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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2809/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
, C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Oklahoma (U.S.A) e residente in 1832 Page Street #4, 94117 San Francisco, California
(U.S.A); C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
09.08.1985 in California (U.S.A) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621 San
Francisco, California (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza dei suoi tre figli minori:
, C.F. , nata il [...] Parte_3 C.F._3
in California (U.S.A.) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621 San Francisco,
California (U.S.A); , C.F. , Parte_4 C.F._4
nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621
San Francisco, California (U.S.A); C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 376 C.F._5
Byxbee St, 94132-2621 San Francisco, California (U.S.A); tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessia Rizzo, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Moccia Legal in Orvieto (TR), via Cesare Nebbia n. 1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._6
legis domiciliato ( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.07.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Premettevano, quindi, di discendere dalla cittadina italiana Parte_6
nata a [...], in data [...] e, a tal fine, esponevano: che la signora conosciuta anche come emigrava negli Stati Parte_6 Persona_1
Uniti dove, in data 21.03.1896, in Massachusetts, U.S.A., contraeva matrimonio con dal quale acquistava il cognome;
che in data 15.07.1914, dalla Controparte_2
loro unione nasceva , in Massachusetts, U.S.A.; che lo stesso, in data Persona_2
24.04.1943, contraeva matrimonio con IR VE, in Utah, U.S.A.; che dopo essere emigrata negli Stati Uniti, aveva ottenuto la Parte_6
cittadinanza americana nel marzo 1944; che in data 09.03.1951, dall'unione di
[...]
e IR VE nasceva in Oklahoma, U.S.A.; Per_2 Persona_3
che in data 18.12.1974, la stessa contraeva matrimonio con in Persona_4
Oklahoma, U.S.A.; che dalla loro unione nascevano: in data Parte_1
Parte_ 25.12.1975, in Oklahoma, U.S.A., odierna ricorrente;
in data Parte_7
09.08.1985, in California, U.S.A., odierna ricorrente;
che in data 10.10.2008, in
California U.S.A., contraeva matrimonio con Parte_8 Persona_5
dal quale prendeva il cognome;
che dalla loro unione, in California, U.S.A.,
[...]
nascevano: , in data 21.04.2011, , il Parte_3 Parte_4
30.12.2013 e , in data 10.06.2015, tutti odierni ricorrenti. Parte_5
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Lipari
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale. Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_6
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava ed il sig. nasceva il sig. il Parte_6 Controparte_2 Persona_2 quale, a sua volta, generava la sig.ra che, a sua volta, generava Persona_3
le sig.re e odierne ricorrenti, e che, in Parte_1 Parte_8
ultimo, dall'unione tra la detta ed il sig. Parte_8 Persona_5
nascevano , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti e tre odierni ricorrenti.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che l'ascendente delle odierne ricorrenti, la sig.ra si è naturalizzata cittadina statunitense. Nello Parte_6
specifico, dai documenti depositati risulta che la sig.ra si naturalizzava Pt_6
cittadina statunitense in data 20 marzo del 1944, come da certificato n. 260818 allegato al ricorso. Sul punto, è d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912,
a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, la sig.ra ha rinunciato alla cittadinanza Parte_6
italiana nel 1944, quando il figlio nato nel 1914, aveva, ormai, Persona_2
compiuto ventinove anni;
la cittadina italiana ha, dunque, Parte_6 conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età del figlio
[...]
trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza Per_2
costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, il sig. ha conservato la cittadinanza italiana Persona_2
nonostante la perdita di tale status da parte della madre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia Persona_3
che, a sua volta, l'ha trasmessa alle sue figlie e Parte_1 Parte_8
e che, in ultimo, la detta l'ha trasmessa ai suoi figli
[...] Parte_8 [...]
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
ME, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ME.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2809/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
, C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Oklahoma (U.S.A) e residente in 1832 Page Street #4, 94117 San Francisco, California
(U.S.A); C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
09.08.1985 in California (U.S.A) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621 San
Francisco, California (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza dei suoi tre figli minori:
, C.F. , nata il [...] Parte_3 C.F._3
in California (U.S.A.) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621 San Francisco,
California (U.S.A); , C.F. , Parte_4 C.F._4
nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 376 Byxbee St, 94132-2621
San Francisco, California (U.S.A); C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 376 C.F._5
Byxbee St, 94132-2621 San Francisco, California (U.S.A); tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessia Rizzo, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Moccia Legal in Orvieto (TR), via Cesare Nebbia n. 1
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._6
legis domiciliato ( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.07.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Premettevano, quindi, di discendere dalla cittadina italiana Parte_6
nata a [...], in data [...] e, a tal fine, esponevano: che la signora conosciuta anche come emigrava negli Stati Parte_6 Persona_1
Uniti dove, in data 21.03.1896, in Massachusetts, U.S.A., contraeva matrimonio con dal quale acquistava il cognome;
che in data 15.07.1914, dalla Controparte_2
loro unione nasceva , in Massachusetts, U.S.A.; che lo stesso, in data Persona_2
24.04.1943, contraeva matrimonio con IR VE, in Utah, U.S.A.; che dopo essere emigrata negli Stati Uniti, aveva ottenuto la Parte_6
cittadinanza americana nel marzo 1944; che in data 09.03.1951, dall'unione di
[...]
e IR VE nasceva in Oklahoma, U.S.A.; Per_2 Persona_3
che in data 18.12.1974, la stessa contraeva matrimonio con in Persona_4
Oklahoma, U.S.A.; che dalla loro unione nascevano: in data Parte_1
Parte_ 25.12.1975, in Oklahoma, U.S.A., odierna ricorrente;
in data Parte_7
09.08.1985, in California, U.S.A., odierna ricorrente;
che in data 10.10.2008, in
California U.S.A., contraeva matrimonio con Parte_8 Persona_5
dal quale prendeva il cognome;
che dalla loro unione, in California, U.S.A.,
[...]
nascevano: , in data 21.04.2011, , il Parte_3 Parte_4
30.12.2013 e , in data 10.06.2015, tutti odierni ricorrenti. Parte_5
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Lipari
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale. Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_6
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava ed il sig. nasceva il sig. il Parte_6 Controparte_2 Persona_2 quale, a sua volta, generava la sig.ra che, a sua volta, generava Persona_3
le sig.re e odierne ricorrenti, e che, in Parte_1 Parte_8
ultimo, dall'unione tra la detta ed il sig. Parte_8 Persona_5
nascevano , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti e tre odierni ricorrenti.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che l'ascendente delle odierne ricorrenti, la sig.ra si è naturalizzata cittadina statunitense. Nello Parte_6
specifico, dai documenti depositati risulta che la sig.ra si naturalizzava Pt_6
cittadina statunitense in data 20 marzo del 1944, come da certificato n. 260818 allegato al ricorso. Sul punto, è d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912,
a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, la sig.ra ha rinunciato alla cittadinanza Parte_6
italiana nel 1944, quando il figlio nato nel 1914, aveva, ormai, Persona_2
compiuto ventinove anni;
la cittadina italiana ha, dunque, Parte_6 conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età del figlio
[...]
trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza Per_2
costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, il sig. ha conservato la cittadinanza italiana Persona_2
nonostante la perdita di tale status da parte della madre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia Persona_3
che, a sua volta, l'ha trasmessa alle sue figlie e Parte_1 Parte_8
e che, in ultimo, la detta l'ha trasmessa ai suoi figli
[...] Parte_8 [...]
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
ME, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ME.