Art. 2.
Il secondo comma, parte seconda, dell' articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000"
Il secondo comma, parte seconda, dell' articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000"