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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5541/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5541/2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato
GIULIO NICOLA NARDO, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla via Spasari n.
3, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alberto Pacifico, presso il cui studio sito in Napoli, vico Cacciottoli n. 58 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
NONCHÉ
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in data 22.09.2022, dall'Avvocato Alberto Pacifico, presso il cui studio sito in Napoli,
pagina 1 di 12 vico Cacciottoli n. 58 è elettivamente domiciliata
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.-
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale, nel merito: 1) accertare la insussistenza del credito rivendicato da controparte per assoluta mancanza e comunque mancata produzione dei contratti in forma scritta e per l'effetto 2) dichiarare e pronunciare la nullità, la revoca, l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1173/2019 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro per assoluta infondatezza in fatto e diritto del credito rivendicato dalla cessionaria ora Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] Parte_1 ll'odierna opposta, per tutti i motivi indicati anche a diverso titolo o ragione;
[...]
3) porre esclusivamente a carico della odierna opposta già Controparte_2
il compenso liquidato in favore del c.t.u., dott.ssa Controparte_1 [...]
; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso Persona_1 forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Parte opposta e terza interventrice: “1) rigettare l'avversa opposizione al D.I. n.
1173/2019 siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando in toto il D.I. n. 1173/2019 e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) in subordine, condannare in ogni caso l'opponente al Controparte_3 pagamento, in favore di dell'importo di euro 328.903,81 oltre Controparte_2 interessi da ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione
(60 giorni data fattura) all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda (28/06/2019) al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile;
3) in linea di ulteriore subordine, condannare in ogni caso l'opponente
[...] al pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_3 Controparte_2
269.174,88 come quantificati dalla CTU dott.ssa , oltre interessi Persona_1 da ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione (60 giorni
pagina 2 di 12 data fattura) all'effettivo soddisfo od in subordine legali, oltre ulteriori interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda (28/06/2019) al saldo effettivo, a mente dell'art.
1284 co. IV codice civile, od in subordine legali;
4) con vittoria di spese e compensi professionali liquidandi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 e maggiorazione di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con spese di consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico di controparte;
5) con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma I c.p.c. e relativa liquidazione equitativa, nonché con condanna dell'opponente in favore di d'una somma equitativamente Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1173/2019, emesso in data 05.09.2019, a mezzo del quale il
Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da Controparte_1
le aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di €
[...]
328.903,81, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per forniture di apparecchiature e prodotti sanitari, erogate nell'anno 2017 dalla società cedente, LEWIS MEDICA S.R.L., in favore dell' e Controparte_4 ceduto alla società ricorrente.
L' opponente, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva: la Controparte_5 nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la Controparte_1 non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito vantato, limitandosi a produrre solo le fatture rimaste insolute che, non essendo corredate dai Documenti di trasporto e consegna attestanti l'effettiva erogazione delle forniture descritte, risulterebbero del tutto generiche e incomplete e, come tali, inidonee a legittimare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per tale ragione, l' agiva in Pt_1 Controparte_6
pagina 3 di 12 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2020, si costituiva in giudizio la quale – Controparte_1 ripercorse le diverse cessioni che avevano interessato i crediti azionati in via monitoria - eccepiva l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che le fatture, pur non avendo piena efficacia probatoria nel giudizio a cognizione piena, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo, costituiscono comunque idonea prova ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio;
che, a corredo delle predette fatture, produceva gli ordinativi e i documenti di trasporto e consegna, tutti accettati e controfirmati dall' opponente;
che, pertanto, la Parte_1 documentazione prodotta sarebbe del tutto idonea a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio e l'effettiva erogazione delle forniture fatturate;
che, in ogni caso, anche ove non si ravvisasse un rapporto di natura contrattuale, l'opponente sarebbe comunque tenuta al pagamento della somma a titolo di risarcimento danno o ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto l'opponente, non provvedendo al pagamento del corrispettivo delle forniture sanitarie ricevute, avrebbe conseguito un indebito arricchimento.
In virtù di quanto innanzi esposto PROJECT 1705 ha, dunque, CP_1 rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22/09/2022, spiegava intervento la deducendo: che, con contratto di cessione Controparte_2 del credito del 04.11.2019, la terza interventrice aveva acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente;
che la predetta cessione dei crediti era stata pubblicata sulla G.U. n. 132 del 9.11.2019 e notificata all' Parte_1 in data 12.11.2019.
[...]
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da nei suoi scritti difensivi. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che,
pagina 4 di 12 all'esito dell'udienza del 27/10/2025, la tratteneva in decisione.
Con ordinanza del 29.04.2024, rilevato che dalla documentazione di causa non risultava alcuna convenzione stipulata in forma scritta tra la società opposta e l' opponente, la scrivente sottoponeva alle parti la questione Parte_1 rilevata d'ufficio della nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, rimettendo la causa sul ruolo e assegnando, ai sensi dell'art. 101, co.
2 c.p.c., alle stesse un termine di venti giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
Con ordinanza del 30.10.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta nuovamente in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Ciò posto giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
pagina 5 di 12 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.
Si osserva che il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base delle fatture emesse per le prestazioni eseguite con riferimento all'anno 2017, dell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente LEWIS
MEDICA S.R.L. (cfr. all. 156 della produzione di parte opposta) nonché delle delibere di aggiudicazione delle procedure espletate tramite lo strumento MEPA dell' (cfr. all.ti 8,9 e 10 della produzione dell'opposta). Parte_1
Come noto, il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, secondo la forma scritta ad substantiam, confluendo le volontà delle parti in un atto che cristallizza obblighi reciproci in una condizione di parità, “quale espressione dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, i quali impongono, nell'interesse sia del cittadino che della stessa Pubblica Amministrazione, di identificare con precisione
l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto, anche al fine di rendere possibile l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità” (Cass. civ., ord. 3543/2023).
Occorre, infatti, evidenziare che, per giurisprudenza costante, i contratti stipulati dalla P.A., ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, come nel caso di contratti conclusi con imprese commerciali, i quali, a mente dell'art. 17 del R.D. n.
2440/1923, possono stipularsi a distanza a mezzo di corrispondenza. “……Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni
pagina 6 di 12 finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (Cass. 22107/2004).
È poi da escludere che la sussistenza del requisito di forma possa essere ricavata dalla produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, ovvero da manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (il contratto stipulato dalla Pubblica
Amministrazione non può dirsi perfezionato in forma verbale o per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c.).
I predetti principi sono stati in parte attenuati dalla recente sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 9775/2022, la quale, sanando un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli a trattativa privata con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam può ritenersi soddisfatto anche laddove non venga redatto un unico documento contrattuale, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
Deve pertanto intendersi osservato il requisito della forma scritta anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, ovvero sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa in cui il privato formuli la proposta cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione mediante il rilascio del provvedimento amministrativo.
È utile osservare, in proposito, che l'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, norma ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso
pagina 7 di 12 del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Inoltre, l'art. 36, co. 6, D.lgs. cit. prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di mette a disposizione CP_7 delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione di causa emerge che il contratto di fornitura è stato stipulato in forma scritta, ai sensi delle richiamate disposizioni, che ne prevedono la stipula in forma elettronica.
Ed infatti, nel caso di specie, i documenti contrattuali si sono formati all'esito dell'espletamento della procedura pubblica tramite MEPA: si tratta più precisamente di un sistema di e-procurement che consente alle PP.AA. di acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, attraverso un sistema molto più celere e snello di acquisizione, che riduce i tempi di gara nonché i relativi costi commerciali.
In particolare, la procedura di acquisto/vendita si articola, in una prima fase, nella pubblicazione di capitolati d'oneri per l'ammissione al Mercato Elettronico che contengono i requisiti per l'ammissione e le categorie merceologiche disponibili. Possono accedere a detto Mercato Digitale esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, autocertificando i propri requisiti. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della presentazione di tali offerte, le
PP.AA. individuano quella che risulta conforme alle proprie richieste, utilizzando un'offerta pubblicata nel Catalogo, oppure richiedono una specifica offerta ad uno o più fornitori (“RdO”, “Richiesta di Offerta”), procedendo così alla conclusione del contratto, tramite apposito “documento di stipula”.
Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione,
è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è, infatti,
pagina 8 di 12 tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.
In particolare, l'art. 52 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione versione 7.0, rubricato “Chiusura della RDO e CP_7 conclusione del Contratto”, dispone: “3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, ….. il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente: a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il
Sistema genera un “Documento di Stipula”, che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.”
Ancora, il successivo art. 53 (“La conclusione del Contratto”) prevede: “1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di
Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto
Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata “Dati e
Documenti di Stipula”….
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del
Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole;
…”.
Nel caso di specie, a fronte di procedure espletate ai sensi dell'art. 36 D.lgs.
50/2016, le determine prodotte dall'impresa opposta appaiono sufficienti a provare l'avvenuta conclusione del contratto mediante strumenti telematici di negoziazione, ovvero il MEPA: la documentazione prodotta, infatti, consente di pagina 9 di 12 evincere la manifestazione di volontà estrinsecatasi in forma scritta in relazione all'oggetto specifico della fornitura, alle sue condizioni economiche ed alla sua durata, non essendo necessario, come osservato, che il fornitore esprima nuovamente la sua volontà, poiché questa risulta già manifestata con l'inserimento dell'offerta nel sistema.
Si osserva, inoltre, che, a fronte delle contestazioni generiche dell'opponente, la documentazione rinvenuta in atti consente di ricostruire analiticamente le singole forniture erogate con esatta determinazione del saldo debitore oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come si evince anche dalla relazione peritale redatta dalla
Dott.ssa . Per_1
D'altra parte, non si può ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposta, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto all'opponente (il quale è convenuto in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c. di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. In difetto di contestazione, dunque, anche solo la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, in quanto i fatti non contestati non hanno bisogno di esser provati ex art. 115 c.p.c..
Dal canto suo, inoltre, l'opponente, non ha dimostrato in alcun modo di avere provveduto alla corresponsione, in favore della opposta, degli importi di cui è stato ingiunto il pagamento, pur essendo a ciò onerato in considerazione del riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - quale quella oggetto di causa (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/2001). Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il
Decreto Ingiuntivo n. 1173/2019 va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico dell
[...]
e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_8
328.903,81 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come pagina 10 di 12 modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 11.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ALBERTO PACIFICO, dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico dell'
[...] le spese di C.T.U. Controparte_8
Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) CONFERMA il Decreto ingiuntivo n. 1173/2019, emesso in data
05.09.2019, dal Tribunale di Catanzaro e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA l' di Controparte_8
Catanzaro al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si pagina 11 di 12 liquidano in complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ALBERTO PACIFICO, dichiaratosi antistatario;
3) PONE definitivamente a carico dell' Controparte_8 le spese di C.T.U.;
[...]
4) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso in Catanzaro, lì 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5541/2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato
GIULIO NICOLA NARDO, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla via Spasari n.
3, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alberto Pacifico, presso il cui studio sito in Napoli, vico Cacciottoli n. 58 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
NONCHÉ
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in data 22.09.2022, dall'Avvocato Alberto Pacifico, presso il cui studio sito in Napoli,
pagina 1 di 12 vico Cacciottoli n. 58 è elettivamente domiciliata
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.-
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale, nel merito: 1) accertare la insussistenza del credito rivendicato da controparte per assoluta mancanza e comunque mancata produzione dei contratti in forma scritta e per l'effetto 2) dichiarare e pronunciare la nullità, la revoca, l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1173/2019 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro per assoluta infondatezza in fatto e diritto del credito rivendicato dalla cessionaria ora Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] Parte_1 ll'odierna opposta, per tutti i motivi indicati anche a diverso titolo o ragione;
[...]
3) porre esclusivamente a carico della odierna opposta già Controparte_2
il compenso liquidato in favore del c.t.u., dott.ssa Controparte_1 [...]
; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso Persona_1 forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Parte opposta e terza interventrice: “1) rigettare l'avversa opposizione al D.I. n.
1173/2019 siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando in toto il D.I. n. 1173/2019 e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) in subordine, condannare in ogni caso l'opponente al Controparte_3 pagamento, in favore di dell'importo di euro 328.903,81 oltre Controparte_2 interessi da ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione
(60 giorni data fattura) all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda (28/06/2019) al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile;
3) in linea di ulteriore subordine, condannare in ogni caso l'opponente
[...] al pagamento, in favore di dell'importo di euro CP_3 Controparte_2
269.174,88 come quantificati dalla CTU dott.ssa , oltre interessi Persona_1 da ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione (60 giorni
pagina 2 di 12 data fattura) all'effettivo soddisfo od in subordine legali, oltre ulteriori interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda (28/06/2019) al saldo effettivo, a mente dell'art.
1284 co. IV codice civile, od in subordine legali;
4) con vittoria di spese e compensi professionali liquidandi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 e maggiorazione di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con spese di consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico di controparte;
5) con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma I c.p.c. e relativa liquidazione equitativa, nonché con condanna dell'opponente in favore di d'una somma equitativamente Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1173/2019, emesso in data 05.09.2019, a mezzo del quale il
Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da Controparte_1
le aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di €
[...]
