Sentenza 8 febbraio 1986
Massime • 2
L'istituto della ratifica (art. 1399 cod. civ.) è applicabile anche agli Atti unilaterali come il licenziamento che, pertanto, è validamente intimato da persona che non rappresenta la società datrice di lavoro, ove da questa ratificato per fatti concludenti, all'atto della Costituzione nel giudizio promosso per impugnare il licenziamento stesso. ( V 1250/85, mass n 439354; ( Conf 501/84, mass n 432733; ( Conf 6454/79, mass n 403192).*
I principi di correttezza e buona fede rilevano - nel rapporto di lavoro - come norme di relazione con funzione di fonte integrativa del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata. Pertanto, in assenza di qualsiasi Obbligo imposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'Onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso. ( V 5928/84, mass n 437586).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1986, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1986 |
Testo completo
L'istituto della ratifica (art. 1399 cod. civ.) è applicabile anche agli Atti unilaterali come il licenziamento che, pertanto, è validamente intimato da persona che non rappresenta la società datrice di lavoro, ove da questa ratificato per fatti concludenti, all'atto della Costituzione nel giudizio promosso per impugnare il licenziamento stesso. ( V 1250/85, mass n 439354; ( Conf 501/84, mass n 432733; ( Conf 6454/79, mass n 403192).*