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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/10/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IA IO Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. EL LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 253/2024, promossa in grado di appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Santa Maria Capua Vetere, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Roccasalva Capasso, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
Sottocorno n.52, presso lo studio dell'avv. UG Barile, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Lorenzo Scofone;
appellata
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: garanzia a prima richiesta – mediazione obbligatoria
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
- in rito ed alla luce di quanto evidenziato in punto di diritto, in annullamento e/o riforma della sentenza n. 5146/2023 del Tribunale di Milano, accogliere l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata nel giudizio R.G. n. 46790/2019 dall'opponente, odierna appellante, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dall' in primo grado in CP_2
ragione della mancata realizzazione della condizione di procedibilità prevista ex art. 5 del D.Lgs. n.
28 del 2010;
- per l'effetto dell'improcedibilità dell'azione, alla luce di quanto evidenziato in punto di diritto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 15329/2019;
- per l'effetto, in ragione della questione in rito e stante l'improcedibilità del processo di primo grado (complessivamente inteso), annullare e/o dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 5146/2023 per la restante parte in cui è entrata nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15329/2023 e delle relative conclusioni del
P.Q.M.
che di seguito si riportano: “rigetta
l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 15329\2019, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC….” e “condanna la in persona del Controparte_3
legale rapp. p.t., al pagamento in favore della Controparte_2 delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.”;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo signor Giudice respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
pagina 2 di 11 previa la conferma dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale:
rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto meglio espresse in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata.
in ogni caso:
previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare a Controparte_4
pagare ad la somma Controparte_2 indicata nel decreto ingiuntivo opposto di € 110.601,04 in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
15329/2019 e con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso di
[...]
(oggi, ), le ingiungeva il Controparte_2 Controparte_1
pagamento di euro 110.601,04 per sorte capitale, oltre interessi e spese di procedura, in virtù
della polizza fideiussoria n. 492653, escussa dal beneficiario AGEA e in favore del quale la
Compagnia di Assicurazione aveva eseguito i pagamento richiesti.
2. Parte opponente, in particolare, allegava quanto segue:
- di avere concluso un contratto di affitto di un fondo rustico in Liberi e Dragoni (CE), della durata di quindici anni, dal 7.2.2013 al 6.2.2028;
pagina 3 di 11 - di avere chiesto, in data 6.3.2013, l'erogazione di contributi, all'
[...]
per la ristrutturazione e la riconversione Controparte_5 dei vigneti alla coltivazione delle “barbatelle” finalizzate alla produzione di vino, per una superficie totale di 78.229 mq.;
- che, a tale fine, era stato chiesto il rilascio di garanzia autonoma a prima richiesta per euro
110.601,04 (pari al 120% del contributo);
- che, quindi, venne sottoscritta polizza fideiussoria n. 492653 con
[...]
; Controparte_2
- che i contributi venivano erogati nella misura di euro 92.167,53;
- che, solo successivamente, la medesima appellante apprendeva che il fondo era sottoposto a procedura espropriativa immobiliare e che era stato nominato, nell'anno 2014, un custode giudiziario;
- che chiedeva una proroga di dodici mesi, ad Agea, per l'esecuzione dei lavori sul fondo – la cui scadenza era prevista per il 31.07.2016 - stante la ravvisata “causa di forza maggiore”;
- che, peraltro, con provvedimento 23.01.2017 prot. n. 44373, AGEA chiedeva la restituzione dei contributi erogati (= euro 110.601,04);
- che, avverso tale provvedimento, veniva instaurato un giudizio civile avanti al Tribunale di
Napoli;
- che, nel frattempo, AGEA escuteva la garanzia a prima richiesta e la Compagnia di
Assicurazione, nonostante fosse stata diffidata dal procedere al pagamento, versava tali somme di denaro, in data 28.03.2019.
3. Su tali basi, l'opponente instava: in via preliminare, per la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente avanti al Tribunale di Napoli, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. La Compagnia di Assicurazione si costituiva nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 5146/2023 pubblicata Tribunale di Milano in data 21.06.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
pagina 4 di 11 “rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 15329/2019, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC”;
“per l'effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna la in Controparte_3
persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.500,00 per onorario,
[...] oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge”.
