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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. RE La VA, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 942/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Riace alla Contrada Pipedo snc, presso lo studio dell'avv.to Vittoria CARÈ, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio Per_1 in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 e/o dello stato di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 12.03.2025,
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del Parte_1 riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l.
Pag. 1 a 7 n. 118/1971 o dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. in fase di accertamento Persona_2 tecnico preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha contestato gli CP_1 assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 68%, a fronte del 67% riconosciuto dalla commissione medica in sede di visita amministrativa, ed ha escluso che l'istante presenti una CP_1
riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente in misura pari o superiore al 74% legittimante la percezione dei benefici invocati.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 7 In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, e che ai sensi dell'art. 13 della medesima legge l'assegno mensile spetta nei confronti di coloro a cui è stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, in entrambi i casi devono essere soddisfatti precisi requisiti di natura socioeconomica.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott. si evince Persona_2 agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali ed ha infine operato il calcolo riduzionistico.
In tal senso il CTU ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da “scoliosi dorso lombare con spondilosi 40 %, cod. 7003 (v.n. 31/40 %); -coxoartrosi 30 % per riferimento analogico in percentuale ridotta in virtù della valutazione del quadro clinico eseguita nell'ambito dell'esame obiettivo nel corso della visita peritale, cod. anal 7217 (v.n. 35 %); -disturbo ansioso depressivo 25 %, cod. 2205 (v.n. 25 %)”ed ha rappresentato che “ è persona affetta da uno stato invalidante quantificabile nella misura massima del sessantotto per cento (68
%) e con decorrenza dello stato invalidante dalla data di presentazione della domanda
d'invalidità e cioè dal mese di marzo 2024, in quanto a quella data le patologie sopra esposte erano già presenti e manifeste per come ben si può evincere dalla disamina della documentazione sanitaria allegata, ivi compreso il verbale di visita rilasciato dalla CP_ commissione invalidi dell' pertanto si conclude affermando che la signora
[...]
è affetta da un complesso invalidante quantificabile nella misura massima del Parte_1
sessantotto per cento (68) con decorrenza dal mese di marzo anno 2024”.
Inoltre, tali conclusioni sono state oggetto di osservazione nella fase endoprocedimentale di cui all'art. 195 c.p.c. alle quali il CTU ha ritualmente risposto, avendo cura di ben esplicitare le ragioni della sua confermata valutazione medica, in particolare che
“Le patologie da cui è affetta la perizianda, per come risulta dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti risultano essere: un disturbo ansioso depressivo per come documentato dall'unico certificato medico rilasciato dal Servizio Mentale di
Soverato in data 19/11/24, da una scoliosi lombare con spondilosi e da una coxoartrosi. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'anca sinistra (coxoartrosi), dall'esito dell'esame
Pag. 3 a 7 obiettivo, si è potuta riscontrare una limitazione dei movimenti dell'anca ma in misura sicuramente inferiore al 50% rispetto ai valori normali. Il codice 7217 citato nelle osservazioni del legale di parte ricorrente, prevede una percentuale del 35% solo per una rigidità di anca superiore al 50%. Pertanto il sottoscritto, in considerazione di quanto sopra specificato, ha ritenuto di fare riferimento al codice 7217 (riferimento analogico) ma attribuendo una percentuale inferiore, per come meglio specificato nelle conclusioni (pag 8), valutando il grado di limitazione funzionale e quindi utilizzando un criterio analogico su base funzionale e assegnando quindi una percentuale del 30%. A riguardo poi della patologia
Psichiatrica, dall'unica certificazione specialistica presente agli atti, risulta un generico disturbo ansioso depressivo, che il sottoscritto ha valutato nella misura del 25%, facendo riferimento al codice 2205 che riguarda una sindrome depressiva endoreattiva media. La percentuale a cui fa riferimento nelle osservazioni il legale di parte “35%”, è prevista invece dal codice 2206 e riguarda una sindrome depressiva endoreattiva grave, assolutamente non riscontrata ne dall'esame obiettivo e ne soprattutto dalla disamina della documentazione sanitaria allegata.”.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, ha prodotto nuova documentazione sanitaria, ovvero: referto visita fisiatrica dal 07.03.2025, certificato visita psichiatrica del 24.01.2025, referto visita otorinolaringoiatrica rilasciato da Ospedale di Locri in data 29.04.2025; referto audiogramma rilasciato da Ospedale di Locri in data 08.07.2025; prescrizione medica psichiatrica del16.09.2025.
Pag. 4 a 7 Ebbene, la predetta documentazione non dà luogo all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
Dal raffronto di tale documentazione non vi è riscontro di alcun deterioramento ulteriore delle condizioni cliniche già dedotte ed esaminate.
Del resto, tale ultima e rilevante condizione non è stata neppure allegata dalla parte, che si è limitata unicamente a richiamare per l'intero la documentazione sanitaria sopravvenuta, senza formulare alcuna connessa deduzione in ordine al mutamento in pejus delle condizioni mediche.
In tale sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c. p.c.
Non risulta, infatti, prodotta in questo grado di giudizio una documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile rammentare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri
Pag. 5 a 7 di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 a 7 Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separato decreto.
Locri, 12 novembre 2025
Il Giudice
RE La VA
Pag. 7 a 7