Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2025, proposto da
SA OO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto, emesso in data 20 gennaio 2025, con il quale la Questura di Bologna ha respinto l'istanza intesa all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Lo straniero ricorrente, in data 21 marzo 2024, ha presentato istanza finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, respinta, in data 20 gennaio 2025, dalla Questura di Bologna, la quale, d’altronde, ha comunicato allo straniero che gli sarebbe stato rinnovato un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione della durata di anni uno, impregiudicata rimanendo, peraltro, la possibilità di ripresentare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE in caso di mutamento delle condizioni che hanno motivato il rifiuto.
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2025, lo straniero ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo: 1. la Questura di Bologna avrebbe errato nel non ritenere sufficiente il certificato di residenza e l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria, relativamente all’appartamento occupato dal ricorrente, non essendo prevista alcuna specifica formalità per dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio relativamente alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente per il seguente motivo: « non ha documentato l'effettiva disponibilità di un alloggio dimostrata a mezzo contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate o atto notarile attestante la proprietà dell'immobile o comodato d'uso gratuito registrato. unitamente al consenso ad ospitare da parte del proprietario o del conduttore dell'appartamento con copia del documento di identità dello stesso — cessione fabbricato proroga contratto di locazione I registrazione annuale con F23 o adesione cedolare secca — Si rappresenta che il consenso del conduttore o del proprietario (parte locatrice) dell'appartamento è richiesto a seconda di quanto è previsto nel contratto di locazione ».
La determinazione della Questura è corretta e legittima.
Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, « la disponibilità di un alloggio stabile, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, è requisito indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno o mantenere validamente il permesso già conseguito, per i cittadini extracomunitari (14 ottobre 2019, n. 6992); è l'interessato a dover offrire la prova della disponibilità dell'alloggio, presso il quale è domiciliato, producendo, ad esempio, documenti quali pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell'immobile, che dimostri l'effettiva permanenza nell'immobile indicato (28 luglio 2020 n. 4791; 26 marzo 2019, n. 2014; 4 ottobre 2016, n. 4084). È stato inoltre precisato che il requisito della dimostrazione di una stabile ed idonea sistemazione alloggiativa, da ritenersi necessario per fruire di un valido titolo di soggiorno, è fatto palese da una lettura sistemica degli artt. 4, comma 3, (per come integrato dall'articolo 2 della direttiva del Ministero dell'Interno dell'1 marzo 2000), 6, commi 7 e 8, 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 2 lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999, onde consentire all'Amministrazione di monitorare gli spostamenti del cittadino extracomunitario anche per esigenze di sicurezza ovvero di assicurare che la competente Autorità possa essere messa a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2020, n. 2826; 4 giugno 2018, n. 3344; 10 luglio 2013, n. 3710) » (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8074).
Non è sufficiente, quindi, la mera dimostrazione della residenza e dell’idoneità alloggiativa dell’immobile, essendo necessaria anche la prova che si tratti di una residenza “stabile”, ciò richiedendo evidentemente un titolo per l’occupazione legittima e duratura dell’alloggio.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio che precede.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO