Sentenza breve 29 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/01/2021, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00133/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2020, proposto da
Orofruit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio e dell'inerzia serbati dall'Amministrazione Comunale di Vicenza a fronte della prima istanza, proposta dalla ricorrente in data 18.11.19, e della seconda istanza del 28.11.19, , nonché per la conseguente condanna alla adozione dei provvedimenti richiesti, le cui istanze non sono mai state riscontrate neppure a livello procedimentale dall’Amministrazione Comunale di Vicenza, come seguite dalla emissione di alcun provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, UI srl, è titolare, all’interno nel Mercato Ortofrutticolo di Vicenza, di una serie di posteggi, specificatamente individuati con i nn. 29-30-31-32, assegnatile in concessione dal Comune di Vicenza, con scadenza al 31.12.2021, al fine dello svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
Espone la ricorrente di aver inoltrato al Comune di Vicenza in data 11 maggio 2019 una prima richiesta al fine di acquisire la disponibilità di locali posti nell’ala esterna, braccio est, del Mercato, dichiarandosi pronta ad eseguire sugli stessi tutte le opere di risistemazione necessarie ai fini dell’agibilità; in caso di mancata attuale disponibilità dei suddetti spazi, la società chiedeva al Comune di essere messa al corrente dell’eventuale successiva messa a disposizione degli stessi e di conoscere le modalità con le quali detti spazi sarebbero stati suscettibili di essere concessi in uso alla richiedente.
La nota della ricorrente veniva riscontrata dall’amministrazione comunale con comunicazione del 20 maggio 2019, nella quale veniva comunicata l’inesistenza attuale nell’area richiesta di spazi disponibili, salvo eventuali comunicazioni in caso di sopravvenute disponibilità di spazi all’interno del Mercato.
In data 18 novembre 2019 la società rinnovava la richiesta di notizie circa la disponibilità dei medesimi spazi oggetto della richiesta di informazioni dell’11 maggio, rinnovando la disponibilità ad eseguire opere di sistemazione: a tale rinnovata richiesta l’amministrazione non dava alcun seguito.
In data 28 novembre 2019 il Comune di Vicenza inoltrava agli operatori del Mercato Ortofrutticolo una comunicazione relativa all’avvio di una procedura, mediante avviso pubblico, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’assegnazione di posteggi resisi disponibili all’interno del Mercato, allegando la relativa planimetria.
Nella medesima data la ricorrente, preso atto della richiesta di manifestazione di interesse per gli spazi a disposizione così come comunicato dall’amministrazione, formulava nuovamente la propria richiesta di informazioni circa la disponibilità anche degli spazi posti lungo il braccio est, salvo conoscere l’iter da seguire per presentare domanda specificatamente riguardo a tali spazi.
Non avendo ricevuto alcun riscontro neppure in ordine a tale richiesta, la società si determinava a proporre il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. al fine della declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale in ordine alle due richieste avanzate dalla ricorrente relativamente alla acquisizione in disponibilità dei locali di interesse.
Nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 3 L.241/90, la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3, 24, 97 e 113 Cost., nonché l’eccesso di potere sotto i profili della carenza di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento, parte ricorrente denuncia l’illegittimità dell’inerzia manifestata dall’amministrazione che, a fronte di ben due richieste avanzate con riferimento alla disponibilità dei locali posti lungo il lato est del Mercato Ortofrutticolo, non ha ritenuto di avviare alcun procedimento in tal senso e neppure ha dato concreto riscontro (in termini positivi o negativi) all’istanza della ricorrente.
Tale inerzia risulta, pertanto, illegittima per violazione delle norme invocate, sussistendo il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di parte, rilevandosi la sussistenza del silenzio- inadempimento ogni qual volta si contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, in violazione del dovere di buona amministrazione.
Si è costituita l’amministrazione intimata, la cui difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo i presupposti per la configurazione del silenzio inadempimento, salvo concludere per la sua infondatezza, non profilandosi alcun obbligo, normativamente previsto, in capo all’amministrazione a determinarsi in ordine alle richieste reiteratamente avanzate dalla società.
Nello specifico, la difesa comunale ha sottolineato come l’amministrazione avesse già dato riscontro all’iniziale istanza formulata dalla ricorrente nel maggio del 2019, per cui, a fronte di nuove istanze del medesimo tenore, non essendo mutata la situazione di fatto, non sussistevano ragioni per dare nuovamente riscontro alle successive richieste.
Nel merito, parte resistente sottolinea che sulla scorta dei principi generali non è possibile configurare l’ipotesi del silenzio inadempimento in assenza di un preciso obbligo normativo di provvedere da parte dell’amministrazione.
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente risultava finalizzata a conoscere la sola disponibilità attuale dei locali, in merito alla quale già era stata data risposta, per cui ogni ulteriore richiesta non avrebbe ingenerato alcun dovere in capo al Comune di avviare un procedimento e di dare risposta provvedimentale alla domanda della società.
Peraltro, in termini generali, era ben noto alla ricorrente, in quanto assegnataria di posteggi in concessione, l’iter mediante il quale gli spazi disponibili all’interno del Mercato possono essere assegnati, così come stabilito dal regolamento comunale che disciplina l’attività all’interno del Mercato Ortofrutticolo, disciplina che prevede l’espletamento di una procedura concorsuale per l’assegnazione delle aree disponibili ai soggetti che manifestano interesse.
L’avvio della suddetta procedura per aree diverse all’interno del Mercato, come da planimetria, conferma la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che, riscontrata la disponibilità di spazi da assegnare, ha dato avvio alla procedura con avviso pubblico inoltrato agli attuali titolari di posteggi, fra cui anche la ricorrente, procedura che tuttavia, come rilevabile dalle planimetrie, non investiva gli spazi di interesse della società.
Nessun obbligo sussisteva, quindi, per il Comune di dare preciso riscontro alle reiterate richieste di informazioni presentate dalla ricorrente, non essendo mutata la situazione così come rappresentata in occasione della risposta fornita in data 20 maggio 2019.
Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, uditi i procuratori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Si osserva preliminarmente che già in data 20 maggio 2019 l’amministrazione comunale aveva dato riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente il precedente 11 maggio, chiarendo che i locali indicati come di interesse non risultavano allo stato disponibili.
Le successive istanze presentate dalla società hanno reiterato la stessa richiesta, pur non essendo mutata la situazione di fatto, così come comprovato dalla documentazione agli atti.
Non sussisteva, quindi, per il Comune alcun obbligo, anche in termini di buona amministrazione, di dare nuovo riscontro alle istanze della ricorrente.
Ciò stante, in termini più generali non è configurabile alcun silenzio inadempimento, tacciabile di illegittimità, in assenza di un preciso obbligo, derivante da previsione normativa, che imponga all’amministrazione di provvedere su una specifica istanza del privato.
Appare sufficiente richiamare al riguardo il principio generale affermato da costante giurisprudenza, in base al quale “ la fattispecie del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente ”.
I presupposti per l’attivazione del rito sono dunque sia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, sia la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (C.d.S., Sez.III, n. 4204/2020).
Nel caso di specie, così come è desumibile dalla lettura delle note inviate dalla ricorrente e alle quali non è stato dato esplicito riscontro, da cui le doglianze dedotte avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, la società UI si era rivolta all’amministrazione comunale per conoscere la disponibilità di spazi, di evidente interesse, posti all’esterno dell’area del Mercato, nella specie lungo il braccio est.
Il tenore stesso delle richieste è da intendersi come mera richiesta di informazioni, informazioni che il Comune ha fornito sin dalla prima risposta, chiarendo che tali aree non erano disponibili.
Non essendo mutata detta situazione, nessun ulteriore obbligo, anche in termini di mera cortesia e tanto meno in termini procedimentali, sussisteva in capo all’amministrazione a fronte delle rinnovate richieste di informazioni da parte della società.
Peraltro, la correttezza sostanziale dell’operato dell’amministrazione è dimostrata dall’avvio della procedura per l’assegnazione degli spazi che in concreto si erano nelle more resi disponibili, così come previsto dal regolamento del Mercato, spazi che, va ricordato, non erano quelli sui quali si era focalizzato l’interesse della ricorrente (come confermato dall’amministrazione nelle difese e attestato dalle planimetrie allegate all’avviso pubblico del 28 novembre 2019).
Peraltro, appare evidente che la ricorrente non potesse non essere a conoscenza della disciplina dettata dal Regolamento proprio in ordine alla procedura da seguire in caso di nuovi spazi da assegnare, per cui anche la richiesta di informazioni circa l’iter da seguire per ottenere nuovi spazi, appare del tutto irrilevante in rapporto all’obbligo di risposta da parte dell’amministrazione.
Per detti motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune intimato, liquidandole nella somma di 2000,00€ (duemila/00 euro), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO