Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15306/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15306 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto a firma del Sottosegretario di Stato Scalfarotto adottato all’ esito del Procedimento -OMISSIS- e notificato in data 05.10.2022, con il quale è stata rigettata l’Istanza per la concessione dello Status di Cittadino Italiano, avanzata dall’ Istante in data 22.05.2018, nonché di ogni altro atto, precedente, conseguente o comunque consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa MA RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 10.11.2022 il Signor -OMISSIS-, cittadino del Regno del Marocco, residente in Italia, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 lettera f) Legge 91/91 in data 22.06.2018.
All’esito dell’istruttoria procedimentale, in data 10.06.2022 è stato trasmesso un preavviso di diniego ex art. 10 bis Legge n. 241/90 indicando quali presunte cause ostative alla concessione del beneficio richiesto la presenza di due pregiudizi di carattere penale e precisamente:
-Notizia di reato da parte della Stazione dei Carabinieri di Strà ( VE ) per violazione dell’ art. 648 C.P. il cui Procedimento si è concluso con una Sentenza di condanna;
-Notizia di reato da parte della Stazione dei Carabinieri di Pettorazza Grimani, per violazione dell’art. 483 C.P. senza che vi sia stato alcun seguito.
Il diniego definitivo è stato quindi motivato sulla base delle suesposte vicende penali quali indici sintomatici di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile, ex primis dal rispetto delle regole di civile convivenza.
1.1.Il ricorso è stato affidato a censure di difetto/contraddittorietà della e contraddittoria motivazione, erronea e/o incompleta valutazione di presupposti, in fatto ed in diritto manifesta irragionevolezza.
Secondo il ricorrente, pur dovendosi tenere conto di fatti penalmente rilevanti, il giudizio sull’ integrazione sociale del richiedente non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, che, nel contesto storico attuale, appare del tutto irrealistico, e, come tale, inesigibile da qualunque soggetto, italiano o straniero che sia.
Pertanto, il provvedimento sarebbe illegittimo per inadeguatezza della motivazione rispetto al caso concreto.
Nel caso di specie, il Decreto Impugnato non menziona né il particolare disvalore della condotta penale sanzionata, né tantomeno la condizione s sociale del ricorrente. Al contrario, e secondo un automatismo, del tutto illogico e comunque illegittimo, il Ministero dell’Interno ha fatto derivare dal fatto storico “ reato” la mancato coincidenza fra l’ interesse pubblico e quello del privato istante, trascurando, del tutto arbitrariamente, tutte le altre circostanze positive emerse dall’ istruttoria.
2. Il Ministero si è costituito depositando documenti.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, “Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole né tantomeno ha senso quanto affermato nel ricorso circa una sorta di ineluttabilità dei comportamenti penalmente rilevanti tenuti dai consociati, in quanto si tratta di affermazione che tende a generalizzare responsabilità gravissime.
Peraltro, un conto è l’eguaglianza dei cittadini e non cittadini di fronte alla legge, un conto è la valutazione – dell’autorità amministrativa – delle responsabilità penali dello straniero ai fini della decisione – altamente discrezionale – sul suo inserimento nel tessuto sociale italiano, che una sentenza di condanna definitiva non può certamente avallare.
Il comportamento delittuoso dell’istante, rimane poi valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni lavorative e familiari del ricorrente, in realtà, l’Amministrazione ha esaustivamente motivato sulle ragioni del diniego, non limitandosi a richiamare le vicende penali che hanno coinvolto il ricorrente, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua inaffidabilità.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’assenza di memorie scritte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
MA RA LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA LL | LE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.