Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Decreto presidenziale 7 marzo 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN sarti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai e Flaviano Lai, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio, via Alagon n. 1;
contro
Provincia di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Bazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES),
- Provincia del Nord Est Sardegna,
- NT LO,
- Livio Salvatore Fideli,
non costituiti in giudizio;
con il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto n. 11 del 15 novembre 2024 del Commissario straordinario della Provincia di AR con la quale si è, da un lato, “ rilevato che la precedente designazione del delegato dell’Amministratore Straordinario della Provincia di AR, nell’Assemblea Generale e nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) debba reputarsi venuta meno e il medesimo soggetto decaduto da ogni funzione ” e, dall’altro, si è deliberato “ di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 4 del 10 del 25 luglio 2008 il Sig. NT LO n. Olbia il 03/01/1964 e ivi residente quale delegato della Provincia, nell’Assemblea Generale e nel Consigli di Amministrazione nel Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, compreso, per quanto occorrer possa, la non conosciuta proposta dell’Amministratore Straordinario della Provincia del Nord Est Sardegna, richiamata nel suddetto provvedimento impugnato;
con il ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
- della deliberazione dell’assemblea generale del CIPNES n. 1 del 7 febbraio 2025;
- della deliberazione dell’assemblea generale del CIPNES n. 3 del 7 febbraio 2025;
- della deliberazione dell’assemblea generale del CIPNES n. 4 del 7 febbraio 2025;
- della deliberazione dell’assemblea generale del CIPNES n. 5 del 7 febbraio 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, recante “ Riordino delle funzioni in materia di aree industriali ” (e segnatamente con l’allegata Tabella A), sono stati individuati i Consorzi Industriali Provinciali operanti nella Regione Sardegna, tra cui il CIPNES.
Con riguardo agli organi sociali di tali Consorzi si è stabilito (per quanto qui interessa) che:
- “ l’assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio ” (art. 4, comma 2);
- “ il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale ” (art. 4, comma 3).
Con decreto n. 4 del 28 gennaio 2021 l’Amministratore straordinario della Provincia di AR, non intendendo assolvere personalmente all’incarico spettantegli in ragione della carica, nominava quale suo delegato nell’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna il sig. NN TI, odierno ricorrente.
La legge regionale 12 aprile 2021 n. 7 ha successivamente istituito (tra l’altro) la Città metropolitana di AR e la Provincia del Nord-Est Sardegna, succeduti a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della (contestualmente) soppressa Provincia di AR, prevedendo per quest’ultima la nomina di un nuovo commissario straordinario con il compito di predisporre gli atti preparatori per la successione tra i predetti Enti territoriali e assicurare – nel periodo transitorio - la funzionalità dei servizi e delle attività dell’ente.
Con la L.R. 19 luglio 2024, n. 9 recante “ Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province ” si è quindi proceduto a garantire il completamento del processo di riordino dell’assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Sardegna, come disciplinato dalla menzionata legge regionale 12 aprile 2021, n. 7.
Per quanto qui di rilievo, con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 36/2 del 19 settembre 2024 sono stati nominati, come previsto appunto dalla legge reg. n. 9/2024, fra gli altri, il Commissario Straordinario per la Provincia di AR, nella persona del dott. Gian Piero Scanu e gli Amministratori Straordinari della Citta Metropolitana di AR (Avv. Gavino ARRU) e della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna (Dott. Gaspare Piccinnu).
In tale mutato assetto istituzionale, la gestione commissariale della Provincia di AR ha adottato il decreto n. 11 del 15 novembre 2024 (provvedimento impugnato col ricorso principale), recante la nomina del sig. NT LO quale delegato della Provincia, nell’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES), sul presupposto che, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 9/2024, recante la cennata disciplina di riordino delle province sarde, essendo decaduto dalla carica l’Amministratore Straordinario della Provincia di AR, la precedente designazione da parte di quest’ultimo del ricorrente TI quale suo delegato nell’Assemblea Generale del CIPNES fosse “ venuta meno e il medesimo soggetto decaduto da ogni funzione ”.
In sostanza il decreto impugnato dall’odierno ricorrente si fonda sul presupposto che la decadenza dell’Amministratore Straordinario della Provincia di AR, esplicitamente prevista dall’art. 2, comma 7, della l.r. n. 9/2024 in attuazione del descritto riassetto degli enti territoriali, abbia comportato, a cascata, anche la necessità di disporre la decadenza dell’indicazione del sig. TI quale suo delegato nell’Assemblea Generale del CIPNES.
