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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 16/01/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 4562/2021
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. TONEVA Parte_1
TZVETALINA e dall'avv. CIRO CERINO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ALESSANDRO DE Controparte_1
ANGELIS, presso il cui studio elettivamente domicilia
Resistente
Oggetto: spettanze
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2021, la ricorrente citava in giudizio Parte_1
chiedendo accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto alle Controparte_1 dipendenze di quest'ultima dal 11.11.2019 al 12.02.2020, con mansioni di badante-convivente della sig.ra zia nubile della resistente, con conseguente condanna al pagamento delle Per_1
differenze retributive per un importo complessivo di € 11.187,10.
La ricorrente esponeva, in dettaglio, di aver lavorato presso la residenza della zia della resistente, sita in Succivo (CE) alla via Virgilio n.17; che l'assistita, novantunenne, era gravemente malata e continuativamente bisognosa di cure;
che assisteva l'anziana dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino, dal lunedì alla domenica, senza giorno di riposo;
che provvedeva all'assistenza dell'anziana signora sotto il profilo igienico ed alimentare, contribuendo sia alla preparazione che al consumo dei pasti sia a lavare ed a cambiare gli indumenti della stessa;
che le mansioni avvenivano sotto il controllo e la direzione della , che l'aveva assunta e che le corrispondeva lo stipendio, pari ad euro 350,00 CP_1
al mese;
che non aveva goduto di malattia, ferie e festività, durante le quali era comunque costretta a lavorare, fino all'interruzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 12.02.2020 a causa dell'insufficiente retribuzione corrispostale, anche in rapporto alle effettive ore di lavoro espletate.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, per il periodo dedotto e con le mansioni indicate, con qualifica di impiegata al livello CS del CCNL Collaboratori familiari non conviventi – lavoro domestico, con condanna al pagamento in suo favore delle differenze retributive, tredicesima mensilità, TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo in primis di accertare il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, non avendo ella mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente, assunta direttamente dalla propria zia, la sig.ra ; precisava al riguardo che Controparte_2
la zia si chiamava ), e non come erroneamente indicato in ricorso, che CP_2 CP_2 Per_1
la stessa non era nubile, come pure erroneamente indicato in ricorso, ma vedova, che risiedeva in via
Virgilio in Sant'Arpino, e non in Succivo, come erroneamente indicato in ricorso, che la zia non era affetta da diabete e Alzheimer, come erroneamente dedotto ex adverso; deduceva che la ricorrente, a seguito del colloquio, aveva concordato con la zia l'assistenza per 3 notti alla settimana dalle ore 20 alle ore 8 per la somma di euro 750 euro mensili, con un periodo di prova iniziale;
che nei restanti giorni dormiva la resistente con la zia;
che sin da subito aveva riscontrato comportamenti inappropriati della ricorrente ma che la zia solo a seguito di un episodio accaduto il 31 dicembre aveva deciso di interrompere il periodo di prova;
che veniva corrisposto alla il pagamento del PT mese di prova ma che la stessa si rifiutava di riconsegnare le chiavi dell'appartamento; che nel gennaio 2020 la resistente consegnava alla ricorrente euro 800,00 per ottenere la restituzione delle chiavi, sempre effettuando il relativo prelievo dal conto della zia;
che il lavoro era stato svolto per la sola mensilità di dicembre per un totale di 36 ore e nulla era quindi dovuto a titolo di differenze retributive né di indennità di preavviso, atteso l'esito sfavorevole del periodo di prova. Concludeva quindi per accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, e, in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese. Tentata invano la conciliazione, venivano sentite le parti ed ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'esito, la causa veniva rinviata per la decisione e, disposta la trattazione scritta per l'udienza ex art.127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata.
Al di là delle imprecisioni e inesattezze relative al medesimo nome della assistita, indicata in ricorso come nonché del luogo di residenza, meglio specificate solo in sede di libero Per_1
interrogatorio, rileva il Tribunale che la contestazione sollevata dalla resistente impone di esaminare, in via preliminare, il profilo della legittimazione passiva, rectius della titolarità passiva del rapporto allegato.
Evidentemente, con tale impropria espressione la convenuta ha inteso contestare la titolarità passiva del rapporto dedotto, ossia la propria qualità di debitrice degli importi richiesti a titolo di differenze retributive.
La legittimazione ad agire, dal lato attivo e passivo, è invece una condizione dell'azione, la cui sussistenza deve sempre essere valutata dal giudice anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo;
consiste, dal lato attivo, nella coincidenza tra il soggetto che si afferma titolare del diritto e il soggetto che propone l'azione; dal lato passivo, nella coincidenza tra colui che dall'attore viene affermato soggetto passivo del rapporto e il soggetto nei cui confronti è proposta l'azione; il suo difetto conduce ad una pronuncia in rito ostativa dell'esame del merito della domanda (cfr., da ultimo,
Cass. 14468/2008; 8040/2006; 13403/2005).
Nel caso di specie, vi è perfetta coincidenza tra l'affermato soggetto passivo del rapporto sostanziale e quello poi evocato in giudizio.
Altro, invece, è sostenere, come fa la convenuta, di non essere tenuta all'adempimento della prestazione dedotta per non essere l'effettivo datore di lavoro della ricorrente, poiché tale questione impone l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale e, quindi, attiene al merito della lite.
Sostiene infatti la di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato con la CP_1
ricorrente, non avendo mai assunto la stessa quale badante della zia;
afferma, in contrario, che la sarebbe stata assunta direttamente dalla zia, anziana ma capace di intendere e di volere. PT
Sul punto, l'unica teste escussa per la ricorrente non ha riferito circostanze dalle quali si possa evincere - ex se - la prova dell'esistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la resistente.
Non può difatti essere attribuita valenza probatoria alle circostanze che la teste dichiara di avere appreso dalla stessa ricorrente. Al riguardo, è difatti principio consolidato quello per cui la deposizione de relato ex parte actoris, da sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, mentre può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (cfr. Cass.8358/2007; 1109/2006).
I testimoni de relato actoris, infatti, depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
da essi vanno distinti i testi de relato in genere, i quali depongono, invece, su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, sicché la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, ma ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass.43/1998; 19774/2003).
Ciò premesso, nella fattispecie in disamina, come accennato, la teste escussa per la ricorrente riferisce sulla durata e sulle modalità di espletamento del rapporto riportando quanto riferitole dalla medesima ricorrente “…la sig.ra diceva alla che cosa doveva fare, lo so perché la mi CP_1 PT PT diceva che l'unica che si prendeva cura della zia era la sig.ra . La mi diceva che la CP_1 PT
sig.ra le diceva cosa fare). CP_1
Anche in ordine agli orari osservati, rileva il Tribunale che la teste riferisce di circostanze apprese solo de relato, in quanto riferitele dal figlio, che accompagnava al lavoro la (“me lo diceva PT mio figlio che l'accompagnava)”, soggetto che non è stato indicato come teste né in ricorso, né all'esito di tali dichiarazioni testimoniali, e che avrebbe invece potuto, in ipotesi, suffragare tali dichiarazioni.
Osserva lo scrivente giudice quindi che la testimonianza, nella limitata parte che resta utilizzabile a seguito escludendo quanto appreso de relato, è poco credibile e poco circostanziata per giustificare l'accoglimento della domanda.
Non appare difatti credibile che il pagamento della venisse effettuato presso il suo domicilio PT
(circostanza, questa, neppure allegata in ricorso né dichiarata dalla ricorrente al libero interrogatorio),
e non, invece, presso l'abitazione della assistita, pacificamente frequentata dalla resistente che, anche a detta della teste, “era l'unica parente che si prendeva cura della zia”. Del pari, anche quanto riferito dalla teste relativamente ad un episodio in cui si sarebbe recata nell'appartamento della ricorrente in quanto la stessa non rispondeva al telefono, non risulta circostanziato in ordine al profilo temporale.
Pertanto, pur considerando che, per altro verso, l'unico teste escusso per la resistente, , Testimone_1
è il marito della , e che dunque le sue dichiarazioni sono valutate con particolare rigore CP_1
(secondo quanto ribadito, in particolare, dalle pronunce della Corte di Cassazione n. 17630/2010 e n.
17384/2004), considerati gli oneri probatori che, secondo i principi generali in materia, gravano sulla parte, e quindi sul lavoratore, che agisce in giudizio ex art. 2697 c.c., e che, in caso di dichiarazioni contrastanti o comunque non convincenti dei testi escussi per una parte o per l'altra, in caso di dubbio, sono sopportate da parte ricorrente.
Anche dal punto di vista documentale non sono stati forniti elementi idonei a supportare le dichiarazioni rese, avendo la parte allegato al ricorso solo il CCNL di categoria e la lettera di messa in mora.
Emerge in definitiva, per tutto quanto esposto e considerato, l'assenza di elementi istruttori pregnanti per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il cui onere della prova grava, lo si ribadisce, sulla parte che agisce in giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Aversa, 15/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo