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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 627/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. Manelli Parte_1 C.F._1
Laura ricorrente contro
(C.F. ), con l'Avv. Romano CP_1 C.F._2
Gennaro resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di
1 conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro- nunziando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Borgo NA (TN) in data 10/02/1978, e , nato a CP_1
Trento in data 20/10/1970, i quali hanno contratto matrimonio nel comune
2 di Lavis (TN) in data 31 luglio 1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 627/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. Manelli Parte_1 C.F._1
Laura ricorrente contro
(C.F. ), con l'Avv. Romano CP_1 C.F._2
Gennaro resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di
1 conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro- nunziando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Borgo NA (TN) in data 10/02/1978, e , nato a CP_1
Trento in data 20/10/1970, i quali hanno contratto matrimonio nel comune
2 di Lavis (TN) in data 31 luglio 1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
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