6. La motivazione della sentenza di primo grado si può riassumere come segue.
(i) Innanzi tutto, l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata da parte opponente per il non corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, veniva ritenuta non fondata, in quanto risultava ex actis l'avvenuto conferimento, da parte della
Compagnia di Assicurazione, di “procura per il procedimento di mediazione” in favore dell'avv. UG Barile - con facoltà di farsi sostituire, così come era in concreto avvenuto, essendo comparsa in mediazione l'avv. Valentina Iacobellis;
(ii) nel merito, la garanzia rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione era riferibile allo schema contrattuale del “contratto autonomo di garanzia”, con diritto di rivalsa, da parte del garante nei confronti del debitore, una volta effettuato il pagamento richiesto;
di conseguenza, atteso che vi era prova documentale dell'avvenuto versamento delle somme indicate, si rilevava che: “ogni eccezione dell'opponente è inammissibile e va rigettata” (pg. 7 sentenza);
(iii) in ogni caso, non vi era prova che la Compagnia di Assicurazione avesse motivo per poter valutare come “illegittima” l'escussione della garanzia da parte di AGEA;
(iv) inoltre – si sottolineava - la procedura esecutiva immobiliare era stata avviata, su tale fondo rustico, già in data 13.09.2011 e, quindi, “prima” della richiesta del contributo, tale che si trattava di circostanza conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte della medesima società opponente;
(v) infine, non si ravvisavano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. e, in particolare, il pericolo di contrasto fra giudicati: laddove la Società agricola fosse risultata vittoriosa nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Napoli, la stessa avrebbe avuto diritto a pagina 5 di 11 ripetere le somme già versate dalla Compagnia di Assicurazione nei confronti del beneficiario (citando SS.UU. Civili 3974/2010).
7. ha proposto appello, avverso la sentenza n.5146/2023, per Parte_3
i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Erroneita' della sentenza di primo grado – violazione art. 5 del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 – violazione art. 83 c.p.c. – violazione dei principi di diritto formatisi in giurisprudenza
in sedes materiae - improcedibilità della domanda attorea azionata in primo grado – mancato avveramento della condizione di procedibilità”.
II^ MOTIVO “– segue: violazione delle norme richiamate sub i – ulteriore profilo di rilevanza ai fini della sentenza appellata - conseguenza della improcedibilità della domanda attorea azionata in primo grado per mancato avveramento della condizione di procedibilità”.
8. (già si è Controparte_1 Controparte_2 costituita nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare per l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
9. All'udienza di prima comparizione celebrata in data 8 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del
24 settembre 2025.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve essere preliminarmente esaminata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per non avere parte appellante indicato “in modo Controparte_1 chiaro, sintetico e specifico” “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
pagina 6 di 11 L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo
della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare,
argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
II. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere adeguatamente valutato: 1 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 11 - che l'avv. Valentina Iacobellis, presente all'incontro in mediazione in sostituzione dell'avv.
UG RI, non fosse munita di “procura speciale sostanziale”;
- inoltre, che la medesima era stata era stata delegata dall'avv. UG Barile il quale, a sua volta, non era stato delegato in virtù di “procura speciale sostanziale”, ma con “scrittura privata autenticata dal difensore”.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, poiché logicamente connessi, con il quale l'appellante deduce che – in conseguenza degli indicati profili di doglianza - non si sia avverata la condizione di procedibilità e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
15329/2019 debba essere revocato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Si osserva che, nel caso in esame, la procedura di mediazione si svolgeva nell'anno 2020
(così: “verbale di incontro in mediazione del 10.12.2020” prodotto dall'opponente in primo grado).
La formulazione dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in Legge
98/2013 e ratione temporis applicabile, era la seguente:
“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8473/2019 – affrontando la controversa questione circa la necessità che la parte partecipi personalmente in mediazione o se possa farsi sostituire dal difensore e, nell'affermativa, con il rispetto di quali formalità – ha, tra l'altro, affermato i seguenti principi di diritto.
Innanzi tutto, si è evidenziato che la parte possa farsi sostituire in mediazione, in quanto, ove la legge intende non consentirlo, lo prevede espressamente – (richiamandosi, a titolo di esempio, il disposto di cui agli artt. 231, 232 c.p.c. nella parte in cui prevedono che, in relazione all'interrogatorio formale, “La parte interrogata deve rispondere personalmente”).
Inoltre, al fine di farsi sostituire in mediazione, la parte deve conferire “procura speciale sostanziale”; pertanto, non è a tale fine idonea la “procura alle liti”, anche laddove preveda il conferimento di ampi poteri al difensore, come ad es. quello di transigere e conciliare.
pagina 8 di 11 Ancora: la procura speciale sostanziale non può essere autenticata dal difensore non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 83 c.p.c.
Infine, si è specificato che la condizione di procedibilità si considera avverata qualora le parti, al primo incontro, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Tale pronuncia ha anche confermato che ciò che rileva, ai fini del valido conferimento della procura sostanziale, è che – al delegato – siano stati conferiti ampi poteri, senza limitazioni, per potere conciliare e che il medesimo sia a conoscenza dei fatti controversi (nello stesso senso Cass. Civ.,
III, 31.5.2025, n. 14676 che ha anche escluso che, nella procura così conferita, si debba fare riferimento espresso ad una specifica controversia, evidenziando che le disposizioni in tema di “condizione di procedibilità” non devono essere interpretate in modo tale da rendere eccessivamente difficoltoso l'accesso alla giurisdizione).
II.B. Con riferimento al caso di specie, si osserva che la Compagnia di Assicurazione conferiva
“procura per il procedimenti mediazione” all'avv. UG Barile (con il potere di farsi sostituire), quale procura avente natura “sostanziale”, in quanto conferita separatamente dalla procura alle liti4.
Orbene, per quanto la sottoscrizione del delegante sia stata “autenticata” dal difensore e, dunque,
l'autentica sia inefficace – in ragione dei principi di diritto già evidenziati – questa Corte osserva che, in ogni caso, fosse sufficiente e idonea la sola “scrittura privata non autenticata” affinchè la parte potesse essere rappresentata in mediazione. Invero, secondo l'orientamento interpretativo che appare preferibile, a tali fini, la procura sostanziale richiede la stessa forma dell'atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392
c.c.).
Quindi – in linea generale – l'autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio
o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all'atto da compiere - come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643
c.c.
Tale interpretazione è avvalorata dal disposto di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. 28/2010 (in vigore nell'anno 2020) e in base al quale “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”; nonché dall'art. 11 ultimo comma, d.lgs. cit. e che era così formulato: “Se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L'opposta interpretazione – così come auspicata da parte appellante – e cioè la necessaria autenticazione della sottoscrizione del delegante posta in calce alla procura sostanziale rilasciata al delegato, non appare convincente, in quanto non era prevista dalla Legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura”5.
III. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 5 Nel senso indicato da questa Corte si richiamano, nell'ambito della giurisprudenza di merito: Tribunale Milano, sentenza n. 7869/2023; Tribunale Torino, sentenza n. 6385/2024; C.A. Napoli, sentenza n. 1994/2024.
Inoltre, si segnala, da un punto di vista normativo, che il novellato art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, così come modificato con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 25.01.2025 (il correttivo alla Legge Cartabia) – fugando ogni dubbio a riguardo – abbia previsto quanto segue:
“la delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma
7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (…)».
pagina 10 di 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri compresi fra i minimi e i medi tariffari, in ragione dell'unica questione trattata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_3 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n.5146/2023 pubblicata dal CP_1
Tribunale di Milano in data 21.06.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre al
[...]
rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di Parte_3
[...
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL LO IA IO
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Risultando la stessa del seguente tenore:
PROCURA PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (Persona giuridica) –
Io sottoscritto Dott. nato a [...] il [...] (C.F. ), nella mia Parte_4 C.F._1 qualità di Consigliere Delegato di , con sede in CP_2 Controparte_2
Milano, Via Mecenate 90 (P. IVA , delego l'avv. UG Barile nato a [...] il [...] (C.F P.IVA_2
), con studio in Milano, Via P. Sottocorno n. 52 (P.IVA a rappresentare e assistere C.F._2 P.IVA_3 detta società/ente nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano tra
[...]
e , avente ad Controparte_2 Parte_1 oggetto “azione di rivalsa della Compagnia garante solvente”, conferendogli ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica, a conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, a sottoscrivere
l'accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato”. pagina 9 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IA IO Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. EL LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 253/2024, promossa in grado di appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Santa Maria Capua Vetere, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Roccasalva Capasso, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
Sottocorno n.52, presso lo studio dell'avv. UG Barile, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Lorenzo Scofone;
appellata
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: garanzia a prima richiesta – mediazione obbligatoria
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
- in rito ed alla luce di quanto evidenziato in punto di diritto, in annullamento e/o riforma della sentenza n. 5146/2023 del Tribunale di Milano, accogliere l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata nel giudizio R.G. n. 46790/2019 dall'opponente, odierna appellante, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dall' in primo grado in CP_2
ragione della mancata realizzazione della condizione di procedibilità prevista ex art. 5 del D.Lgs. n.
28 del 2010;
- per l'effetto dell'improcedibilità dell'azione, alla luce di quanto evidenziato in punto di diritto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 15329/2019;
- per l'effetto, in ragione della questione in rito e stante l'improcedibilità del processo di primo grado (complessivamente inteso), annullare e/o dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 5146/2023 per la restante parte in cui è entrata nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15329/2023 e delle relative conclusioni del
P.Q.M.
che di seguito si riportano: “rigetta
l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 15329\2019, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC….” e “condanna la in persona del Controparte_3
legale rapp. p.t., al pagamento in favore della Controparte_2 delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.”;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo signor Giudice respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
pagina 2 di 11 previa la conferma dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale:
rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto meglio espresse in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata.
in ogni caso:
previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare a Controparte_4
pagare ad la somma Controparte_2 indicata nel decreto ingiuntivo opposto di € 110.601,04 in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
15329/2019 e con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso di
[...]
(oggi, ), le ingiungeva il Controparte_2 Controparte_1
pagamento di euro 110.601,04 per sorte capitale, oltre interessi e spese di procedura, in virtù
della polizza fideiussoria n. 492653, escussa dal beneficiario AGEA e in favore del quale la
Compagnia di Assicurazione aveva eseguito i pagamento richiesti.
2. Parte opponente, in particolare, allegava quanto segue:
- di avere concluso un contratto di affitto di un fondo rustico in Liberi e Dragoni (CE), della durata di quindici anni, dal 7.2.2013 al 6.2.2028;
pagina 3 di 11 - di avere chiesto, in data 6.3.2013, l'erogazione di contributi, all'
[...]
per la ristrutturazione e la riconversione Controparte_5 dei vigneti alla coltivazione delle “barbatelle” finalizzate alla produzione di vino, per una superficie totale di 78.229 mq.;
- che, a tale fine, era stato chiesto il rilascio di garanzia autonoma a prima richiesta per euro
110.601,04 (pari al 120% del contributo);
- che, quindi, venne sottoscritta polizza fideiussoria n. 492653 con
[...]
; Controparte_2
- che i contributi venivano erogati nella misura di euro 92.167,53;
- che, solo successivamente, la medesima appellante apprendeva che il fondo era sottoposto a procedura espropriativa immobiliare e che era stato nominato, nell'anno 2014, un custode giudiziario;
- che chiedeva una proroga di dodici mesi, ad Agea, per l'esecuzione dei lavori sul fondo – la cui scadenza era prevista per il 31.07.2016 - stante la ravvisata “causa di forza maggiore”;
- che, peraltro, con provvedimento 23.01.2017 prot. n. 44373, AGEA chiedeva la restituzione dei contributi erogati (= euro 110.601,04);
- che, avverso tale provvedimento, veniva instaurato un giudizio civile avanti al Tribunale di
Napoli;
- che, nel frattempo, AGEA escuteva la garanzia a prima richiesta e la Compagnia di
Assicurazione, nonostante fosse stata diffidata dal procedere al pagamento, versava tali somme di denaro, in data 28.03.2019.
3. Su tali basi, l'opponente instava: in via preliminare, per la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente avanti al Tribunale di Napoli, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. La Compagnia di Assicurazione si costituiva nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 5146/2023 pubblicata Tribunale di Milano in data 21.06.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
pagina 4 di 11 “rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 15329/2019, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC”;
“per l'effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna la in Controparte_3
persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 3.500,00 per onorario,
[...] oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge”.
6. La motivazione della sentenza di primo grado si può riassumere come segue.
(i) Innanzi tutto, l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata da parte opponente per il non corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, veniva ritenuta non fondata, in quanto risultava ex actis l'avvenuto conferimento, da parte della
Compagnia di Assicurazione, di “procura per il procedimento di mediazione” in favore dell'avv. UG Barile - con facoltà di farsi sostituire, così come era in concreto avvenuto, essendo comparsa in mediazione l'avv. Valentina Iacobellis;
(ii) nel merito, la garanzia rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione era riferibile allo schema contrattuale del “contratto autonomo di garanzia”, con diritto di rivalsa, da parte del garante nei confronti del debitore, una volta effettuato il pagamento richiesto;
di conseguenza, atteso che vi era prova documentale dell'avvenuto versamento delle somme indicate, si rilevava che: “ogni eccezione dell'opponente è inammissibile e va rigettata” (pg. 7 sentenza);
(iii) in ogni caso, non vi era prova che la Compagnia di Assicurazione avesse motivo per poter valutare come “illegittima” l'escussione della garanzia da parte di AGEA;
(iv) inoltre – si sottolineava - la procedura esecutiva immobiliare era stata avviata, su tale fondo rustico, già in data 13.09.2011 e, quindi, “prima” della richiesta del contributo, tale che si trattava di circostanza conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte della medesima società opponente;
(v) infine, non si ravvisavano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. e, in particolare, il pericolo di contrasto fra giudicati: laddove la Società agricola fosse risultata vittoriosa nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Napoli, la stessa avrebbe avuto diritto a pagina 5 di 11 ripetere le somme già versate dalla Compagnia di Assicurazione nei confronti del beneficiario (citando SS.UU. Civili 3974/2010).
7. ha proposto appello, avverso la sentenza n.5146/2023, per Parte_3
i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Erroneita' della sentenza di primo grado – violazione art. 5 del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 – violazione art. 83 c.p.c. – violazione dei principi di diritto formatisi in giurisprudenza
in sedes materiae - improcedibilità della domanda attorea azionata in primo grado – mancato avveramento della condizione di procedibilità”.
II^ MOTIVO “– segue: violazione delle norme richiamate sub i – ulteriore profilo di rilevanza ai fini della sentenza appellata - conseguenza della improcedibilità della domanda attorea azionata in primo grado per mancato avveramento della condizione di procedibilità”.
8. (già si è Controparte_1 Controparte_2 costituita nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare per l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
9. All'udienza di prima comparizione celebrata in data 8 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del
24 settembre 2025.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve essere preliminarmente esaminata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per non avere parte appellante indicato “in modo Controparte_1 chiaro, sintetico e specifico” “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
pagina 6 di 11 L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo
della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare,
argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
II. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere adeguatamente valutato: 1 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 11 - che l'avv. Valentina Iacobellis, presente all'incontro in mediazione in sostituzione dell'avv.
UG RI, non fosse munita di “procura speciale sostanziale”;
- inoltre, che la medesima era stata era stata delegata dall'avv. UG Barile il quale, a sua volta, non era stato delegato in virtù di “procura speciale sostanziale”, ma con “scrittura privata autenticata dal difensore”.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, poiché logicamente connessi, con il quale l'appellante deduce che – in conseguenza degli indicati profili di doglianza - non si sia avverata la condizione di procedibilità e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
15329/2019 debba essere revocato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Si osserva che, nel caso in esame, la procedura di mediazione si svolgeva nell'anno 2020
(così: “verbale di incontro in mediazione del 10.12.2020” prodotto dall'opponente in primo grado).
La formulazione dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in Legge
98/2013 e ratione temporis applicabile, era la seguente:
“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8473/2019 – affrontando la controversa questione circa la necessità che la parte partecipi personalmente in mediazione o se possa farsi sostituire dal difensore e, nell'affermativa, con il rispetto di quali formalità – ha, tra l'altro, affermato i seguenti principi di diritto.
Innanzi tutto, si è evidenziato che la parte possa farsi sostituire in mediazione, in quanto, ove la legge intende non consentirlo, lo prevede espressamente – (richiamandosi, a titolo di esempio, il disposto di cui agli artt. 231, 232 c.p.c. nella parte in cui prevedono che, in relazione all'interrogatorio formale, “La parte interrogata deve rispondere personalmente”).
Inoltre, al fine di farsi sostituire in mediazione, la parte deve conferire “procura speciale sostanziale”; pertanto, non è a tale fine idonea la “procura alle liti”, anche laddove preveda il conferimento di ampi poteri al difensore, come ad es. quello di transigere e conciliare.
pagina 8 di 11 Ancora: la procura speciale sostanziale non può essere autenticata dal difensore non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 83 c.p.c.
Infine, si è specificato che la condizione di procedibilità si considera avverata qualora le parti, al primo incontro, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Tale pronuncia ha anche confermato che ciò che rileva, ai fini del valido conferimento della procura sostanziale, è che – al delegato – siano stati conferiti ampi poteri, senza limitazioni, per potere conciliare e che il medesimo sia a conoscenza dei fatti controversi (nello stesso senso Cass. Civ.,
III, 31.5.2025, n. 14676 che ha anche escluso che, nella procura così conferita, si debba fare riferimento espresso ad una specifica controversia, evidenziando che le disposizioni in tema di “condizione di procedibilità” non devono essere interpretate in modo tale da rendere eccessivamente difficoltoso l'accesso alla giurisdizione).
II.B. Con riferimento al caso di specie, si osserva che la Compagnia di Assicurazione conferiva
“procura per il procedimenti mediazione” all'avv. UG Barile (con il potere di farsi sostituire), quale procura avente natura “sostanziale”, in quanto conferita separatamente dalla procura alle liti4.
Orbene, per quanto la sottoscrizione del delegante sia stata “autenticata” dal difensore e, dunque,
l'autentica sia inefficace – in ragione dei principi di diritto già evidenziati – questa Corte osserva che, in ogni caso, fosse sufficiente e idonea la sola “scrittura privata non autenticata” affinchè la parte potesse essere rappresentata in mediazione. Invero, secondo l'orientamento interpretativo che appare preferibile, a tali fini, la procura sostanziale richiede la stessa forma dell'atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392
c.c.).
Quindi – in linea generale – l'autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio
o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all'atto da compiere - come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643
c.c.
Tale interpretazione è avvalorata dal disposto di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. 28/2010 (in vigore nell'anno 2020) e in base al quale “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”; nonché dall'art. 11 ultimo comma, d.lgs. cit. e che era così formulato: “Se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L'opposta interpretazione – così come auspicata da parte appellante – e cioè la necessaria autenticazione della sottoscrizione del delegante posta in calce alla procura sostanziale rilasciata al delegato, non appare convincente, in quanto non era prevista dalla Legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura”5.
III. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 5 Nel senso indicato da questa Corte si richiamano, nell'ambito della giurisprudenza di merito: Tribunale Milano, sentenza n. 7869/2023; Tribunale Torino, sentenza n. 6385/2024; C.A. Napoli, sentenza n. 1994/2024.
Inoltre, si segnala, da un punto di vista normativo, che il novellato art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, così come modificato con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 25.01.2025 (il correttivo alla Legge Cartabia) – fugando ogni dubbio a riguardo – abbia previsto quanto segue:
“la delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma
7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (…)».
pagina 10 di 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri compresi fra i minimi e i medi tariffari, in ragione dell'unica questione trattata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_3 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n.5146/2023 pubblicata dal CP_1
Tribunale di Milano in data 21.06.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre al
[...]
rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di Parte_3
[...
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL LO IA IO
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Risultando la stessa del seguente tenore:
PROCURA PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (Persona giuridica) –
Io sottoscritto Dott. nato a [...] il [...] (C.F. ), nella mia Parte_4 C.F._1 qualità di Consigliere Delegato di , con sede in CP_2 Controparte_2
Milano, Via Mecenate 90 (P. IVA , delego l'avv. UG Barile nato a [...] il [...] (C.F P.IVA_2
), con studio in Milano, Via P. Sottocorno n. 52 (P.IVA a rappresentare e assistere C.F._2 P.IVA_3 detta società/ente nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano tra
[...]
e , avente ad Controparte_2 Parte_1 oggetto “azione di rivalsa della Compagnia garante solvente”, conferendogli ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica, a conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, a sottoscrivere
l'accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato”. pagina 9 di 11