Articolo 15 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 14Articolo 16
Versione
8 novembre 1970
Art. 15. (Residenza)

Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove e' situato l'istituto o servizio cui e' addetto. Tuttavia puo' essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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