328.903,81, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per forniture di apparecchiature e prodotti sanitari, erogate nell'anno 2017 dalla società cedente, LEWIS MEDICA S.R.L., in favore dell' e Controparte_4 ceduto alla società ricorrente.
L' opponente, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva: la Controparte_5 nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la Controparte_1 non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito vantato, limitandosi a produrre solo le fatture rimaste insolute che, non essendo corredate dai Documenti di trasporto e consegna attestanti l'effettiva erogazione delle forniture descritte, risulterebbero del tutto generiche e incomplete e, come tali, inidonee a legittimare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per tale ragione, l' agiva in Pt_1 Controparte_6
pagina 3 di 12 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2020, si costituiva in giudizio la quale – Controparte_1 ripercorse le diverse cessioni che avevano interessato i crediti azionati in via monitoria - eccepiva l'infondatezza dell'opposizione avversaria rilevando: che le fatture, pur non avendo piena efficacia probatoria nel giudizio a cognizione piena, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo, costituiscono comunque idonea prova ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio;
che, a corredo delle predette fatture, produceva gli ordinativi e i documenti di trasporto e consegna, tutti accettati e controfirmati dall' opponente;
che, pertanto, la Parte_1 documentazione prodotta sarebbe del tutto idonea a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio e l'effettiva erogazione delle forniture fatturate;
che, in ogni caso, anche ove non si ravvisasse un rapporto di natura contrattuale, l'opponente sarebbe comunque tenuta al pagamento della somma a titolo di risarcimento danno o ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto l'opponente, non provvedendo al pagamento del corrispettivo delle forniture sanitarie ricevute, avrebbe conseguito un indebito arricchimento.
In virtù di quanto innanzi esposto PROJECT 1705 ha, dunque, CP_1 rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22/09/2022, spiegava intervento la deducendo: che, con contratto di cessione Controparte_2 del credito del 04.11.2019, la terza interventrice aveva acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente;
che la predetta cessione dei crediti era stata pubblicata sulla G.U. n. 132 del 9.11.2019 e notificata all' Parte_1 in data 12.11.2019.
[...]
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da nei suoi scritti difensivi. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che,
pagina 4 di 12 all'esito dell'udienza del 27/10/2025, la tratteneva in decisione.
Con ordinanza del 29.04.2024, rilevato che dalla documentazione di causa non risultava alcuna convenzione stipulata in forma scritta tra la società opposta e l' opponente, la scrivente sottoponeva alle parti la questione Parte_1 rilevata d'ufficio della nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, rimettendo la causa sul ruolo e assegnando, ai sensi dell'art. 101, co.
2 c.p.c., alle stesse un termine di venti giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
Con ordinanza del 30.10.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta nuovamente in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Ciò posto giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
pagina 5 di 12 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.
Si osserva che il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base delle fatture emesse per le prestazioni eseguite con riferimento all'anno 2017, dell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente LEWIS
MEDICA S.R.L. (cfr. all. 156 della produzione di parte opposta) nonché delle delibere di aggiudicazione delle procedure espletate tramite lo strumento MEPA dell' (cfr. all.ti 8,9 e 10 della produzione dell'opposta). Parte_1
Come noto, il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, secondo la forma scritta ad substantiam, confluendo le volontà delle parti in un atto che cristallizza obblighi reciproci in una condizione di parità, “quale espressione dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, i quali impongono, nell'interesse sia del cittadino che della stessa Pubblica Amministrazione, di identificare con precisione
l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto, anche al fine di rendere possibile l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità” (Cass. civ., ord. 3543/2023).
Occorre, infatti, evidenziare che, per giurisprudenza costante, i contratti stipulati dalla P.A., ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, come nel caso di contratti conclusi con imprese commerciali, i quali, a mente dell'art. 17 del R.D. n.
2440/1923, possono stipularsi a distanza a mezzo di corrispondenza. “……Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni
pagina 6 di 12 finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (Cass. 22107/2004).
È poi da escludere che la sussistenza del requisito di forma possa essere ricavata dalla produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, ovvero da manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (il contratto stipulato dalla Pubblica
Amministrazione non può dirsi perfezionato in forma verbale o per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c.).
