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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/07/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregori – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 117 del ruolo generale dell'anno
2020 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Piazza Armerina, Via Salemi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Spinello che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
A P P E L L A N T I
E
Controparte_1
In persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via
Malta n. 47, presso lo studio dell'Avv. Marcello D'Orto, con l'Avv. Camillo
Francesco Mastroianni che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
Parte_4
A P P E L L A T O – CONTUMACE
1 E nei confronti di
e Controparte_2 CP_3
C H I A M A T I I N C A U S A – CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter
c.p.c. dell'udienza del 28 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2016, gli odierni appellanti nonché
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_3
Enna la e . Controparte_1 Parte_4
Esponevano gli attori:
• di essere i genitori e ) ed i nonni (materni Controparte_2 CP_3
e paterna di Parte_1 Parte_2 Parte_3 R_
deceduto in Piazza Armerina il 25 giugno 2013;
[...]
• che nella stessa data del 25 giugno 2013, alle ore 17:15 circa, lungo la SS
117bis, in c.da Colla di Piazza Armerina, si era verificato un sinistro stradale fra il motocarro IA TE tg DT 033 AX, condotto dal proprietario , ed il motociclo KY tg DA 17114, Controparte_4 condotto dal proprietario;
Parte_4
• che era terzo trasportato sul detto motociclo KY ed era Persona_1 deceduto a seguito delle lesioni riportate nel sinistro;
• che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva dello e che il detto Pt_4 motociclo era privo di copertura assicurativa, per cui la Compagnia assicuratrice era convenuta quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
• che, sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 589 c.p. ed altro e giudicato con il rito abbreviato, lo era stato condannato alla Pt_4 pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili;
• che, quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, la sentenza era stata confermata in appello e passata in giudicato;
2 • di avere diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per perdita del congiunto, risarcimento quantificato, secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, in € 327.990,00 per ciascuno dei genitori ed in € 142.420,00 per ciascuno dei nonni.
Concludevano pertanto chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno sopra indicato.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, che eccepiva la carenza di prova sulla legitimatio ad causam degli attori. Chiedeva comunque il rigetto delle domande attrici. In linea subordinata, chiedeva tenersi conto della cooperazione colposa ascrivibile alla vittima, e quindi graduarsi la responsabilità e liquidare in corrispondenza il danno effettivamente risarcibile.
Lo restava contumace. Pt_4
Con sentenza n. 554/2019 del 4 novembre 2019, il Tribunale adito condannava i convenuti, in solido fra loro, a pagare agli attori e , Controparte_2 CP_3 genitori della vittima, la somma di € 160.000,00, ciascuno, oltre accessori.
Rigettava le altre domande e compensava le spese.
Propongono appello i nonni del defunto e chiedono riformarsi, per la parte di proprio interesse, la sentenza impugnata, con accoglimento della domanda originaria.
La Compagnia assicuratrice, qui costituitasi, eccepisce l'inammissibilità del gravame e comunque ne chiede il rigetto.
è rimasto contumace anche in secondo grado. Parte_4
Autorizzati dalla Corte con ordinanza resa all'udienza cartolare del 17 marzo 2021, gli appellanti provvedevano ad integrare il contraddittorio nei confronti di CP_2
e , che restavano contumaci.
[...] CP_3
*******
Si omette di riassumere integralmente la sentenza di primo grado, non essendo stata proposta alcuna impugnazione della statuizione di condanna emessa dal
Tribunale in favore degli originari attori e , condanna Controparte_2 CP_3 perciò passata in cosa giudicata.
Oggetto di gravame è l'integrale rigetto della domanda presentata dai nonni del defunto Persona_1
Sul punto, il primo giudice ha osservato che gli odierni appellanti “nulla hanno allegato in ordine addirittura alla sussistenza del danno non patrimoniale stesso, non potendosi riconoscere lo stesso in virtù di semplici automatismi o presunzioni del tutto sforniti della pur minima prova, essendo viceversa necessario provare
3 l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (si v., per un caso simile, tra le più recenti, Cass. n. 29332/2017)”. Il
Tribunale ha altresì ricordato giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno parentale non va risarcito allorché manchino allegazione e prova sulla perdita di un effettivo sostegno morale conseguente alla morte del familiare “(Cass.
Civ., sez. III, 24.9.2019 n. 23632).”
Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale sotto due profili:
a) la condanna al risarcimento del danno era già stata pronunciata in sede penale ed era passata in giudicato, con conseguente vincolo sull'an debeatur per il giudice civile, chiamato solo alla quantificazione del risarcimento;
b) in ogni caso, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal
Tribunale (Cass. n. 29332 del 2017), la qualità di nonno della vittima lasciava presumere un rapporto affettivo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.
Lamentano inoltre l'errata ed ingiusta compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure.
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Deve escludersi l'inammissibilità dell'appello eccepita dalla CP_1
In relazione all'art. 342 c.p.c., la critica degli appellanti è sintetica, ma precisa, individuando lo specifico errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso non riconoscendo il carattere vincolante del giudicato formatosi in sede penale sulla statuizione civile e non attribuendo alla qualità di nonno della vittima un elemento di per sé idoneo a fondare la pretesa risarcitoria.
In relazione all'art. 348bis c.p.c., le anzidette critiche non si palesano già in astratto talmente inverosimili e contraddette da inequivocabili dati normativi e giurisprudenziali da rendere di fatto superfluo il loro esame.
Il motivo sopra sintetizzato sub a) deve ritenersi infondato, in quanto la condanna generica al risarcimento del danno emessa in sede penale lascia ferma “la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati” (Cass. 5 maggio 2020 n. 8477). Tale principio non è operativo, e va riconosciuta la piena efficacia vincolante del giudicato, solo allorché il giudice penale “non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso
4 causale con il comportamento del soggetto danneggiato” (Cass. 9 luglio 2009 n.
16113, Cass. 27 febbraio 2024 n. 5131).
Nella specie, il giudice penale non ha operato questa attività di accertamento sul danno concreto sofferto dagli attori, limitandosi genericamente a ritenere indubbio che le parti civili, fra cui gli odierni appellanti, avessero subito “danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali (sotto quest'ultimo profilo si pensi, a tacer d'altro, al
c.d. pretium doloris” (pag. 9 ultimi tre righi, sentenza GUP Enna n. 140/2015 del
10 dicembre 2015, doc. 9 fascicolo di parte attrice di primo grado), senza dunque nulla specificare in concreto, tanto meno con riguardo al danno da perdita parentale, unico oggetto di domanda in questa sede.
La seconda doglianza deve ritenersi fondata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
Cass. 30 agosto 2022 n. 25541
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Cass. 14 febbraio 2023 n. 4571
Pertanto, il danno parentale da perdita del congiunto, perdita costituente di per sé un dato oggettivo, per quanto non sia un danno in re ipsa, ha natura presuntiva,
5 basata sulla normale esistenza di rapporti affettivi e di solidarietà fra congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare, rapporti che solitamente determinano la sofferenza degli altri per la morte di uno di essi. Ciò implica che il danno non sia risarcibile solo quando risultino elementi positivi idonei a contraddire la presunzione in parola.
Visto il rapporto di discendenza diretta fra nonno e OT e considerato che, nella specie, tutti e tre i nonni attori ed appellanti vivevano ed avevano sempre vissuto a
Piazza Armerina, come il OT deceduto, la suddetta presunzione si rafforza, perché manca l'elemento di distacco e lontananza che talora si produce tra familiari e comporta un allentamento dei vincoli tanto più rilevante quanto meno stretto sia, in sé, il legame di parentela.
Di contro, non sono emersi elementi idonei a sovvertire la presunzione di esistenza del danno.
La liquidazione del risarcimento si effettua in base alle apposite tabelle, nella specie quelle elaborate nel giugno 2022 ed aggiornate al 1° gennaio 2024 presso il
Tribunale di Milano, salvo che si ravvisino specifiche e motivate ragioni per discostarsene (cfr. Cass. 16 dicembre 2022 n. 37009). Tali tabelle tengono conto di alcuni elementi che la giurisprudenza ritiene indefettibili ai fini della liquidazione e precisamente “l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass. 18 aprile 2023 n.
10335, nonché Cass. 21 aprile 2021 n. 10579, dalla quale a Milano si è avvertita la necessità di integrare le tabelle precedenti), salvi eventuali correttivi in relazione alle particolarità del caso concreto.
A proposito di caso concreto, occorre rilevare che gli attori – appellanti non hanno offerto specifici elementi personalizzanti idonei a far ritenere un'intensità affettiva e relazionale del vincolo superiore a quella minima presumibile in un rapporto nonno – OT. Pertanto, considerate le età delle vittime secondarie (i nonni appellanti) al momento del sinistro mortale e quella della vittima primaria (il OT, 24 anni) a quello stesso momento, considerata l'assenza di convivenza con la vittima, considerato altresì che ciascun attore ed appellante, come si evince dai certificati di famiglia storici, aveva almeno altri tre familiari in vita, capaci di darsi reciproco sostegno affettivo e morale dopo il lutto, si ritiene di dover applicare gli indici appresso specificati, conducenti al risarcimento minimo previsto dalle succitate tabelle.
72 anni al momento della perdita parentale: Parte_1
Punti per età dell'attore: 8
6 Punti per età della vittima primaria 18
Valore del punto: € 1698,20
Il risarcimento complessivo è dunque pari ad € 44.153,20
Per e : Parte_2 Parte_3
Punti per età delle attrici: 10 (gli anni di differenza fra le due – 65 e 62, al momento della perdita parentale – non hanno rilievo in quanto si collocano comunque nella stessa “fascia”, da 61 a 70 anni)
Punti per età della vittima primaria: 18
Valore del punto: € 1698,20
Il risarcimento dovuto per queste due appellanti è dunque pari ad € 47.549,60.
Gli importi stabiliti devono essere decurtati del 20% perché in questa misura il
Tribunale ha ritenuto il concorso di colpa del danneggiato (per non avere indossato il casco protettivo, v. pag. 10 sentenza), statuizione non censurata nell'atto di appello e perciò passata in giudicato.
Si perviene dunque ad € 35.322,56 per ed € 38.039,68 per Parte_1 ciascuna delle altre due appellanti.
Sulla somma liquidata per ciascun attore sono dovuti gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma medesima alla data del decesso di R_
(25 giugno 2013), alla quale il danno si è cristallizzato, e via via
[...] annualmente rivalutata. Sulla somma complessiva sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n.
10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Si ritiene di dover applicare il criterio della soccombenza, contemperato dalla compensazione parziale, giustificata dalla sensibile inferiorità della somma riconosciuta rispetto a quella domandata.
Liquidazione come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa come risultante dall'importo complessivo liquidato, con applicazione di compensi non di
7 molto superiori minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, considerate la contenuta difficoltà della causa in punto di diritto e l'assenza di un rilevante compendio probatorio. Per il grado di appello, non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, di fatto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 554/2019 del 4 novembre 2019 del Tribunale di Enna
C O N D A N N A
La quale FONDO Controparte_1 Parte_5
a pagare, per quanto in motivazione,
[...]
• a la somma di € 35.322,56. Parte_1
• a la somma di € 38.039,68; Parte_2
• a la somma di € 38.039,68 Parte_3 nonché gli interessi al tasso legale, previa devalutazione delle somme, come sopra liquidate, alla data del 25 giugno 2013, e via via annualmente rivalutate, oltre interessi legali, sulla somma per ciascun appellante così complessivamente risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
La a rifondere agli appellanti il 50% delle spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € 14.000,00 (di cui € 8.000,00, per il primo grado ed € 6.000,00 per il secondo), oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, restando compensato fra le parti il 50% residuo
Caltanissetta, camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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