Art. 15. (Residenza)
Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove e' situato l'istituto o servizio cui e' addetto. Tuttavia puo' essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.
Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove e' situato l'istituto o servizio cui e' addetto. Tuttavia puo' essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.