Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Il Giudice Giorgio Rispoli , all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate;
letti gli ulteriori atti di causa;
dato atto che le parti hanno manifestato la volontà di conciliare il presente giudizio;
visto l'art. 88, comma 2°, disp. att. c.p.c.; considerato che le parti del giudizio in epigrafe – rese pienamente edotte del contenuto degli accordi infra precisati – li hanno accettati, come del resto risulta per tabulas dalle dichiarazioni sottoscritte da ambo le parti depositate nel fascicolo telematico di questo giudizio;
osservato che le parti hanno dichiarato di conciliare alle seguenti condizioni:
« TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Causa n. 234/2025
Oggi, 03 giugno 2025, udienza fissata in trattazione scritta avanti al
Giudice del Lavoro di Arezzo, Dott. Giorgio Rispoli, nella causa tra il Sig.
(CF: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marzia Sanzò e Filippo Forni, elettivamente domiciliato presso il loro
Studio sito in Montevarchi (AR), alla piazza Mazzini n. 7 (pec:
e Email_1 Email_2
e (P.IVA: ) con sede in Cavriglia (Ar), Loc. CP_1 P.IVA_1
Meleto, Via Bruxelles n. 3, in persona del legale rappresentante p.t. sig.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Osvaldo Fratini (C.F. Controparte_2
1
Arezzo presso il cui studio in Via del Trionfo 40 è elettivamente domiciliata, come da mandato allegato al presente atto (si indicano sin d'ora per comunicazioni i seguenti recapiti fax 0575/901113 e pec:
Email_3 Email_4
Premesso che:
- Il sig. depositava ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Arezzo, Pt_1
sezione lavoro con cui conveniva in giudizio la al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza respinta e disattesa, in accoglimento del ricorso esperito, per le ragioni e causali sopra esposte: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio 4° livello CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio dal mese di agosto 2007 al mese di dicembre 2016, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma di € 14.636,90=, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa – di cui si chiede ex art. 4 c.
1-bis DM 55/2014, così come modificato dal DM
37/2018, l'aumento del 30% in quanto l'atto è corredato da collegamenti ipertestuali che consentono la ricerca all'interno dell'atto dei documenti allegati
– da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
- si costituiva in giudizio con apposita memoria in data 07 aprile 2025 CP_1
contestando sia in fatto che in diritto tutte le domande avanzate dal ricorrente.
- All'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice proponeva di conciliare la controversia con la corresponsione al lavoratore della somma “nettizzata” equivalente al 50% degli importi richiesti nel ricorso introduttivo, oltre al pagamento di un contributo alle spese legali e le parti chiedevano congiuntamente un breve rinvio al fine di esplorare tale proposta.
- All'udienza del 21 maggio comparivano i rispettivi difensori che rappresentavano l'adesione delle parti alla proposta conciliativa espressa dal
2 Giudice, quantificando la somma netta da corrispondere al lavoratore in Euro
5117,00 ed in Euro 2.500,00 oltre CPA quella da erogare a titolo di rimborso delle spese legali ed il Giudice rinviava la causa alla data del 3 giungo 2025, in trattazione scritta, concedendo altresì termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico del verbale.
Ciò premesso, le Parti conciliano la controversia promossa dal sig. con ricorso n. 234/2025, ai seguenti patti e condizioni: Pt_1
1. Le suesposte premesse vengono integralmente richiamate dalle parti a formare parte integrante ed essenziale del presente accordo di conciliazione, che ha efficacia novativa.
2. , pur rimanendo ferma nelle proprie deduzioni difensive, si impegna CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma netta ed omnicomprensiva di €5117,00
(cinquemilacentodiciassette/00) a titolo transattivo, mediante bonifico bancario alle coordinate del sig. già conosciute dall'azienda, entro 7 giorni dalla Pt_1
data del 3 giugno 2025 ed il sig. accetta tale somma sia Parte_1 nell'importo che nel titolo che nelle modalità di pagamento;
3. Il sig. dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, di rinunciare Pt_1
al ricorso meglio individuato in premessa e pertanto dichiara di rinunciare alle domande ivi dedotte e/o deducibili e accetta tale rinuncia;
CP_1
4. si impegna altresì a corrispondere all'Avv. Sanzò un contributo alle CP_1
spese legali pari ad € 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre CAP, ed il difensore rilascerà fattura direttamente alla società;
5. Salvo quanto previsto al punto precedente, le spese legali relative al procedimento sopra indicato si intendono integralmente compensate tra le parti e gli avvocati sottoscrivono il presente accordo solo al fine della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sig. Parte_2 CP_1
Il Legale rapp.te
Sig. Controparte_2
3
Per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
Avv. Marzia Sanzò Avv. Osvaldo Fratini
Avv. Filippo Forni Avv. Gaia Fratini
Il Giudice
Dott. Giorgio Rispoli
».
P.Q.M.
DICHIARA esecutivo l'accordo sopra riportato;
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Arezzo, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Rispoli
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