Articolo 11 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 10Articolo 12
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17 febbraio 1968
Art. 11. (Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili)

Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.
Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati e' inferiore a 10.000 chilogrammi.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968