Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 1024/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n.1024/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente, in via CE TI, n. 40, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Neri, con studio in Melito di Porto
Salvo (RC), in via Papa Luciani, n. 6, presso il quale è elettivamente domiciliato
Appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
ed ivi residente in G. Verdi, n. 5 C.F._2
1
, nato a [...] P.S. il 12.02.1968, c.f. Controparte_2 C.F._3
e residente in [...]4 San Venanzio Maranello,
Modena
Latorre Natalia, nata a [...] P.S. il 10.02.1971, c.f. C.F._4
e residente in [...], Fiorano Modonese,
[...]
, nato a [...] P.S. il 30.10.1976, c.f. Controparte_3 C.F._5
e residente in [...], Messina, quali eredi legittimi di , nato a [...] P.S. il 06.05.1936 e ivi residente in Persona_1
via G. Verdi, n. 5, c.f. C.F._6
, nato a [...] P.S. il 29.09.1940, ed ivi residente in [...]
Stadio, n.55, c.f. C.F._7
nato a [...] il [...] Controparte_2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_3
via P. Vitale, n.16, c.f. C.F._8
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_4
via Madonnuzza, n. 21, c.f. C.F._9
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_5
Condofuri, via Duca D'Aosta, n. 67 c.f. C.F._10
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
M. Centola 10/A, c.f. , in qualità di eredi legittimi di C.F._11 Per_2
, nato a [...] P.S. il 3.9.1927, c.f. e
[...] C.F._12
deceduto il 16.12.1997 e di , deceduta in corso di causa in data Persona_3
01.03.2020,rappresentati e difesi dall'avv. , c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa C.F._13
sito in Melito di P.S., in via Andrea Costa, n. 22
nonché contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
residente a [...] C.F._14
nato a [...] il [...], c.f. , CP_6 C.F._15
residente in [...] Lesa (No)
nata a [...] il [...], c.f. Parte_6
C.F._16
2 Corte d'Appello
, nata aTivoli il 5.09.1963, c.f. , residente a Parte_7 C.F._17
Arona, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio presso lo studio dell'avv.
Raffaella Crucitti
Appellati
nonché nei confronti di
, nato il [...] CP_7
, nato il [...] Persona_4
, nato il [...] Persona_5
nato il [...] Controparte_2
, nato il [...] Parte_8
, nato il [...] Parte_9
, nato il [...] CP_8
nata il [...] CP_9
nato il [...] Controparte_10
, nato il [...] CP_11
, nato l'[...] Controparte_12
, nata il [...] Controparte_13
, nata il [...], quale erede di Controparte_14 [...]
[...]
, nato il [...], e , Persona_6 Parte_10
nato il [...], quali eredi di e Per_7 Controparte_15
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
3 Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.12.2008, Parte_1
citava in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione staccata di
Melito di Porto Salvo, i convenuti per l'accertamento dell'usucapione ordinaria, in virtù del possesso pacifico, continuato, ininterrotto, ultraventennale - e prima di lui della sua dante causa a titolo universale - Controparte_16
degli immobili siti in Melito di Porto Salvo, al Rione Strascinato (oggi via
CE TI), costituenti nel catasto terreni la particella n. 470 del foglio di mappa 43 e nel catasto fabbricati le particelle n. 669, subalterni 1 e 2, n. 677
e n. 471, subalterni 1 e 2.
In particolare, l'attore vantava diritti pari a 9/24 sugli immobili costituenti la particella n. 470, n. 669 sub 1 e 2 e n. 677 del foglio di mappa 43 e diritti pari a 15/24 sulla particella n. 471, sub 1 e 2.
A dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, l'attore ha chiesto l'escussione del teste , il quale è stato querelato Testimone_1
dai convenuti in data 18.05.2012, per la non veridicità delle asserzioni CP_2 rilasciate all'udienza del 27.02.2012.
Il procedimento di querela è stato archiviato, per l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta da persona non legittimata.
- Eccezione e difesa di parti convenute
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda dell'attore relativa CP_2
al fabbricato catastalmente indicato con particella n. 471, foglio di mappa 43, sub 1, cat. A/5, classe 3, consistenza 1,5 vani, deducendo che né la defunta né hanno mai esercitato alcun tipo di Controparte_16 Parte_1
possesso e/o di detenzione sul predetto immobile.
Hanno fatto presente che l'immobile era posseduto da e Controparte_2
fino alla data del loro decesso, avvenuto Persona_8 rispettivamente il 23.02.1971 e il 24.12.1977, e che in seguito l'immobile in questione è stato nella disponibilità degli eredi di e Controparte_2
. Persona_8
4 Corte d'Appello
Inoltre, hanno osservato che sino al 2002 l'immobile era stato utilizzato quale residenza estiva da , figlio di Persona_6 [...]
, deceduto il 18.12.1965, residente a [...], unitamente alla sua Per_4
famiglia.
In seguito, l'immobile non è stato più agibile.
Hanno fatto presente che è stata cancellata Controparte_16 dall'anagrafe del Comune di Melito di P.S., in quanto si è trasferita in Francia;
in data 12.09.1969 è stata nuovamente iscritta all'anagrafe del Comune di
Melito di P.S. sino 17.02.1983, data di trasferimento al Comune di Marino e in data 18.07.1991 è stata iscritta di nuovo all'anagrafe del Comune di Melito di
P.S. sino alla data della morte avvenuta il 15.12.2007.
Le vie di residenza della stessa nel Comune di Melito di P.S. erano le seguenti: via Strascinato 7 e via CE TI 40.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.04.2009, si è costituito
, figlio di , sorella di , CP_17 Persona_6 Controparte_16
dichiarando che la madre aveva acquistato dalla sorella Parte_7 CP_16 in data 11.08.1981 la quota di immobile pari a ¼ dell'immobile censito 471 sub 1 mentre era già proprietaria per 1/24 del sub in virtù della successione del padre . CP_2
Ha dedotto che aveva apportato migliorie all'immobile in Parte_7
questione, di cui si è occupato in seguito il figlio , il quale, sebbene Per_4
vivesse a Novara, trascorreva le vacanze estive in Calabria.
Ha concluso, dunque, che la zia non aveva avuto né l'animus CP_16 possidendi né il corpus dell'immobile, stante i continui cambi di residenza effettuati.
- Provvedimento impugnato
Il
Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 747/2019 pubbl. il ha rigettato la domanda dell'attore, non essendo risultata 17/05/2019, sufficiente la prova, dal momento che ha cercato di provare Parte_1
genericamente la presenza sua e della zia ma la Controparte_16
circostanza è stata smentita da vari testi.
- Motivi d'appello
5 Corte d'Appello
propone appello avverso la sentenza n. 747/2019 del Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, censurando la parte in cui il giudice di prime cure si è pronunciato soltanto con riferimento alla particella n. 470, sub 1 e 2 del foglio 43 di mappa, omettendo il fatto che l'attore voleva ottenere il riconoscimento della proprietà su due distinti beni.
Oltre a ciò, infatti, l'appellante, in relazione ai subalterni 1 e 2 della particella n. 669, alla particella n. 677 e alla particella n. 470 nel Catasto Terreni, nel medesimo foglio di mappa 43, aveva chiesto il riconoscimento dell'acquisto dei diritti di proprietà pari a 9/24 indivisi per intervenuta usucapione ordinaria, nella sua qualità di successore a titolo universale di , Controparte_16
potendo unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti
(secondo quanto disposto dall'art. 1146 c.c.).
Di contro, non vi è stata alcuna contestazione da parte dei convenuti in merito ai beni indicati nel foglio 43 di mappa con subalterni 1 e 2 della particella n.
669, la particella n. 677 e la particella n. 470.
- Eccezioni e difese degli appellati
Con comparsa di costituzione e risposta datata 8.4.2020, i convenuti CP_2 contestano l'appello in ogni sua parte.
Eccepiscono la definitività del capo della sentenza di condanna di Pt_1
al pagamento delle spese processuali sostenute dagli stessi appellati,
[...]
in quanto non oggetto di specifico gravame, rilevandone pertanto il passaggio in giudicato.
I convenuti , , e , Controparte_5 CP_6 Parte_6 Parte_7 eredi di , eccepiscono la nullità dell'atto di citazione per la CP_17 violazione della vocatio in ius, a seguito dell'ordinanza del 23.07.2020, con la quale il Collegio ha concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e l'appellante non ha rinotificato, non ottemperando all'ordinanza anzidetta.
Gli eredi di chiedono alternativamente l'estromissione e CP_17
l'estinzione del giudizio, la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori.
***
6 Corte d'Appello
1.- Sull'eccezione di estinzione
1. I convenuti , e Controparte_5 CP_6 Parte_6 [...]
, eredi di eccepiscono l'estinzione del giudizio Pt_7 CP_17
d'appello in quanto l'appellante non ha eseguito l'ordinanza del 23.07.2020, con la quale il Collegio ha concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
2. L'eccezione è infondata.
Con l'ordinanza del 31 luglio 2020, questa Corte, in applicazione dell'art. 164 commi 1, 2 e 3 c.p.c., ha fissato nuova udienza nel rispetto del termine a comparire «per quanto attiene alla parte costituita che ne ha dedotto l'inosservanza».
La “parte costituita” che aveva dedotto l'inosservanza del termine a comparire erano gli eredi di ( , , CP_17 Controparte_5 CP_6 Pt_6
e ).
[...] Parte_7
Quindi il termine perentorio assegnato dall'ordinanza predetta all'appellante per la rinnovazione della citazione non riguardava gli eredi di
[...]
, già costituiti, ai quali invece è stato concesso un termine a difesa, CP_17
con il rinvio ad altra udienza.
L'eccezione è pertanto infondata.
2.- Nel merito
1. chiede il riconoscimento dell'acquisto per usucapione del Parte_1
diritto di proprietà dei 9/24 in relazione ai beni riportati in catasto alle particelle n. 669, sub 1 e 2, n. 677, n. 470 del foglio di mappa 43 e del diritto di proprietà dei 15/24 sull'immobile sito nella particella n. 471, sub 1 e 2.
2.Trova quindi applicazione il principio secondo cui «Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di
7 Corte d'Appello
obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore»
(Cass. n. 33453/2023; Cass. n. 9100/2018).
Nel caso in specie, inoltre, tale principio va inteso in modo ancor più rigoroso, in quanto la lite intercorre tra parti legate da rapporti di natura personale- familiare.
Infatti secondo la giurisprudenza, «La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti;
la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula, comunque, la sussistenza di un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere e possedere in via esclusiva» (Cass. n. 3493/2024).
3. Ciò puntualizzato in diritto, nella fattispecie in esame non è stata acquisita idonea prova di atti inoppugnabilmente incompatibili con il compossesso dei comproprietari dei beni per cui è causa, per un periodo di almeno venti anni.
Ancor pima non è stata operata da parte dell'attore idonea allegazione dei presupposti per l'usucapione, non essendo stati indicati in modo circostanziato atti incompatibili con il compossesso degli altri comproprietari.
Comunque, non è emersa prova sufficiente di atti di esercizio del possesso per oltre 20 anni da parte dell'attore e della dante causa.
L'unico teste che conferma della detenzione dell'attore e della dante causa è
, sentito all'udienza del 17.02.2012. circostanza Testimone_1
smentita dagli altri testi.
Ma in ogni caso il teste non ha riferito circostanze comprovanti atti Tes_1
– dell'attore e della dante causa – incompatibili con il compossesso degli altri comproprietari.
Altri testi hanno smentito l'esercizio di atti configurabili come possesso da parte di e . Controparte_16 Parte_1
Il teste ha affermato che «né la defunta né Testimone_2 Controparte_16 il hanno mai posseduto ed utilizzato l'unità immobiliare sita al primo Parte_1 piano in via Strascinato, oggi via CE TI.
8 Corte d'Appello
Inoltre, preciso di aver chiesto, su delega del Pastore Evangelico Dott. , Persona_9
a di comperare l'immobile suddetto per demolire e costruire la chiesa Controparte_16 evangelica. La stessa rispose che l'immobile apparteneva agli eredi (ud. CP_2
24.05.2012).
La teste ha riferito che e Testimone_3 Controparte_16 Parte_1 non hanno mai abitato il piano terra dell'immobile per cui è causa» (ud. 24.05.2012).
Il teste ha dichiarato che «Fino all'anno 2002 l'immobile è stato Testimone_4 utilizzato ed abitato da residente a [...], quale Persona_6 residenza estiva, unitamente alla famiglia.
Nell'immobile sito al primo piano sono state eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dai figli , figlio di e . Persona_1 Controparte_2 Persona_8
Né la defunta né hanno mai posseduto ed utilizzato Controparte_16 Parte_1
l'unità immobiliare sita al primo piano sulla via CE TI. Preciso che l'immobile non
è più agibile da diversi anni» (ud. 27.02.2012).
Anche dalla testimonianza resa da risulta l'inesistenza dei Testimone_5 presupposti per usucapione in favore dell'attore.
Il teste ha reso la seguente dichiarazione: «l'immobile suddetto posto al primo piano con terrazza è stato sempre posseduto dai coniugi e Controparte_2 Persona_8 ed è rimasto tutt'oggi nel pieno possesso esclusivo dei loro figli e dei loro eredi. Posso dire che fino all'epoca della morte di ho quasi sempre mangiato presso Persona_8
l'abitazione, cioè nell'immobile sito in Melito di P.S. al rione Strascinato oggi CE TI
e posta al primo piano […] Inoltre, l'immobile sito al Rione Strascinato, oggi CE TI in Melito di P.S. e posto al primo piano con terrazza oggi non è più agibile» (ud.
8.5.2013).
Inoltre è da escludersi che sia maturato il ventennio necessario per l'usucapione. Infatti dal certificato storico di residenza di CP_16
, risulta che la stessa in data 18.07.1991 si è trasferita dal Comune di
[...]
Marino al Comune di Melito di Porto Salvo sino alla data della morte avvenuta il 15.12.2007.
Dal 1991 non sono decorsi venti anni al momento della domanda in oggetto.
Dunque non sono ravvisabili i presupposti per l'usucapione.
4. L'appellante osserva che nessuna contestazione è stata mossa da tutti i convenuti in ordine al possesso dell'attore e della dante causa CP_18
9 Corte d'Appello
Latorre relativo all'immobile riportato in catasto al foglio n. 43 particelle nn.
669 sub 1 e 2, n. 677 e riportato nel catasto terreni al foglio n. 43 particella
470.
4.1. L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo si rileva che il possesso utile per l'usucapione chiesta in domanda è stato contestato da . CP_17
In secondo luogo, va rilevato che comunque nell'atto introduttivo di primo grado non vi era una chiara e puntuale distinzione degli atti posti in essere dall'attore e dalla dante causa nei distinti immobili. Si discorre infatti genericamente di comprensorio di fabbricati, senza descrivere in modo sufficientemente circostanziato e distinto gli atti costituenti esercizio del possesso esclusivo sui vari immobili.
L'allegazione generica preclude l'operatività del principio di non contestazione specifica (Cass. n. 26908/2020).
Una contestazione, come detto, era stata formulata da . CP_17
Inoltre vale anche per i predetti beni quanto già rilevato circa la mancanza –
o comunque insufficienza – dell'allegazione di atti incompatibili con il compossesso degli altri comproprietari.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
3.- Spese processuali
Si ravvisano – in considerazione della prova incerta emersa dall'istruttoria – giusti motivi per compensare le spese processuali del secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti.
Va considerata in proposito l'inapplicabilità ratione temporis della nuova versione dell'art. 92 c.p.c., che prescrive specifiche ragioni per compensare le spese processuali.
Nei confronti delle parti contumaci va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado.
4.- Doppio del contributo unificato
10 Corte d'Appello
A seguito del rigetto integrale dell'appello, in conformità con quanto statuito da Cass., Civ., S.U. n. 4315/2020, poiché il presente giudizio d'appello è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 747/2019 del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, così provvede:
- rigetta l'appello;
-
compensa interamente le spese processuali del secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e gli appellati contumaci;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 17.6.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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