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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4868/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4868 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA con le avv.te Daniela Masassero e Lucia Giammarco. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, titolare della ditta individuale CIRCO RU Niemen di Controparte_1
Abou El LA IR TR
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
a) accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro era con orario a tempo pieno, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 5.630,96 di cui per TFR di
€ 367,40, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, per i titoli dedotti in ricorso;
b) per l'effetto condannare titolare della ditta individuale Controparte_1
CIRCO RU Niemen di Abou El LA IR TR, a corrispondere al ricorrente l'importo di
€. 5.630,96 di cui €. 367,40 per TFR, per retribuzioni non corrisposte, TFR e altre competenze di fine rapporto, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
c) in via subordinata: quanto al punto a): condannare titolare Controparte_1 della ditta individuale CIRCO RU Niemen di Abou El LA IR TR, a corrispondere al ricorrente l'importo di 2.679,80 di cui per TFR di € 222,30 per TFR, per retribuzioni non corrisposte, TFR e altre competenze di fine rapporto, o altre somme maggiori o minori ritenute
1 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente il 28.9.2024 e per i motivi esposti sub. B) del diritto, accertare e dichiarare dovuta al ricorrente a titolo risarcitorio un importo pari a 9 mesi di retribuzione al tallone mensile di
1.446,66 (euro 1240,00 x 14 :12= euro )pari a e 13.019,94
e) Subordinatamente: in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'orario di lavoro a tempo pieno e se considerato part time al 52,50%: euro 6.835,50:
(1240,00 52%= 651,00 x14:12).
In ogni caso: o della diversa che dovesse risultare accertata come dovuta;
con interessi e rivalutazione monetaria
f) con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori sottoscritti che si dichiarano antistatari.
- con sentenza immediatamente esecutiva”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di discussione la parte attrice ha rinunciato alla domanda di accertamento del tempo pieno
(conclusioni punti a) e b) del ricorso), mantenendo invece ferme le altre domande con parametro part- time.
***
1. Il ricorso, quanto alle domande residue all'esito della rinuncia, deve essere accolto per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
2. È certamente fondata la domanda per differenze retributive parametrate all'orario part-time.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
*
3. Quanto all'impugnativa del licenziamento, nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento per giusta causa, per come riportato nel documento UNILAV attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
3.1. È noto che la prova gravante sul lavoratore che impugni un licenziamento per giusta causa è esclusivamente quella della sua estromissione dal rapporto.
E tale circostanza risulta documentalmente dimostrata dalla parte attrice (cfr. documento in CP_2 atti).
3.2. Spetta invece al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa.
Tuttavia, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la causa asseritamente fondante il licenziamento di causa.
3.3. Appurata quindi, l'illegittimità del recesso datoriale, occorre passare ad esaminarne le conseguenze.
Al riguardo, può darsi continuità all'orientamento secondo cui il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine.
3.4. In punto di quantum, allora, può condividersi il conteggio offerto dalla difesa attorea.
*
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.679,80 di cui euro 222,30 per TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato;
- condanna la parte convenuta al risarcimento, in favore della parte attrice, nella misura di euro
6.835,50, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 19.11.2025
Il giudice
RA LE
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4868 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA con le avv.te Daniela Masassero e Lucia Giammarco. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, titolare della ditta individuale CIRCO RU Niemen di Controparte_1
Abou El LA IR TR
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
a) accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro era con orario a tempo pieno, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 5.630,96 di cui per TFR di
€ 367,40, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, per i titoli dedotti in ricorso;
b) per l'effetto condannare titolare della ditta individuale Controparte_1
CIRCO RU Niemen di Abou El LA IR TR, a corrispondere al ricorrente l'importo di
€. 5.630,96 di cui €. 367,40 per TFR, per retribuzioni non corrisposte, TFR e altre competenze di fine rapporto, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
c) in via subordinata: quanto al punto a): condannare titolare Controparte_1 della ditta individuale CIRCO RU Niemen di Abou El LA IR TR, a corrispondere al ricorrente l'importo di 2.679,80 di cui per TFR di € 222,30 per TFR, per retribuzioni non corrisposte, TFR e altre competenze di fine rapporto, o altre somme maggiori o minori ritenute
1 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente il 28.9.2024 e per i motivi esposti sub. B) del diritto, accertare e dichiarare dovuta al ricorrente a titolo risarcitorio un importo pari a 9 mesi di retribuzione al tallone mensile di
1.446,66 (euro 1240,00 x 14 :12= euro )pari a e 13.019,94
e) Subordinatamente: in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'orario di lavoro a tempo pieno e se considerato part time al 52,50%: euro 6.835,50:
(1240,00 52%= 651,00 x14:12).
In ogni caso: o della diversa che dovesse risultare accertata come dovuta;
con interessi e rivalutazione monetaria
f) con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori sottoscritti che si dichiarano antistatari.
- con sentenza immediatamente esecutiva”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di discussione la parte attrice ha rinunciato alla domanda di accertamento del tempo pieno
(conclusioni punti a) e b) del ricorso), mantenendo invece ferme le altre domande con parametro part- time.
***
1. Il ricorso, quanto alle domande residue all'esito della rinuncia, deve essere accolto per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
2. È certamente fondata la domanda per differenze retributive parametrate all'orario part-time.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
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3. Quanto all'impugnativa del licenziamento, nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento per giusta causa, per come riportato nel documento UNILAV attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
3.1. È noto che la prova gravante sul lavoratore che impugni un licenziamento per giusta causa è esclusivamente quella della sua estromissione dal rapporto.
E tale circostanza risulta documentalmente dimostrata dalla parte attrice (cfr. documento in CP_2 atti).
3.2. Spetta invece al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa.
Tuttavia, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la causa asseritamente fondante il licenziamento di causa.
3.3. Appurata quindi, l'illegittimità del recesso datoriale, occorre passare ad esaminarne le conseguenze.
Al riguardo, può darsi continuità all'orientamento secondo cui il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine.
3.4. In punto di quantum, allora, può condividersi il conteggio offerto dalla difesa attorea.
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3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.679,80 di cui euro 222,30 per TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato;
- condanna la parte convenuta al risarcimento, in favore della parte attrice, nella misura di euro
6.835,50, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 19.11.2025
Il giudice
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