sostiene che la richiesta di redigere un documento dettagliato non fosse chiara.
Priva di pregio appare, poi, la documentazione di dettaglio prodotta per la prima volta nel corso del presente giudizio perché anche alla luce del principio di leale collaborazione tra privato e amministrazione, quest’ultima non può che effettuare le proprie valutazioni sulla base dei documenti attenuti nel corso dell’istruttoria; che, tra l’altro, sono stati ritualmente richiesti al privato. Senza contare che il computo metrico prodotto è stato formato successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato.
Come noto, infatti, « La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative o fattuali che determinino l'abrogazione della disciplina che aveva legittimato l'adozione del provvedimento stesso ovvero del quadro fattuale ab origine considerato dall'amministrazione » ( ex multis T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 giugno 2024, n. 174)
Né è possibile sostenere che l’affermazione difensiva dell’amministrazione, secondo cui se essa avesse avuto conoscenza dell’effettivo stato dei luoghi avrebbe potuto prendere una decisione diversa, rappresenti un’inammissibile motivazione postuma dell’atto in quanto essa si limita a evidenziare quanto chiaramente desumibile dal provvedimento impugnato e dagli atti di causa a cui fa riferimento.
14. Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
15. In virtù della complessità della vicenda e del contenuto della presente decisione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO