Sentenza 21 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2003, n. 17726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17726 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo 17 7 26 / Oggetto Risansimento Leum SEZIONE TERZA CIVILE Sudio Jave f бя неголово Composta dagli Ill.mi R.G.N. 2850/00 Presidente CARBO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 35507 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 11/06/03 - Rel. ConsigliereDott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON PE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE A BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IO EN DI DE IO EN & F, YD IT SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 13/99 del Giudice di pace di NAPOLI, X Sezione Civile emessa il 4/01/1999 depositata 2003 il 04/01/99; rg.12839/98; 1364 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EP AV conveniva dinanzi al Giudice di pace di Napoli la S.n.c. De AI AR di De AI AR ė F. e la S.p.a. OY DR chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo in conseguenza dell'incidente stradale con il furgone di proprietà della società De AI, assicurato con la S.p.a. OY DR. La società assicuratrice si CO- stituiva, mentre restava contumace l'altra convenuta. Il giudice di pace rigettava la domanda con condanna alle spese. Avverso questa sentenza EP AV propone ricorso per cassazione affidato ad un unico mo- tivo. La società intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente dedu- ce la violazione degli artt. 2, 24, 11 Cost., degli 2 artt. 321 e 255 c.p.c., dell'art. 104 disp. att. c.p.c., degli artt. 2054 e 2684 C.C. Nel motivo sono svolte due distinte doglianze. Con la prima il ricor- rente lamenta che il giudice di pace dopo aver rinviato 2 r d'ufficio la causa dall'udienza del 25 novembre 1998 all'udienza immediatamente successiva del 27 novembre 1998, lo aveva dichiarato decaduto dalla prova testimo- niale per non aver effettuato l'intimazione dei testi all'udienza del 27 novembre. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che il giudice di pace non aveva considerato prova idonea a fondare la legittimazione passiva dell'altra parte l'estratto del P.R.A. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal giu- dice di pace secondo equità in causa non eccedente il valore di lire 2.000.000. Il motivo, nella parte in cui si lamenta la pronun- zia di decadenza dalla prova testimoniale per mancata intimazione del teste, è ammissibile dinanzi a questa essere attinente a violazione di norma pro-Corte per cessuali. Il motivo è altresì fondato. Dagli atti - esaminabili per la natura del vizio denunziato risulta che l'udienza è stata rinviata d'ufficio dal 25 al 27 novembre 1998. Risulta altresì (v. verbale udienza del 21 dicembre 1998) che l'attore aveva intimato il teste per l'udienza del 25 novembre 1998. La pronunzia di decadenza dalla prova per non avere l'attore intimato il teste per l'udienza alla quale d'ufficio era stata rinviata la cau sa viola 3 ог l'art. 104 disp. att. cp.c. che implicitamente presup- pone che il comportamento della parte che omette di far chiamare i testimoni davanti al giudice debba riferirsi all'udienza alla quale è rinviata la causa e non (an- che) a quella immediatamente successiva (art. 82, ter- ZO comma disp. att. c.p.c.) alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio. Ciò tanto più se si considera che a norma dell'art. 103 disp. att. c.p.c. l'intimazione ai testi deve essere fatta almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a compa- rire, mentre nel caso di specie l'udienza è stata rin- viata dal 25 novembre (data alla quale era stato inti- mato il teste) al 27 novembre 1998. L'accoglimento di questo profilo, determina l'assorbimento della seconda doglianza in quanto il giudice di pace dovrà procedere ad un nuovo esame sulla base di tutto il materiale probatorio in atti. Per quanto detto il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia ad altro Giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassa- 4 два zione. Così deciso in Roma l'11 IL CONSIGLIERE EST. мво LUEREIL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5 giugno 2003. NE GIUDICE DI PACE)#35 L. 21-11-1991, N.374 IL PRESIDENTE STRAZIONE E BOLLO H DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 NOV. 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista