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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 10/04/2025)
R.G. 8832/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8832 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promossa da:
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Mozambico il 14/05/1969, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Lucia Casu, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
-convenuta opposta, contumace-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudicare A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della rispetto agli accordi CP_1
contrattuali raggiunti tra le parti oggi in contesa circa il pagamento della fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 8,58
1 Kw comprensivo di inverter, quadri di campo, cavi e quant'altro necessario per rendere completa ed operativa l'opera e della fornitura ed installazione di cui al carbon boiler 100 lt senza termostatica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento della in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rispetto agli accordi contrattuali nello svolgimento dell'incarico professionale di gestione della pratica, installazione e messa in funzione dell'impianto fotovoltaico presso l'abitazione della signora
per le ragioni spiegate con il presente atto di opposizione e per CP_3
l'effetto C) Condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, quale ristoro per il danno subito in conseguenza dell'operato negligente della predetta società; D) Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla predetta società così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto E) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1749/13 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore della in quanto infondato, CP_1
ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui al presente atto In via subordinata I) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse dovuta la somma ingiunta in decreto ingiuntivo operare la compensazione con la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno II)
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha chiesto che Controparte_1
fosse ingiunto nei confronti di il pagamento della Parte_2 somma di €5.000,00 per pagamento del prezzo di fornitura e installazione di carbon boiler e sistema quadro completo di interfaccia S.P.I.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1749/2013 per la somma di €5.000,00 oltre interessi e spese della procedura.
2 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2
ha proposto opposizione esponendo che:
[...]
- in data 10.4.2012 l'opponente aveva concluso con l'opposta un contratto per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico comprensivo di inverter, quadri e quanto necessario per rendere l'opera completa e operativa, a fronte del corrispettivo di
€30.000,00 finanziato dalla società Fiditalia S.p.a.;
- motivo determinante del consenso dell'opponente era stata la possibilità di connessione dell'impianto entro aprile 2012 o, comunque, in data utile ad accedere al IV conto energia sulla base della reddittività dell'impianto secondo il business plan formato dalla CP_1
- l'impianto era stato collegato oltre i termini utili per accedere al IV conto energetico, ossia solo in data 14.12.2012; ciò aveva consentito di accedere al V conto energia e aveva causato un danno patrimoniale di €50.000,00, determinato dal mancato risparmio in bolletta e dal mancato guadagno dovuto al conto energia meno redditizio;
- ciò malgrado, in data 11.7.2012 la società aveva CP_1
redatto, in assenza delle condizioni di legge, il certificato di fine lavori utile ad accedere al finanziamento e a procedere alla messa in funzione dell'impianto;
- il certificato di collaudo non avrebbe potuto essere emesso in quanto l'impianto era privo di interfaccia, obbligatoria come da deliberazione dell'8.3.2012 n.84 dell'Autorità Garante per l'Energia
Elettrica e il Gas;
- inoltre, la stessa pratica di allaccio eraa bloccata a causa di CP_4
errori nella documentazione presentata dalla Controparte_1
- in data 27.8.2012 i tecnici di durante un sopralluogo, CP_4 avevano confermato l'impossibilità di allaccio dell'impianto per la mancanza dell'interfaccia, solo in seguito fornita dall'opposta;
- successivamente, l'opposta aveva inoltrato alla le fatture CP_3
3 nn.12/2012 e 15/2012 per il pagamento dell'interfaccia, malgrado il contratto prevedesse già la fornitura di tutto quanto necessario a completare l'opera (e, dunque anche dell'interfaccia obbligatoria); quanto al boiler, invece, le parti avevano convenuto, con patto aggiuntivo, la fornitura senza esborsi ulteriori in ragione della diminuzione dei costi dei materiali;
- la perdita dei benefici del IV conto termico era imputabile unicamente alla condotta dell'opposta che, oltre al ritardo nell'installazione, non avrebbe comunicato alla CP_3
l'impossibilità di allaccio alla rete elettrica in assenza di interfaccia.
Ha concluso per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del creditore.
Nessuno si è costituito nell'interesse dell'opposta, dichiarata contumace con ordinanza dell'8.7.2014.
La causa è stata istruita documentalmente e con prova per testi.
Con sentenza non definitiva n.304/2021 è stato ha statuito che:
- il contratto sub iudice rientra nel tipo della compravendita ex art. 1470 ss. c.c.
- il termine di consegna stimato dalle parti non costituiva termine essenziale, ma la aveva consapevolezza che CP_1
l'acquisto dell'impianto fosse determinato dall'intendimento dell'opponente di fruire delle agevolazioni del IV conto energia, come si evince dal business plan allegato al preventivo sottoscritto dalle parti;
- i tempi di ultimazione dei lavori non erano stati rispettati dalla e ciò aveva impedito alla l'accesso al IV CP_1 CP_3
conto energetico (come emerso, del resto, dalla prova per testi);
- lo slittamento del termine di conclusione dei lavori aveva alterato l'economia complessiva del rapporto contrattuale, avuto riguardo all'oggetto e alla natura della pattuizione, con conseguente pregiudizio attribuito al contegno colpevole e ingiustificato della fornitrice;
4 - la rimasta contumace, aveva rinunciato a far valere CP_1
in giudizio le proprie ragioni a sostegno della pretesa e, fra queste,
l'esatto adempimento, con conseguente responsabilità contrattuale per i danni occorsi all'opponente;
- per l'effetto, ciò determinava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il giudizio doveva proseguire per l'accertamento dell'entità del danno.
A seguito della sentenza non definitiva, la causa è stata ulteriormente istruita tramite C.T.U. per l'accertamento dell'entità del danno occorso all'opposta per effetto dell'inadempimento dell'opponente.
_____
Richiamata in ogni sua parte la sentenza non definitiva del 27.1.2021, la materia del contendere residua con riferimento al solo ammontare del danno.
In particolare, l'opponente ha allegato, quale danno patrimoniale, il mancato guadagno e il mancato risparmio cagionato dall'impossibilità di accesso al IV conto economico, dovuta al ritardo colpevole della
[...] nell'adempiere al contratto. CP_1
Affermata la sussistenza (nella sentenza non definitiva del 27.1.2021) del nesso di causalità tra il comportamento colpevole del fornitore
(inadempimento) e il danno evento (mancato accesso al IV conto energetico, motivo dedotto in contratto e noto a entrambe le parti secondo lo schema della presupposizione), occorre procedere alla quantificazione del danno.
A tal fine, il nominato C.T.U. Dott. Commercialista – Persona_1
dalle cui conclusioni, stante il grado di precisione tecnica e coerenza logica non vi è ragione di discostarsi – ha accertato che «attraverso l'applicazione della formula di calcolo del valore attuale di importi futuri, utilizzando in detta operazione il tasso di sconto pari al saggio di interesse legale, […]»
è possibile determinare «gli esiti dell'attualizzazione delle venti quote annuali individuate dall'Ing. […] pari ad €59.525,69 a Persona_2
titolo di perdita subita» (cfr. p. 7, C.T.U., in atti).
5 Tale analisi si basa, a sua volta, sulla consulenza dell'Ing. – Persona_2 confermata in giudizio e facente prova dell'entità del danno, come già rilevato con sentenza non definitiva – il quale, su incarico della , ha CP_3
accertato che la differenza in termini di guadagno tra il IV e il V conto energia è superiore ad €50.000,00.
E tanto basta a provare il quantum di danno.
_____
Quanto al credito oggetto della pretesa monitoria e del già revocato decreto ingiuntivo opposto, preme ribadire come l'opponente abbia essa stessa prodotto in giudizio le fatture alla base della pretesa (doc. 9) che, idonea prova in sede monitoria, non assurgono a prova del credito in sede di cognizione ordinaria.
Tuttavia, va rilevato che la fornitura oggetto delle fatture n.12/2012 e n.15/2012 è incontestata, rimanendo controversa soltanto l'eventuale debenza del corrispettivo.
A tale proposito, l'opponente ha dedotto che:
- la fornitura dell'interfaccia SP era compresa nell'oggetto del contratto, in quanto includeva ogni altra pertinenza utile al funzionamento e alla messa in funzione dell'impianto;
- il boiler sarebbe stato promesso senza costo aggiuntivo in ragione della diminuzione di valore dei materiali.
Tuttavia, come già rilevato con sentenza non definitiva, tali somme sono dovute dalla in favore della CP_3 CP_1
Infatti, in relazione alla fattura n.15/2012, va precisato che l'installazione dell'interfaccia SP (come ammesso dall'opponente, correttamente effettuata dalla si è resa necessaria solo a seguito Controparte_1 dell'obbligatorietà sancita dall'Autorità per l'Energia elettrica con delibera dell'8.3.2012 in vigore dal 1.7.2012, motivo per il quale non è menzionata nel contratto avente come termine stimato iniziale il mese di aprile 2012.
Ne consegue che, anche se tempestivamente informato della necessità di dotare l'impianto dell'interfaccia, l'acquirente sarebbe stato comunque onerato dell'acquisto del dispositivo ad integrazione del preventivo (dove
6 sono elencate dettagliatamente le componenti oggetto di fornitura alla voce
«materiale compreso nella fornitura»).
Inoltre, quanto alla fattura n.12/2012, non vi è prova del patto aggiuntivo con cui le parti avrebbero convenuto l'installazione del boiler senza ulteriori esborsi, e ciò in ragione della diminuzione dei costi dei materiali.
In difetto di diversa evidenza – e, anche in tal caso, a fronte della regolare fornitura – tale importo deve, anch'esso, ritenersi dovuto.
Pertanto, le somme già oggetto della pretesa monitoria devono essere oggetto di compensazione;
residua allora in capo all'opponente un credito pari a €54.525,69.
_____
Tanto premesso, considerato che il credito risarcitorio è debito di valore, la somma individuata dal consulente deve essere rivalutata con applicazione del tasso di interesse legale dal momento della stima – 17/09/2022, data della C.T.U. – e fino all'attualità.
Effettuati i dovuti calcoli, in definitiva, spetta all'attrice opponente la somma di €62.891,81 comprensiva di interessi e rivalutazione.
Su questa somma spettano, ulteriormente, gli interessi calcolati dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
_____
A motivo dell'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese della lite sono compensate nella misura di 1/10, con i restanti 9/10 a carico della Controparte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura delle difese svolte, all'impegno professionale profuso, all'entità dell'istruttoria e alla non particolare difficoltà della vertenza, in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. 147/2022, valori tra minimi e medi dello scaglione da
€52.001,00 ad €260.000,00 e per tutte le fasi del giudizio.
Invece, le spese della C.T.U. sono integralmente a carico di parte opposta in conformità al principio di causazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o
7 respinta, revocato il decreto ingiuntivo n.1749/2013 come disposto con sentenza non definitiva del 27.1.2021, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, dell'importo di €62.891,81, oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere Controparte_1 all'attrice le spese della lite, che liquida in €333,05 (9/10 di
€370,00) per spese, €9.000,00 per compensi (9/10 di €10.000,00) oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta, con condanna della a rifondere Controparte_1
quanto già corrisposto in adempimento al Parte_2
decreto del 19.9.2022.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
8
R.G. 8832/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8832 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promossa da:
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Mozambico il 14/05/1969, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Lucia Casu, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
-convenuta opposta, contumace-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudicare A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della rispetto agli accordi CP_1
contrattuali raggiunti tra le parti oggi in contesa circa il pagamento della fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 8,58
1 Kw comprensivo di inverter, quadri di campo, cavi e quant'altro necessario per rendere completa ed operativa l'opera e della fornitura ed installazione di cui al carbon boiler 100 lt senza termostatica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento della in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rispetto agli accordi contrattuali nello svolgimento dell'incarico professionale di gestione della pratica, installazione e messa in funzione dell'impianto fotovoltaico presso l'abitazione della signora
per le ragioni spiegate con il presente atto di opposizione e per CP_3
l'effetto C) Condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, quale ristoro per il danno subito in conseguenza dell'operato negligente della predetta società; D) Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla predetta società così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto E) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1749/13 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore della in quanto infondato, CP_1
ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui al presente atto In via subordinata I) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse dovuta la somma ingiunta in decreto ingiuntivo operare la compensazione con la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno II)
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha chiesto che Controparte_1
fosse ingiunto nei confronti di il pagamento della Parte_2 somma di €5.000,00 per pagamento del prezzo di fornitura e installazione di carbon boiler e sistema quadro completo di interfaccia S.P.I.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1749/2013 per la somma di €5.000,00 oltre interessi e spese della procedura.
2 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2
ha proposto opposizione esponendo che:
[...]
- in data 10.4.2012 l'opponente aveva concluso con l'opposta un contratto per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico comprensivo di inverter, quadri e quanto necessario per rendere l'opera completa e operativa, a fronte del corrispettivo di
€30.000,00 finanziato dalla società Fiditalia S.p.a.;
- motivo determinante del consenso dell'opponente era stata la possibilità di connessione dell'impianto entro aprile 2012 o, comunque, in data utile ad accedere al IV conto energia sulla base della reddittività dell'impianto secondo il business plan formato dalla CP_1
- l'impianto era stato collegato oltre i termini utili per accedere al IV conto energetico, ossia solo in data 14.12.2012; ciò aveva consentito di accedere al V conto energia e aveva causato un danno patrimoniale di €50.000,00, determinato dal mancato risparmio in bolletta e dal mancato guadagno dovuto al conto energia meno redditizio;
- ciò malgrado, in data 11.7.2012 la società aveva CP_1
redatto, in assenza delle condizioni di legge, il certificato di fine lavori utile ad accedere al finanziamento e a procedere alla messa in funzione dell'impianto;
- il certificato di collaudo non avrebbe potuto essere emesso in quanto l'impianto era privo di interfaccia, obbligatoria come da deliberazione dell'8.3.2012 n.84 dell'Autorità Garante per l'Energia
Elettrica e il Gas;
- inoltre, la stessa pratica di allaccio eraa bloccata a causa di CP_4
errori nella documentazione presentata dalla Controparte_1
- in data 27.8.2012 i tecnici di durante un sopralluogo, CP_4 avevano confermato l'impossibilità di allaccio dell'impianto per la mancanza dell'interfaccia, solo in seguito fornita dall'opposta;
- successivamente, l'opposta aveva inoltrato alla le fatture CP_3
3 nn.12/2012 e 15/2012 per il pagamento dell'interfaccia, malgrado il contratto prevedesse già la fornitura di tutto quanto necessario a completare l'opera (e, dunque anche dell'interfaccia obbligatoria); quanto al boiler, invece, le parti avevano convenuto, con patto aggiuntivo, la fornitura senza esborsi ulteriori in ragione della diminuzione dei costi dei materiali;
- la perdita dei benefici del IV conto termico era imputabile unicamente alla condotta dell'opposta che, oltre al ritardo nell'installazione, non avrebbe comunicato alla CP_3
l'impossibilità di allaccio alla rete elettrica in assenza di interfaccia.
Ha concluso per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del creditore.
Nessuno si è costituito nell'interesse dell'opposta, dichiarata contumace con ordinanza dell'8.7.2014.
La causa è stata istruita documentalmente e con prova per testi.
Con sentenza non definitiva n.304/2021 è stato ha statuito che:
- il contratto sub iudice rientra nel tipo della compravendita ex art. 1470 ss. c.c.
- il termine di consegna stimato dalle parti non costituiva termine essenziale, ma la aveva consapevolezza che CP_1
l'acquisto dell'impianto fosse determinato dall'intendimento dell'opponente di fruire delle agevolazioni del IV conto energia, come si evince dal business plan allegato al preventivo sottoscritto dalle parti;
- i tempi di ultimazione dei lavori non erano stati rispettati dalla e ciò aveva impedito alla l'accesso al IV CP_1 CP_3
conto energetico (come emerso, del resto, dalla prova per testi);
- lo slittamento del termine di conclusione dei lavori aveva alterato l'economia complessiva del rapporto contrattuale, avuto riguardo all'oggetto e alla natura della pattuizione, con conseguente pregiudizio attribuito al contegno colpevole e ingiustificato della fornitrice;
4 - la rimasta contumace, aveva rinunciato a far valere CP_1
in giudizio le proprie ragioni a sostegno della pretesa e, fra queste,
l'esatto adempimento, con conseguente responsabilità contrattuale per i danni occorsi all'opponente;
- per l'effetto, ciò determinava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il giudizio doveva proseguire per l'accertamento dell'entità del danno.
A seguito della sentenza non definitiva, la causa è stata ulteriormente istruita tramite C.T.U. per l'accertamento dell'entità del danno occorso all'opposta per effetto dell'inadempimento dell'opponente.
_____
Richiamata in ogni sua parte la sentenza non definitiva del 27.1.2021, la materia del contendere residua con riferimento al solo ammontare del danno.
In particolare, l'opponente ha allegato, quale danno patrimoniale, il mancato guadagno e il mancato risparmio cagionato dall'impossibilità di accesso al IV conto economico, dovuta al ritardo colpevole della
[...] nell'adempiere al contratto. CP_1
Affermata la sussistenza (nella sentenza non definitiva del 27.1.2021) del nesso di causalità tra il comportamento colpevole del fornitore
(inadempimento) e il danno evento (mancato accesso al IV conto energetico, motivo dedotto in contratto e noto a entrambe le parti secondo lo schema della presupposizione), occorre procedere alla quantificazione del danno.
A tal fine, il nominato C.T.U. Dott. Commercialista – Persona_1
dalle cui conclusioni, stante il grado di precisione tecnica e coerenza logica non vi è ragione di discostarsi – ha accertato che «attraverso l'applicazione della formula di calcolo del valore attuale di importi futuri, utilizzando in detta operazione il tasso di sconto pari al saggio di interesse legale, […]»
è possibile determinare «gli esiti dell'attualizzazione delle venti quote annuali individuate dall'Ing. […] pari ad €59.525,69 a Persona_2
titolo di perdita subita» (cfr. p. 7, C.T.U., in atti).
5 Tale analisi si basa, a sua volta, sulla consulenza dell'Ing. – Persona_2 confermata in giudizio e facente prova dell'entità del danno, come già rilevato con sentenza non definitiva – il quale, su incarico della , ha CP_3
accertato che la differenza in termini di guadagno tra il IV e il V conto energia è superiore ad €50.000,00.
E tanto basta a provare il quantum di danno.
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Quanto al credito oggetto della pretesa monitoria e del già revocato decreto ingiuntivo opposto, preme ribadire come l'opponente abbia essa stessa prodotto in giudizio le fatture alla base della pretesa (doc. 9) che, idonea prova in sede monitoria, non assurgono a prova del credito in sede di cognizione ordinaria.
Tuttavia, va rilevato che la fornitura oggetto delle fatture n.12/2012 e n.15/2012 è incontestata, rimanendo controversa soltanto l'eventuale debenza del corrispettivo.
A tale proposito, l'opponente ha dedotto che:
- la fornitura dell'interfaccia SP era compresa nell'oggetto del contratto, in quanto includeva ogni altra pertinenza utile al funzionamento e alla messa in funzione dell'impianto;
- il boiler sarebbe stato promesso senza costo aggiuntivo in ragione della diminuzione di valore dei materiali.
Tuttavia, come già rilevato con sentenza non definitiva, tali somme sono dovute dalla in favore della CP_3 CP_1
Infatti, in relazione alla fattura n.15/2012, va precisato che l'installazione dell'interfaccia SP (come ammesso dall'opponente, correttamente effettuata dalla si è resa necessaria solo a seguito Controparte_1 dell'obbligatorietà sancita dall'Autorità per l'Energia elettrica con delibera dell'8.3.2012 in vigore dal 1.7.2012, motivo per il quale non è menzionata nel contratto avente come termine stimato iniziale il mese di aprile 2012.
Ne consegue che, anche se tempestivamente informato della necessità di dotare l'impianto dell'interfaccia, l'acquirente sarebbe stato comunque onerato dell'acquisto del dispositivo ad integrazione del preventivo (dove
6 sono elencate dettagliatamente le componenti oggetto di fornitura alla voce
«materiale compreso nella fornitura»).
Inoltre, quanto alla fattura n.12/2012, non vi è prova del patto aggiuntivo con cui le parti avrebbero convenuto l'installazione del boiler senza ulteriori esborsi, e ciò in ragione della diminuzione dei costi dei materiali.
In difetto di diversa evidenza – e, anche in tal caso, a fronte della regolare fornitura – tale importo deve, anch'esso, ritenersi dovuto.
Pertanto, le somme già oggetto della pretesa monitoria devono essere oggetto di compensazione;
residua allora in capo all'opponente un credito pari a €54.525,69.
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Tanto premesso, considerato che il credito risarcitorio è debito di valore, la somma individuata dal consulente deve essere rivalutata con applicazione del tasso di interesse legale dal momento della stima – 17/09/2022, data della C.T.U. – e fino all'attualità.
Effettuati i dovuti calcoli, in definitiva, spetta all'attrice opponente la somma di €62.891,81 comprensiva di interessi e rivalutazione.
Su questa somma spettano, ulteriormente, gli interessi calcolati dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
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A motivo dell'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese della lite sono compensate nella misura di 1/10, con i restanti 9/10 a carico della Controparte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura delle difese svolte, all'impegno professionale profuso, all'entità dell'istruttoria e alla non particolare difficoltà della vertenza, in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. 147/2022, valori tra minimi e medi dello scaglione da
€52.001,00 ad €260.000,00 e per tutte le fasi del giudizio.
Invece, le spese della C.T.U. sono integralmente a carico di parte opposta in conformità al principio di causazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o
7 respinta, revocato il decreto ingiuntivo n.1749/2013 come disposto con sentenza non definitiva del 27.1.2021, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, dell'importo di €62.891,81, oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere Controparte_1 all'attrice le spese della lite, che liquida in €333,05 (9/10 di
€370,00) per spese, €9.000,00 per compensi (9/10 di €10.000,00) oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta, con condanna della a rifondere Controparte_1
quanto già corrisposto in adempimento al Parte_2
decreto del 19.9.2022.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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