Avverso tale provvedimento è tuttavia insorto quest’ultimo che ne ha contestato la legittimità deducendo in sintesi:
1) la non configurabilità della sua decadenza ex lege , atteso che l’art. 2, comma 7, l.r. n. 9/2024 si limiterebbe a stabilire la decadenza dei (soli) amministratori e commissari straordinari in carica al momento dell’entrata in vigore del nuovo testo normativo. Pertanto, prima di poter nominare un nuovo soggetto l’amministrazione avrebbe dovuto revocare la precedente nomina con un atto espresso, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e congruamente motivato, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo anche per gli atti di alta amministrazione a forte valenza fiduciaria;
2) di essere stato designato quale componente dell’assemblea generale e, ai sensi dell’art. 4, c. 3, l.r. 10/2008, componente del consiglio di amministrazione, svolgendo in tale ultima veste un incarico di amministrazione e che pertanto non sarebbe un mero sostituto dell’organo di vertice dell’amministrazione provinciale (un “delegato in senso stretto”) ma un soggetto dotato di autonomia decisionale (un “nominato”), dovendo trovare applicazione dell’art. 7, c. 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che precluderebbe al Presidente della Provincia (e, nel caso di specie, dell’allora amministratore straordinario) di ricoprire l’incarico di amministratore di un ente pubblico provinciale, quale sarebbe il CIPNES;
3) che l’art. 2, l.r. n. 9/2024 non attribuirebbe al commissario straordinario il potere di effettuare nuove nomine, potendo egli predisporre solo “gli atti preparatori relativi alla successione tra gli Enti Locali”, come peraltro confermato dalla stessa amministrazione regionale con la nota del 22 novembre 2024 dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, secondo cui “le norme che attribuiscono i poteri ai Commissari, per le soppresse province, ed agli Amministratori per i nuovi enti a far data dai rispettivi subentri, devono essere oggetto di stretta interpretazione, dovendo gli stessi limitarsi all'ordinaria amministrazione degli enti affidati escludendo l’adozione di decisioni dall’alto tasso di discrezionalità politica, che sono invece proprie degli amministratori democraticamente eletti. In tale ottica occorre ribadire che le nomine di cui alla DGR 36/2 del 19.09.2024 non possono essere interpretate quali occasione di rinnovo di componenti dei Consigli di amministrazione di enti o società partecipati per il solo effetto del cambiamento del nominativo del rappresentante legale dell’ente soppresso, salvo il caso di scadenza naturale del mandato” (pagina n. 2 del documento n. 6 depositato dal ricorrente);
4) che, nel caso di specie, la nomina di un nuovo componente dell’assemblea generale e del consiglio di amministrazione del CIPNES da parte del commissario straordinario lederebbe la competenza della Provincia del Nord Est Sardegna, atteso che il Consorzio si trova nel territorio di quest’ultima, con la conseguenza che la sostituzione del ricorrente potrebbe avere luogo solo a seguito delle elezioni provinciali;
5) il controinteressato, infine, si troverebbe in una situazione di incompatibilità, i sensi dell’art. 7, c. 2, d.lgs 39/2013, con la carica di componente del consiglio di amministrazione del consorzio, rivestendo la carica di consigliere comunale di Olbia che ha un numero di abitanti superiore a 15.000.
Si è costituita in resistenza la Provincia di AR, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata riunita al merito, con contestuale fissazione dell’udienza di discussione al 7 maggio 2025.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 marzo 2025, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, viziati, in tesi, in via derivata per l’illegittimità del decreto n. 11 del 15 dicembre 2024 e per i quali sono state riproposte le medesime doglianze dedotte con il ricorso principale.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile.
Con l’unico motivo di impugnazione, articolato in una pluralità di censure, il sig. TI lamenta che nel disporre la sua decadenza dalla carica di delegato della Provincia nell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione del CIPNES, il nuovo amministratore straordinario della Provincia di AR abbia erroneamente inteso il comma 2 del predetto art. 4 nel senso che il “delegato” del Presidente (o, nel nostro caso, del precedente Amministratore Straordinario) della Provincia agisse quale mero sostituto del medesimo in seno agli organi del Consorzio e non in forza di un vero e proprio atto di nomina idoneo a intestargli un’autonoma posizione amministrativa munita di autonomia decisionale necessitante, come tale, ai fini della revoca, come già affermato dalla giurisprudenza di questo TAR, di un atto adeguatamente motivato e adottato all’esito di un rituale procedimento amministrativo nel quale garantire il corretto esplicarsi del contraddittorio procedimentale.
Detta ricostruzione troverebbe il suo fondamento sia sul piano normativo - in quanto, ai sensi del ricordato art. 2, comma 7, della l.r. n. 9/2024, la decadenza automatica ex lege interesserebbe soltanto gli amministratori e i commissari straordinari in carica al momento dell’entrata in vigore del nuovo testo normativo e non anche, invece, le nomine dagli stessi effettuate - e sia sul piano sistematico, con riguardo alle previsioni della l.r. n. 10/2008 e del D.Lgvo n. 39/2013 dalle quali emergerebbe una indubbia incompatibilità tra la carica di organo di vertice (nel caso che occupa, dell’allora Amministratore Straordinario) della Provincia e l’incarico di amministratore di enti pubblici di livello provinciale, qual è certamente il Consorzio.
Invero, poiché l’ Amministratore Straordinario della Provincia che lo aveva nominato non avrebbe potuto, per espressa previsione di legge, assumere su di sé la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del CIPNES e, quindi, nemmeno nominare un suo “delegato” in senso stretto, per il ricorrente dovrebbe concludersi nel senso che il soggetto “nominato” sia necessariamente dotato, onde non incorrere nella violazione della normativa anticorruzione citata, di un sensibile grado di indipendenza dall’organo nominante tale da indurre a ritenere che il concetto di “delegato” cui fa riferimento l’art. 4 della l.r. n. 10/2008 non può essere inteso nel senso di mero “sostituto” del nominante ma, ben più propriamente, di terzo “nominato”.
Dunque, quanto meno, l’atto di nomina impugnato avrebbe dovuto presupporre una preventiva formale e motivata revoca della precedente nomina del TI in concreto mai intervenuta.
Occorre partire dal rilievo:
- che a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 9/2024, il CIPNES non fa più capo alla Provincia di AR ma alla Provincia del Nord Est Sardegna in quanto l’ambito territoriale di intervento del CIPNES è interamente compreso nel territorio di quest’ultima.
-che l’art. 4 della l.r n. 10/2008 prevede che “ l'assemblea generale è composta … dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato …”.
- che l’incarico per cui è causa è quello di componente dell’Assemblea del CIPNES, incarico come detto prima riservato per legge al Presidente della Provincia di AR (o a un suo delegato) e oggi riservato al Presidente della Provincia del Nord Est Sardegna (o a un suo delegato), nonché di componete del Consiglio di Amministrazione.
Ciò premesso deve rilevarsi che l’ampio argomentare del ricorrente in ordine al contenuto gestionale dell’incarico di cui sopra (per il rilievo che ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l.r. n. 10/2008, “ il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale ”, sicché ogni membro nominato in seno all’Assemblea Generale assomma inevitabilmente e automaticamente su di sé anche la carica di consigliere di amministrazione) al fine di concludere per la necessità di una revoca motivata in modo pregnante all’esito di un procedimento articolato in un effettivo contraddittorio procedimentale non risulta decisivo.
I l decreto n. 11/2024 richiama infatti, e pone a suo fondamento, il nuovo assetto istituzionale che ha portato alla soppressione della Provincia di AR e all’istituzione della Città Metropolitana di AR e, per quanto qui interessa, della Provincia del Nord Est Sardegna.
Esso quindi, attraverso la declaratoria della decadenza del sig. TI e la nomina del sig. LO quale nuovo delegato era finalizzato a mantenere, attualizzandola rispetto al nuovo assetto delineato dalla riforma regionale, la rappresentatività territoriale dell’ente di riferimento, tant’è che tale decisione è stata assunta “ Sentito il dott. Gaspare Piccinnu Amministratore Straordinario della Provincia del Nord Est Sardegna e preso atto della sua proposta ”, cui è ora territorialmente riconducibile il CIPNES.
In altre parole con detto provvedimento, sostanzialmente ricognitivo degli effetti già prodottisi ex lege in ragione della ricordata riforma degli enti territoriali, si è inteso – in termini sostanzialmente doverosi e imposti dalla nuova articolazione territoriale - sostituire il delegato dell’Amministratore della soppressa Provincia di AR con il delegato dell’amministratore del nuovo ente provinciale di riferimento, restando tale competenza senz’altro ricompresa nel perimetro delle incombenze affidate all’amministratore straordinario incaricato di assicurare la più volte ricordata successione tra gli enti provinciali.
Tant’è che sul piano procedimentale è stato osservato – e ciò comporta anche il rigetto dell’argomento per il quale l’Amministratore straordinario della Provincia di AR avrebbe invaso le prerogative del Commissario del nuovo ente provinciale - il procedimento concordato tra i due enti che in regime transitorio deve riguardare la gestione degli affari ordinari e la successione dalla soppressa Provincia di AR alla costituita Provincia del Nord Est Sardegna, in applicazione del principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 2, c. 4, l.r. n. 9/2024, secondo cui i commissari straordinari operano “ in raccordo con gli altri amministratori straordinari nominati ai sensi del comma 1 ”.
Di qui, pertanto, l’infondatezza delle censure.
Risultano invece improcedibili le censure avverso la “nomina” ai sensi dell’art. 4 della LR n. 10/2008 del Sig. NT LO nell’Assemblea Generale e nel Consiglio di Amministrazione del CIPNES, in quanto la decadenza ex lege del ricorrente a seguito del mutato assetto territoriale priva quest’ultimo dell’interesse all’impugnazione della nuova nomina, il cui annullamento non gli arrecherebbe alcun vantaggio concreto e attuale.
Pertanto il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
NT Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO