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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6039/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GG, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6039/2013 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE AURELIO, elettivamente domiciliati in Via Quasimodo n.4, presso il difensore Avv. DE PASQUALE AURELIO ATTORE/I contro
(C.F./ P.IVA: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PIACQUADDIO CIRO MASSIMO, dell'Avv. AFFERRANTE LUIGI e dell'Avv. VINCENZO ANTONUCCI, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 2, presso il difensore Avv. CP_1
PIACQUADDIO CIRO MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.09.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non pagina 1 di 6 come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso depositato nei termini i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione ritualmente notificata dal ex R.D. 639/1910, avverso le ingiunzioni di pagamento, n. Controparte_1
18856- 1/2 e 18856 – 2/2 , una copia ciascuno, notificate in data 13.11.2013, emesse nei loro confronti dal per il pagamento della somma di E. 14.542,68 per il pagamento del costo del suolo ( Controparte_1
E. 12.036,261) e per gli oneri di urbanizzazione ( E. 2086,17).
I ricorrenti, in via preliminare, hanno chiesto la sospensione esecutiva dei provvedimenti impugnati, assumendo che: 1) l'ingiunzione di pagamento, per cui era procedimento, era destituita di fondamento, atteso che il suolo
P.E.E.P., su cui insisteva ed insiste il proprio alloggio, già era stato acquistato dai proprietari, tra cui gli opponenti, dei 12 alloggi realizzati nell'ambito del P.E.E.P. e successivamente ceduto, con concessione volontaria al ed il medesimo suolo veniva poi assegnato in proprietà ai cedenti, tra
CP_1 CP_1 cui gli opponenti, con convenzione del di rep. 3182 del 15/05/1982; 2) la cessione del
CP_1 CP_1 suolo, su cui sorge l'abitazione degli opponenti , oggetto di convenzione, era stata retribuita all'ente comunale sia con riferimento al costo del suolo stesso che agli oneri di urbanizzazione;
3) il preteso saldo del costo suoli e degli oneri di urbanizzazione, di cui all'ingiunzione di pagamento, non era dovuto, in quanto, per il terreno concesso il Comune di non aveva sopportato alcuna spesa non essendo stato oggetto di
CP_1 espropriazione, ma acquisto dell'ente comunale per effetto della detta cessione volontaria e successivamente ceduto dal previo pagamento del costo suolo e degli oneri di urbanizzazione agli opponenti e agli altri
CP_1 proprietari;
4) i crediti ingiunti dal Comune di si erano prescritti;
5)la clausola della convenzione
CP_1 stipulata tra le parti, ove operante, doveva essere intesa nel senso che anche il Comune di
CP_1 dovesse ai ricorrenti la somma ingiunta.
I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto all'intestato Tribunale di sentire dichiarare illegittimo, inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico e infondato il provvedimento di ingiunzione opposto, annullandolo e rigettando la domanda del dichiarare –ove occorra- che nessuna somma, contenuta nell'ingiunzione impugnata e per
CP_1 le causali ivi esposte, è dovuta al dagli opponenti;
dichiarare prescritto ogni assunto ipotetico credito
CP_1 richiesto dal con il provvedimento opposto, sia in ordine al saldo costo suoli che al saldo degli oneri di
CP_1 urbanizzazione;
nella denegata ipotesi dovessero essere riconosciute dovute al le somme richieste con la
CP_1 ingiunzione opposta condannare il al pagamento di somme di identico ammontare in Controparte_1 favore degli opponenti che, sul punto, spiegano identica domanda riconvenzionale.
Costituendosi in giudizio, con memoria di costituzione e risposta, il in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del TAR
pagina 2 di 6 Puglia – Sezione di Bari – ed il mutamento del rito ex artt. 4 e 34 d.lvo N. 150/2011 ed art. 3 R.D. 639/1910; nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso di parte opponente e delle richieste spiegate, chiedendone il rigetto.
Alla udienza di comparizione fissata il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183/6° co. cpc.
Con provvedimento del 18.03.2015 il Giudice sospendeva l'esecutività della ingiunzione opposta e, denegata ogni richiesta istruttoria ( quella di CTU richiesta dal , invitava le parti a concludere e, alla udienza del CP_1
25.2.2016, tratteneva la causa in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Veniva emessa la sentenza non definitiva n. 2426/2016, depositata in data 2.08.2016, in cui il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di Giurisdizione, sollevata dal e l'eccezione di Controparte_1 prescrizione in ordine alle somme pretese dall'Amministrazione a titolo di conguaglio costo suolo;
dichiarava prescritto il credito del relativo al conguaglio degli oneri di urbanizzazione e rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale.
Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU per l'accertamento del conguaglio dovuto dagli opponenti al a titolo di costo suolo. Controparte_1
A seguito del deposito dell'elaborato, il Tribunale, “ rilevato che con sentenza n. 722 del 2018 il Tribunale di
GG ha precisato che: - “il meccanismo di spalmatura utilizzato dal è erroneo nella misura in cui CP_1 non tiene conto dei soli costi sostenuti specificamente in relazione ai lotti assegnati al comparto di riferimento”;
- “i criteri adoperati dal appaiono altresì erronei nella parte in cui hanno incontestatamente riversato CP_1 sugli assegnatari finali anche gli aggravi di costo derivati dall'acquisizione di aree per effetto di atto illecito compiuto dalla P.A., quale l'occupazione acquisitiva o usurpativa di alcuni terreni da cui è scaturito un diritto risarcitori di terzi”, formulava alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., rifiutata dagli opponenti e, pertanto, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, al fine di: “accertare se le somme ingiunte all'opponente dal a titolo di conguaglio del costo suoli corrispondono ai maggiori Controparte_1 costi effettivamente sostenuti dall'ente per l'acquisizione delle aree assegnate in diritto di superficie alla
Cooperativa oggetto di causa e delle aree (anche non oggetto dell'originaria concessione) contenenti opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità degli specifici lotti assegnati alla medesima Coop., computando esclusivamente a tal fine i costi connessi a regolari procedure di esproprio, cessioni volontarie o altri accordi negoziali, con esclusione invece delle somme eventualmente corrisposte dal in favore degli originari CP_1 proprietari dei suoli a titolo di spese legali, interessi e risarcimento dei danni derivati da occupazioni appropriative, usurpative o da altre condotte comunque non conformi alle procedure o ai modi di acquisto della proprietà previsti dalla legge, nonché escludendo tutti i maggiori oneri derivati da contenzioso eventualmente riguardante altre aree del comparto”.
La causa - assegnata alla scrivente in data 13.12.2022, con provvedimento del 23.11.2023, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse pagina 3 di 6 conclusionali e delle memorie di replica - è stata rimessa successivamente sul ruolo, con provvedimento del
3.08.2024, all'udienza del 27.09.2024, a seguito dell'istanza depositata dalla difesa di parte ricorrente che, nel rispetto contraddittorio, ha inteso interloquire, a seguito del deposito, da parte resistente e dopo la scadenza dei termini di legge di cui innanzi, della sentenza n. 781/2024, resa in un'altra causa ( R.G. 6369/2013, Tribunale di
GG, a firma del dott. Lenoci).
Alla detta udienza, nel contraddittorio delle parti, disposto lo stralcio della menzionata sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti e rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, e per quanto riguarda le questioni già decise con sentenza parziale n. 2426/2016, depositata in data 2.08.2016 ( pronuncia di accertamento della giurisdizione del Tribunale adito, illegittimità del ricorso proposto, accoglimento dell'eccezione di prescrizione della pretesa del del Controparte_1 conguaglio relativo agli oneri di urbanizzazione dallo stesso sostenuti e di contestuale rigetto dell'eccezione di prescrizione in ordine al conguaglio costo suolo, rigetto della domanda riconvenzionale ) alla detta si rinvia integralmente , senza necessità di ulteriore esame.
Tanto appurato, l'opposizione proposta è fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Le conclusioni del Ctu, pienamente condivise da questo giudice in quanto frutto di una analisi approfondita, corretta sotto il profilo metodologico e supportata da congrua motivazione, vengono integralmente recepite ai fini della decisione.
Il Ctu analizzando la documentazione prodotta dalle parti, nonché quella ulteriormente acquisita nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti ha accertato che il resistente, nel quantificare il CP_1 conguaglio del costo dei suoli dallo stesso acquistati e poi ceduti in proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 agli assegnatari, tra cui i coniugi ricorrenti, ha inserito anche le somme, dall'Ente versate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione dei procedimenti espropriativi e dall'assunzione di condotte di occupazione appropriativa ai danni dei proprietari dei terreni rientranti nel PEEP, pari a complessivi E. 386 076,40 , comprensivi di spese legali le quali devono essere decurtate poiché frutto di un comportamento illecito dell'Amministrazione, che non deve ricadere sugli assegnatari degli alloggi.
Per quanto concerne l'effettivo valore, oggetto di cessione in proprietà o in superfice agli assegnatari, si ritiene corretto il criterio operato dall'ausiliario di attaccare il detto valore al volume delle aree, anziché alle superfici, nonché quella di espunzione delle somme pagate in eccedenza dal per l'acquisto delle Controparte_1 arre destinate all'urbanizzazione secondaria (in particolare per quelle relative all'istruzione), trattandosi di valori superiori ai modelli minimi previsti dalla legge, e di applicazione, nel caso di specie, del correttivo dell'1,2, poiché rispondente all'esigenza di parametrare il volume di ciascun alloggio alle opere di urbanizzazione necessitanti.
Non si condivide l'applicazione, applicata dal ctu, della riduzione del 20% sul costo del suolo accertato, atteso che detta riduzione non è prevista dalla legge e che, nella fattispecie in esame, il è Controparte_1 pervenuto, in sede di delibera di G.C. n. 124/2008, alla decisione di riconoscere detta scontistica ai destinatari pagina 4 di 6 dell'ingiunzione alla sola condizione che gli stessi pagassero le somme – di maggiore entità rispetto a quelle accertate dal ctu – indicate nella medesima delibera.
Avendo il consulente accertato, applicando la scontistica del 20%, che il quantum a conguaglio del costo suolo dovuto dagli opponenti all'opposto Comune sia pari ad E. 3.908,00 e dovendosi ritenere, per i motivi innanzi detti, erronea la dedotta decurtazione del 20%, l'opposizione proposta deve essere accolta, per quanto di ragione e, pertanto, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere annullata ed i coniugi e Parte_1 Pt_2
devono essere condannati al pagamento in favore del della minor somma di
[...] Controparte_1
4.689,60 ( pari a E. 3.908,00 aumentati del 20%), oltre interessi legali a decorrere dalla data della messa in mora del 13.11.2013 fino al soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € . 1.101,00 ed € 5.200,00.
La parziale soccombenza reciproca delle parti determina la compensazione, per due terzi, delle spese legali dalle stesse sostenute.
Le spese delle ctu sono poste definitivamente, per 1/3, a carico degli opponenti e, per 2/3, a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso l'ingiunzione di pagamento, n. 18856- Parte_1 Parte_2
1/2 e 18856 – 2/2 , notificate dal di il 13.11.2013, così provvede: CP_1 CP_1
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e per l'effetto annulla i provvedimento impugnati;
2) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del della somma di E. Controparte_1
4.689,60, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 13.11.2013 fino al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento di un terzo delle spese legali sostenute dal
[...]
che liquida – in tale ridotta misura – in E. 850,00 per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa, come CP_1 per legge;
4) Pone definitivamente, per 1/3, a carico degli opponenti e, per 2/3, a carico dell'opposto le spese delle ctu, come liquidate in corso di causa.
GG , 5 giugno 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GG, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6039/2013 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE AURELIO, elettivamente domiciliati in Via Quasimodo n.4, presso il difensore Avv. DE PASQUALE AURELIO ATTORE/I contro
(C.F./ P.IVA: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PIACQUADDIO CIRO MASSIMO, dell'Avv. AFFERRANTE LUIGI e dell'Avv. VINCENZO ANTONUCCI, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N. 2, presso il difensore Avv. CP_1
PIACQUADDIO CIRO MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.09.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non pagina 1 di 6 come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso depositato nei termini i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione ritualmente notificata dal ex R.D. 639/1910, avverso le ingiunzioni di pagamento, n. Controparte_1
18856- 1/2 e 18856 – 2/2 , una copia ciascuno, notificate in data 13.11.2013, emesse nei loro confronti dal per il pagamento della somma di E. 14.542,68 per il pagamento del costo del suolo ( Controparte_1
E. 12.036,261) e per gli oneri di urbanizzazione ( E. 2086,17).
I ricorrenti, in via preliminare, hanno chiesto la sospensione esecutiva dei provvedimenti impugnati, assumendo che: 1) l'ingiunzione di pagamento, per cui era procedimento, era destituita di fondamento, atteso che il suolo
P.E.E.P., su cui insisteva ed insiste il proprio alloggio, già era stato acquistato dai proprietari, tra cui gli opponenti, dei 12 alloggi realizzati nell'ambito del P.E.E.P. e successivamente ceduto, con concessione volontaria al ed il medesimo suolo veniva poi assegnato in proprietà ai cedenti, tra
CP_1 CP_1 cui gli opponenti, con convenzione del di rep. 3182 del 15/05/1982; 2) la cessione del
CP_1 CP_1 suolo, su cui sorge l'abitazione degli opponenti , oggetto di convenzione, era stata retribuita all'ente comunale sia con riferimento al costo del suolo stesso che agli oneri di urbanizzazione;
3) il preteso saldo del costo suoli e degli oneri di urbanizzazione, di cui all'ingiunzione di pagamento, non era dovuto, in quanto, per il terreno concesso il Comune di non aveva sopportato alcuna spesa non essendo stato oggetto di
CP_1 espropriazione, ma acquisto dell'ente comunale per effetto della detta cessione volontaria e successivamente ceduto dal previo pagamento del costo suolo e degli oneri di urbanizzazione agli opponenti e agli altri
CP_1 proprietari;
4) i crediti ingiunti dal Comune di si erano prescritti;
5)la clausola della convenzione
CP_1 stipulata tra le parti, ove operante, doveva essere intesa nel senso che anche il Comune di
CP_1 dovesse ai ricorrenti la somma ingiunta.
I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto all'intestato Tribunale di sentire dichiarare illegittimo, inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico e infondato il provvedimento di ingiunzione opposto, annullandolo e rigettando la domanda del dichiarare –ove occorra- che nessuna somma, contenuta nell'ingiunzione impugnata e per
CP_1 le causali ivi esposte, è dovuta al dagli opponenti;
dichiarare prescritto ogni assunto ipotetico credito
CP_1 richiesto dal con il provvedimento opposto, sia in ordine al saldo costo suoli che al saldo degli oneri di
CP_1 urbanizzazione;
nella denegata ipotesi dovessero essere riconosciute dovute al le somme richieste con la
CP_1 ingiunzione opposta condannare il al pagamento di somme di identico ammontare in Controparte_1 favore degli opponenti che, sul punto, spiegano identica domanda riconvenzionale.
Costituendosi in giudizio, con memoria di costituzione e risposta, il in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del TAR
pagina 2 di 6 Puglia – Sezione di Bari – ed il mutamento del rito ex artt. 4 e 34 d.lvo N. 150/2011 ed art. 3 R.D. 639/1910; nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso di parte opponente e delle richieste spiegate, chiedendone il rigetto.
Alla udienza di comparizione fissata il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183/6° co. cpc.
Con provvedimento del 18.03.2015 il Giudice sospendeva l'esecutività della ingiunzione opposta e, denegata ogni richiesta istruttoria ( quella di CTU richiesta dal , invitava le parti a concludere e, alla udienza del CP_1
25.2.2016, tratteneva la causa in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Veniva emessa la sentenza non definitiva n. 2426/2016, depositata in data 2.08.2016, in cui il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di Giurisdizione, sollevata dal e l'eccezione di Controparte_1 prescrizione in ordine alle somme pretese dall'Amministrazione a titolo di conguaglio costo suolo;
dichiarava prescritto il credito del relativo al conguaglio degli oneri di urbanizzazione e rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale.
Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU per l'accertamento del conguaglio dovuto dagli opponenti al a titolo di costo suolo. Controparte_1
A seguito del deposito dell'elaborato, il Tribunale, “ rilevato che con sentenza n. 722 del 2018 il Tribunale di
GG ha precisato che: - “il meccanismo di spalmatura utilizzato dal è erroneo nella misura in cui CP_1 non tiene conto dei soli costi sostenuti specificamente in relazione ai lotti assegnati al comparto di riferimento”;
- “i criteri adoperati dal appaiono altresì erronei nella parte in cui hanno incontestatamente riversato CP_1 sugli assegnatari finali anche gli aggravi di costo derivati dall'acquisizione di aree per effetto di atto illecito compiuto dalla P.A., quale l'occupazione acquisitiva o usurpativa di alcuni terreni da cui è scaturito un diritto risarcitori di terzi”, formulava alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., rifiutata dagli opponenti e, pertanto, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, al fine di: “accertare se le somme ingiunte all'opponente dal a titolo di conguaglio del costo suoli corrispondono ai maggiori Controparte_1 costi effettivamente sostenuti dall'ente per l'acquisizione delle aree assegnate in diritto di superficie alla
Cooperativa oggetto di causa e delle aree (anche non oggetto dell'originaria concessione) contenenti opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità degli specifici lotti assegnati alla medesima Coop., computando esclusivamente a tal fine i costi connessi a regolari procedure di esproprio, cessioni volontarie o altri accordi negoziali, con esclusione invece delle somme eventualmente corrisposte dal in favore degli originari CP_1 proprietari dei suoli a titolo di spese legali, interessi e risarcimento dei danni derivati da occupazioni appropriative, usurpative o da altre condotte comunque non conformi alle procedure o ai modi di acquisto della proprietà previsti dalla legge, nonché escludendo tutti i maggiori oneri derivati da contenzioso eventualmente riguardante altre aree del comparto”.
La causa - assegnata alla scrivente in data 13.12.2022, con provvedimento del 23.11.2023, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse pagina 3 di 6 conclusionali e delle memorie di replica - è stata rimessa successivamente sul ruolo, con provvedimento del
3.08.2024, all'udienza del 27.09.2024, a seguito dell'istanza depositata dalla difesa di parte ricorrente che, nel rispetto contraddittorio, ha inteso interloquire, a seguito del deposito, da parte resistente e dopo la scadenza dei termini di legge di cui innanzi, della sentenza n. 781/2024, resa in un'altra causa ( R.G. 6369/2013, Tribunale di
GG, a firma del dott. Lenoci).
Alla detta udienza, nel contraddittorio delle parti, disposto lo stralcio della menzionata sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti e rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, e per quanto riguarda le questioni già decise con sentenza parziale n. 2426/2016, depositata in data 2.08.2016 ( pronuncia di accertamento della giurisdizione del Tribunale adito, illegittimità del ricorso proposto, accoglimento dell'eccezione di prescrizione della pretesa del del Controparte_1 conguaglio relativo agli oneri di urbanizzazione dallo stesso sostenuti e di contestuale rigetto dell'eccezione di prescrizione in ordine al conguaglio costo suolo, rigetto della domanda riconvenzionale ) alla detta si rinvia integralmente , senza necessità di ulteriore esame.
