Sentenza breve 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 15/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6297 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- quale rappresentante legale del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento protoc. n. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno-OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI a.s. 2024/2025 del 20.11.2024;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A., dell’amministrazione scolastica ad assegnare a-OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. 2626 del 10 dicembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da “severo disturbo del linguaggio, disregolazione emotivo- comportamentale in bambino con livello cognitivo non verbale ai limiti della norma”, disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e, per l’anno in corso, frequenta la quarta classe della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, per un tempo settimanale di 36 ore (“è presente a scuola per 36 ore settimanali rispetto alle 40 ore della classe, per tutto l’anno scolastico, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, per le seguenti motivazioni: segue le terapie presso il centro Scoppa” (cfr., PEI 2024/25, in atti);
- con gli atti impugnati, l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto l’assegnazione di 22 ore di insegnamento di sostegno scolastico, pur dando atto del fatto che: “l’alunno frequenta 36 ore settimanali. Il personale presente all’interno della classe quarta: 5 insegnanti (4 insegnanti curriculari e 1 di sostegno). L’insegnante -OMISSIS-segue l’alunno per 22 ore settimanali, ma necessita dell’intera copertura” (cfr., PEI 2024/2025, in atti);
- analogo giudizio di insufficienza del sostegno assegnato si rinviene nelle note difensive dell’Amministrazione;
Ritenuto, alla luce degli elementi ora riportati, che il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto/contraddittorietà di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità del minore, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, per come peraltro chiaramente individuato nella completa copertura dell’orario scolastico (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che gli atti impugnati debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.