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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3800/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dei benefici previsti dalla condizione di disabilità ex art. 3, co.3 l. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 28.5.2021.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, è rimasto contumace l CP_2 convenuto e all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, la non corretta valutazione del quadro clinico, avendo il ctu sottostimato l'incidenza della patologia tumorale sofferta sulla sua autonomia, essendosi determinato per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento per un periodo circoscritto – dal Giugno 2021 al Settembre 2021 –, neppure decorrente dalla domanda amministrativa, oltre a non considerare la difficoltà d'inserimento sociale che ne deriva. Quindi, proposta opposizione e valutata l'opportunità, anche alla luce della documentazione medica successiva prodotta, è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . Per_1
L'esperto, quindi, ha sottoposto a visita la ricorrente in data 20.11.2024 e all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto lucido, consapevole dei motivi della visita, con assenza di significative turbe della memoria e dei poteri di logica e di critica.
Ha riscontrato, inoltre, l'assenza di patologie capaci di compromettere la deambulazione e la presenza di deficit dell'elevazione del braccio destro dovuta ad intervento al cavo ascellare per CA mammario, nonché un modestissimo edema della mano.
Quanto al profilo neurologico, ha rilevato una buona forza degli arti, con modesto e saltuario tremore a piccole scosse del solo arto superiore destro, nonché assenza di disturbi dell'equilibrio.
Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, ha formulato la seguente diagnosi: «mastectomia destra con linfoadenectomia omolaterale per carcinoma duttale infiltrante subita nell'aprile 2021; diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza documentate complicanze;
esiti di frattura del femore destro in soggetto con obesità in 2ª classe;
ipertensione arteriosa senza documentato danno d'organo» e ha precisato che il quadro patologico della
, benché comporti una riduzione totale della capacità lavorativa Pt_1 generica fin dalla domanda amministrativa, non presenta allo stato i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti, che vanno valutati soltanto in relazione al periodo delle cure chemioterapiche praticate.
In particolare, quanto all'indennità di accompagnamento, in punto di diritto, vale, innanzitutto, osservare che la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un
2 accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ciò premesso, va evidenziato che il ctu ha chiarito che la prestazione deve essere ammessa per il periodo che va dalla domanda amministrativa del
28.5.2021 fino al dicembre dello stesso anno, intervallo temporale in cui la ha assunto farmici (Epirubicina, Ciclofosfamide e, poi, Pachitaxel): Pt_1
«dotati di notevoli tossicità e di importanti effetti collaterali […] in grado di compromettere l'autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita».
Quanto al periodo successivo di proseguo della terapia, ha precisato che: « successivamente ha continuato terapie antineoplastiche ma con farmaci biologici (trastuzumab e Pertuzumab) e poi ancora con inibitori ormonali ma sono queste terapie che nella stragrande maggioranza dei casi non comportano effetti collaterali di gravità tale da realizzare i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né vi è certificazione che dimostri che il caso concreto si sia discostato dalla regola».
Il giudizio del consulente d'ufficio è, del resto, conforme all'orientamento della Cassazione secondo cui: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr.,
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)»
(Cass. n. 8557/2018).
Peraltro, relativamente allo specifico arco temporale in cui l'istante è sottoposto a cicli chemioterapici, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità,
3 occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia”
(Cass. n. 25569/2008), condizioni soddisfatte soltanto per il periodo indicato dal consulente.
Quanto, poi, al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co.3 l.
104/1992, il dott. ha affermato che: «andava riconosciuto l'handicap Per_1 con connotazione di gravità almeno per 18 mesi dall'intervento chirurgico e, quindi, fino all'ottobre 2022 e, successivamente ed attualmente la sola condizione di portatore di handicap (comma 1, articolo 3, L. 104/92)», giungendo, quindi, ad ammettere il beneficio in oggetto dall'epoca della domanda amministrativa fino al mese di ottobre 2022.
Orbene, si ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del ctu dott. , essendo corredate da un ragionamento tecnico- Per_1 scientifico logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Tutto ciò posto, quindi, si ritiene di dover accogliere l'opposizione, sussistendo i requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 dalla domanda amministrativa del 28.5.2021 e fino, rispettivamente, al dicembre 2021 e all'ottobre 2022.
Preme infine precisare, quanto alle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 15.2.2025, che la ctu è stata depositata in data 28.1.2025 e non vi è prova di alcun disservizio del sistema informatico che ne abbia impedito la visione.
Quanto al regime delle spese, in ragione del parziale accoglimento in entrambe le fasi, integrante una reciproca soccombenza (Cass. n. 169/2019; Cass., 22 febbraio 2016, n.3438; Cass., 23 settembre 2013, n. 21684), si ritiene equo compensarle integralmente. CP_ Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal
28.5.2021 al Dicembre 2021 e della condizione di disabilità ex art. 3, co.
3 l. 104\92 dal 28.5.2021 all'Ottobre 2022;
- Compensa integralmente le spese di lite;
CP_
- Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 20.2.2025
Il Giudice del Lavoro
4 Dott. Francesco Fucci
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