I predetti principi sono stati in parte attenuati dalla recente sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 9775/2022, la quale, sanando un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli a trattativa privata con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam può ritenersi soddisfatto anche laddove non venga redatto un unico documento contrattuale, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
Deve pertanto intendersi osservato il requisito della forma scritta anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, ovvero sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa in cui il privato formuli la proposta cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione mediante il rilascio del provvedimento amministrativo.
È utile osservare, in proposito, che l'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, norma ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso
pagina 7 di 12 del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Inoltre, l'art. 36, co. 6, D.lgs. cit. prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di mette a disposizione CP_7 delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione di causa emerge che il contratto di fornitura è stato stipulato in forma scritta, ai sensi delle richiamate disposizioni, che ne prevedono la stipula in forma elettronica.
Ed infatti, nel caso di specie, i documenti contrattuali si sono formati all'esito dell'espletamento della procedura pubblica tramite MEPA: si tratta più precisamente di un sistema di e-procurement che consente alle PP.AA. di acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, attraverso un sistema molto più celere e snello di acquisizione, che riduce i tempi di gara nonché i relativi costi commerciali.
In particolare, la procedura di acquisto/vendita si articola, in una prima fase, nella pubblicazione di capitolati d'oneri per l'ammissione al Mercato Elettronico che contengono i requisiti per l'ammissione e le categorie merceologiche disponibili. Possono accedere a detto Mercato Digitale esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, autocertificando i propri requisiti. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della presentazione di tali offerte, le
PP.AA. individuano quella che risulta conforme alle proprie richieste, utilizzando un'offerta pubblicata nel Catalogo, oppure richiedono una specifica offerta ad uno o più fornitori (“RdO”, “Richiesta di Offerta”), procedendo così alla conclusione del contratto, tramite apposito “documento di stipula”.
Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione,
è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è, infatti,
pagina 8 di 12 tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.
In particolare, l'art. 52 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione versione 7.0, rubricato “Chiusura della RDO e CP_7 conclusione del Contratto”, dispone: “3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, ….. il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente: a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il
Sistema genera un “Documento di Stipula”, che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.”
Ancora, il successivo art. 53 (“La conclusione del Contratto”) prevede: “1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di
Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto
Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata “Dati e
Documenti di Stipula”….
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del
Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole;
…”.
Nel caso di specie, a fronte di procedure espletate ai sensi dell'art. 36 D.lgs.
50/2016, le determine prodotte dall'impresa opposta appaiono sufficienti a provare l'avvenuta conclusione del contratto mediante strumenti telematici di negoziazione, ovvero il MEPA: la documentazione prodotta, infatti, consente di pagina 9 di 12 evincere la manifestazione di volontà estrinsecatasi in forma scritta in relazione all'oggetto specifico della fornitura, alle sue condizioni economiche ed alla sua durata, non essendo necessario, come osservato, che il fornitore esprima nuovamente la sua volontà, poiché questa risulta già manifestata con l'inserimento dell'offerta nel sistema.
Si osserva, inoltre, che, a fronte delle contestazioni generiche dell'opponente, la documentazione rinvenuta in atti consente di ricostruire analiticamente le singole forniture erogate con esatta determinazione del saldo debitore oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come si evince anche dalla relazione peritale redatta dalla
Dott.ssa . Per_1
D'altra parte, non si può ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposta, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto all'opponente (il quale è convenuto in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c. di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. In difetto di contestazione, dunque, anche solo la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, in quanto i fatti non contestati non hanno bisogno di esser provati ex art. 115 c.p.c..
Dal canto suo, inoltre, l'opponente, non ha dimostrato in alcun modo di avere provveduto alla corresponsione, in favore della opposta, degli importi di cui è stato ingiunto il pagamento, pur essendo a ciò onerato in considerazione del riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - quale quella oggetto di causa (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/2001). Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il
Decreto Ingiuntivo n. 1173/2019 va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico dell
[...]
e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_8
328.903,81 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come pagina 10 di 12 modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 11.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ALBERTO PACIFICO, dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico dell'
[...] le spese di C.T.U. Controparte_8
Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) CONFERMA il Decreto ingiuntivo n. 1173/2019, emesso in data
05.09.2019, dal Tribunale di Catanzaro e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA l' di Controparte_8
Catanzaro al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si pagina 11 di 12 liquidano in complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ALBERTO PACIFICO, dichiaratosi antistatario;
3) PONE definitivamente a carico dell' Controparte_8 le spese di C.T.U.;
[...]
4) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso in Catanzaro, lì 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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