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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE, dott. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1280/2024 del R.A.C.C. in data 21/06/2024, introdotta d a
- (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GHIDONI PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a
CORREGGIO in VIA TIMOLINI
ATTORE
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MAGONI MAURA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Cento, in
Via Commercio, 45
CONVENUTO avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 21/05/2025
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per “chiede all'Organo Giudicante di voler Parte_1
riconsiderare la pertinenza della CTU, eventualmente nei limiti precisati in narrativa e rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della stessa.
In caso contrario insiste per l'accoglimento delle domande dispiegate in atto di citazione in opposizione cui integralmente si riporta”
- per Controparte_1
: “NEL MERITO: rigettare l'opposizione
[...]
avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto in virtù di tutte le motivazioni illustrate negli scritti difensivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 881/2024 emesso dal Tribunale di
Ferrara in favore della società con Controparte_2
conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di E 115.656,00, oltre interessi ex art 4 e 5 d.lgs
3231/2002 dalla debenza sino all'effettivo saldo, oltre il rimborso delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in E 2.242,00 per compensi ed
E 406,50 per anticipazioni oltre accessori come per legge.
-rigettare la domanda di condanna della società opposta al risarcimento in favore della società opponente della somma di E 65.000,00 quale indennità riconosciuta dalla società alla committente Ipercubo srl in CP_3
conseguenza degli asseriti ritardi e della non corretta esecuzione a regola
d'arte delle opere commissionate alla società opposta in virtù dell'esatto adempimento della fornitura degli infissi da parte della società
[...]
alla luce delle motivazioni svolte in narrativa Controparte_2
anche in ordine all'inopponibilità dell'accordo relativo alla società opposta.
- accertata la condotta processuale temeraria della società la CP_3
quale ha proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo per fini meramente dilatori, condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 comma 3 c.p.c in via equitativa in una somma pari al valore della causa
Pag. 2 e/o alla diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la “ ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 259/2024, emesso in data 6 maggio 2024 dal Tribunale di Ferrara nell'ambito del procedimento monitorio RG 259/2024.
Con tale decreto, il Tribunale ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 115.656,00 in favore de “
[...]
, quale importo dovuto per la fornitura di infissi in Controparte_2
alluminio presso il capannone in costruzione ubicato in Via Abetone
Inferiore, 44 - cantiere di Maranello, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002.
In particolare, la contestazione attorea è riferita:
a) al mancato completamento “dei manufatti” (mancata apertura a vasistas che avrebbe determinato una non corretta areazione e ponti termici);
b) al ritardo nella consegna dei materiali;
c) all'errato colore applicato ai serramenti (RAL 7001 in luogo di
RAL 7016) con pregiudizio sulla “omogeneità estetica” ed ulteriori errori esecutivi.
Secondo la prospettazione attorea, tali mancanze avrebbero determinato una richiesta di “indennità sotto forma di sconto pari ad € 65.000,00” da parte della committente e la revoca dell'incarico di costruzione di un secondo capannone.
Per tali motivi l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 65.000,00.
Pag. 3 Si è ritualmente costituita Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7 ottobre 2024, il Giudice ha differito l'udienza al 5 febbraio 2025 (poi rinviata al 9 aprile 2025) per consentire l'esperimento della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo in data 4 aprile 2025.
Con provvedimento dell'11 aprile 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025 ha:
• rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti;
• rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla società opponente in quanto meramente esplorativa;
• concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
• rinviato la causa per discussione orale all'udienza del 21 maggio
2025, assegnando un termine per il deposito di una memoria autorizzata conclusiva.
All'udienza indicata le parti hanno discusso e precisato le conclusioni e il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
Il rapporto contrattuale oggetto della presente controversia deve essere inquadrato come contratto di vendita avente ad oggetto la fornitura di serramenti in alluminio per il capannone della società CP_3
ubicato in Maranello: la circostanza emerge sia dal contenuto del contratto, sia dalla indicazione delle fatture.
La distinzione rileva ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento e della valutazione degli obblighi reciproci delle parti.
Pag. 4 Dalle risultanze processuali emerge che la società Controparte_1
i era impegnata a fornire infissi per: Controparte_2
• Piano terra (magazzino)
• Primo piano (uffici)
• Piano superiore.
L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 115.656,00, articolato nelle seguenti fatture di saldo:
• Fattura n. 10 del 22.04.2024: € 25.620,00 (primo piano)
• Fattura n. 11 del 22.04.2024: € 12.200,00 (piano terra)
• Fattura n. 12 del 22.04.2024: € 61.000,00 (piano terra)
• Fattura n. 13 del 22.04.2024: € 16.836,00 (magazzino)
Ciò posto, deve, innanzi tutto, rigettarsi l'eccezione di inadempimento asseritamente fondata su ritardi nell'esecuzione della fornitura in quanto il contratto di vendita non prevedeva alcun termine per l'adempimento e, men che meno, un termine essenziale.
Ne deriva che, a prescindere dalla non provata imputabilità alla parte venditrice, non può valorizzarsi un ritardo ai fini dell'accoglimento della eccezione.
In secondo luogo, è infondata l'eccezione di inadempimento basata sulla diversa colorazione degli infissi del piano terra (tinta RAL
7001) rispetto a quella del piano superiore (tinta RAL 7016), posto che risulta dalle difese della stessa parte opponente che vi sia stato l'assenso successivo all'applicazione del diverso colore e che non sono state fatte riserve al momento della fornitura.
In terzo luogo, appaiono infondate le eccezioni inerenti vizi di fornitura, tra i quali il mancato ampliamento delle aperture a vasistas e la mancata previsione di elementi di rinforzo strutturale.
Da un lato, infatti, deve tenersi in debita considerazione che la vendita dei serramenti, non prevedeva contrattualmente anche l'installazione e
Pag. 5 le modifiche strutturali necessarie (ampliamento aperture, rinforzi strutturali), sicché già sotto il profilo della prospettazione eventuali difetti sotto questo aspetto devono rimanere in capo all'odierna opponente.
Dall'altro vi è ammissione da parte della società opposta della mancata consegna solo di due ferma vetri ed un ferma porta a terra, elementi irrisori rispetto all'importo complessivo dell'ordine.
Ferma la mancanza di prova dell'inadempimento della venditrice, neppure può trovare spazio la domanda risarcitoria formulata.
Sotto un primo profilo, perché le pattuizioni negoziali tra e CP_3
Ipercubo S.R.L. non possono produrre effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Si deve, per altro, rilevare che neppure di transazione possa parlarsi, posto che il documento prodotto rappresenta una dichiarazione unilaterale della committenza priva di efficacia esterna nei confronti dell'appaltatore in assenza di (non provata) adesione.
Sotto un secondo profilo, perché non solo non vi è alcuna prova della adesione da parte della odierna opponente alla dichiarazione del committente, ma anche che – se prestata – fosse giustificata;
né, infine, è dimostrato che effettivamente non siano stati versati euro 65.000,00 rispetto al prezzo pattuito.
Le circostanze allegate genericamente, per altro, non possono essere accertate né attraverso una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa, il cui oggetto non è identificabile, né attraverso le deposizioni testimoniali formulate nell'atto di citazione, posta la loro genericità e richiesta di mere valutazioni avulse da qualsiasi elemento negoziale – connesso ad una obbligazione assunta dalla odierna opposta
- documentalmente provato1. Infine, la relazione depositata da datata 10 giugno 2024, Persona_2
non può assumere alcun valore probatorio atteso che introdurrebbe una surrettizia prova testimoniale in violazione delle regole del codice di rito.
Non si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 96, III comma c.p.c.
Le spese del giudizio, liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1280/2024 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 259/2024 emesso dal Tribunale di
Ferrara in data 6 maggio 2024;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente;
3) CONDANNA la “ , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie
di ” sig. ed il referente tecnico di Controparte_2 Controparte_4 quest'ultimo sig. per definire le linee guida della fornitura e concordare Parte_3 un ribassamento di 8/10 cm dei serramenti ?
2. E' vero che in quella circostanza venne promessa la consegna per inizio ottobre?
3. E' vero che la consegna cominciò solo in data 24 novembre in modo parziale e che gli infissi presentavano il concordato ribassamento ed erano tinteggiati in modo sbagliato?
4. E' vero che contestò, in tale circostanza, i citati difetti al sig. ? CP_4
5. E' vero che la realizzata facciata vetrata continua era priva degli specifici elementi strutturali necessari per dare solidità statica al manufatto?
6. E' vero che i costi degli interventi di consolidamento della struttura attraverso l'aggiunta di tubolari di rinforzo sono stati sostenuti da ? CP_3
7. E' vero che a seguito delle sue denunce vizi trasmesse al sig. in data 8 e 22 CP_4 gennaio 24, ricevette dallo stesso promessa di interventi tempestivi e risolutivi?
Pag. 7 pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, d I.V.A.; CP_5
4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. E'vero che ha partecipato in data 4 settembre 2023 ad un incontro nel cantiere di Maranello via Abetone Inferiore, 44 con la D.L. in persona dell'arch. il titolare Persona_1
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