Tanto appurato, l'opposizione proposta è fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Le conclusioni del Ctu, pienamente condivise da questo giudice in quanto frutto di una analisi approfondita, corretta sotto il profilo metodologico e supportata da congrua motivazione, vengono integralmente recepite ai fini della decisione.
Il Ctu analizzando la documentazione prodotta dalle parti, nonché quella ulteriormente acquisita nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti ha accertato che il resistente, nel quantificare il CP_1 conguaglio del costo dei suoli dallo stesso acquistati e poi ceduti in proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 agli assegnatari, tra cui i coniugi ricorrenti, ha inserito anche le somme, dall'Ente versate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione dei procedimenti espropriativi e dall'assunzione di condotte di occupazione appropriativa ai danni dei proprietari dei terreni rientranti nel PEEP, pari a complessivi E. 386 076,40 , comprensivi di spese legali le quali devono essere decurtate poiché frutto di un comportamento illecito dell'Amministrazione, che non deve ricadere sugli assegnatari degli alloggi.
Per quanto concerne l'effettivo valore, oggetto di cessione in proprietà o in superfice agli assegnatari, si ritiene corretto il criterio operato dall'ausiliario di attaccare il detto valore al volume delle aree, anziché alle superfici, nonché quella di espunzione delle somme pagate in eccedenza dal per l'acquisto delle Controparte_1 arre destinate all'urbanizzazione secondaria (in particolare per quelle relative all'istruzione), trattandosi di valori superiori ai modelli minimi previsti dalla legge, e di applicazione, nel caso di specie, del correttivo dell'1,2, poiché rispondente all'esigenza di parametrare il volume di ciascun alloggio alle opere di urbanizzazione necessitanti.
Non si condivide l'applicazione, applicata dal ctu, della riduzione del 20% sul costo del suolo accertato, atteso che detta riduzione non è prevista dalla legge e che, nella fattispecie in esame, il è Controparte_1 pervenuto, in sede di delibera di G.C. n. 124/2008, alla decisione di riconoscere detta scontistica ai destinatari pagina 4 di 6 dell'ingiunzione alla sola condizione che gli stessi pagassero le somme – di maggiore entità rispetto a quelle accertate dal ctu – indicate nella medesima delibera.
Avendo il consulente accertato, applicando la scontistica del 20%, che il quantum a conguaglio del costo suolo dovuto dagli opponenti all'opposto Comune sia pari ad E. 3.908,00 e dovendosi ritenere, per i motivi innanzi detti, erronea la dedotta decurtazione del 20%, l'opposizione proposta deve essere accolta, per quanto di ragione e, pertanto, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere annullata ed i coniugi e Parte_1 Pt_2
devono essere condannati al pagamento in favore del della minor somma di
[...] Controparte_1
4.689,60 ( pari a E. 3.908,00 aumentati del 20%), oltre interessi legali a decorrere dalla data della messa in mora del 13.11.2013 fino al soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € . 1.101,00 ed € 5.200,00.
La parziale soccombenza reciproca delle parti determina la compensazione, per due terzi, delle spese legali dalle stesse sostenute.
Le spese delle ctu sono poste definitivamente, per 1/3, a carico degli opponenti e, per 2/3, a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso l'ingiunzione di pagamento, n. 18856- Parte_1 Parte_2
1/2 e 18856 – 2/2 , notificate dal di il 13.11.2013, così provvede: CP_1 CP_1
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e per l'effetto annulla i provvedimento impugnati;
2) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del della somma di E. Controparte_1
4.689,60, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 13.11.2013 fino al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento di un terzo delle spese legali sostenute dal
[...]
che liquida – in tale ridotta misura – in E. 850,00 per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa, come CP_1 per legge;
4) Pone definitivamente, per 1/3, a carico degli opponenti e, per 2/3, a carico dell'opposto le spese delle ctu, come liquidate in corso di causa.
GG , 5 giugno 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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