Ordinanza cautelare 25 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 21 marzo 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, ordinanza presidenziale 21/03/2023, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 01624/2023 REG.PROV.PRES.
N. 08994/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8994 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Puddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno emesso in data 28/02/2019, notificato il 12/04/2019, con cui è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-presentata dal sig. -OMISSIS- in data 22/10/2014;nonché di ogni eventuale provvedimento successivo e/o conseguente; per accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-presentata dal sig. -OMISSIS- in data 22/10/2014;
Visto che l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata al 19.5.2023 nell’ambito delle udienze di smaltimento straordinarie PNRR;
Rilevato che, a tutt’oggi, il fascicolo del procedimento concluso con l’atto impugnato non è stato ancora depositato in giudizio dall’Amministrazione e che tale adempimento è necessario al fine di assicurare il rispetto degli stringenti obiettivi del PNRR;
Ordina al Ministero dell’Interno di depositare gli atti sopraindicati entro il 6 aprile 2023
Entro il medesimo termine la parte ricorrente potrà comunque rappresentare eventuali elementi di aggiornamento che ritenga utili in particolare evidenziando la perdita di interesse alla decisione e/o situazioni rilevanti ai fini dell’estinzione del giudizio;
P.Q.M.
Dispone gli incombenti ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione anche all’Amministrazione presso la sede reale.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2023.
| Il Presidente |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.