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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
13776/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Noviello e dall'avv.to
Antonio Cavallo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia,
Davide Catalano, Nicola Fumo e Itala De Benedictis
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 6.11.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 17.06.2024, dall' di VE, un CP_1 avviso di indebito emesso il 17.06.2024, col quale l'ente gli aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulla prestazione nel periodo dal 19.04.2013 al 25.05.2013, per Parte_2 l'importo di € 8.617,38, somme non spettanti in seguito ad accertamenti ispettivi compiuti dall' l' aveva pertanto CP_1 CP_2 chiesto la restituzione delle somme già corrisposte ed analiticamente indicate nell'avviso impugnato. Avendo quindi eccepito la prescrizione degli importi erogati, il ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'avviso del
17.06.2024 ed il suo consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare occorre rilevare che, trattandosi di azione di accertamento negativo di un debito, non è necessaria la preliminare apertura di una fase amministrativa.
Deve invece essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni CP_1 per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data di erogazione della prestazione (19.04.2013 e 25.05.2013) e la data in cui è stato notificato l'avviso di indebito nei confronti del sig. Pt_1
(17.06.2024), in un arco temporale quindi di ben 11 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo.
Il provvedimento allegato dall' con cui, in data 14.03.2016, è CP_1 stato comunicato al ricorrente il disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta per il periodo dal 19.04.2013 al Pt_3
25.05.2013, rilevando la non validità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela assistenziale e previdenziale, non può essere considerato valido atto interruttivo.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)”
(cfr. ord. Cass. n. 15140/21).
Nel caso di specie appare evidente che, nel provvedimento richiamato, si fa genericamente riferimento alla tutela previdenziale ed assistenziale goduta, senza tuttavia manifestare alcuna richiesta di adempimento o volontà di azionare un proprio diritto di credito nei confronti del ricorrente.
Né può ritenersi che le prestazioni di cui l' chiede la CP_2 restituzione siano divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione, e che quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi.
Secondo, infatti, una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale
“Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935
2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, CP_1 anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso del 17.06.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni di CP_1 Parte_2 nel periodo dal 19.04.2013 al 25.05.2013.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
VE, 22.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
13776/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Noviello e dall'avv.to
Antonio Cavallo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia,
Davide Catalano, Nicola Fumo e Itala De Benedictis
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 6.11.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 17.06.2024, dall' di VE, un CP_1 avviso di indebito emesso il 17.06.2024, col quale l'ente gli aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulla prestazione nel periodo dal 19.04.2013 al 25.05.2013, per Parte_2 l'importo di € 8.617,38, somme non spettanti in seguito ad accertamenti ispettivi compiuti dall' l' aveva pertanto CP_1 CP_2 chiesto la restituzione delle somme già corrisposte ed analiticamente indicate nell'avviso impugnato. Avendo quindi eccepito la prescrizione degli importi erogati, il ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'avviso del
17.06.2024 ed il suo consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare occorre rilevare che, trattandosi di azione di accertamento negativo di un debito, non è necessaria la preliminare apertura di una fase amministrativa.
Deve invece essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni CP_1 per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data di erogazione della prestazione (19.04.2013 e 25.05.2013) e la data in cui è stato notificato l'avviso di indebito nei confronti del sig. Pt_1
(17.06.2024), in un arco temporale quindi di ben 11 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo.
Il provvedimento allegato dall' con cui, in data 14.03.2016, è CP_1 stato comunicato al ricorrente il disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta per il periodo dal 19.04.2013 al Pt_3
25.05.2013, rilevando la non validità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela assistenziale e previdenziale, non può essere considerato valido atto interruttivo.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)”
(cfr. ord. Cass. n. 15140/21).
Nel caso di specie appare evidente che, nel provvedimento richiamato, si fa genericamente riferimento alla tutela previdenziale ed assistenziale goduta, senza tuttavia manifestare alcuna richiesta di adempimento o volontà di azionare un proprio diritto di credito nei confronti del ricorrente.
Né può ritenersi che le prestazioni di cui l' chiede la CP_2 restituzione siano divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione, e che quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi.
Secondo, infatti, una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale
“Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935
2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, CP_1 anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso del 17.06.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni di CP_1 Parte_2 nel periodo dal 19.04.2013 al 25.05.2013.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
VE, 22.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua