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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 822/2021 R.G.A.C.,
promosso da
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
AO n. 74/B - (CF: ) - rappresentato e difeso, dall'avv. C.F._1
GI MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via
Marittima n. 180,
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 280, CF e P. Controparte_1
VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.to Andrea Rescigno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Pio XI n. 1,
RESISTENTE
oggetto: contratto di finanziamento conclusioni: come da verbale di udienza del 09.01.2025 e dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il sig. si rivolgeva all'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza della violazione delle prescrizioni di cui al previgente art. 124 TUB, comma 5, in ordine alla mancata inclusione nel TAEG del premio assicurativo relativo alle “polizze n. CPI Coperto Caci N. 11210061501 -
11210061502” nel contratto di finanziamento n. 17080878 stipulato in data 15/01/10; e per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 124, comma 5 del TUB, la rimodulazione del piano di ammortamento del finanziamento de quo attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi previsti dalla norma in questione;
conseguentemente condannare la alla restituzione degli importi versati in eccesso in virtù del piano di Controparte_1 ammortamento originario quantificati in complessivi € 13.104,68. Il tutto con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , contestando la domanda e chiedendone il rigetto in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.
Con provvedimento del 29.01.2024 il giudice, lette le note di trattazione scritta, si riservava per la decisione.
Successivamente, con provvedimento del 5.6.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione di udienza al 30.09.2024.
Giunta all'odierno giudicante, all'udienza del 9.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito di comparse e memorie di replica a decorrere dal 10.03.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Il ricorrente esponeva di aver stipulato con la , in data 15.01.2010, Controparte_1 contratto di finanziamento per l'importo di € 27.687,71. Deduceva una irregolarità relativamente all'indicazione del TAEG e, segnatamente, tra il TAEG dichiarato
(9,460%) e TAEG applicato (11,459%) e, in particolare, sosteneva che la CP_1
non avesse compreso nel TAEG del finanziamento le voci di spesa inerenti: -
[...]
Assicurazione CPI “Coperto Caci”, Polizze Collettive nn. 11210061501 - 11210061502 avente un costo di € 1.895,71; - Imposta sostitutiva per € 14,62; - Spese mensili di
Pag. 2 di 7 gestione pratica per € 1,30; - Spese di comunicazioni periodiche e bollo per € 3,31.
(Pag. 4 ricorso).
Produceva perizia di parte dalla quale risultava un proprio credito pari ad € 13.104,68 (Il ricorrente ha diritto a ripetere la somma versata in eccesso rispetto a quanto dovuto all'esito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 124 TUB, dunque in totale €
13.104,68. – pag. 5 ricorso).
Al riguardo si ritiene non valida ai fini probatori la suindicata consulenza di parte, come osservato anche dalla convenuta a pag. 32 della propria memoria di costituzione, in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n.
13902/2013.
In particolare, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la perizia tecnica di parte non ha valore probatorio ma è una semplice allegazione difensiva. Significativo, in tal senso, il principio espresso con la pronuncia n. 5667 del 4.3.2025 secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n.
33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In senso conforme Cass. n. 2980 dell'1.02.2023 in base alla quale la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551,
Rv. 607812- 01).
Nella fattispecie in esame, la resistente sosteneva di aver indicato correttamente il
TAEG, deduceva l'irrilevanza della decisione ABF per essere un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa, articolato in diversi collegi territoriali
Pag. 3 di 7 e un Collegio di Coordinamento che ha la funzione di dirimere questioni di particolare importanza e uniformare gli orientamenti tra i singoli Collegi (pag. 8 costituzione), all'uopo richiamando quanto evidenziato nel sito web di tale organismo (“Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto tipico delle sentenze del giudice” ed inoltre “Entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario
o ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato).
Richiamava, inoltre, la normativa in materia di TAEG e l'inapplicabilità art. 124 TUB.
Copiosa e significativa la giurisprudenza di merito e della Suprema Corte prodotta dalla convenuta e fondata principalmente sull'applicazione dell'art. 124 TUB, che questo giudicante condivide pienamente.
Secondo quanto previsto all'art. 2 del DM dell'8.7.1992, “Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali. Il TAEG
è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
1. Nel calcolo del TAEG sono incluse: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. 2.
Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per
l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuta dal consumatore, perché questi
Pag. 4 di 7 disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.”
Per quanto riguarda la mancata inclusione nel TAEG della voce di spesa inerente
Assicurazione CPI, la Suprema Corte con la pronuncia n. 8806 del 5.4.2017 enunciava l'importate principio secondo cui in relazione alla ricomprensione di una spese di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurari età di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.
Secondo quanto previsto al comma 1 lett. e) dell'art. 121 TUB introdotto dal D. Lgs
141/2010, il "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, mentre al comma successivo precisa che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dalla lettura di tale norma si evince che le spese di assicurazione devono essere comprese nel calcolo del TAEG (come sostenuto dal ricorrente) solo se rappresentano un requisito per ottenere il credito.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti prodotta dalla resistente, tale polizza si presentava come facoltativa e non obbligatoria. Nel contratto sottoscritto veniva riportata la dicitura “adesione all'assicurazione facoltativa vita e infortuni”; oltre a ciò nel fascicolo informativo le polizze venivano identificate come “coperture assicurative collettive e facoltative”, come dedotto dalla resistente nei propri scritti difensivi (pag.21 comparsa di costituzione).
La facoltatività di tale polizza emergeva inoltre anche dalla previsione della facoltà di recesso (art. 7) entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, senza che tale facoltà
Pag. 5 di 7 avrebbe comportato alcuna conseguenza sul finanziamento (non sia connessa alcuna penalità o conseguenza che incida sulle condizioni del finanziamento).
Tutto ciò porta a deporre nel senso della non obbligatorietà della copertura assicurativa, posto che la stessa non costituiva requisito indispensabile ai fini dell'ottenimento del credito.
Quanto all'esclusione delle altre imposte e spese dal TAEG del finanziamento (in particolare imposta sostitutiva, spese mensili di gestione pratica, spese di comunicazioni periodiche e bollo come dedotto dal ricorrente a pag. 4 del proprio atto introduttivo), condivisibile il richiamo fatto dalla difesa resistente al DM 8 luglio 1992, in base al quale non vi era alcun obbligo di considerare quali oneri da ricomprendere nel TAEG al momento della sottoscrizione del contratto e all'art. 1 del D. lgs 141 /2010 intervenuto a modificare l'art. 121 prevedendo che il “costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza (pag. 24 e 25 comparsa . CP_1
Al riguardo si osserva che il suindicato D. Lgs entrava in vigore il 19.09.2010 mentre il contratto di finanziamento veniva sottoscritto in data 15.01.2010. Conseguentemente, in applicazione del DM dell'8.7.1992, non sussisteva alcun obbligo di considerare le suindicate spese di imposta sostitutiva, spese mensili di gestione pratica, spese di comunicazioni periodiche e bollo quali oneri da ricomprendere nel TAEG al momento della sottoscrizione del contratto.
Per quanto innanzi, la domanda non merita di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 7 luglio 2025
Pag. 6 di 7
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 822/2021 R.G.A.C.,
promosso da
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
AO n. 74/B - (CF: ) - rappresentato e difeso, dall'avv. C.F._1
GI MA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via
Marittima n. 180,
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 280, CF e P. Controparte_1
VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.to Andrea Rescigno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Pio XI n. 1,
RESISTENTE
oggetto: contratto di finanziamento conclusioni: come da verbale di udienza del 09.01.2025 e dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il sig. si rivolgeva all'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza della violazione delle prescrizioni di cui al previgente art. 124 TUB, comma 5, in ordine alla mancata inclusione nel TAEG del premio assicurativo relativo alle “polizze n. CPI Coperto Caci N. 11210061501 -
11210061502” nel contratto di finanziamento n. 17080878 stipulato in data 15/01/10; e per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 124, comma 5 del TUB, la rimodulazione del piano di ammortamento del finanziamento de quo attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi previsti dalla norma in questione;
conseguentemente condannare la alla restituzione degli importi versati in eccesso in virtù del piano di Controparte_1 ammortamento originario quantificati in complessivi € 13.104,68. Il tutto con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , contestando la domanda e chiedendone il rigetto in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.
Con provvedimento del 29.01.2024 il giudice, lette le note di trattazione scritta, si riservava per la decisione.
Successivamente, con provvedimento del 5.6.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione di udienza al 30.09.2024.
Giunta all'odierno giudicante, all'udienza del 9.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito di comparse e memorie di replica a decorrere dal 10.03.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Il ricorrente esponeva di aver stipulato con la , in data 15.01.2010, Controparte_1 contratto di finanziamento per l'importo di € 27.687,71. Deduceva una irregolarità relativamente all'indicazione del TAEG e, segnatamente, tra il TAEG dichiarato
(9,460%) e TAEG applicato (11,459%) e, in particolare, sosteneva che la CP_1
non avesse compreso nel TAEG del finanziamento le voci di spesa inerenti: -
[...]
Assicurazione CPI “Coperto Caci”, Polizze Collettive nn. 11210061501 - 11210061502 avente un costo di € 1.895,71; - Imposta sostitutiva per € 14,62; - Spese mensili di
Pag. 2 di 7 gestione pratica per € 1,30; - Spese di comunicazioni periodiche e bollo per € 3,31.
(Pag. 4 ricorso).
Produceva perizia di parte dalla quale risultava un proprio credito pari ad € 13.104,68 (Il ricorrente ha diritto a ripetere la somma versata in eccesso rispetto a quanto dovuto all'esito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 124 TUB, dunque in totale €
13.104,68. – pag. 5 ricorso).
Al riguardo si ritiene non valida ai fini probatori la suindicata consulenza di parte, come osservato anche dalla convenuta a pag. 32 della propria memoria di costituzione, in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n.
13902/2013.
In particolare, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la perizia tecnica di parte non ha valore probatorio ma è una semplice allegazione difensiva. Significativo, in tal senso, il principio espresso con la pronuncia n. 5667 del 4.3.2025 secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n.
33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In senso conforme Cass. n. 2980 dell'1.02.2023 in base alla quale la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551,
Rv. 607812- 01).
Nella fattispecie in esame, la resistente sosteneva di aver indicato correttamente il
TAEG, deduceva l'irrilevanza della decisione ABF per essere un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa, articolato in diversi collegi territoriali
Pag. 3 di 7 e un Collegio di Coordinamento che ha la funzione di dirimere questioni di particolare importanza e uniformare gli orientamenti tra i singoli Collegi (pag. 8 costituzione), all'uopo richiamando quanto evidenziato nel sito web di tale organismo (“Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto tipico delle sentenze del giudice” ed inoltre “Entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario
o ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato).
Richiamava, inoltre, la normativa in materia di TAEG e l'inapplicabilità art. 124 TUB.
Copiosa e significativa la giurisprudenza di merito e della Suprema Corte prodotta dalla convenuta e fondata principalmente sull'applicazione dell'art. 124 TUB, che questo giudicante condivide pienamente.
Secondo quanto previsto all'art. 2 del DM dell'8.7.1992, “Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali. Il TAEG
è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
1. Nel calcolo del TAEG sono incluse: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. 2.
Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per
l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuta dal consumatore, perché questi
Pag. 4 di 7 disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.”
Per quanto riguarda la mancata inclusione nel TAEG della voce di spesa inerente
Assicurazione CPI, la Suprema Corte con la pronuncia n. 8806 del 5.4.2017 enunciava l'importate principio secondo cui in relazione alla ricomprensione di una spese di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurari età di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.
Secondo quanto previsto al comma 1 lett. e) dell'art. 121 TUB introdotto dal D. Lgs
141/2010, il "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, mentre al comma successivo precisa che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dalla lettura di tale norma si evince che le spese di assicurazione devono essere comprese nel calcolo del TAEG (come sostenuto dal ricorrente) solo se rappresentano un requisito per ottenere il credito.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti prodotta dalla resistente, tale polizza si presentava come facoltativa e non obbligatoria. Nel contratto sottoscritto veniva riportata la dicitura “adesione all'assicurazione facoltativa vita e infortuni”; oltre a ciò nel fascicolo informativo le polizze venivano identificate come “coperture assicurative collettive e facoltative”, come dedotto dalla resistente nei propri scritti difensivi (pag.21 comparsa di costituzione).
La facoltatività di tale polizza emergeva inoltre anche dalla previsione della facoltà di recesso (art. 7) entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, senza che tale facoltà
Pag. 5 di 7 avrebbe comportato alcuna conseguenza sul finanziamento (non sia connessa alcuna penalità o conseguenza che incida sulle condizioni del finanziamento).
Tutto ciò porta a deporre nel senso della non obbligatorietà della copertura assicurativa, posto che la stessa non costituiva requisito indispensabile ai fini dell'ottenimento del credito.
Quanto all'esclusione delle altre imposte e spese dal TAEG del finanziamento (in particolare imposta sostitutiva, spese mensili di gestione pratica, spese di comunicazioni periodiche e bollo come dedotto dal ricorrente a pag. 4 del proprio atto introduttivo), condivisibile il richiamo fatto dalla difesa resistente al DM 8 luglio 1992, in base al quale non vi era alcun obbligo di considerare quali oneri da ricomprendere nel TAEG al momento della sottoscrizione del contratto e all'art. 1 del D. lgs 141 /2010 intervenuto a modificare l'art. 121 prevedendo che il “costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza (pag. 24 e 25 comparsa . CP_1
Al riguardo si osserva che il suindicato D. Lgs entrava in vigore il 19.09.2010 mentre il contratto di finanziamento veniva sottoscritto in data 15.01.2010. Conseguentemente, in applicazione del DM dell'8.7.1992, non sussisteva alcun obbligo di considerare le suindicate spese di imposta sostitutiva, spese mensili di gestione pratica, spese di comunicazioni periodiche e bollo quali oneri da ricomprendere nel TAEG al momento della sottoscrizione del contratto.
Per quanto innanzi, la domanda non merita di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 7 luglio 2025
Pag. 6 di 7
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 7 di 7