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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Aida Sabbato Presidente rel.
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 361/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara, presso il cui studio sito in
Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale INAIL
Lazio, in Velletri, Viale Marconi n. 34 APPELLATO
NONCHÉ
APPELLATA CONTUMACE CP_2
NONCHÉ
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1793/2024 pubblicata il 15/12/2024
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.09.2022 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, e notificato all' , all' , all' e alla Parte_1 CP_3 CP_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_4 CP_2
09720229013465053000, notificatale dall' il 06.08.2022 e riferita Parte_1 ai seguenti avvisi di addebito e cartelle :
1. cartella n. 09720140105746759000 per euro CP_3 CP_1
1.115,31, asseritamente notificatale dall' il 25.07.2014; 2. cartella n. 09720150139074609000 CP_1 per euro 271,49, asseritamente notificatale dall' il 23.07.2015; 3. cartella n. CP_1
09720160015625172000 per euro 68,16, asseritamente notificatale dall' il 06.04.2016; 4. CP_1 cartella n. 09720160143832548000 per euro 185,80, asseritamente notificatale dall' il CP_1
13.10.2016; 5. cartella n. 09720170127691367000 per euro 267,72, asseritamente notificatale dall' il 12.08.2016; 6. cartella n. 09720170264630433000 per euro 231,03, asseritamente CP_1 notificatale dall' il 16.02.2018; 7. cartella n. 09720180073933916000 per euro 132,91, CP_1 asseritamente notificatale dall' il 10.08.2018; 8. cartella n. 09720190026174250000 per euro CP_1
221,36, asseritamente notificatale dall' il 14.03.2019; 9. avviso di addebito n. CP_1
39720120023134783000 per euro 3.945,88, asseritamente notificatole dall' il 04.01.2013; 10.
CP_3 avviso di addebito n. 39720130005810785000 per euro 2.660,41, asseritamente notificatole dall' il 18.04.2013; 11. avviso di addebito n. 39720130012205751000 per euro 5.088,38,
CP_3 asseritamente notificatole dall' il 13.01.2014; 12. avviso di addebito n. 39720140002849934000
CP_3 per euro 5.097,93, asseritamente notificatole dall' il 30.05.2014; 13. avviso di addebito n.
CP_3
3972014000951965000 per euro 5.006,40, asseritamente notificatole dall' il 22.09.2014; 14. CP_3 avviso di addebito n. 39720140012217963000 per euro 41,63, asseritamente notificatole dall' il CP_3
03.10.2014; 15. avviso di addebito n. 39720140023653428000 per euro 5.056,07, asseritamente notificatole dall' il 20.01.2015; 16. avviso di addebito n. 39720140031962166000 per euro CP_3
97,70, asseritamente notificatole dall' il 18.02.2015; 17. avviso di addebito n. CP_3
39720150004855578000 per euro 4.953,25, asseritamente notificatole dall' il 24.09.2015; 18.
CP_3 avviso di addebito n. 39720160001904027000 per euro 4.864,02, asseritamente notificatole dall' il 15.04.2016; 19. avviso di addebito n. 39720160017944911000 per euro 4.761,36,
CP_3 asseritamente notificatole dall' l'08.11.2016; 20. avviso di addebito n. 39720170010065059000
CP_3 per euro 9.405,33, asseritamente notificatole dall' il 29.09.2017; 21. avviso di addebito n.
CP_3
39720170018135136000 per euro 352,26, asseritamente notificatole dall' il 23.10.2017; 22. CP_3 avviso di addebito n. 39720180005050423000 per euro 6.909,43, asseritamente notificatole dall' il 04.07.2018; 23. avviso di addebito n. 39720180022344880000 per euro 4.539,62, CP_3 asseritamente notificatole dall' il 18.12.2018; 24. avviso di addebito n. 39720190008121022000 CP_3
2 per euro 4.494,21, asseritamente notificatole dall' il 22.07.2019; 25. avviso di addebito n. CP_3
39720190025657178000 per euro 4.407,30, asseritamente notificatole dall' il 23.12.2019. CP_3
La ricorrente deduceva, preliminarmente, la nullità degli atti presupposti per omessa notificazione degli stessi e la nullità derivata dell'atto impugnato e, comunque, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive dell' e dell' per il decorso di cinque anni dalle CP_3 CP_1 contestate notifiche senza che i resistenti avessero compiuto atti interruttivi della stessa. Rilevava, altresì, la mancata indicazione negli avvisi di addebito della normativa sulla cui base erano stati calcolati gli interessi e le sanzioni.
Sulla scorta di ciò chiedeva:
«1. in via interinale, anche inaudita altera parte, (…) dichiarare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e pronuncia sull'istanza di sospensione, accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle, e, degli avvisi di addebito sopra meglio specificate e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720229013465053000;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nella premessa del presente ricorso;
4. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09720229013465053000, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte», con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le parti convenute – ad eccezione di – contestando le CP_4 affermazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Inoltre: l' Controparte_5
eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio parziale difetto di legittimazione passiva;
[...]
l' deduceva la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere per intervenuto CP_1 annullamento delle cartelle nn. 09720140105746759000 e 09720150139074609000 ai sensi dell'art. 222 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1793/2024, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, così statuiva: «- dichiara il difetto di legittimazione passiva della non costituita
- dichiara la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e CP_4
l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle domande attoree relative alle cartelle di pagamento
n. 09720140105746759000 e n. 09720150139074609000; - dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi portati dalle cartelle di pagamento
n. 09720160015625172000 e n. 09720160143832548000, nonché dagli avvisi di addebito n.
3 39720120023134783000, n. 39720130005810785000, n. 39720130012205751000, n.
39720140002849934000, n. 3972014000951965000, n. 39720140012217963000, n.
39720140023653428000, n. 39720140031962166000, n. 39720150004855578000, n.
39720160001904027000, n. 39720160017944911000; - dichiara l'inefficacia parziale della intimazione di pagamento n. 09720229013465053000, in misura corrispondente ai crediti, estinti per intervenuta prescrizione, portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sopra indicati;
- rigetta e/o dichiara l'inammissibilità delle domande attoree relative alle cartelle di pagamento n.
09720170127691367000, n. 09720170264630433000, n. 09720180073933916000 e n.
0972019002617425000, nonché agli avvisi di addebito n. 39720170010065059000, n.
39720170018135136000, n. 39720180005050423000, n. 39720180022344880000, n.
39720190008121022000 e n. 39720190025657178000; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponeva appello l' , con un unico, Parte_1 articolato motivo, denominato “Infondatezza dell'eccezione di prescrizione – Error in iudicando –
Errata applicazione di norma di legge: sospensione per l'emergenza covid”, con il quale rilevava che il Tribunale male avrebbe fatto ad affermare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi alla cartella n. 09720160143832548000 e agli avvisi di addebito nn.
39720150004855578000, 39720160001904027000 e 39720160017944911000. Invero, secondo parte appellante, alle pretese contributive in esame doveva applicarsi non già il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 37, bensì quello – ben più lungo – contemplato dall'art. 68 del d.l.
18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”, il quale ha previsto diversi rimedi atti a fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19), con la conseguenza che le stesse avrebbero dovuto essere considerate non ancora prescritte al tempo della notifica dell'intimazione di pagamento.
Chiedeva, quindi, «in riforma parziale della appellata Sentenza n. 1793/2024 pubblicata il
15/12/2024 (all. 2) resa inter partes dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro R.G. n. 4542/2022 non notificata limitatamente alla cartella n. 0972016014383254800 e agli AVA n.
39720150004855578000, n. 39720160001904027000, n. 39720160017944911000 contrariis rejectis: - RIFORMARE l'impugnata Sentenza;
- RITENERE E DICHIARARE la legittimità della procedura di riscossione posta in essere da - RIGETTARE l'opposizione proposta dalla CP_6 signora , e RITENERE E DICHIARARE infondate le sollevate eccezioni di prescrizione CP_2 della cartella n. 0972016014383254800 e degli AVA n. 39720150004855578000, n.
39720160001904027000, n. 39720160017944911000 opposti per il tramite dell'Intimazione di pagamento n. 09720229013495053000 notificata il 06/08/2022», con vittoria di spese da distrarsi».
4 Si costituiva in giudizio l' , mentre – nonostante la rituale notifica dell'atto di appello – CP_1 non si costituivano l' e , di cui all'udienza del 10 dicembre 2025 veniva dichiarata CP_3 CP_2 la contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Preliminare ad ogni profilo è la circostanza che l' è Parte_1 priva di legitimatio ad causam.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 7514 depositata l'8 marzo 2022, sopendo un dibattito sviluppatosi in seno alla stessa S.C., hanno affermato il principio secondo cui, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, allorché si discuta del merito della pretesa, la legittimazione a contraddire compete soltanto all'ente impositore, in quanto unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa.
La legitimatio ad causam passiva, in altri termini, non si estende, in casi siffatti, all'agente per la riscossione.
A sostegno di tale conclusione, il Supremo Consesso richiama la portata delle modifiche apportate all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 dall'art. 4, comma 2-quater, del d.l. n. 209 del 2002, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002.
Nel testo originario, il citato art. 24, comma 5, disponeva che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario».
La novella del 2002 ha, invece, previsto che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi soltanto all'ente impositore, espungendo, così, l'obbligo di notifica al concessionario.
È appena il caso di precisare, per completezza, che la norma richiamata, in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione),
è attualmente contenuta – sia pur avendo mantenuto inalterato il suo tenore – nell'art. 131, comma 5, di tale corpo normativo.
Ciò posto, le Sezioni Unite, con la predetta pronuncia, hanno affermato che «deve ritenersi (…), per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti
5 esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)».
Precisa la S.C. che «(l)a ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Orbene, i principi espressi dalle Sezioni Unite si attagliano perfettamente al caso in esame, posto che le doglianze formulate nel presente grado dall' vertono Parte_1 sul merito delle pretese contributive e, in particolare, sulla prescrizione.
Ciò posto, giova osservare, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Nel caso di specie, deve escludersi che sulla questione relativa alla legittimazione passiva di sia caduto il giudicato interno, coerentemente con quanto di recente stabilito dalle Sezioni CP_6
Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025.
La mancanza di legittimazione a contraddire di – la quale, come detto, ben può essere CP_6 rilevata dal Collegio – comporta, evidentemente, la carenza di legittimazione ad appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Non v'è dubbio, infatti, che la parte priva di legitimatio ad causam manchi conseguentemente – e necessariamente – anche della legittimazione ad impugnare.
Deve concludersi, pertanto, per l'inammissibilità dell'appello in esame. Siffatta statuizione,
6 costituendo l'affermazione della legitimatio ad causam presupposto logico e giuridico dell'esame dei profili di merito, impedisce all'odierno Collegio di esaminare le doglianze avanzate.
Il carattere preliminare del precisato profilo è confermato anche dalla lettura di Cass., Sez.
Lav., ord. n. 25781 del 2023, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'
[...]
si doleva del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte Parte_1 territoriale, i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano da considerarsi prescritti, CP_3 rilevando peraltro che la stessa era priva di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado.
Tali conclusioni sono state ribadite, da ultimo, da Cass., Sez. Lav., ord. n. 5554 del 2025, che, proprio in un caso di opposizione ad intimazione relativa a contributi e a premi tendente CP_3 CP_1
a contestare l'avvenuta prescrizione delle pretese degli enti creditori, ha confermato la decisione della
Corte territoriale, che, correttamente, nel rilevare che il fatto estintivo eccepito (la prescrizione) investiva il merito della pretesa, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario.
Nello stesso senso si pone, ancor più di recente, Cass., Sez. Lav., ord. n. 5769 del 2025, la quale ha chiarito che «il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire».
2.2. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Sez. L, Ordinanza n. 25781 del
2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., ordinanze nn. 17456 del 2022 e 29803 del 2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Cass., ordinanze nn. 31851 del 2023 e 15037 del 2018).
Una violazione del divieto della c.d. “terza via” di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., in altri termini, non può venire in essere se la questione rilavata dal giudice di mero diritto, come sicuramente lo è quella – puramente processuale – relativa al difetto di legitimatio ad causam.
3. Tenuto conto della circostanza che l'interesse sostanziale fatto valere dall' CP_7
[.. è comune a quello degli enti impositori, nonché del fatto che la questione concernente il difetto
[...] di legittimazione ad impugnare è stato rilevato di ufficio dal Collegio e non eccepito dall' , le CP_1 spese del grado nei confronti di tale ultimo ente possono essere compensate.
Nulla deve statuirsi nei confronti di e dell' , in quanto parti non costituite CP_2 CP_3 nel presente grado.
4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto. Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_1
- nulla per le spese del grado nei confronti di e dell' ; CP_2 CP_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio.
8
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Aida Sabbato Presidente rel.
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 361/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara, presso il cui studio sito in
Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale INAIL
Lazio, in Velletri, Viale Marconi n. 34 APPELLATO
NONCHÉ
APPELLATA CONTUMACE CP_2
NONCHÉ
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1793/2024 pubblicata il 15/12/2024
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.09.2022 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, e notificato all' , all' , all' e alla Parte_1 CP_3 CP_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_4 CP_2
09720229013465053000, notificatale dall' il 06.08.2022 e riferita Parte_1 ai seguenti avvisi di addebito e cartelle :
1. cartella n. 09720140105746759000 per euro CP_3 CP_1
1.115,31, asseritamente notificatale dall' il 25.07.2014; 2. cartella n. 09720150139074609000 CP_1 per euro 271,49, asseritamente notificatale dall' il 23.07.2015; 3. cartella n. CP_1
09720160015625172000 per euro 68,16, asseritamente notificatale dall' il 06.04.2016; 4. CP_1 cartella n. 09720160143832548000 per euro 185,80, asseritamente notificatale dall' il CP_1
13.10.2016; 5. cartella n. 09720170127691367000 per euro 267,72, asseritamente notificatale dall' il 12.08.2016; 6. cartella n. 09720170264630433000 per euro 231,03, asseritamente CP_1 notificatale dall' il 16.02.2018; 7. cartella n. 09720180073933916000 per euro 132,91, CP_1 asseritamente notificatale dall' il 10.08.2018; 8. cartella n. 09720190026174250000 per euro CP_1
221,36, asseritamente notificatale dall' il 14.03.2019; 9. avviso di addebito n. CP_1
39720120023134783000 per euro 3.945,88, asseritamente notificatole dall' il 04.01.2013; 10.
CP_3 avviso di addebito n. 39720130005810785000 per euro 2.660,41, asseritamente notificatole dall' il 18.04.2013; 11. avviso di addebito n. 39720130012205751000 per euro 5.088,38,
CP_3 asseritamente notificatole dall' il 13.01.2014; 12. avviso di addebito n. 39720140002849934000
CP_3 per euro 5.097,93, asseritamente notificatole dall' il 30.05.2014; 13. avviso di addebito n.
CP_3
3972014000951965000 per euro 5.006,40, asseritamente notificatole dall' il 22.09.2014; 14. CP_3 avviso di addebito n. 39720140012217963000 per euro 41,63, asseritamente notificatole dall' il CP_3
03.10.2014; 15. avviso di addebito n. 39720140023653428000 per euro 5.056,07, asseritamente notificatole dall' il 20.01.2015; 16. avviso di addebito n. 39720140031962166000 per euro CP_3
97,70, asseritamente notificatole dall' il 18.02.2015; 17. avviso di addebito n. CP_3
39720150004855578000 per euro 4.953,25, asseritamente notificatole dall' il 24.09.2015; 18.
CP_3 avviso di addebito n. 39720160001904027000 per euro 4.864,02, asseritamente notificatole dall' il 15.04.2016; 19. avviso di addebito n. 39720160017944911000 per euro 4.761,36,
CP_3 asseritamente notificatole dall' l'08.11.2016; 20. avviso di addebito n. 39720170010065059000
CP_3 per euro 9.405,33, asseritamente notificatole dall' il 29.09.2017; 21. avviso di addebito n.
CP_3
39720170018135136000 per euro 352,26, asseritamente notificatole dall' il 23.10.2017; 22. CP_3 avviso di addebito n. 39720180005050423000 per euro 6.909,43, asseritamente notificatole dall' il 04.07.2018; 23. avviso di addebito n. 39720180022344880000 per euro 4.539,62, CP_3 asseritamente notificatole dall' il 18.12.2018; 24. avviso di addebito n. 39720190008121022000 CP_3
2 per euro 4.494,21, asseritamente notificatole dall' il 22.07.2019; 25. avviso di addebito n. CP_3
39720190025657178000 per euro 4.407,30, asseritamente notificatole dall' il 23.12.2019. CP_3
La ricorrente deduceva, preliminarmente, la nullità degli atti presupposti per omessa notificazione degli stessi e la nullità derivata dell'atto impugnato e, comunque, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive dell' e dell' per il decorso di cinque anni dalle CP_3 CP_1 contestate notifiche senza che i resistenti avessero compiuto atti interruttivi della stessa. Rilevava, altresì, la mancata indicazione negli avvisi di addebito della normativa sulla cui base erano stati calcolati gli interessi e le sanzioni.
Sulla scorta di ciò chiedeva:
«1. in via interinale, anche inaudita altera parte, (…) dichiarare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e pronuncia sull'istanza di sospensione, accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle, e, degli avvisi di addebito sopra meglio specificate e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720229013465053000;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nella premessa del presente ricorso;
4. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09720229013465053000, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte», con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le parti convenute – ad eccezione di – contestando le CP_4 affermazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Inoltre: l' Controparte_5
eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio parziale difetto di legittimazione passiva;
[...]
l' deduceva la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere per intervenuto CP_1 annullamento delle cartelle nn. 09720140105746759000 e 09720150139074609000 ai sensi dell'art. 222 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1793/2024, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, così statuiva: «- dichiara il difetto di legittimazione passiva della non costituita
- dichiara la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e CP_4
l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle domande attoree relative alle cartelle di pagamento
n. 09720140105746759000 e n. 09720150139074609000; - dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi portati dalle cartelle di pagamento
n. 09720160015625172000 e n. 09720160143832548000, nonché dagli avvisi di addebito n.
3 39720120023134783000, n. 39720130005810785000, n. 39720130012205751000, n.
39720140002849934000, n. 3972014000951965000, n. 39720140012217963000, n.
39720140023653428000, n. 39720140031962166000, n. 39720150004855578000, n.
39720160001904027000, n. 39720160017944911000; - dichiara l'inefficacia parziale della intimazione di pagamento n. 09720229013465053000, in misura corrispondente ai crediti, estinti per intervenuta prescrizione, portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sopra indicati;
- rigetta e/o dichiara l'inammissibilità delle domande attoree relative alle cartelle di pagamento n.
09720170127691367000, n. 09720170264630433000, n. 09720180073933916000 e n.
0972019002617425000, nonché agli avvisi di addebito n. 39720170010065059000, n.
39720170018135136000, n. 39720180005050423000, n. 39720180022344880000, n.
39720190008121022000 e n. 39720190025657178000; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponeva appello l' , con un unico, Parte_1 articolato motivo, denominato “Infondatezza dell'eccezione di prescrizione – Error in iudicando –
Errata applicazione di norma di legge: sospensione per l'emergenza covid”, con il quale rilevava che il Tribunale male avrebbe fatto ad affermare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi alla cartella n. 09720160143832548000 e agli avvisi di addebito nn.
39720150004855578000, 39720160001904027000 e 39720160017944911000. Invero, secondo parte appellante, alle pretese contributive in esame doveva applicarsi non già il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 37, bensì quello – ben più lungo – contemplato dall'art. 68 del d.l.
18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”, il quale ha previsto diversi rimedi atti a fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19), con la conseguenza che le stesse avrebbero dovuto essere considerate non ancora prescritte al tempo della notifica dell'intimazione di pagamento.
Chiedeva, quindi, «in riforma parziale della appellata Sentenza n. 1793/2024 pubblicata il
15/12/2024 (all. 2) resa inter partes dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro R.G. n. 4542/2022 non notificata limitatamente alla cartella n. 0972016014383254800 e agli AVA n.
39720150004855578000, n. 39720160001904027000, n. 39720160017944911000 contrariis rejectis: - RIFORMARE l'impugnata Sentenza;
- RITENERE E DICHIARARE la legittimità della procedura di riscossione posta in essere da - RIGETTARE l'opposizione proposta dalla CP_6 signora , e RITENERE E DICHIARARE infondate le sollevate eccezioni di prescrizione CP_2 della cartella n. 0972016014383254800 e degli AVA n. 39720150004855578000, n.
39720160001904027000, n. 39720160017944911000 opposti per il tramite dell'Intimazione di pagamento n. 09720229013495053000 notificata il 06/08/2022», con vittoria di spese da distrarsi».
4 Si costituiva in giudizio l' , mentre – nonostante la rituale notifica dell'atto di appello – CP_1 non si costituivano l' e , di cui all'udienza del 10 dicembre 2025 veniva dichiarata CP_3 CP_2 la contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Preliminare ad ogni profilo è la circostanza che l' è Parte_1 priva di legitimatio ad causam.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 7514 depositata l'8 marzo 2022, sopendo un dibattito sviluppatosi in seno alla stessa S.C., hanno affermato il principio secondo cui, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, allorché si discuta del merito della pretesa, la legittimazione a contraddire compete soltanto all'ente impositore, in quanto unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa.
La legitimatio ad causam passiva, in altri termini, non si estende, in casi siffatti, all'agente per la riscossione.
A sostegno di tale conclusione, il Supremo Consesso richiama la portata delle modifiche apportate all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 dall'art. 4, comma 2-quater, del d.l. n. 209 del 2002, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002.
Nel testo originario, il citato art. 24, comma 5, disponeva che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario».
La novella del 2002 ha, invece, previsto che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi soltanto all'ente impositore, espungendo, così, l'obbligo di notifica al concessionario.
È appena il caso di precisare, per completezza, che la norma richiamata, in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione),
è attualmente contenuta – sia pur avendo mantenuto inalterato il suo tenore – nell'art. 131, comma 5, di tale corpo normativo.
Ciò posto, le Sezioni Unite, con la predetta pronuncia, hanno affermato che «deve ritenersi (…), per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti
5 esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)».
Precisa la S.C. che «(l)a ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Orbene, i principi espressi dalle Sezioni Unite si attagliano perfettamente al caso in esame, posto che le doglianze formulate nel presente grado dall' vertono Parte_1 sul merito delle pretese contributive e, in particolare, sulla prescrizione.
Ciò posto, giova osservare, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Nel caso di specie, deve escludersi che sulla questione relativa alla legittimazione passiva di sia caduto il giudicato interno, coerentemente con quanto di recente stabilito dalle Sezioni CP_6
Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025.
La mancanza di legittimazione a contraddire di – la quale, come detto, ben può essere CP_6 rilevata dal Collegio – comporta, evidentemente, la carenza di legittimazione ad appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Non v'è dubbio, infatti, che la parte priva di legitimatio ad causam manchi conseguentemente – e necessariamente – anche della legittimazione ad impugnare.
Deve concludersi, pertanto, per l'inammissibilità dell'appello in esame. Siffatta statuizione,
6 costituendo l'affermazione della legitimatio ad causam presupposto logico e giuridico dell'esame dei profili di merito, impedisce all'odierno Collegio di esaminare le doglianze avanzate.
Il carattere preliminare del precisato profilo è confermato anche dalla lettura di Cass., Sez.
Lav., ord. n. 25781 del 2023, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'
[...]
si doleva del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte Parte_1 territoriale, i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano da considerarsi prescritti, CP_3 rilevando peraltro che la stessa era priva di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado.
Tali conclusioni sono state ribadite, da ultimo, da Cass., Sez. Lav., ord. n. 5554 del 2025, che, proprio in un caso di opposizione ad intimazione relativa a contributi e a premi tendente CP_3 CP_1
a contestare l'avvenuta prescrizione delle pretese degli enti creditori, ha confermato la decisione della
Corte territoriale, che, correttamente, nel rilevare che il fatto estintivo eccepito (la prescrizione) investiva il merito della pretesa, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario.
Nello stesso senso si pone, ancor più di recente, Cass., Sez. Lav., ord. n. 5769 del 2025, la quale ha chiarito che «il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire».
2.2. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Sez. L, Ordinanza n. 25781 del
2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., ordinanze nn. 17456 del 2022 e 29803 del 2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Cass., ordinanze nn. 31851 del 2023 e 15037 del 2018).
Una violazione del divieto della c.d. “terza via” di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., in altri termini, non può venire in essere se la questione rilavata dal giudice di mero diritto, come sicuramente lo è quella – puramente processuale – relativa al difetto di legitimatio ad causam.
3. Tenuto conto della circostanza che l'interesse sostanziale fatto valere dall' CP_7
[.. è comune a quello degli enti impositori, nonché del fatto che la questione concernente il difetto
[...] di legittimazione ad impugnare è stato rilevato di ufficio dal Collegio e non eccepito dall' , le CP_1 spese del grado nei confronti di tale ultimo ente possono essere compensate.
Nulla deve statuirsi nei confronti di e dell' , in quanto parti non costituite CP_2 CP_3 nel presente grado.
4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto. Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_1
- nulla per le spese del grado nei confronti di e dell' ; CP_2 CP_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio.
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