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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 475/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROMEO SEBASTIAN e dell'avv. LACOPO P.IVA_2
FE appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: rigettare, almeno parzialmente, le domande proposte in giudizio dall'avversaria, in specie rideterminando il saldo finale del rapporto tra le parti, a seguito dell'accoglimento di dette domande, nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
- porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte, o, quanto meno, compensare integralmente quelle di prime cure in virtù della ricezione solo parziale delle avverse domande;
- condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in forza della condanna al pagamento delle spese di lite adottata in prime cure, e che, a seguito della riforma del relativo capo decisorio, risulteranno non più dovute.
Si insiste, altresì, affinché la Corte d'Appello, strumentalmente ri-petto alla chiesta rideterminazione del saldo finale del rapporto tra le parti, all'esito della valutazione dei motivi di gravame e della conseguente affermazione dei principi di diritto da applicare alla fattispecie in esame, anche in attuazione del suo provvedimento del 29 aprile 2021 col quale ha riservato di provvedere in merito all'atto unitamente alla decisione sul merito della controversia, voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio utile alla rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso alla luce dei seguenti criteri : computo degli interessi anatocistici anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e sino al 15 aprile 2016; applicazione degli interessi debitori convenzionali, pari a quelli previsti per lo sconfinamento autorizzato nell'originario contratto di conto corrente, per tutta la durata del rapporto (quindi dal 17 gennaio 2002 al 30 settembre 2017) ed a fronte di qualsivoglia passività, ovvero, nel solo caso di mancanza di un affidamento
(ossia nel periodo dal 17 gennaio 2002 al 28 ago-sto 2007), ogni qual volta si registra una passività del rapporto, oppure, in presenza di un affidamento (nel periodo dal 28 agosto 2007 al 30 settembre 2017), qualora la passività superi il limite dell'affidamento mede-simo, ovvero ancora allorché sussista l'affidamento (cioè, successiva-mente al 28 agosto 2007 e sino al 30 settembre 2017) e la passività sia mantenuta entro il limite dello stesso;
per parte appellata: - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione ad agire in capo alla costituita;
Pt_1
- Nel merito, rigettare, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nella comparsa,
l'appello;
- Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata per come indicato in atti;
- Conseguentemente, condannare l'appellante alla refusione delle spese per il giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 17.10.2018, la
[...]
(di seguito conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
Contr
(di seguito per ottenere la ripetizione dell'indebito ed Parte_1 il risarcimento del danno in relazione al conto corrente n. 1800919 acceso in data
17.01.2002, lamentando usura oggettiva e soggettiva, addebiti illegittimi, applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali.
La convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. 459/2020 il Tribunale di Locri riteneva nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dal 1.1.2014 al 30.09.2016, la commissione di massimo scoperto e riteneva non determinato l'interesse debitore, e per l'effetto rideterminava il saldo del conto corrente alla data del 17.10.2018 in € 37.558,96 in favore della CP_4 rigettando per il resto le altre domande. Contr Con atto di citazione notificato il 28.09.2020, impugnava la predetta sentenza ritenendo errata la decisione in merito alla mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse ed al divieto di anatocismo per il periodo 1.1.2014/30.09.2016, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva la che eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione CP_1
Contr della in ragione della intervenuta cessione del credito ad la CP_5 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e nel merito la sua infondatezza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si deve osservare che l'appellante è legittimata a proporre il gravame, poiché parte del giudizio di primo grado e titolare della posizione giuridica controversa. La eventuale cessione del credito derivante dal conto corrente in oggetto nel corso del giudizio di primo grado al più consente l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario, ma non determina la perdita della capacità processuale della parte cedente.
La cessione del credito, difatti, comporta una successione a titolo particolare nel diritto controverso e non a titolo universale, per cui l'originario convenuto resta parte del giudizio sino alla sua definizione o alla intervenuta estromissione nel caso di intervento pag. 3/9 del successore e su concorde richiesta di tutte le parti, ipotesi che non si è verificata nel caso di specie.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appellante ha contestato la decisione di prime cure sotto due profili, allegando mere difese, proponibili anche in appello, e prospettando la diversa decisione richiesta.
3. Nel merito, l'appello appare infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
La società attrice ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 18009.19 stipulato in data 17/01/2002, che contiene la previsione del tasso creditore dello 0,05% con capitalizzazione trimestrale;
tasso a debito non determinato;
tasso a debito su sconfinamento se autorizzato di 13,435% con capitalizzazione trimestrale;
commissione di massimo scoperto di 0,6250% (aliquota agg.va di 1,1250% su sconfinamento se autorizzato), nonché lettera di apertura di credito fino a € 25.000,00 del 28/08/2007 senza indicazione di tasso nominale annuo e di CMS in caso di eventuale sconfinamento, con rinvio alla precedente regolamentazione contrattuale.
pag. 4/9 Il giudice di prime cure ha ritenuto che detta pattuizione costituisca violazione dell'art. 117 Tub, mancando la determinazione dell'interesse debitore e non potendo soccorre la previsione di un interesse per il caso di sconfinamento.
La tesi dell'appellante sulla determinabilità del tasso di interesse previsto in contratto per lo sconfinamento non è convincente.
L'appellante parte dal presupposto che il tasso debitore previsto per lo sconfinamento autorizzato sia applicabile quando detta autorizzazione viene in concreto concessa dalla
Banca, anche mediante comportamenti concludenti: si desumerebbe in pratica dalla accettazione dell'istituto di credito del comportamento del correntista che utilizza fondi di cui non ha la disponibilità “in buona sostanza, la previsione contrattuale inerente il saggio di interesse applicabile per il caso di sconfinamento autorizzato verrebbe ad applicarsi ogni qual volta il correntista compie operazioni che determinano una passività sul conto corrente in presenza di un assenso esplicito o implicito dell'Istituto di Credito e, quindi, senza che questi manifesti la propria opposizione a tanto;
e, in definitiva, anche qualora le dette operazioni siano compiute nell'ambito di una formale concessione dell'apertura di credito”. Poiché non è stata indicata una apertura di credito iniziale, fino al 2007 il tasso di interesse sullo sconfinamento autorizzato sarebbe in realtà il tasso debitore, perché ogni qualvolta il debitore dispone di somme oltre il suo credito opererebbe uno “sconfinamento autorizzato di fatto”, per cui l'indicazione del tasso di interesse debitore non sarebbe necessaria e per questo motivo sarebbe stata omessa. Lo stesso appellante, poi, ammette che l'interesse debitore dopo l'apertura di credito del 2007 debba essere quello legale, potendo continuarsi ad utilizzare quello per lo sconfinamento solo per l'utilizzo di credito ulteriore.
Le ulteriori ipotesi prospettate dall'appellante appaiono variazioni di questa tesi, dirette a consentire una interpretazione conservativa della clausola.
La clausola, tuttavia, non può essere interpretata in alcuno dei sensi indicati dall'appellante, in quanto nel contratto si fa una chiara distinzione tra interesse debitore e interesse debitore su sconfinamento se autorizzato, e si tratta di due tipologie di interessi diversi. Il tasso di interesse sullo sconfinamento è applicabile solo per il caso di superamento del limite di affidamento, e si riferisce a specifiche operazioni per le quali la banca effettua una valutazione per giungere poi alla autorizzazione di fatto.
pag. 5/9 Si tratta evidentemente di una previsione contrattuale non equiparabile al nomale interesse debitore, come si evince dalla successiva indicazione della CMS, che è fissata in 0,6250%, con aliquota aggiuntiva 1,125% su sconfinamento autorizzato. La prova che detto tasso di interesse non fosse applicato nei termini indicati dalla appellante
(ossia quale unico tasso di interesse) poi si ricava proprio dalla esecuzione del contratto, che contraddice quanto affermato in linea teorica dell'appellante. Dall'esame degli Contr estratti conto prodotti dalla si rileva, infatti, che sin dall'apertura la ha CP_1 applicato diverse tipologie di tasso debitore.
In particolare, si può osservare come nel primo trimestre di apertura sono stati applicati tassi di interesse differenziati sullo scoperto (del 9,50 %, 10%, 10,25% su alcune somme e del 13,435% su altre, evidentemente riferibili allo scoperto autorizzato), così come è stata applicata la cms sia con aliquota 0,625% sia 1,266%.
La pattuizione è chiaramente indeterminata, e tale deve ritenersi anche per il periodo successivo alla apertura di credito in conto corrente, visto che nella lettera di apertura di credito non sono menzionate le condizioni contrattuali ed il richiamo a quelle previste nel contratto di apertura di conto corrente rinvia a condizioni indeterminate o nulle.
3.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante censura la decisione di prime cure nella parte in cui afferma l'impossibilità di procedere all'addizione periodica degli interessi al capitale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 15 aprile 2016 in applicazione della modifica del secondo comma dell'art. 120 del Tub, operata con la Legge di Stabilità 2014, ed a mente della quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle opera- zioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il Tribunale di Locri ha ritenuto che la legge 147 del 2013 avrebbe avuto immediata applicazione, anche in assenza della adozione delle disposizioni attuative da parte del CICR. Secondo l'appellante, invece, la norma abrogativa dell'anatocismo sarebbe sprovvista di efficacia dispositiva diretta dovendo necessariamente essere attuata con delibera CICR, che sarebbe intervenuta solo il 3.4.2016 in esecuzione della pag. 6/9 modifica introdotta dall'art. 17 bis del DL 14.2.2016 n. 18, convertito in legge 49 del
2016.
La tesi, seguita da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. sez. VI
n. 14052/2017) non appare convincente, visto il chiaro portato della disposizione normativa ed il valore della delibera Cicr ai fini della attuazione della disciplina.
Questa Corte condivide e fa propria, sul punto, l'ampia motivazione resa dalla Corte di cassazione, Sez. 1, nella sentenza n .21344 del 2024, che ha affrontato identico tema, affermando «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Siffatta interpretazione appare convincente anzitutto sul piano letterale, vista la diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dalla legge 147/2013 dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici, ed alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120 precisa che il CICR debba comunque prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Questa espressione deve intrepretarsi come l'esclusione di qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), per cui deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il divieto era immediatamente vigente ed attuale, indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il
CICR era incaricato di emanare.
pag. 7/9 Del tutto condivisibile sul punto la sentenza citata (Cass. n. 21344/2024) che chiarisce come “In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il cit. art.
120, comma 2, è stato «sostituito» ─ così si è espresso il legislatore, nella circostanza
─ dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l.
n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. 3.6. ─ D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del
CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al
CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art.
120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori):
pag. 8/9 talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il
CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica
e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata”.
In conclusione, la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi lamentati dall'appellante e deve essere totalmente confermata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra 25.000,01 e 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
459/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.99,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastian Romeo e dell'avv. Fernanda Lacopo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 30.09.2025
La Consigliera est. La Presidente Manuela Morrone ZI Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 475/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROMEO SEBASTIAN e dell'avv. LACOPO P.IVA_2
FE appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: rigettare, almeno parzialmente, le domande proposte in giudizio dall'avversaria, in specie rideterminando il saldo finale del rapporto tra le parti, a seguito dell'accoglimento di dette domande, nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
- porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte, o, quanto meno, compensare integralmente quelle di prime cure in virtù della ricezione solo parziale delle avverse domande;
- condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in forza della condanna al pagamento delle spese di lite adottata in prime cure, e che, a seguito della riforma del relativo capo decisorio, risulteranno non più dovute.
Si insiste, altresì, affinché la Corte d'Appello, strumentalmente ri-petto alla chiesta rideterminazione del saldo finale del rapporto tra le parti, all'esito della valutazione dei motivi di gravame e della conseguente affermazione dei principi di diritto da applicare alla fattispecie in esame, anche in attuazione del suo provvedimento del 29 aprile 2021 col quale ha riservato di provvedere in merito all'atto unitamente alla decisione sul merito della controversia, voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio utile alla rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso alla luce dei seguenti criteri : computo degli interessi anatocistici anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e sino al 15 aprile 2016; applicazione degli interessi debitori convenzionali, pari a quelli previsti per lo sconfinamento autorizzato nell'originario contratto di conto corrente, per tutta la durata del rapporto (quindi dal 17 gennaio 2002 al 30 settembre 2017) ed a fronte di qualsivoglia passività, ovvero, nel solo caso di mancanza di un affidamento
(ossia nel periodo dal 17 gennaio 2002 al 28 ago-sto 2007), ogni qual volta si registra una passività del rapporto, oppure, in presenza di un affidamento (nel periodo dal 28 agosto 2007 al 30 settembre 2017), qualora la passività superi il limite dell'affidamento mede-simo, ovvero ancora allorché sussista l'affidamento (cioè, successiva-mente al 28 agosto 2007 e sino al 30 settembre 2017) e la passività sia mantenuta entro il limite dello stesso;
per parte appellata: - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione ad agire in capo alla costituita;
Pt_1
- Nel merito, rigettare, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nella comparsa,
l'appello;
- Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata per come indicato in atti;
- Conseguentemente, condannare l'appellante alla refusione delle spese per il giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 17.10.2018, la
[...]
(di seguito conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
Contr
(di seguito per ottenere la ripetizione dell'indebito ed Parte_1 il risarcimento del danno in relazione al conto corrente n. 1800919 acceso in data
17.01.2002, lamentando usura oggettiva e soggettiva, addebiti illegittimi, applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali.
La convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. 459/2020 il Tribunale di Locri riteneva nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dal 1.1.2014 al 30.09.2016, la commissione di massimo scoperto e riteneva non determinato l'interesse debitore, e per l'effetto rideterminava il saldo del conto corrente alla data del 17.10.2018 in € 37.558,96 in favore della CP_4 rigettando per il resto le altre domande. Contr Con atto di citazione notificato il 28.09.2020, impugnava la predetta sentenza ritenendo errata la decisione in merito alla mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse ed al divieto di anatocismo per il periodo 1.1.2014/30.09.2016, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva la che eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione CP_1
Contr della in ragione della intervenuta cessione del credito ad la CP_5 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e nel merito la sua infondatezza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si deve osservare che l'appellante è legittimata a proporre il gravame, poiché parte del giudizio di primo grado e titolare della posizione giuridica controversa. La eventuale cessione del credito derivante dal conto corrente in oggetto nel corso del giudizio di primo grado al più consente l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario, ma non determina la perdita della capacità processuale della parte cedente.
La cessione del credito, difatti, comporta una successione a titolo particolare nel diritto controverso e non a titolo universale, per cui l'originario convenuto resta parte del giudizio sino alla sua definizione o alla intervenuta estromissione nel caso di intervento pag. 3/9 del successore e su concorde richiesta di tutte le parti, ipotesi che non si è verificata nel caso di specie.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appellante ha contestato la decisione di prime cure sotto due profili, allegando mere difese, proponibili anche in appello, e prospettando la diversa decisione richiesta.
3. Nel merito, l'appello appare infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
La società attrice ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 18009.19 stipulato in data 17/01/2002, che contiene la previsione del tasso creditore dello 0,05% con capitalizzazione trimestrale;
tasso a debito non determinato;
tasso a debito su sconfinamento se autorizzato di 13,435% con capitalizzazione trimestrale;
commissione di massimo scoperto di 0,6250% (aliquota agg.va di 1,1250% su sconfinamento se autorizzato), nonché lettera di apertura di credito fino a € 25.000,00 del 28/08/2007 senza indicazione di tasso nominale annuo e di CMS in caso di eventuale sconfinamento, con rinvio alla precedente regolamentazione contrattuale.
pag. 4/9 Il giudice di prime cure ha ritenuto che detta pattuizione costituisca violazione dell'art. 117 Tub, mancando la determinazione dell'interesse debitore e non potendo soccorre la previsione di un interesse per il caso di sconfinamento.
La tesi dell'appellante sulla determinabilità del tasso di interesse previsto in contratto per lo sconfinamento non è convincente.
L'appellante parte dal presupposto che il tasso debitore previsto per lo sconfinamento autorizzato sia applicabile quando detta autorizzazione viene in concreto concessa dalla
Banca, anche mediante comportamenti concludenti: si desumerebbe in pratica dalla accettazione dell'istituto di credito del comportamento del correntista che utilizza fondi di cui non ha la disponibilità “in buona sostanza, la previsione contrattuale inerente il saggio di interesse applicabile per il caso di sconfinamento autorizzato verrebbe ad applicarsi ogni qual volta il correntista compie operazioni che determinano una passività sul conto corrente in presenza di un assenso esplicito o implicito dell'Istituto di Credito e, quindi, senza che questi manifesti la propria opposizione a tanto;
e, in definitiva, anche qualora le dette operazioni siano compiute nell'ambito di una formale concessione dell'apertura di credito”. Poiché non è stata indicata una apertura di credito iniziale, fino al 2007 il tasso di interesse sullo sconfinamento autorizzato sarebbe in realtà il tasso debitore, perché ogni qualvolta il debitore dispone di somme oltre il suo credito opererebbe uno “sconfinamento autorizzato di fatto”, per cui l'indicazione del tasso di interesse debitore non sarebbe necessaria e per questo motivo sarebbe stata omessa. Lo stesso appellante, poi, ammette che l'interesse debitore dopo l'apertura di credito del 2007 debba essere quello legale, potendo continuarsi ad utilizzare quello per lo sconfinamento solo per l'utilizzo di credito ulteriore.
Le ulteriori ipotesi prospettate dall'appellante appaiono variazioni di questa tesi, dirette a consentire una interpretazione conservativa della clausola.
La clausola, tuttavia, non può essere interpretata in alcuno dei sensi indicati dall'appellante, in quanto nel contratto si fa una chiara distinzione tra interesse debitore e interesse debitore su sconfinamento se autorizzato, e si tratta di due tipologie di interessi diversi. Il tasso di interesse sullo sconfinamento è applicabile solo per il caso di superamento del limite di affidamento, e si riferisce a specifiche operazioni per le quali la banca effettua una valutazione per giungere poi alla autorizzazione di fatto.
pag. 5/9 Si tratta evidentemente di una previsione contrattuale non equiparabile al nomale interesse debitore, come si evince dalla successiva indicazione della CMS, che è fissata in 0,6250%, con aliquota aggiuntiva 1,125% su sconfinamento autorizzato. La prova che detto tasso di interesse non fosse applicato nei termini indicati dalla appellante
(ossia quale unico tasso di interesse) poi si ricava proprio dalla esecuzione del contratto, che contraddice quanto affermato in linea teorica dell'appellante. Dall'esame degli Contr estratti conto prodotti dalla si rileva, infatti, che sin dall'apertura la ha CP_1 applicato diverse tipologie di tasso debitore.
In particolare, si può osservare come nel primo trimestre di apertura sono stati applicati tassi di interesse differenziati sullo scoperto (del 9,50 %, 10%, 10,25% su alcune somme e del 13,435% su altre, evidentemente riferibili allo scoperto autorizzato), così come è stata applicata la cms sia con aliquota 0,625% sia 1,266%.
La pattuizione è chiaramente indeterminata, e tale deve ritenersi anche per il periodo successivo alla apertura di credito in conto corrente, visto che nella lettera di apertura di credito non sono menzionate le condizioni contrattuali ed il richiamo a quelle previste nel contratto di apertura di conto corrente rinvia a condizioni indeterminate o nulle.
3.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante censura la decisione di prime cure nella parte in cui afferma l'impossibilità di procedere all'addizione periodica degli interessi al capitale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 15 aprile 2016 in applicazione della modifica del secondo comma dell'art. 120 del Tub, operata con la Legge di Stabilità 2014, ed a mente della quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle opera- zioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il Tribunale di Locri ha ritenuto che la legge 147 del 2013 avrebbe avuto immediata applicazione, anche in assenza della adozione delle disposizioni attuative da parte del CICR. Secondo l'appellante, invece, la norma abrogativa dell'anatocismo sarebbe sprovvista di efficacia dispositiva diretta dovendo necessariamente essere attuata con delibera CICR, che sarebbe intervenuta solo il 3.4.2016 in esecuzione della pag. 6/9 modifica introdotta dall'art. 17 bis del DL 14.2.2016 n. 18, convertito in legge 49 del
2016.
La tesi, seguita da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. sez. VI
n. 14052/2017) non appare convincente, visto il chiaro portato della disposizione normativa ed il valore della delibera Cicr ai fini della attuazione della disciplina.
Questa Corte condivide e fa propria, sul punto, l'ampia motivazione resa dalla Corte di cassazione, Sez. 1, nella sentenza n .21344 del 2024, che ha affrontato identico tema, affermando «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Siffatta interpretazione appare convincente anzitutto sul piano letterale, vista la diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dalla legge 147/2013 dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici, ed alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120 precisa che il CICR debba comunque prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Questa espressione deve intrepretarsi come l'esclusione di qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), per cui deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il divieto era immediatamente vigente ed attuale, indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il
CICR era incaricato di emanare.
pag. 7/9 Del tutto condivisibile sul punto la sentenza citata (Cass. n. 21344/2024) che chiarisce come “In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il cit. art.
120, comma 2, è stato «sostituito» ─ così si è espresso il legislatore, nella circostanza
─ dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l.
n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. 3.6. ─ D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del
CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al
CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art.
120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori):
pag. 8/9 talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il
CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica
e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata”.
In conclusione, la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi lamentati dall'appellante e deve essere totalmente confermata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra 25.000,01 e 52.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
459/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.99,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastian Romeo e dell'avv. Fernanda Lacopo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 30.09.2025
La Consigliera est. La Presidente Manuela Morrone ZI Morabito
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